CA
Decreto 4 aprile 2025
Decreto 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2024/412
CORTE D' APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Stefano Greco ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 412 del ruolo generale VG per l'anno 2024 promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Sassari presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1 studio dell'avv. Maria Teresa Spanu, che la rappresenta e difende, ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
resistente
***
Con atto depositato in data 18.12.2024 la ricorrente ha chiesto la condanna del Controparte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura di euro 16.500,00 o quella veriore risultante in corso del giudizio, per effetto della eccessiva durata del procedimento civile, instaurato dalla ricorrente medesima con atto di citazione notificato in data 13.01.2010, innanzi al Tribunale di Sassari avverso l'Amministrazione Provinciale di Sassari e successivamente l'Istituto
Tecnico Industriale Statale G.M. Angioy di Sassari per un infortunio sul lavoro subìto dalla ricorrente.
La ricorrente ha esposto che:
- l'infortunio si era verificato in data 09.04.2009 e, a seguito di questo, la ricorrente aveva subìto un intervento chirurgico all'anca sinistra;
- l'Amministrazione Provinciale di Sassari aveva inoltrato la richiesta di risarcimento alla
[...]
CP_3
- a seguito del riconoscimento da parte dell'INAIL della causa di servizio e di una rendita di euro
419,38 l'assicurazione non aveva provveduto al risarcimento;
- a fronte di questo inadempimento la ricorrente aveva quindi citato in giudizio l'Amministrazione
Provinciale;
Pagina 1 - con atto di citazione del 25.05.2010 veniva chiamata in causa, a norma dell'art. 269 c.p.c., l'Istituto
Tecnico Industriale Statale G.M. Angioy di Sassari;
- il 9.07.2012 il Tribunale di Sassari dichiarava la propria incompetenza territoriale indicando la competenza del Tribunale di Cagliari;
- il procedimento veniva riassunto dalla odierna ricorrente con atto notificato in data 12.10.2012 ed al procedimento veniva assegnato il numero n.7649/2012;
- con la sentenza n. 1870/2024 del 30.07.2024 il Tribunale di Cagliari accoglieva la domanda risarcitoria di parte attrice e, per l'effetto, condannava l'Amministrazione Provinciale di Sassari e l' , in solido tra loro, a pagare, in favore della parte attrice, la Controparte_4
somma di euro 15.413,26;
- successivamente, è stato proposto appello nanti la Corte d'Appello di Cagliari, di cui si attende l'esito.
Sul rilievo che il procedimento avesse superato la soglia della durata ragionevole, la ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“…Accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che lo Stato italiano nel procedimento RG
7649/202012 ha violato l'art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo per il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del procedimento;
2. Per l'effetto condannare lo Stato italiano e/o il , in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale – del risarcimento dei danni subiti, così come meglio descritti in espositiva, in favore di , anche in relazione ai parametri Parte_1 costantemente usati dalla Corte di Strasburgo, nella misura non inferiore ad € 16.500,00 quale equa soddisfazione o quella veriore risultante in corso del giudizio, con riserva di tutelare il diritto del ricorrente nanti la Corte Europea di Strasburgo ove non completamente tutelato dal diritto interno, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. Con vittoria di competenze e spese”.
***
L'azione è ammissibile perché proposta nei termini previsti dall'art. 4 L. n. 89/2001.
La causa presupposta, del resto, alla data del 31.10.2016 eccedeva già i termini previsti per la ragionevole durata del processo e, conseguentemente, non è applicabile il comma 1 dell'art. 2 della legge n 89/2001 nell'attuale formulazione.
Nel merito il ricorso deve essere accolto nei termini di cui appresso.
Per il calcolo della durata del processo occorre considerare quale dies a quo il 13.01.2010, data della notifica dell'atto di citazione, e quale dies ad quem il 30.07.2024, data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Cagliari. Pertanto, il processo è durato 14 anni, 6 mesi e 17 giorni.
Pagina 2 Tuttavia, devono essere detratti i seguenti periodi che non sono riferibili all'organizzazione giudiziaria:
- il tempo intercorso tra la notificazione della citazione davanti al Tribunale di Sassari e quella della riassunzione innanzi al Tribunale di Cagliari in data 12.10.2012 (2 anni, 8 mesi e
29 giorni);
- il tempo intercorso tra la udienza del 06.05.2014, non tenuta a causa dell'astensione dei legali per sciopero indetto dall'Ordine degli Avvocati, e la nuova udienza del 13.01.2015
(8 mesi e 7 giorni).
Pertanto, detratti dal calcolo 3 anni, 5 mesi e 6 giorni non attribuibili alla responsabilità dell'organizzazione giudiziaria, la durata del procedimento è di 11 anni, 1 mese e 11 giorni.
L'art. 2, comma 2 bis, della l. 89/2001 indica in 3 anni la durata ragionevole del processo di primo grado e quindi il ritardo indennizzabile è pari a 8 anni (dovendosi computare le frazioni di anno superiori ai 6 mesi).
Tanto premesso, per la determinazione dell'indennizzo, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
Ciò posto, l'importo dell'indennizzo è calcolato nella forbice prevista dall'art. 2 bis l. n.89/2001
(euro 400,00 - euro 800,00), applicabile al caso di specie, in euro 500,00 per ogni anno che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento.
Conseguentemente, viene liquidato alla ricorrente l'importo di euro 4.000,00, oltre gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex DM n. 147/2022, con riferimento ai procedimenti monitori sulla base della tabella 8 (Cass. n. 16512 del 31.7.2020) in relazione al valore complessivo della domanda, applicato il parametro medio, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive.
PER QUESTI MOTIVI
ingiunge al di pagare alla ricorrente l'importo di euro Controparte_1 Parte_1
4.000,00, liquidato a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla data della domanda, nonché le spese della presente procedura, liquidate in euro 237,00 per compensi professionali, spese vive per euro 27,00, spese generali, IVA e CPA.
Pagina 3 Cagliari, 2 aprile 2025
Pagina 4
Il Consigliere Delegato
Dott. Stefano Greco
CORTE D' APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Stefano Greco ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 412 del ruolo generale VG per l'anno 2024 promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Sassari presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1 studio dell'avv. Maria Teresa Spanu, che la rappresenta e difende, ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
resistente
***
Con atto depositato in data 18.12.2024 la ricorrente ha chiesto la condanna del Controparte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura di euro 16.500,00 o quella veriore risultante in corso del giudizio, per effetto della eccessiva durata del procedimento civile, instaurato dalla ricorrente medesima con atto di citazione notificato in data 13.01.2010, innanzi al Tribunale di Sassari avverso l'Amministrazione Provinciale di Sassari e successivamente l'Istituto
Tecnico Industriale Statale G.M. Angioy di Sassari per un infortunio sul lavoro subìto dalla ricorrente.
La ricorrente ha esposto che:
- l'infortunio si era verificato in data 09.04.2009 e, a seguito di questo, la ricorrente aveva subìto un intervento chirurgico all'anca sinistra;
- l'Amministrazione Provinciale di Sassari aveva inoltrato la richiesta di risarcimento alla
[...]
CP_3
- a seguito del riconoscimento da parte dell'INAIL della causa di servizio e di una rendita di euro
419,38 l'assicurazione non aveva provveduto al risarcimento;
- a fronte di questo inadempimento la ricorrente aveva quindi citato in giudizio l'Amministrazione
Provinciale;
Pagina 1 - con atto di citazione del 25.05.2010 veniva chiamata in causa, a norma dell'art. 269 c.p.c., l'Istituto
Tecnico Industriale Statale G.M. Angioy di Sassari;
- il 9.07.2012 il Tribunale di Sassari dichiarava la propria incompetenza territoriale indicando la competenza del Tribunale di Cagliari;
- il procedimento veniva riassunto dalla odierna ricorrente con atto notificato in data 12.10.2012 ed al procedimento veniva assegnato il numero n.7649/2012;
- con la sentenza n. 1870/2024 del 30.07.2024 il Tribunale di Cagliari accoglieva la domanda risarcitoria di parte attrice e, per l'effetto, condannava l'Amministrazione Provinciale di Sassari e l' , in solido tra loro, a pagare, in favore della parte attrice, la Controparte_4
somma di euro 15.413,26;
- successivamente, è stato proposto appello nanti la Corte d'Appello di Cagliari, di cui si attende l'esito.
Sul rilievo che il procedimento avesse superato la soglia della durata ragionevole, la ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“…Accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che lo Stato italiano nel procedimento RG
7649/202012 ha violato l'art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo per il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del procedimento;
2. Per l'effetto condannare lo Stato italiano e/o il , in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale – del risarcimento dei danni subiti, così come meglio descritti in espositiva, in favore di , anche in relazione ai parametri Parte_1 costantemente usati dalla Corte di Strasburgo, nella misura non inferiore ad € 16.500,00 quale equa soddisfazione o quella veriore risultante in corso del giudizio, con riserva di tutelare il diritto del ricorrente nanti la Corte Europea di Strasburgo ove non completamente tutelato dal diritto interno, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. Con vittoria di competenze e spese”.
***
L'azione è ammissibile perché proposta nei termini previsti dall'art. 4 L. n. 89/2001.
La causa presupposta, del resto, alla data del 31.10.2016 eccedeva già i termini previsti per la ragionevole durata del processo e, conseguentemente, non è applicabile il comma 1 dell'art. 2 della legge n 89/2001 nell'attuale formulazione.
Nel merito il ricorso deve essere accolto nei termini di cui appresso.
Per il calcolo della durata del processo occorre considerare quale dies a quo il 13.01.2010, data della notifica dell'atto di citazione, e quale dies ad quem il 30.07.2024, data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Cagliari. Pertanto, il processo è durato 14 anni, 6 mesi e 17 giorni.
Pagina 2 Tuttavia, devono essere detratti i seguenti periodi che non sono riferibili all'organizzazione giudiziaria:
- il tempo intercorso tra la notificazione della citazione davanti al Tribunale di Sassari e quella della riassunzione innanzi al Tribunale di Cagliari in data 12.10.2012 (2 anni, 8 mesi e
29 giorni);
- il tempo intercorso tra la udienza del 06.05.2014, non tenuta a causa dell'astensione dei legali per sciopero indetto dall'Ordine degli Avvocati, e la nuova udienza del 13.01.2015
(8 mesi e 7 giorni).
Pertanto, detratti dal calcolo 3 anni, 5 mesi e 6 giorni non attribuibili alla responsabilità dell'organizzazione giudiziaria, la durata del procedimento è di 11 anni, 1 mese e 11 giorni.
L'art. 2, comma 2 bis, della l. 89/2001 indica in 3 anni la durata ragionevole del processo di primo grado e quindi il ritardo indennizzabile è pari a 8 anni (dovendosi computare le frazioni di anno superiori ai 6 mesi).
Tanto premesso, per la determinazione dell'indennizzo, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
Ciò posto, l'importo dell'indennizzo è calcolato nella forbice prevista dall'art. 2 bis l. n.89/2001
(euro 400,00 - euro 800,00), applicabile al caso di specie, in euro 500,00 per ogni anno che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento.
Conseguentemente, viene liquidato alla ricorrente l'importo di euro 4.000,00, oltre gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex DM n. 147/2022, con riferimento ai procedimenti monitori sulla base della tabella 8 (Cass. n. 16512 del 31.7.2020) in relazione al valore complessivo della domanda, applicato il parametro medio, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive.
PER QUESTI MOTIVI
ingiunge al di pagare alla ricorrente l'importo di euro Controparte_1 Parte_1
4.000,00, liquidato a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla data della domanda, nonché le spese della presente procedura, liquidate in euro 237,00 per compensi professionali, spese vive per euro 27,00, spese generali, IVA e CPA.
Pagina 3 Cagliari, 2 aprile 2025
Pagina 4
Il Consigliere Delegato
Dott. Stefano Greco