Articolo 64 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
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13 novembre 1960
Art. 64. Rapporto informativo per i funzionari direttivi

Per il funzionario della carriera direttiva il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualita' morali e di carattere; preparazione e capacita' professionali; natura specifica delle attribuzioni; qualita' delle prestazioni di servizio e rendimento; capacita' organizzativa e attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilita'; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.
Nel rapporto stesso si deve, altresi', tener conto delle risultanze delle relazioni ispettive - purche' le manchevolezze e irregolarita' rilevate siano state contestate all'interessato - dell'eventuale attivita' scientifica, nonche' di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalita' del funzionario.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960