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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/12/2024, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2415/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RE) il 24 novembre 1952; rappresentato e difeso dall'avv. Vera Sala come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Guastalla (RE), Piazza Garibaldi n. 9
- attore - contro
C.F. nata a Controparte_1 C.F._2
RN (Ucraina) il 30 agosto 1962;
- convenuta contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
1 di 4 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza respinta, voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi , nato a [...], il [...] e Parte_1
nata in [...], il [...], (atto Controparte_1 trascritto al n. 4 parte I, dell'anno 2022 del Comune di LL) ordinando che la sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gorlago
/BG) per l'annotazione; con vittoria di spese in caso di opposizione.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 Parte_1 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con
, dalla quale era separato in forza di accordo di Controparte_1 negoziazione assistita in data 12 dicembre 2015, esponendo, in particolare, che dall'unione dei coniugi non erano nati figli.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 1° agosto 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
, che in data 14 agosto 2024 riceveva la Controparte_1 notifica del ricorso e pedissequo decreto, non si costituiva ma compariva personalmente all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c.
Alla prima udienza del 12 dicembre 2024, sentiti i coniugi personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa in decisione sulla dichiarata la contumacia di e sulle conclusioni precisate dalla Controparte_1 parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
2 di 4 Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a LL
(RE) in data 26 maggio 2001.
I coniugi hanno concluso in data 20 novembre 2015 una convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale.
L'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è stato trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il
3 di 4 Tribunale di Reggio Emilia il quale in data 30 novembre 2015 ha concesso il nulla osta, stante l'assenza di figli minori.
La separazione si è protratta ininterrottamente dal 20 novembre
2015, ossia dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale della convenuta ritualmente citata, che non si è costituita in giudizio,
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Le spese vanno dichiarate irripetibili, avendone l'attore chiesto la rifusione solo in caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra Pt_1
nato a [...] il [...], e
[...] CP_1
, nata a [...] il [...],
[...] contratto a LL (RE) in data 26 maggio 2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2001 parte 1 numero 4;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 12 dicembre 2024.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2415/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RE) il 24 novembre 1952; rappresentato e difeso dall'avv. Vera Sala come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Guastalla (RE), Piazza Garibaldi n. 9
- attore - contro
C.F. nata a Controparte_1 C.F._2
RN (Ucraina) il 30 agosto 1962;
- convenuta contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
1 di 4 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza respinta, voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi , nato a [...], il [...] e Parte_1
nata in [...], il [...], (atto Controparte_1 trascritto al n. 4 parte I, dell'anno 2022 del Comune di LL) ordinando che la sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gorlago
/BG) per l'annotazione; con vittoria di spese in caso di opposizione.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 Parte_1 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con
, dalla quale era separato in forza di accordo di Controparte_1 negoziazione assistita in data 12 dicembre 2015, esponendo, in particolare, che dall'unione dei coniugi non erano nati figli.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 1° agosto 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
, che in data 14 agosto 2024 riceveva la Controparte_1 notifica del ricorso e pedissequo decreto, non si costituiva ma compariva personalmente all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c.
Alla prima udienza del 12 dicembre 2024, sentiti i coniugi personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa in decisione sulla dichiarata la contumacia di e sulle conclusioni precisate dalla Controparte_1 parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
2 di 4 Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a LL
(RE) in data 26 maggio 2001.
I coniugi hanno concluso in data 20 novembre 2015 una convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale.
L'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è stato trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il
3 di 4 Tribunale di Reggio Emilia il quale in data 30 novembre 2015 ha concesso il nulla osta, stante l'assenza di figli minori.
La separazione si è protratta ininterrottamente dal 20 novembre
2015, ossia dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale della convenuta ritualmente citata, che non si è costituita in giudizio,
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Le spese vanno dichiarate irripetibili, avendone l'attore chiesto la rifusione solo in caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra Pt_1
nato a [...] il [...], e
[...] CP_1
, nata a [...] il [...],
[...] contratto a LL (RE) in data 26 maggio 2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2001 parte 1 numero 4;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 12 dicembre 2024.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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