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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17936 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1518/2025 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi vertente
T R A
- nata in [...] il Parte_1
14.04.1981 ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni C.F._1
Faragasso, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- , nato a [...] il [...] Controparte_1
( ); C.F._2
-resistente contumace-
N O N C H E'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.12.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale Parte_1 chiedendo venissero regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore ). Persona_1
Parte ricorrente esponeva che: aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. dal 2007 sino al 2021, quando l'ex compagno le comunicava la CP_1 sua intenzione di trasferirsi a far data dal mese di febbraio 2021 in Colombia.
Tanto premesso, parte ricorrente, venuti meno i presupposti a fondamento della relazione, attesa l'impossibilità di proseguire la convivenza con il compagno resosi irreperibile, chiedeva fosse disposto l'affido esclusivo del figlio minore
[...]
e il suo collocamento presso di sé nell'abitazione familiare (sita in Roma, Per_1
1 Via delle Ciliegie n. 145Q), nonché un contributo paterno per il mantenimento del figlio di € 300 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Con decreto del 26.01.2025 il Giudice Delegato incaricava il Servizio sociale di effettuare una indagine sociale sulla situazione del nucleo e del figlio.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
In data 11.11.2025 perveniva relazione del Servizio sociale Municipio V a firma Per_ dell'Assistente Sociale dr.ssa dalla quale emergeva che: “… … è un Per_2 ragazzo solare, pieno di interessi e passioni. Ama la musica e frequenta un corso di pianoforte, ama lo sport e pratica il tennis … riguardo al padre così afferma: “Ho visto mio padre per l'ultima volta tre anni fa e non mi ha più chiamato. È sparito, mi ha detto che doveva fare un viaggio di lavoro ma non so nemmeno dove. A me è dispiaciuto tanto ma cerco di non pensarci, mi concentro sul mio futuro, per fortuna c'è mia madre” … La madre ha mostrato notevole forza d'animo e resilienza, qualità che le hanno permesso di portare a termine un percorso di integrazione, funzionale al benessere sociale, relazionale ed economico suo e dei figli”. Pertanto, sulla scorta dell'indagine effettuata, il Servizio concludeva, nel superiore interesse del minore, di disporre l'affido esclusivo del minore alla madre.
All'udienza del 02.12.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di affidamento esclusivo, collocamento e frequentazione formulata dalla madre, nonché sull'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio . Persona_1
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Persona_1
Sulla base della documentazione versata in atti, nonché della situazione complessiva delle parti, il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore (16 anni) alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la Persona_1 responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio, nel rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni (comprese quelle relative all'eventuale cambio di residenza e domiciliazione), con esclusione da tali scelte del padre, atteso il suo disinteresse nei confronti del minore, nonché del fatto che il signor CP_1 trasferendosi all'estero, si è reso irreperibile.
Dalle dichiarazioni della parte ricorrente e dalla documentazione versata in atti, nonché dalla relazione del Servizio sociale (MUNICIPIO V) incaricato del
2 monitoraggio del minore, è emerso che il ragazzo, oramai adolescente, vive assieme alla madre nella casa presa in affitto da quest'ultima (sita in Roma alla Via delle
Ciliegie n. 145Q) al canone di € 450 mensili, e frequenta il Liceo Biotecnico a
Roma, prende lezioni di tennis due volte a settimana e frequenta la scuola di canto.
Inoltre, il ragazzo dal gennaio 2022, si sottopone a sedute di sostegno psicologico per correggere le problematiche cognitivo-comportamentali.
Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal D.lgs. n.
154/2013). Nel caso di specie, il rapporto padre-figlio è assente.
Con riguardo alla situazione in esame, pare opportuno si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “… integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. Civ. n. 26587/2009). Da simile contesto familiare appare evidente che disporre l'affido condiviso della prole non riuscirebbe a garantire al figlio il più ampio grado di tutela morale, sociale, giuridica ed economica, risultando dunque l'affido condiviso contrario al suo interesse.
Con riguardo alle modalità di frequentazione padre-figlio, il Collegio, attesa la situazione esistente e l'atteggiamento mostrato da parte resistente di totale disinteresse nei confronti di , avuto riguardo all'età del ragazzo, ormai Persona_1 adolescente sedicenne, dispone che l'eventuale frequentazione sia rimessa agli accordi tra i diretti interessati. il Collegio dispone che il figlio sia collocato presso il domicilio della Persona_1 madre, che ha dato buona prova di gestione, cura e accudimento.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Quanto alla condizione delle parti, la signora ha dichiarato di essere Parte_1 Parte impiegata come tecnico informatico presso la società (società privata con sede a Ciampino), percependo un reddito mensile netto € 1.400. Con riguardo alla situazione economica del padre, ad oggi, come emerso dalla ricostruzione effettuata, non si ha alcuna notizia della occupazione del resistente, il quale non ha mai provveduto in alcun modo al mantenimento, morale e spirituale, del figlio. Peraltro, parte resistente, non costituendosi, non ha dato prova della propria situazione reddituale e patrimoniale.
3 Pertanto, in considerazione delle condizioni economiche di entrambi i genitori, dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore al figlio minore , collocato Persona_1 presso la madre, considerate le esigenze connesse all'età, considerato altresì che la signora si fa interamente carico di tutte le necessità del ragazzo con lei convivente, del suo accudimento e mantenimento, non avendo parte resistente mai provveduto a corrispondere alcun mantenimento, il Collegio dispone che il sig. CP_1 corrisponda alla signora la somma complessiva di € 250, con decorrenza Parte_1 dal mese successivo al deposito del ricorso.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 50% per ciascun genitore.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa civile di premo grado iscritta al R.G.A.C. n. 1518/2025, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, la quale Persona_1 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio dello stesso, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
- dispone il collocamento del minore presso il domicilio materno (sito in Roma alla
Via delle Ciliegie n. 145Q);
- dispone che la frequentazione padre figlio sia regolata secondo le modalità indicate in parte motiva;
- determina in € 250 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- spese irripetibili.
4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1518/2025 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi vertente
T R A
- nata in [...] il Parte_1
14.04.1981 ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni C.F._1
Faragasso, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- , nato a [...] il [...] Controparte_1
( ); C.F._2
-resistente contumace-
N O N C H E'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.12.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale Parte_1 chiedendo venissero regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore ). Persona_1
Parte ricorrente esponeva che: aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. dal 2007 sino al 2021, quando l'ex compagno le comunicava la CP_1 sua intenzione di trasferirsi a far data dal mese di febbraio 2021 in Colombia.
Tanto premesso, parte ricorrente, venuti meno i presupposti a fondamento della relazione, attesa l'impossibilità di proseguire la convivenza con il compagno resosi irreperibile, chiedeva fosse disposto l'affido esclusivo del figlio minore
[...]
e il suo collocamento presso di sé nell'abitazione familiare (sita in Roma, Per_1
1 Via delle Ciliegie n. 145Q), nonché un contributo paterno per il mantenimento del figlio di € 300 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Con decreto del 26.01.2025 il Giudice Delegato incaricava il Servizio sociale di effettuare una indagine sociale sulla situazione del nucleo e del figlio.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
In data 11.11.2025 perveniva relazione del Servizio sociale Municipio V a firma Per_ dell'Assistente Sociale dr.ssa dalla quale emergeva che: “… … è un Per_2 ragazzo solare, pieno di interessi e passioni. Ama la musica e frequenta un corso di pianoforte, ama lo sport e pratica il tennis … riguardo al padre così afferma: “Ho visto mio padre per l'ultima volta tre anni fa e non mi ha più chiamato. È sparito, mi ha detto che doveva fare un viaggio di lavoro ma non so nemmeno dove. A me è dispiaciuto tanto ma cerco di non pensarci, mi concentro sul mio futuro, per fortuna c'è mia madre” … La madre ha mostrato notevole forza d'animo e resilienza, qualità che le hanno permesso di portare a termine un percorso di integrazione, funzionale al benessere sociale, relazionale ed economico suo e dei figli”. Pertanto, sulla scorta dell'indagine effettuata, il Servizio concludeva, nel superiore interesse del minore, di disporre l'affido esclusivo del minore alla madre.
All'udienza del 02.12.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di affidamento esclusivo, collocamento e frequentazione formulata dalla madre, nonché sull'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio . Persona_1
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Persona_1
Sulla base della documentazione versata in atti, nonché della situazione complessiva delle parti, il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore (16 anni) alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la Persona_1 responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio, nel rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni (comprese quelle relative all'eventuale cambio di residenza e domiciliazione), con esclusione da tali scelte del padre, atteso il suo disinteresse nei confronti del minore, nonché del fatto che il signor CP_1 trasferendosi all'estero, si è reso irreperibile.
Dalle dichiarazioni della parte ricorrente e dalla documentazione versata in atti, nonché dalla relazione del Servizio sociale (MUNICIPIO V) incaricato del
2 monitoraggio del minore, è emerso che il ragazzo, oramai adolescente, vive assieme alla madre nella casa presa in affitto da quest'ultima (sita in Roma alla Via delle
Ciliegie n. 145Q) al canone di € 450 mensili, e frequenta il Liceo Biotecnico a
Roma, prende lezioni di tennis due volte a settimana e frequenta la scuola di canto.
Inoltre, il ragazzo dal gennaio 2022, si sottopone a sedute di sostegno psicologico per correggere le problematiche cognitivo-comportamentali.
Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal D.lgs. n.
154/2013). Nel caso di specie, il rapporto padre-figlio è assente.
Con riguardo alla situazione in esame, pare opportuno si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “… integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. Civ. n. 26587/2009). Da simile contesto familiare appare evidente che disporre l'affido condiviso della prole non riuscirebbe a garantire al figlio il più ampio grado di tutela morale, sociale, giuridica ed economica, risultando dunque l'affido condiviso contrario al suo interesse.
Con riguardo alle modalità di frequentazione padre-figlio, il Collegio, attesa la situazione esistente e l'atteggiamento mostrato da parte resistente di totale disinteresse nei confronti di , avuto riguardo all'età del ragazzo, ormai Persona_1 adolescente sedicenne, dispone che l'eventuale frequentazione sia rimessa agli accordi tra i diretti interessati. il Collegio dispone che il figlio sia collocato presso il domicilio della Persona_1 madre, che ha dato buona prova di gestione, cura e accudimento.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Quanto alla condizione delle parti, la signora ha dichiarato di essere Parte_1 Parte impiegata come tecnico informatico presso la società (società privata con sede a Ciampino), percependo un reddito mensile netto € 1.400. Con riguardo alla situazione economica del padre, ad oggi, come emerso dalla ricostruzione effettuata, non si ha alcuna notizia della occupazione del resistente, il quale non ha mai provveduto in alcun modo al mantenimento, morale e spirituale, del figlio. Peraltro, parte resistente, non costituendosi, non ha dato prova della propria situazione reddituale e patrimoniale.
3 Pertanto, in considerazione delle condizioni economiche di entrambi i genitori, dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore al figlio minore , collocato Persona_1 presso la madre, considerate le esigenze connesse all'età, considerato altresì che la signora si fa interamente carico di tutte le necessità del ragazzo con lei convivente, del suo accudimento e mantenimento, non avendo parte resistente mai provveduto a corrispondere alcun mantenimento, il Collegio dispone che il sig. CP_1 corrisponda alla signora la somma complessiva di € 250, con decorrenza Parte_1 dal mese successivo al deposito del ricorso.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 50% per ciascun genitore.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa civile di premo grado iscritta al R.G.A.C. n. 1518/2025, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, la quale Persona_1 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio dello stesso, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
- dispone il collocamento del minore presso il domicilio materno (sito in Roma alla
Via delle Ciliegie n. 145Q);
- dispone che la frequentazione padre figlio sia regolata secondo le modalità indicate in parte motiva;
- determina in € 250 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- spese irripetibili.
4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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