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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 17.9.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1450 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nicola Caroppo;
Ricorrente
E
, in persona del Direttore legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Anna Faretra;
Resistente
OGGETTO: indennità di turno e indennità per condizioni di lavoro particolarmente gravose per i giorni di ferie annuali godute – differenze retributive a titolo di incentivo covid.
*******
Con ricorso depositato in data 29.1.2025, parte ricorrente ha allegato di essere dipendente della al 07.08.2006, inquadrata nella categoria D2 (fino a Pt_2 febbraio 2021) e in seguito nella Categoria D3 (da marzo 2021 a gennaio 2023) del CCNL Comparto Sanità, successivamente trasfusa nell' “Area dei
Professionisti della Salute e dei Funzionari” a far tempo dal mese di febbraio
2023. Ha chiesto, pertanto, la condanna della al pagamento della indennità Pt_2 di turno di terapia intensiva, di sala operatoria e di operatività in particolari UO non percepite durante le ferie annuali nonché del saldo somme a titolo di incentivo COVID.
Ha chiesto, altresì, l'esatta corresponsione del dovuto, in proprio favore, a titolo di incentivo covid.
L'azienda convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari (in favore del Tribunale di Trani), lavorando la ricorrente presso il P.O. di Corato e, nel merito, ha concluso per l'integrale rigetto delle domande proposte.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Come noto, ai sensi dell'art. 413, co. 5° c.p.c., “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.
Nel caso in esame, risulta che la lavoratrice, al momento della proposizione del giudizio (ossia con il deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c.), fosse impiegata come infermiera presso il P.O. di Corato.
Dunque, poiché l'ufficio dell'odierna istante ricade nel circondario del Tribunale di Trani, la competenza territoriale spetta a quest'ultimo.
Atteso che la presente controversia viene definita esclusivamente in rito, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- dichiara la propria incompetenza territoriale, in favore della competenza territoriale del Tribunale di Trani;
- assegna termine di 30 gg. per la riassunzione;
Pag. 2 di 3 - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 17.9.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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