Art. 29. (Pagamento di ratei di pensione)
Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono corrisposte al coniuge superstite; in mancanza di esso, ai figli minori; ed in mancanza di questi, agli eredi legittimi o testamentari.
Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono corrisposte al coniuge superstite; in mancanza di esso, ai figli minori; ed in mancanza di questi, agli eredi legittimi o testamentari.