Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 4480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4480 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 07/05/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8320 /2022 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PETRONE FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in atti,
RICORRENTE
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to per la carica presso la sede legale della società sita in Napoli (NA), alla Via Alessandro Scarlatti
n. 201,
RESISTENTE CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to Controparte_2
per la carica presso la sede legale sita alla Piazza dei Martiri n. 30, 80121
Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. SERPE MICHELE, presso il cui
1
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 10/05/2022 presso la Sezione Lavoro del
Tribunale di Napoli, il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1
e la in persona dei rispettivi legali CP_1 CP
rappresentanti pro tempore, esponendo:
− di aver lavorato alle dipendenze della società dal Controparte_1
24.02.2015 al 14.06.2021 (data di decorrenza delle dimissioni), con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di autista ed inquadramento nel livello III del CCNL
“aziende metalmeccaniche”, espletando le mansioni di conducente di escavatore e bobcat presso le varie commesse datoriali site nella
Regione Campania, nell'ambito dell'appalto di telecomunicazione, che ha visto coinvolti la (appaltatore) e la datrice CP
(subappaltatore); CP_1
− che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la CP_1
non gli ha corrisposto il TFR e le competenze di fine rapporto
[...]
(permessi, ferie ed ex festività maturate e non fruite), nonostante tali emolumenti siano stati rivendicati con missiva pec del 28.02.2022;
− di aver lavorato costantemente, nel corso del descritto rapporto di lavoro, per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato dalle 07:00 alle 17:00 (con un'ora di pausa pranzo), per un totale di 54 ore settimanali, percependo un salario mensile pari agli importi netti indicati nei cedolini paga;
− di aver svolto mansioni - conducente di escavatore e bobcat - che rientrano nella declaratoria del livello IV a cui appartengono i lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche (guida macchine attrezzate e conduttore mezzi di trasporto);
2 − che le citate mansioni sono state prestate nell'interesse della
Committente nell'appalto commissionato alla per CP_2 CP_1
l''installazione della Fibra Ottica;
− di aver diritto, tenuto conto delle mansioni svolte, all'inquadramento nel livello IV del CCNL;
− di aver rassegnato, in data 13.06.2021, con decorrenza dal
14.06.2021, le proprie dimissioni alle dipendenze della convenuta in ragione molteplici illegittimità/negligenze perpetrate nel corso del decritto rapporto di lavoro;
− di non aver ricevuto quanto spettante a titolo di differenze retributive per mansioni superiori, il Tfr maturato, il compenso per straordinari, le ferie e i permessi non goduti.
Il ricorrente ha invocato altresì l'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, che prevede la responsabilità solidale della appaltatrice Controparte_3
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad un inquadramento full- time nel livello IV del CCNL Metalmeccanici PMI dal 24.02.2015 al
14.06.2021;
- accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere gli Parte_1
emolumenti retributivi di cui in narrativa e specificamente indicati nella parte dedicata ai conteggi e, per l'effetto, condannare in solido la società
(P.IVA: Controparte_4
) e la (P.IVA ), in persona de P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 rispettivi l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva lorda pari ad € 85.282,57, così come da conteggio sopraindicato e/o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
- condannare le resistenti società al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore del sottoscritto avvocato”.
La convenuta società benché ritualmente citata in giudizio, non CP_1
si è costituita, restando contumace.
La convenuta si è costituita, eccependo la nullità del ricorso CP_5
introduttivo, deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda
3 proposta nei propri confronti, visto che per ravvisarsi una responsabilità solidale di ricorrente avrebbe dovuto dimostrare Controparte_6
l'esistenza dell'appalto, di aver effettivamente lavorato in esecuzione dello stesso, e per quante ore lavorative giornaliere.
Tale convenuta ha, inoltre, eccepito la parziale inoperatività del vincolo di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 tra la e la Controparte_1
in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il Controparte_3
ricorrente, esponendo di aver stipulato una serie di contratti di subappalto dal 5 maggio 2020, asserendo che, “nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente e di declaratoria di sussistenza del vincolo solidaristico vantato, alla potranno essere imputati i Controparte_3
trattamenti retributivi di parte ricorrente esclusivamente per il periodo di corrispondenza tra il rapporto di lavoro del ricorrente e la vigenza dei contratti di subappalto (dal 05.05.2020 al 14.06.2021) nonché limitatamente ai giorni ed alle ore in cui il lavoratore abbia effettivamente prestato la propria opera nell'ambito delle opere oggetto di tali contratti”.
In subordine, la convenuta ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad esperire azione di regresso nei confronti della ai sensi dell'art. 29, II Controparte_1
comma, d.lgs. n. 276/2003 in relazione alle somme eventualmente corrisposte in conseguenza del giudizio. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
A seguito della prima udienza il 28.03.2023, il Giudice, dato atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per l'assenza delle parti, a seguito della discussione ha trasmesso gli atti al Presidente coordinatore, rappresentando la sussistenza dei presupposti per la riunione con altre controversie analoghe proposte da colleghi della parte ricorrente, anche ai fini conciliativi.
La causa, peraltro, è stata riassegnata alla sottoscritta dal Presidente, che ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti per la riunione della presente causa alle citate controversie più vetuste pendenti nei confronti delle medesime parti.
Fissata l'udienza del 25.10.2023 per la discussione, il Tribunale, preso atto dell'assenza delle parti e dell'impossibilità di procedere al tentativo di
4 conciliazione, ha ammesso la prova testimoniale, rinviando all'udienza dell'11 giugno 2024 per il l'escussione dei testimoni.
All'udienza dell'11.06.2024, il difensore avv. Serpe per la ha CP
eccepito l'improcedibilità del giudizio anche nei suoi confronti, rappresentando che l' è stata sottoposta ad amministrazione CP_1
straordinaria in base al codice antimafia.
Il Tribunale, dunque, rilevata l'adozione del sequestro preventivo delle CP_ quote sociali dell' , da parte del GIP presso il Tribunale di Napoli, ex artt. 321 comma 1 e comma 2 e segg. c.p.p., e 416 bis comma 7 c.p., con nomina dell'amministratore giudiziario, ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art 101 cpc, la questione della proseguibilità del giudizio nei confronti della alla luce dell'art. 104-bis comma 1-bis, disp att. c.p.p. e degli CP_1
artt. 52-59, D.lgs. n. 159 del 2011, invitando i difensori alla discussione sul punto, rinviando all'udienza del 02.10.2024 per discutere sulla citata eccezione sollevata in udienza.
All'esito di tale udienza del 02.10.2024, svolta in trattazione scritta, il
Giudice, preso atto della comparizione dei difensori delle parti costituite, ha dichiarato il processo interrotto solo nei confronti della parte contumace fissando la data per l'espletamento della prova testimoniale, Controparte_1 all'udienza del 28.01.2025.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi all'udienza del
28.01.2025, all'esito della quale il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di limitare la domanda nei confronti della per il CP_2 periodo da maggio 2020 a giugno 2021, periodo di vigenza dell'appalto, chiedendo termine per poter depositare note con riformulazione dei conteggi.
Il difensore di parte resistente, preso atto della limitazione della domanda, ha rinunciato ai testi e tale rinunzia è stata accettata dall'avv. Petrone.
Depositate note illustrative, disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la
5 rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso.
Ai sensi dell'art. 414 c.p.c. n. 4, nel ricorso introduttivo del giudizio devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi sanabile ex art. 164 c.p.c., comma 5°, c.p.c.
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma 2°,
c.p.c. Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo state poste le convenute in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese. In particolare, dalla sua lettura emergono il periodo e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento della domanda.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata la questione concernente l'adozione nei confronti della da parte del GIP presso il CP_1
Tribunale di Napoli del provvedimento del 03.05.2022 avente ad oggetto il sequestro preventivo delle quote sociali, funzionale alla confisca obbligatoria, ex artt. 321 comma 1 e comma 2 e segg.
c.p.p., e 416 bis comma 7 c.p., con nomina dell'amministratore giudiziario.
A parere del Giudicante in questa ipotesi il giudizio è improseguibile,
6 dal momento che l'azione giudiziale non è più proponibile dinanzi al
Giudice del lavoro.
Sul punto è pienamente condivisibile la sentenza Tribunale di Napoli
n. 1893/2023, che si riporta ai sensi dell'art .118 disp. att. c.p.c. in cui testualmente si legge quanto segue.
“In caso di sequestro preventivo è consolidato l'orientamento giurisprudenziale scaturito dalla nuova formulazione dell' art. 104- bis comma 1-bis, disp att. c.p.p. ( come modificato dall'art. 373 lett.
a) d.lgs. n. 14/2019) il quale così dispone: “Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al Titolo IV del
Libro I” d.lgs. n. 159/2011”. Il rinvio è non solo al titolo III, capo I e capo II, ma anche alle disposizioni del titolo IV del Codice antimafia, relativamente alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali. La norma prevede infatti che tutti i diritti dei terzi sono tutelati ai sensi del codice antimafia, dinanzi ad ogni tipo di sequestro finalizzato alla confisca (cfr. vedi Cassazione penale, sentenza n. 16341/2022).
Dopo la riforma del 2019, la tutela dei terzi creditori del codice antimafia contenuta negli artt. 52-59, D.lgs. n. 159 del 2011, costituisce ormai il modello normativo unitario di riferimento da attivare, avendo riguardo a tutti i sequestri di cui all'art. 321, comma
2, c.p.p. (oltre che di prevenzione). Trattandosi, nel caso in esame, di sequestro della totalità delle quote sociali, l'effetto che ne consegue, ossia l'attrazione del giudizio dinanzi al Giudice penale, si estende di diritto ai relativi beni sostituiti in azienda in base all'art 20 del CAM
e del richiamo espresso all'art. 2555 c.c. e agli adempimenti di cui all'art 104 bis disp att c.p.c. L 'accertamento dei crediti vantati dai terzi sorti anteriormente al provvedimento che ha disposto il sequestro, nonché di quelli post sequestro non prededucibili deve avvenire dinanzi al G.D. nel procedimento in sede penale, secondo la procedura prevista dagli artt. 52 e 57-59 e ss. del D.lgs. 159/2011 in materia di tutela dei crediti vantati dai terzi nei confronti di società
7 sottoposte a sequestro o confisca per reati di stampo mafioso.
Valorizzando il dato temporale (ossia la preesistenza del momento di maturazione dei crediti rispetto al provvedimento del giudice penale), alcun dubbio sussiste in ordine all'applicazione dell'art. 104 bis c.p.p. sicché la tutela delle ragioni creditorie dei soggetti terzi rispetto all'ente sottoposto alla misura del sequestro non può trovare ragione dinanzi a quest'organo giudicante. A mente dell'art. 55 del CAM, è precluso al creditore di intraprendere procedure esecutive individuali e, se l'esecuzione individuale è già iniziata, questa resta
“sospesa” (nel senso che non può proseguire) fino alla definizione del procedimento relativo alla misura di prevenzione (o della misura penale alla stessa equiparata ai fini che qui rilevano). Laddove come nel caso in esame, si ha riguardo al giudizio di cognizione, non opera
a parere del Giudicante una causa di sospensione del giudizio, bensì una sua improseguibilità, in considerazione dell'ostacolo alla conclusione del giudizio finalizzato a dotare il creditore di un titolo per l'azione esecutiva individuale. In tale evenienza, l'ipotesi del divieto per il creditore di intraprendere azioni esecutive individuali, può estendersi alla preclusione per l'aspirante creditore di conseguire l'accertamento del credito nella sede ordinaria, essendo egli tenuto ad affidare tale accertamento al giudice penale che provvede, all'esito a stabilire termini e modalità di soddisfazione della pretesa. Non ricorre pertanto, un caso di temporanea “assenza di giurisdizione” del giudice della cognizione, bensì una carenza di
“potestas iudicandi” in ragione della devoluzione dell'accertamento
e della esecuzione del credito nella sede “concorsuale-penalistica”.
La competenza, in relazione ai crediti ante sequestro si radica presso il Tribunale che disposto la misura cautelare. Medesima considerazione vale per i crediti post sequestro fatti valere nell'attuale giudizio, atteso che ai crediti post sequestro non prededucibili si applica la procedura di cui agli ari. 52 e seguenti del codice antimafia;
per i crediti post sequestro prededucibili: è previsto lo strumento di cui all'art. 54. All'esito, in applicazione dei principi esposti e valutati unitamente alla ricostruzione normativa
8 sopra effettuata, nel caso di specie (trattandosi di crediti sorti prima della misura cautelare), non può ritenersi sussistente la competenza dinanzi al Giudice del Lavoro, dinanzi al quale la domanda risulta improponibile, attesa la necessità che le ragioni creditorie vantate dalla ricorrente siano sottoposte al vaglio del giudice penale”.
In tal senso si è espressa in caso analogo anche la sentenza del
Tribunale di Napoli, n. 6151/2024 pubbl. il 04/11/2024, est.
, che, tenuto conto della data del sequestro, antecedente al Parte_2
deposito del ricorso, ha affermato quanto segue: “Deve, quindi, farsi applicazione del codice antimafia che dispone che l 'accertamento dei crediti vantati dai terzi sorti anteriormente al provvedimento che ha disposto il sequestro, nonché di quelli post sequestro non prededucibili deve avvenire dinanzi al G.D. nel procedimento in sede penale. Tento conto della preesistenza del momento di maturazione dei crediti rispetto al provvedimento del giudice penale, alcun dubbio sussiste in ordine all'applicazione dell'art. 104 bis c.p.p…”. La competenza, in relazione ai crediti ante sequestro si radica presso il
Tribunale che ha disposto la misura cautelare.
Pertanto, il ricorso proposto nei confronti della (sia per la CP_1 parte riguardante l'accertamento e la condanna al pagamento dei crediti di lavoro, sia per la parte conseguenziale concernente la regolarizzazione contributiva;
analogamente, per la domanda di regresso formulata dalla appaltatrice), va dichiarato improcedibile.
3. Residua, pertanto, l'esame della domanda proposta nei confronti della ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003. Controparte_3
4. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
5. Va premesso che - operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c. - spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore
9 rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato.
Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria.
Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito aveva accertato che i rapporti di lavoro, formalmente qualificati come di collaborazione a progetto, si erano di fatto svolti secondo modalità e contenuti propri del lavoro subordinato;
in particolare, gli indici rilevatori della subordinazione, erano rappresentati dalle direttive impartite ai lavoratori, dalla previsione di un compenso fisso mensile, dall'osservanza di un orario di lavoro determinato, dall'assenza di rischio economico, dal carattere standardizzato delle mansioni e, infine, dal collegamento e dall'integrazione tra le mansioni svolte dai numerosissimi collaboratori). (Cass. civ. Sez. VI –
Lavoro Ord., 26/05/2021, n. 14530).
Occorre ricordare il principio più volte espresso dalla Suprema Corte (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009; Cass.
8.4.2015 n. 7024),
10 secondo cui “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.”
Come noto, gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore
11 l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis
Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Va premesso, inoltre, che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (da ultimo, v. Cass.
SS.UU., 26.3.97, n. 2665).
Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita
(Cass., 2.6.82, n. 3357).
Per quanto concerne la domanda relativa alle mansioni superiori, rispetto all'inquadramento contrattuale, va premesso, in linea di principio, che - in applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc. - il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005).
La domanda di inquadramento superiore esige difatti il preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative svolte in concreto;
quindi, richiede l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il successivo raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore e quelle previste dalla contrattazione collettiva in relazione all'inquadramento rivendicato e a quello posseduto (Cass. civ., sez. lav., 28-04-2015, n. 8589; Cass. civ., sez. lav., 30-10-2008, n. 26234;
Cass. civ., sez. lav., 06-03-2007, n. 5128.). L'inquadramento del lavoratore subordinato presuppone, dunque, un accertamento che può essere suddiviso
12 in tre fasi: 1) l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto;
2) l'accertamento in fatto delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
3) la verifica della riconducibilità di tali mansioni al profilo descritto nella declaratoria contrattuale. (cfr: Cass. n.
20272/2010; Cass. 26234/2008; Cass. n. 8589/2015).
6. Tanto premesso, in linea di principio, nella specie risulta documentato lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della nel periodo indicato in CP_1
ricorso. ( cfr.: buste paga in atti).
7. La questione controversa, relativa alla sussistenza tra committente ed appaltatore-datore di lavoro di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tale che la sussistenza di una causa di interruzione del processo che colpisca l'originario debitore debba ritenersi estesa anche all'appaltante si traduce, nel caso in esame, nella possibilità o meno per il lavoratore di convenire in giudizio la sola società committente che risponde ai sensi dell'art. 29 d.lgvo 276/03 e non anche il proprio datore di lavoro-appaltatore e sotto tale profilo va esaminata.
8. Si rileva che il D.L. n. 25/2017 ha modificato l'art. 29, comma 2, del d.lgvo n. 276/2003 eliminando la previsione del beneficio della preventiva escussione ed eliminando, sul piano processuale, il cd. litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore, e l'attuale formulazione della norma evidenzia la natura di obbligazione solidale in senso stretto del committente verso i dipendenti dell'appaltatore: "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento" (così Cass. n. 7252/23). Si delinea, quindi, una
13 obbligazione solidale in senso stretto, con conseguente irrilevanza di un litisconsorzio necessario tra debitore principale (datore di lavoro- appaltatore) e condebitore (committente), anche avuto riguardo alla ratio perseguita dal legislatore (consistente nell'affidare al committente il controllo sulla corretta esecuzione del contratto di appalto da parte dell'appaltatore) limitatamente allo specifico appalto stipulato da appaltante e appaltatore. La responsabilità del committente – che riguarda, pertanto, solo i crediti maturati nel periodo di durata del contratto di appalto e in ragione della prestazione resa per la realizzazione dell'opera o del servizio commissionati – trae il proprio fondamento in un'obbligazione propria istituita “ex lege”. L'obbligazione del committente prevista dall'attuale formulazione dell'art. 29 d.lgvo n.276/2003, pur avendo carattere accessorio, è solidale in senso stretto con quella del debitore principale, cosicchè essa non può essere considerata sussidiaria, né eventuale, in assenza di specifica previsione contrattuale o di legge a sostegno di tale previsione.
La domanda proposta dal lavoratore nei confronti del committente va, pertanto, esaminata. ( cfr.: sentenza n. 6151/2024.
9. Si rileva, peraltro, che la con riferimento alla invocata CP_2 responsabilità solidale dell'appaltatore ai sensi dell'art. 29 del D.
Lgs. n. 276/2003 (secondo cui “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”), ha evidenziato la sussistenza dell'onere che incombe sulla parte attrice di comprovare di aver espletato la propria attività lavorativa alle dipendenze della subappaltatrice CP_1 esclusivamente presso i cantieri dell'appaltatore Controparte_5
14 10. La società committente, tuttavia, ha documentato che i contratti di subappalto con la hanno avuto espletamento CP_1
esclusivamente nel periodo dal 05.5.2020 al 31.12.2021.
11. Il primo contratto di sub-appalto concluso con la , difatti, è CP_1
quello stipulato il 5.5.2020, committente principale CP_7 avente ad oggetto “Attività di Network Construction sul Contratto di
Rete 2019-2021” al quale sono seguiti altri contratti fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente il 14.6.2021.
12. Per tale motivo la parte ricorrente, nel verbale dell'udienza del 28 gennaio 2025, nonché nei conteggi sviluppati nelle note di trattazione, ha limitato la domanda nei confronti della per il CP_2
periodo da maggio 2020 a giugno 2021, periodo di vigenza dell'appalto.
13. Tanto premesso, ai fini del decidere la domanda proposta nei confronti della committente, appare opportuno riportare le dichiarazioni testimoniali.
Il primo teste, , sentito all'udienza del 28.01.2025, Testimone_1
ha riferito quanto segue: “… Sono indifferente. Conosco la parte ricorrente, in quanto abbiamo lavorato insieme per l'I.T.E.P. Ho proposto anche io causa nei confronti della stessa parte resistente per tfr
e mansioni superiori. La causa è stata definita e mi hanno pure pagato.
Io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme dal 2015 al 2021. Il ricorrente era capo squadra e conduceva l'escavatore e bobcat, con i quali faceva, insieme alla squadra, le opere stradali. In particolare, doveva fare lo scavo per la posa dei cavi. Nella squadra, di solito, vi erano minimo 4/5 persone. Non ricordo il nome delle persone che facevano parte della squadra. Io ero, all'epoca, di primo livello, ma facevo aiuto capo squadra. Ricordo che, insieme a noi, vi erano il sig
e il sig . Il ricorrente era capo squadra, nel senso che Pt_3 Pt_4 dava indicazioni agli altri per l'esecuzione degli scavi e l'installazione della fibra ottica, ma non segnava le presenze. L'orario di lavoro era dalle 7,00 alle 17,00 con un'ora di pausa per 5 giorni, ma lavoravamo anche di sabato. Preciso che, però, d sabato non facevamo la pausa pranzo e andavamo via verso le 14,00. Per quanto so, il non ha Pt_1
15 ricevuto il tfr. Nulla so circa le ferie”.
Il teste sentito all'udienza del 28.01.2025, ha Testimone_2
riferito quanto segue:
“… Sono indifferente. Lavoro come autista. Conosco la parte ricorrente, in quanto abbiamo lavorato insieme per l' . Anche io ho proposto CP_1
causa nei confronti della stessa società per avere il tfr, ma non per ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori. Non ricordo esattamente in che periodo abbiamo lavorato insieme. Abbiamo lavorato per circa 3 anni insieme, per la stessa società. Io ero autista di camion e giravo per i vari cantieri. Il ricorrente era capo squadra, ovvero dirigeva una squadra e, a volte, ha diretto anche me. La squadra era composta da 4/5 operai. Il ricorrente era anche escavatorista e guidava anche il bobcart, che era una macchina escavatrice e, a volte, guidava anche il camion. Il ricorrente ha lavorato dalle 7,00 alle 17,00 con un'ora di intervallo, dal lunedì al sabato, ma il sabato era facoltativo, nel senso che a volte non si lavorava di sabato. Nulla so circa le ferie”.
La prova orale raccolta ha, quindi, confermato l'impiego in via esclusiva del ricorrente presso i cantieri della per l'intero periodo da CP
Maggio 2020 alla cessazione del rapporto ed ha, altresì, confermato l'orario di lavoro full-time e lo svolgimento delle mansioni superiori.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi che hanno reso dichiarazioni univoche, concordanti e circostanziate e tenuto conto della conoscenza qualificata dei fatti di causa in quanto ex colleghi di lavoro della parte ricorrente.
Si richiamano i consolidati principi affermati dalla Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui:
“… l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art.
246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la
16 controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Neanche l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può fare insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sulla attendibilità delle relative deposizioni” (così Cass.
9.5.2019 n.
12297; Cass. 21.10.2015 n. 21418; Cass. n. 11034 del 2006; Cass. n. 9650 del 2003; Cass. n. 2618 del 1999; Cass. n. 32 del 1994).
14. Tenuto conto delle risultanze istruttorie, il ricorrente va inquadrato nel IV livello CCNL di categoria, con paga globale lorda mensile spettante, per l'orario full – time, pari ad € 1.736,44.
15. Ne consegue che il ricorrente ha diritto al pagamento della somma complessiva lorda di € 901,88, a titolo di compenso per mansioni superiori, (€ 21.705,50 paga tabellare spettante X 12 mesi e 16 giorni - € 20.803,62 paga tabellare percepita X 12 mesi e 16 giorni), come correttamente calcolato dal ricorrente nelle note, con riferimento al periodo maggio 2020 – 14 giugno 2021.
16. Va ritenuto comprovato altresì lo svolgimento di lavoro straordinario, nella misura di 10 ore alla settimana, come richiesto nelle note di trattazione, tenuto conto delle dichiarazioni concordi dei testi, circa l'orario osservato anche di sabato.
17. Si richiamano, indi, i criteri di calcolo di cui alla note depositate il 4 aprile 2025, sulla base dello svolgimento di 10 ore di lavoro straordinario alla settimana per 52 settimane dal 01.05.2020 al
14.06.2021, ( con conseguenti 520 ore di lavoro straordinario”.
Moltiplicando le 520 ore di lavoro straordinario per la paga oraria di
€ 12.04 (€ 10.03 paga oraria base) maggiorata del 20%, si ottiene un totale di € 6.260,80 a titolo di lavoro straordinario.
18. Va riconosciuto al ricorrente anche la somma complessiva lorda di €
1.881,14, a titolo di TFR, dal 01.05.2020 al 14 giugno 2021.
17 19. In ragione delle motivazioni esposte, non risultano dovute dalla le somme azionate con riferimento a periodi diversi, CP
né quelle richieste a titolo, risarcitorio per ferie e permessi maturati e non fruiti, né per indennità sostitutiva del preavviso, che, del resto, non risultano richieste nelle note. Ciò in quanto, la locuzione
“trattamenti retributivi” di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. cit., deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, dovendosi escludere da tale nozione le somme dovute dall'appaltatore per indennità sostitutiva delle ferie non godute, in ragione della natura
“mista” di tale emolumento (sia di carattere risarcitorio, compensando un danno derivante dalla mancata fruizione del riposo, sia di carattere retributivo, attendendo al sinallagma contrattuale), posto che il committente rimane estraneo alle vicende relative il rapporto tra lavoratore e appaltatore (cfr. Cass. nn. 10354/2016;
32504/2018; 444/2019).
20. In conclusione, per i motivi esposti, in parziale accoglimento della domanda¸ la va condannata al pagamento in favore Controparte_3 del ricorrente della complessiva somma lorda di € 9.043,82, di cui €
1.881,14 a titolo di TFR, maturato nel periodo dal 01.05.2020 al
14.062021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo.
21. L'importo complessivo dovuto, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, è quantificato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge;
e va maggiorato, ex art. 429 co. 3
c.p.c., degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo.
22. L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione nella misura di un terzo delle spese di lite;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore riconosciuto, nonché della serialità della controversia, in
18 quanto il medesimo difensore ha proposto separatamente distinti ricorsi per altri lavoratori.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso nei confronti della CP_1
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la CP
in persona del legale rapp.te p.t., obbligata in via solidale, al
[...]
pagamento in favore del ricorrente somma lorda di € 9.043,82, di cui
€ 1.881,14 a titolo di TFR, maturato nel periodo dal 01.05.2020 al
14.062021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
- compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_3
della rimanente parte, che liquida in € 2600,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi. Napoli, il 7/05/2025 - 05/06/2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 06/06/2025 in Cancelleria
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