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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 31/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 920/2023 R.G. promossa da a socio unico RA, in persona del legale rappresentante pro tempore, _1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Giuseppe Pellegrino, per mandato in atti attrice nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Rita Parla, per mandato in atti convenuta
e di in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
convenuta contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, a socio unico RA _1
(di seguito breviter anche ) ha promosso opposizione contro l'atto di pignoramento di fitti Pt_1
e pigioni n. 49275 del 2023, ad essa notificato il 19 gennaio 2023, con cui ha ordinato Controparte_1 al terzo, il pagamento dell'importo di euro 221.105,03 in base ai tre avvisi di Controparte_2
accertamento n. 407292200007865952 (del 14 dicembre 2020 per TARI - TARES 2015), n.
407292200008012025 (del 15 dicembre 2020 per TARI - TARES 2016) e n. 407292210003396170
(del 16 luglio 2021 per TARI - TARES 2017 - 2018 - 2019).
Contestando la sussistenza della propria legittimazione passiva, per errore sul presupposto delle imposte TARI e TARES, l'odierna opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: «accogliere
l'opposizione come sopra proposta e per l'effetto, ritenere e dichiarare che la
[...]
a Socio Unico RA non è tenuta alla corresponsione della somma di _1
1 €.221.105,03 indicata dall'opposta nel citato atto di pignoramento, né alla CP_1
corresponsione di tutte le altre somme esposte negli avvisi notificati, per i motivi sopra calendati;
ritenere e dichiarare, conseguentemente, nullo, illegittimo ed inefficace e comunque annullare l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73, notificato il 19/1/2023 dalla CP_1 all'odierna opponente, oggi opposto, e ogni altro atto connesso, conseguente, anche non conosciuto
e, comunque, tutti i successivi atti e avvisi notificati;
ritenere e dichiarare l'estinzione della pretesa creditoria della SO.G.E.T. spa nei confronti della odierna opponente per l'intervenuta decadenza dei crediti di cui agli avvisi di pagamento posti a base dell'azione esecutiva;
in ogni caso, ritenere e dichiarare cessata la materia del contendere per l'intervenuta inefficacia dell'atto di pignoramento oggi impugnato;
conseguentemente, ordinare alla di svincolare in favore della odierna concludente Controparte_2 le somme eventualmente accantonate di seguito alla notifica dell'atto di pignoramento suddetto;
condannare la convenuta “ ”, alla rifusione, in CP_1 Controparte_3 favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, con i compensi di rappresentanza e di difesa, anche della fase cautelare, revocando così la statuizione contenuta nell'ordinanza del G.E. del
14/4/2023, o dichiarali integralmente compensati tra le parti».
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 3 luglio 2023, si è costituita Controparte_1 che ha contestato in fatto ed in diritto le pretese dell'opponente e ha concluso chiedendo:
«Disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Preliminarmente, in limine litis.
Ritenere e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario su fatti estintivi (l'inesistenza della pretesa) verificatisi nel periodo precedente alla notifica degli atti di accertamento e alla successiva intimazione di pagamento, regolarmente notificati all'opponente.
- Conseguentemente ritenere e dichiarare la improcedibilità e/o inammissibilità dell'odierna opposizione.
Nel merito.
- Ritenere e dichiarare, per tutte le motivazioni su esposte, del tutto destituite di fondamento tutte le eccezioni sollevate dall'opponente sulla presunta inesistenza della pretesa tributaria e applicabilità delle disposizioni di cui alla l. 228/2012.
- Ritenere e dichiarare prive di fondamento le eccezioni di inesigibilità della pretesa tributaria ai sensi dell'art.
1. comma 194 l. 228/2012.
2 - Conseguentemente, ritenere e dichiarare la legittimità della procedura esecutiva intrapresa dalla nei confronti dell'odierna opponente. CP_1
- Ritenere e dichiarare, comunque, per tutte le motivazioni su esposte, del tutto infondata in fatto e in diritto l'opposizione intrapresa dalla Socio Unico RA, con _1
sede in Castelvetrano nella via Caduti di Nassiriya snc, in persona del Presidente pro tempore del
Consiglio di Amministrazione e, per l'effetto, rigettarla con ogni e qualsivoglia statuizione.
- Condannare, in ogni caso, l'opponente, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario». Con comparsa conclusionale, depositata il 25 giugno 2024, la società opposta ha chiesto anche la condanna della società opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La convenuta nella qualità di terza pignorata, sebbene ritualmente evocata, non si Controparte_2
è costituita nel presente giudizio e ne deve essere dichiarata la contumacia.
La causa, istruita in via documentale, è pervenuta all'udienza di rimessione in decisione dell'8 gennaio 2025, nella quale è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite, come da verbale che si ha qui per riportato.
2. Avverso il pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, i debitori esecutati possono proporre «le opposizioni alla esecuzione e agli atti esecutivi di cui all'art. 57 del
d.P.R. 602 del 1973» (Corte Cost., n. 393/2008. Si veda anche Corte Cost., n. 114/2018), nel primo caso (art. 615 c.p.c.), per contestare l'an della pretesa creditoria azionata dall'agente della riscossione,
e nel secondo caso (art. 617 c.p.c.), per dedurre vizi di nullità o irregolarità formale del pignoramento o della prodromica procedura esattoriale.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, «In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del
d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta
3 notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione» (Cass. civ., sezioni unite, n. 7822/2020. Conforme Cass. civ., n. 21642/2021).
Venendo al caso in esame, come già evidenziato dal giudice dell'esecuzione, avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 49275 del 2023, ha promosso un'opposizione all'esecuzione, ex Pt_1 art. 615 c.p.c., poiché ha contestato l'an della pretesa creditoria, con particolare riferimento ai presupposti applicativi delle imposte TARI e TARES di cui agli avvisi di accertamento n.
407292200007865952, n. 407292200008012025 e n. 407292210003396170.
In base ai principi suesposti va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della commissione tributaria territorialmente competente poiché, senza contestare la regolarità della notifica degli atti prodromici all'atto di pignoramento, ha promosso opposizione avverso un Pt_1 atto di riscossione coattiva (l'atto di pignoramento di fitti e pigioni n. 49275 del 2023) di entrate di natura pubblica (TARI e TARES), per fatti (errore sul presupposto di imposta), incidenti sulla pretesa tributaria, che assume verificati prima della notifica del suindicato atto di pignoramento.
Il rilevato difetto di giurisdizione comporta l'assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti e l'irrilevanza dei mezzi di prova orale richiesti dalla società opponente con la memoria ex art. 171- ter, comma 2, c.p.c. depositata il 10 ottobre 2023.
3. Le spese processuali, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., devono essere liquidate tenuto dell'esito del giudizio e dei diversi rapporti fra le parti, escludendo una condanna di ai sensi dell'art. 96 Pt_1
c.p.c., non avendo parte opposta fornito prova del danno subito (comma 1) e comunque non ritenendo sussistenti i presupposti per una pronuncia d'ufficio (comma 3).
Va inoltre precisato che, sebbene si possa ridiscutere della statuizione sulle spese della fase sommaria nell'ambito del presente giudizio di merito (Cass. civ., n. 22033/2011, Cass. civ., n. 15082/2019 e
Cass. civ., n. 30300/2019) tuttavia, non avendo parte opposta formulato alcuna contestazione sul quantum delle spese, non va modificata la relativa decisione del giudice dell'esecuzione.
3.1. Tanto premesso, nei rapporti fra e le spese seguono la soccombenza Pt_1 Controparte_1
della prima e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo modificati dal D.M. n. 147 del 2022.
Quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. citato, deve considerarsi che trattasi di una causa di cognizione davanti al Tribunale, scaglione da euro
52.001 ad euro 260.000.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata (ricostruzione della disciplina e individuazione della questione rilevante del difetto di giurisdizione), il non rilevante numero delle questioni di fatto e di diritto trattate, la loro contenuta difficoltà e complessità, il valore della causa (prossimo al valore
4 massimo dello scaglione di riferimento) ed i risultati conseguiti (rigetto dell'opposizione) - si ritiene congrua una liquidazione ai valori medi per le fasi di studio (euro 2.552), introduttiva (euro 1.628) e decisionale (euro 4.253) e ai valori minimi per la fase istruttoria (euro 2.835) che ha avuto natura soltanto documentale.
L'importo delle spese processuali, come liquidato, deve essere distratto in favore del difensore della società opposta che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., si è dichiarato antistatario.
3.2. Nei rapporti fra le altre parti deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali, tenuto conto dell'esito del giudizio e della contumacia di Controparte_2
Per questi motivi
Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_2
2. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione per essere la presente controversia devoluta alla giurisdizione della Commissione Tributaria provinciale territorialmente competente.
3. Condanna a socio unico RA, in persona del legale _1
rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese processuali in favore della in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, spese che si distraggono in favore dell'Avv. Rita Parla
e che si liquidano in euro 11.268, oltre una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Marsala, 31 gennaio 2025.
Il Giudice
Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Antonino Campanella.
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