Art. 64. Rapporto informativo per i funzionari direttivi
Per il funzionario della carriera direttiva il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualita' morali e di carattere; preparazione e capacita' professionali; natura specifica delle attribuzioni; qualita' delle prestazioni di servizio e rendimento; capacita' organizzativa e attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilita'; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.
Nel rapporto stesso si deve, altresi', tener conto delle risultanze delle relazioni ispettive - purche' le manchevolezze e irregolarita' rilevate siano state contestate all'interessato - dell'eventuale attivita' scientifica, nonche' di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalita' del funzionario.
Per il funzionario della carriera direttiva il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualita' morali e di carattere; preparazione e capacita' professionali; natura specifica delle attribuzioni; qualita' delle prestazioni di servizio e rendimento; capacita' organizzativa e attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilita'; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.
Nel rapporto stesso si deve, altresi', tener conto delle risultanze delle relazioni ispettive - purche' le manchevolezze e irregolarita' rilevate siano state contestate all'interessato - dell'eventuale attivita' scientifica, nonche' di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalita' del funzionario.