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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 2217 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2217 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Iolanda Miracco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Torano Castello
(CS), alla C. da Cutura
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Marco Greco ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, sito in Cosenza, alla Piazza Loreto n. 35
- RESISTENTE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.11.2025 dinanzi al relatore, i difensori delle parti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori statuizioni accessorie. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da il Parte_1 quale, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
in data 02.04.2005 e premesso, altresì, che il giudizio di separazione
[...] personale si era concluso con sentenza parziale del 18.11.2019 e poi con sentenza definitiva dell'8.11.2023, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori statuizioni accessorie, sul presupposto del decorso del termine minimo di legge dalla definizione del giudizio di separazione senza alcuna intervenuta riconciliazione e della constatazione della definitiva impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale della famiglia.
Si costituiva , aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio formulata dal e dichiarando di non avere, a sua volta, Pt_1 istanze di statuizioni accessorie.
All'udienza del 24.11.2025 dinanzi al relatore, i coniugi confermavano la volontà di non riconciliarsi e i difensori chiedevano pronunciarsi la sola cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. La causa era, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di diretta a ottenere la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, cui ha aderito anche la resistente , va Controparte_1 certamente accolta, in quanto le deduzioni dei coniugi contenute nei rispettivi scritti difensivi e le dichiarazioni rese dinanzi al relatore dimostrano, in modo inequivocabile, che dopo la definizione del giudizio di separazione (prima con sentenza parziale sullo status, poi con sentenza sulle statuizioni accessorie), non vi
è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale tra le parti. Essendo, quindi, decorso il termine minimo stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge 898/1970, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. 3
2. Sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti non hanno avanzato alcuna istanza di statuizione accessoria rispetto alla pronuncia sullo status. Poiché non vi sono situazioni regolabili d'ufficio da parte del Tribunale, in mancanza di figli nati dall'unione coniugale, va dichiarata soltanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Sulle spese di lite.
Attesa la natura del presente procedimento e considerandosi la mancata pronuncia di statuizioni accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistono i presupposti di legge per la compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
[...]
nei confronti di , sentito il giudice relatore, ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 2.4.2005 tra , nato a [...] Parte_1
Castello (CS) il 24.03.1961 e , nata a [...] il Controparte_1
02.07.1970, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cosenza, al n. 10, parte II, serie A, anno 2005, senza statuizioni accessorie;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3. dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma