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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 05/06/2024, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dottor Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1644/2021 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 21.09.2021 da:
nata il [...] a [...], Macedonia del Nord, residente ad Ascoli Piceno, Parte_1
via Perugia n. 26, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Orsini, C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, via Faiano n.1;
RICORRENTE
CONTRO
, nato l'[...] in [...], residente a[...], C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Poli del Foro di Ascoli Piceno, C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, via Dei Bonaccorsi n. 21;
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 21.09.2021, deduceva che In data Parte_1
25.10.2001 contraeva matrimonio civile a Skopje in Macedonia del Nord con , nato CP_1
l'11.04.1970 in Macedonia;
dalla loro unione nascevano due figli: nata il [...] Persona_1
a Skopje, e nato il [...] ad [...]. Già da diversi anni la convivenza tra Persona_2
i coniugi era costellata da numerosi litigi ed incomprensioni divenuti insuperabili e da gravi atti di violenza, minacce e ripetute percosse subite dalla ricorrente da parte del coniuge;
da gennaio 2021 la convivenza cessava definitivamente, a seguito di uno degli ultimi episodi di violenza fisica da parte del coniuge a danno della ricorrente.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale fra i coniugi, con i provvedimenti conseguenti, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, per fatto addebitabile ad . CP_1
Parte resistente, , costituitasi in giudizio, impugnava e contestava integralmente quanto CP_1
dedotto, eccepito e richiesto da controparte, pur aderendo alla domanda principale avanzata dal ricorrente per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
pertanto, chiedeva il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente, con contestuale richiesta di addebito della separazione ad
[...]
. Parte_1
Le parti comparivano davanti al Presidente di Sezione delegato del Tribunale di Ascoli Piceno in data
03.02.2022; fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente di Sezione delegato emanava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il PM prendeva conoscenza degli atti del processo in data 09.06.2022 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
Le parti si costituivano, poi, davanti al giudice istruttore del Tribunale di Ascoli Piceno in data
15.12.2022; alla successiva udienza del 15.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni in merito all'emanazione della sentenza non definitiva di separazione;
il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva di separazione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la natura della decisione.
Osserva il Collegio, limitatamente alla pronuncia sullo “status”, che dalla lettura degli atti risulta che non si è provveduto alla trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato in Macedonia presso uno degli
Uffici Anagrafe dello Stato italiano;
tuttavia, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e di merito che non richiede, ai fini della pronuncia sul vincolo, la trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia sul duplice presupposto che tale formalità non è un elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione, e che è priva di rilievo, al fine di richiedere la trascrizione dell'atto di matrimonio, la circostanza che, in assenza della stessa, la sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel nostro ordinamento, non potendo la pronuncia essere annotata nei registri dello stato civile italiano (cfr. ex plurimis, Tribunale Parma, sent. n. 7 del 2 gennaio 2017 e Cass. Civ.
569/1975 e Cass. n. 569/1975). Pertanto, la domanda sullo “status” è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Dagli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio, come sopra precisato, e che la convivenza tra di essi, divenuta intollerabile, è stata interrotta dal 2021.
Ricorrono, dunque, le condizioni di legge per la pronuncia, con sentenza non definitiva della separazione giudiziale tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] a Parte_1
Skopje, Macedonia del Nord, e , nato l'[...] in [...]; CP_1
- provvede sulla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Ascoli Piceno, 03.06.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dottor Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1644/2021 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 21.09.2021 da:
nata il [...] a [...], Macedonia del Nord, residente ad Ascoli Piceno, Parte_1
via Perugia n. 26, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Orsini, C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, via Faiano n.1;
RICORRENTE
CONTRO
, nato l'[...] in [...], residente a[...], C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Poli del Foro di Ascoli Piceno, C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, via Dei Bonaccorsi n. 21;
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 21.09.2021, deduceva che In data Parte_1
25.10.2001 contraeva matrimonio civile a Skopje in Macedonia del Nord con , nato CP_1
l'11.04.1970 in Macedonia;
dalla loro unione nascevano due figli: nata il [...] Persona_1
a Skopje, e nato il [...] ad [...]. Già da diversi anni la convivenza tra Persona_2
i coniugi era costellata da numerosi litigi ed incomprensioni divenuti insuperabili e da gravi atti di violenza, minacce e ripetute percosse subite dalla ricorrente da parte del coniuge;
da gennaio 2021 la convivenza cessava definitivamente, a seguito di uno degli ultimi episodi di violenza fisica da parte del coniuge a danno della ricorrente.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale fra i coniugi, con i provvedimenti conseguenti, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, per fatto addebitabile ad . CP_1
Parte resistente, , costituitasi in giudizio, impugnava e contestava integralmente quanto CP_1
dedotto, eccepito e richiesto da controparte, pur aderendo alla domanda principale avanzata dal ricorrente per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
pertanto, chiedeva il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente, con contestuale richiesta di addebito della separazione ad
[...]
. Parte_1
Le parti comparivano davanti al Presidente di Sezione delegato del Tribunale di Ascoli Piceno in data
03.02.2022; fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente di Sezione delegato emanava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il PM prendeva conoscenza degli atti del processo in data 09.06.2022 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
Le parti si costituivano, poi, davanti al giudice istruttore del Tribunale di Ascoli Piceno in data
15.12.2022; alla successiva udienza del 15.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni in merito all'emanazione della sentenza non definitiva di separazione;
il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva di separazione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la natura della decisione.
Osserva il Collegio, limitatamente alla pronuncia sullo “status”, che dalla lettura degli atti risulta che non si è provveduto alla trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato in Macedonia presso uno degli
Uffici Anagrafe dello Stato italiano;
tuttavia, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e di merito che non richiede, ai fini della pronuncia sul vincolo, la trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia sul duplice presupposto che tale formalità non è un elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione, e che è priva di rilievo, al fine di richiedere la trascrizione dell'atto di matrimonio, la circostanza che, in assenza della stessa, la sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel nostro ordinamento, non potendo la pronuncia essere annotata nei registri dello stato civile italiano (cfr. ex plurimis, Tribunale Parma, sent. n. 7 del 2 gennaio 2017 e Cass. Civ.
569/1975 e Cass. n. 569/1975). Pertanto, la domanda sullo “status” è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Dagli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio, come sopra precisato, e che la convivenza tra di essi, divenuta intollerabile, è stata interrotta dal 2021.
Ricorrono, dunque, le condizioni di legge per la pronuncia, con sentenza non definitiva della separazione giudiziale tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] a Parte_1
Skopje, Macedonia del Nord, e , nato l'[...] in [...]; CP_1
- provvede sulla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Ascoli Piceno, 03.06.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo