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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 882/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORNICELLO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO MARCELLO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ALBANO ANTONIO
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL'OPPOSIZIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 29.4.2024, la società
[...]
ContrCo conveniva in giudizio la società proponendo Parte_1 Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 131/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari il
22.3.2024 R.G. n. 174/2024, notificato il 22.3.2024, con cui veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 38.704,11, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce. pagina 1 di 4 Deduceva l'opponente l'infondatezza della pretesa creditoria, nonché il difetto di prova della stessa. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 131/2024 del 22.3.2024
R.G. n. 174/2024, notificato il 22.3.2024, emesso dal Tribunale di Castrovillari, in persona del
Giudice Dott. Eduardo BUCCIARELI, su istanza della Controparte_1
Contr Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse Controparte_4 deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza, evidenziando, in particolare il valore probatorio delle fatture allegate, annotate nel libro giornale e nel registro IVA .
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: nel merito, rigettare la domanda, alla luce di quanto esposto in premessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 131/2024 del
22 marzo 2024 di euro 38.704,11, oltre interessi al tasso previsto dal D. Lgs n. 231/2022 dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo, emesso dal Tribunale di Castrovillari, sezione civile, contro la , in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, e in favore della in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore.
All'udienza del 03.04.25 la causa veniva trattenuta in decisione
1.Sul merito del giudizio.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è infondata e non può trovare accoglimento.
Va preliminarmente osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti,
l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letto congiuntamente alla pronunzia della Cassazione
a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pagina 2 di 4 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Sempre in via preliminare va osservato che il decreto ingiuntivo può essere legittimamente emesso sulla base della produzione di fatture commerciali, le quali hanno valore di prove idonee solo nel fase monitora, mentre nel giudizio di cognizione le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 19944/23; Cass. Civ. 5915/11).
Va, altresi', precisato che al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, o da ritenersi assorbiti in virtu' del principio della cd. ragione più liquida (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009,
n. 24542).
Nel caso di specie, non può ritenersi acclarata la pretesa creditoria dell'opposto, non essendo stato allegato alcun contratto o accordo relativo alle prestazioni indicate in fattura, né la consegna della merce indicata in fattura, gravando su parte opposta il relativo onere, alla luce delle puntuali contestazioni di parte opponente.
Invero, per quanto attiene la fattura commerciale, si evidenzia che quando il rapporto è contestato tra le parti, la fattura non può assurgere a prova del negozio, ma ne costituisce un mero indizio ( cfr. Cass. Civ. 34831/24).
Lo stesso articolo 2710 cc. stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa.
Si osserva ancora che le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze (mancanti nel caso di specie),
pagina 3 di 4 una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio. (cfr. Cass. Civ. 9968/16).
Alla luce delle esposte considerazioni, non potendosi acclarare la pretesa creditoria dedotta in giudizio, va accolta l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto
2.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m.
55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore (scaglione da 26.001,00 a
52.000,00) e della natura e complessita' della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 131/2024 emesso dal
Tribunale di Castrovillari il 22.3.2024.
Condanna l' opposto alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 05.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 882/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORNICELLO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO MARCELLO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ALBANO ANTONIO
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL'OPPOSIZIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 29.4.2024, la società
[...]
ContrCo conveniva in giudizio la società proponendo Parte_1 Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 131/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari il
22.3.2024 R.G. n. 174/2024, notificato il 22.3.2024, con cui veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 38.704,11, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce. pagina 1 di 4 Deduceva l'opponente l'infondatezza della pretesa creditoria, nonché il difetto di prova della stessa. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 131/2024 del 22.3.2024
R.G. n. 174/2024, notificato il 22.3.2024, emesso dal Tribunale di Castrovillari, in persona del
Giudice Dott. Eduardo BUCCIARELI, su istanza della Controparte_1
Contr Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse Controparte_4 deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza, evidenziando, in particolare il valore probatorio delle fatture allegate, annotate nel libro giornale e nel registro IVA .
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: nel merito, rigettare la domanda, alla luce di quanto esposto in premessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 131/2024 del
22 marzo 2024 di euro 38.704,11, oltre interessi al tasso previsto dal D. Lgs n. 231/2022 dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo, emesso dal Tribunale di Castrovillari, sezione civile, contro la , in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, e in favore della in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore.
All'udienza del 03.04.25 la causa veniva trattenuta in decisione
1.Sul merito del giudizio.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è infondata e non può trovare accoglimento.
Va preliminarmente osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti,
l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letto congiuntamente alla pronunzia della Cassazione
a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pagina 2 di 4 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Sempre in via preliminare va osservato che il decreto ingiuntivo può essere legittimamente emesso sulla base della produzione di fatture commerciali, le quali hanno valore di prove idonee solo nel fase monitora, mentre nel giudizio di cognizione le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 19944/23; Cass. Civ. 5915/11).
Va, altresi', precisato che al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, o da ritenersi assorbiti in virtu' del principio della cd. ragione più liquida (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009,
n. 24542).
Nel caso di specie, non può ritenersi acclarata la pretesa creditoria dell'opposto, non essendo stato allegato alcun contratto o accordo relativo alle prestazioni indicate in fattura, né la consegna della merce indicata in fattura, gravando su parte opposta il relativo onere, alla luce delle puntuali contestazioni di parte opponente.
Invero, per quanto attiene la fattura commerciale, si evidenzia che quando il rapporto è contestato tra le parti, la fattura non può assurgere a prova del negozio, ma ne costituisce un mero indizio ( cfr. Cass. Civ. 34831/24).
Lo stesso articolo 2710 cc. stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa.
Si osserva ancora che le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze (mancanti nel caso di specie),
pagina 3 di 4 una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio. (cfr. Cass. Civ. 9968/16).
Alla luce delle esposte considerazioni, non potendosi acclarare la pretesa creditoria dedotta in giudizio, va accolta l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto
2.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m.
55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore (scaglione da 26.001,00 a
52.000,00) e della natura e complessita' della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 131/2024 emesso dal
Tribunale di Castrovillari il 22.3.2024.
Condanna l' opposto alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 05.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
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