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Decreto 10 marzo 2025
Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2742/2025
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Volontaria giurisdizione
Il Giudice dott.ssa Alessandra Mirabelli, letto il ricorso pervenuto in data 25 febbraio 2025, presentato da:
Controparte_1 nei confronti di
CP_2
Vista la designazione tabellare della scrivente per la trattazione nel presente procedimento ex art. 545, comma 3 c.p.c.; rilevato che trattasi di vicenda concernente, allo stato, il pignoramento di indennità dovute a causa di licenziamento ( per crediti di natura “alimentare” in quanto il titolo e il Per_1 precetto sono relativi al mantenimento del figlio comune Persona_2 tenuto conto che detta indennità può essere pignorata nei limiti di legge, ma deve essere fatto salvo il 'minimo vitale' pari alla misura dell'assegno sociale aumentato della metà nel caso di pignoramento presso Inps ovvero alla misura del triplo dell'assegno sociale nel caso di pignoramento da eseguirsi presso istituto bancari e simili;
tenuto conto che il debito risulta essere progressivamente maturato dispone che il pignoramento richiesto dalla ricorrente nei confronti di possa avvenire CP_2
- eccedendo l'ordinario limite legale - fino alla misura di un terzo, con riguardo agli emolumenti e alle altre somme indicate nell'art. 545, comma 3 c.p.c. salvo eventuale 'minimo vitale', come sopra specificato in relazione all'emolumento oggetto di espropriazione;
manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 9 marzo 2025
Il Giudice Designato dott.ssa Alessandra Mirabelli
Pagina 1
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Volontaria giurisdizione
Il Giudice dott.ssa Alessandra Mirabelli, letto il ricorso pervenuto in data 25 febbraio 2025, presentato da:
Controparte_1 nei confronti di
CP_2
Vista la designazione tabellare della scrivente per la trattazione nel presente procedimento ex art. 545, comma 3 c.p.c.; rilevato che trattasi di vicenda concernente, allo stato, il pignoramento di indennità dovute a causa di licenziamento ( per crediti di natura “alimentare” in quanto il titolo e il Per_1 precetto sono relativi al mantenimento del figlio comune Persona_2 tenuto conto che detta indennità può essere pignorata nei limiti di legge, ma deve essere fatto salvo il 'minimo vitale' pari alla misura dell'assegno sociale aumentato della metà nel caso di pignoramento presso Inps ovvero alla misura del triplo dell'assegno sociale nel caso di pignoramento da eseguirsi presso istituto bancari e simili;
tenuto conto che il debito risulta essere progressivamente maturato dispone che il pignoramento richiesto dalla ricorrente nei confronti di possa avvenire CP_2
- eccedendo l'ordinario limite legale - fino alla misura di un terzo, con riguardo agli emolumenti e alle altre somme indicate nell'art. 545, comma 3 c.p.c. salvo eventuale 'minimo vitale', come sopra specificato in relazione all'emolumento oggetto di espropriazione;
manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 9 marzo 2025
Il Giudice Designato dott.ssa Alessandra Mirabelli
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