Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 08/10/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00721/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2023, proposto da
Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Lietta Calzoni, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Via Luigi Bonazzi, 9;
contro
Comune di Trevi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Mirco Ricci, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria
- della nullità della clausola di cui all’articolo 1.2, ultimo inciso, della convenzione sottoscritta tra le parti in data 11 novembre 2016;
- dell’insussistenza, in capo alla Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino società cooperativa, dell’obbligo di eseguire il servizio di tesoreria in favore del Comune di Trevi, per intervenuta scadenza, in data 31 dicembre 2020, del termine contrattuale stabilito dalla convenzione sottoscritta tra le parti in data 11 novembre 2016 e, di conseguenza, per illegittimità ab origine delle proroghe tecniche della concessione, per di più susseguitesi oltre il semestre di cui all’articolo 23, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, cod. proc. amm., a esperire in via d’urgenza, e comunque entro gli stringenti termini che verranno assegnati dal Giudice, le procedure di legge preordinate all’affidamento, anche diretto, del servizio di tesoreria ad altro operatore economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trevi;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le conclusioni delle parti;
Visto l’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 la dott.ssa AN EN Di MA;
Considerato che:
- con ricorso notificato il 9 agosto 2023 e depositato il successivo 30 agosto, la Banca ricorrente, affidataria del servizio di tesoreria del Comune di Trevi per il periodo dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2020, ha domandato l’accertamento della nullità della clausola di rinnovo dell’affidamento di cui all’articolo 1.2 della convenzione sottoscritta tra le parti in data 11 novembre 2016, nonché l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di proseguire nello svolgimento del servizio e la condanna del Comune resistente a esperire le procedure per l’affidamento del servizio stesso a un altro operatore;
- con istanza depositata agli atti di causa il 4 settembre 2025, la ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite, evidenziando che, successivamente all’introduzione del giudizio, il servizio di tesoreria è stato affidato a un altro operatore, che è effettivamente subentrato nella gestione il 7 agosto 2025;
- la parte resistente ha manifestato la propria adesione alla predetta istanza;
Ritenuto che emerga dalle circostanze sopra esposte la piena soddisfazione della pretesa azionata in giudizio e che, pertanto, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto di dover disporre la compensazione delle spese processuali, in considerazione della concorde richiesta delle parti in tal senso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER AR, Presidente
AN EN Di MA, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EN Di MA | ER AR |
IL SEGRETARIO