Rigetto
Sentenza 16 maggio 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/05/2011, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02952/2011REG.PROV.COLL.
N. 08371/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 8371 del 2004, proposto dalla Regione Calabria, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Fioresta e Rinaldo Sementa, ed elettivamente domiciliata, unitamente ai difensori, presso l’avv. Giacomo Carbone in Roma, via A. Serpieri n. 11, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;
contro
Dedalo s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Emma Izzi, ed elettivamente, unitamente al difensore, presso VE IO in Roma, via del Colosseo n. 23, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
nei confronti di
Smile CGIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, n. 3208 del 14 novembre 2003;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Diego Sabatino e udito per le parti l’avvocato Demetrio Verbano in sostituzione di Emma Izzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 8371 del 2004, la Regione Calabria propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, n. 3208 del 14 novembre 2003, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Dedalo s.c.r.l. per l’annullamento del decreto n. 327 del 30.12.1999 del Dirigente Generale del 12° Dipartimento – Formazione professionale e Politiche del lavoro; del verbale n. 4 del 22.9.1999 della Commissione di Valutazione dei ricorsi relativi al Piano regionale di formazione obiettivo 3 anno 1998/1999; della delibera della G.R. n. 1121 del 31.3.1999 nella parte in cui ha escluso la società ricorrente dall'attribuzione del corso di formazione professionale per la figura di "Tecnico recupero e restauro manufatti civili ed industriali"; del verbale dell’11.3.1999 della Commissione di Valutazione; di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale, nonché per il risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura del mancato finanziamento cui avrebbe avuto titolo così come risultante dagli atti.
A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso che con deliberazione n. 3597 del 4.7.1997, la G.R. della Calabria aveva approvato il piano regionale di formazione professionale per il biennio 1998/1999, fissando all'uopo i parametri di riferimento per la delibazione delle istanze delle imprese partecipanti.
La società ricorrente, che aveva chiesto il finanziamento per cinque progetti, risultava assegnataria solo del corso per "operatori CAD sistemi territoriali".
In relazione al corso "Tecnici recupero restauro manufatti civili ed industriali" obiettivo 3, misura A 5.7. C, sott. 3 la società ricorrente si era classificata al 3° posto preceduta da due ditte che non potevano beneficiare del finanziamento avendo già raggiunto il limite di assegnazione in base alle rispettive potenzialità operative. Ciò nonostante il corso in argomento non era stato assegnato alla ricorrente, bensì alla Smile CGIL classificatasi al VI posto.
La Dedalo coop. a r.l. avverso tale determinazione ha proposto ricorso amministrativo, che, però, la adita Commissione di valutazione, nella seduta del 22.9.1999, ha respinto. La decisione in argomento è stata confermata con decreto dirigenziale n. 327 del 30.12.1999.
Avverso tali atti indicati la società proponeva ricorso al TAR, deducendo violazione e falsa applicazione del bando di cui alla delibera n. 3597/97, la violazione dell'art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, concludendo per l'accoglimento del ricorso, nonché per il risarcimento del danno pari al valore del finanziamento del corso non assegnato.
Costituitasi la Regione Calabria, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, evidenziando la non correttezza procedimentale e disponendo l’annullamento degli atti, rigettando tuttavia la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia la correttezza del proprio comportamento, contestando la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dalla sentenza.
Nel giudizio di appello, si è costituita Dedalo s.c.r.l., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso e proponendo contestuale appello incidentale per l’accoglimento della domanda risarcitoria non accolta in primo grado.
Alla pubblica udienza del 15 marzo 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello principale non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
2. - Con l’unico motivo di diritto, la Regione Calabria si duole della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, contestando l’affermazione del T.A.R. per cui la commissione di valutazione non si sarebbe attenuta ai criteri enunciati nella delibera di approvazione del piano regionale di formazione e nel relativo bando per il biennio 98/99.
Al contrario, secondo l’appellante, la commissione avrebbe valutato il criterio della potenzialità operativa, non riconoscendo alla Dedalo s.c.r.l. un requisito che, esistente quattro anni prima, ben poteva non più essere esistente al momento della valutazione operata.
2.1. - La doglianza non ha pregio.
Come ha ben evidenziato il giudice di prime cure, la commissione di valutazione, prima ancora di valutare il punteggio complessivo derivante dalla scheda istruttoria e dalla scheda valutativa per l’Obiettivo 3, ha indicato di volersi attenere ai criteri di cui al punto 8.2 della deliberazione della Giunta regionale 4.7.1997, n. 3597 pubblicata sul BURC n. 95 del 1997, dando rilievo agli aspetti che tenessero conto delle potenzialità ed affidabilità dei soggetti proponenti in relazione al limite massimo di potenzialità e ricettività delle strutture formative fisse sul territorio. Ha così deciso di applicare una eventuale riduzione del numero dei corsi assegnati ai singoli richiedenti sino ad un massimo di n. 15 corsi, riducendo al massimo di n. 2 corsi il numero di quelli assegnabili a soggetti proponenti nuovi, con possibilità di subentro in relazione all’esaurimento della capacità operativa per i soggetti successivamente classificatisi.
In particolare, il criterio di cui al punto 8.2 della deliberazione di approvazione del piano regionale di formazione per il biennio 1998/1999 e del relativo bando stabiliva che i progetti dovevano essere valutati in base ai criteri della “coerenza con le norme comunitarie, coerenza con gli indirizzi programmatici regionali in materia di formazione professionale, coerenza con gli orientamenti del Bando, coerenza con l’analisi dei fabbisogni formativi del territorio, fattibilità dell’intervento, affidabilità del soggetto proponente”. Al punto b) veniva inoltre affermato che si sarebbe data “priorità agli enti o altri Soggetti anche senza precedente esperienza, che dimostrassero significativo e sperimentale raccordo con il fabbisogno del territorio, con la realtà delle imprese e degli attori sociali di base, che rispondano a precise esigenze o emergenze del mercato del lavoro e delle aree o settori di crisi, con una assegnazione massima di 2 Corsi per ogni nuovo soggetto proponente”.
È quindi da condividere l’affermazione del T.A.R. in merito alla inesistenza di una giustificazione sulla mancata attribuzione alla originaria ricorrente anche del secondo corso per scorrimento. Infatti, non è dato cogliere per quali ragioni, una volta ottenuto un corso per scorrimento della graduatoria, l’originaria ricorrente non potesse averne un secondo sempre per scorrimento.
A tale mancanza non supplisce neppure l’atto di appello, che introduce una valutazione diversa, ossia la mancata considerazione del decorso del tempo in relazione alle pregresse attribuzioni di corsi, che non è compresa nei criteri utilizzati e che, di fatto, si appalesa come una motivazione postuma del provvedimento, sulla base di indirizzi non esistenti negli atti impugnati.
La censura, e con essa l’atto di appello principale, deve essere respinta.
3. - Viene quindi in rilievo ora l’appello incidentale proposto dalla Dedalo s.c.r.l. con cui si duole del mancato accoglimento della domanda risarcitoria.
Nel dettaglio, viene evidenziato come debba riconoscersi la giurisdizione amministrativa in materia di risarcimento del danno conseguente all’annullamento del provvedimento illegittimo. Ciò in quanto, sebbene il ricorso sia stato proposto antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, la giurisdizione va riconosciuta in ossequio al principio di economia dei giudizi, atteso che la stessa domanda dovrebbe attualmente essere riproposta allo stesso giudice.
In merito poi alla quantificazione del danno, si fa rinvio alle deduzioni già operate in prime cure.
3.1. - La doglianza in relazione alla giurisdizione amministrativa in tema di risarcimento del danno va accolta, con consequenziale annullamento della sentenza in parte qua.
Va qui solamente ricordato come sia la Corte Costituzionale (ordd. 8 maggio 2000, n. 134 e 14 novembre 2000, n. 490) che la Cassazione (SS.UU., 13 febbraio 1996, n. 148; 8 luglio 1996, n. 6231; 29 ottobre 1997, n. 10634; 23 febbraio 1999, n. 95; 27 luglio 1999, n. 516; 10 agosto 1999, n. 580) hanno affermato il principio, operante ormai come diritto vivente, secondo cui, pur in presenza della regola dell’art. 5 cpc, che dispone l’irrilevanza dei mutamenti della legge sulla determinazione della giurisdizione e della competenza, il giudizio, per ragioni di economia processuale, continua davanti al giudice adito non solo quando questi cessi di essere competente per il mutato quadro normativo o di fatto, ma anche nel caso in cui il giudice cui la parte si sia rivolta, sebbene originariamente incompetente, sia divenuto competente in virtù di una sopravvenuta modifica legislativa.
La doglianza va quindi accolta
3.2. - In merito alla domanda risarcitoria, occorre evidenziare come l’appellante incidentale abbia dato prova degli elementi costitutivi dell’illecito, sottolineando l’esistenza di un fatto lesivo, costituito dal finanziamento regionale non conseguito, della colpa dell’amministrazione, derivante dall’illegittima mancata attribuzione del beneficio sperato e dalla colpa derivante dalla grave carenza motivazionale del provvedimento annullato, e del nesso causale tra i due presupposti.
Ne discende che il danno prodotto deve effettivamente essere risarcito dall’amministrazione, la quale provvederà, a norma dell’art. 34 comma 4 del codice del processo amministrativo, a proporre, entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, all’appellante incidentale il pagamento di una somma a titolo di ristoro. Ad essa, andranno aggiunti gli accessori spettanti per legge.
La quantificazione dovrà tenere conto:
- come danno emergente, della mancata assegnazione del corso ed il consequenziale mancato finanziamento pari a L. 216 milioni. Tale somma dovrà essere decurtata delle spese che la Dedalo s.c.r.l. avrebbe dovuto sostenere per lo svolgimento della formazione al fine di individuare il valore netto del pregiudizio patito;
- come lucro cessante, della perdita di bilancio, come documentata negli estratti relativamente all’anno 2000 ed all’anno 2001, nei limiti in cui questa sia oggettivamente derivante dal mancato beneficio e non sia già compresa nel valore risarcito in relazione alla voce precedente.
Non emergono peraltro altre voci di danno valutabili, ed in specie in relazione al danno curriculare vantato, atteso che in relazione a questi non vi sono elementi probatori tali da ritenere sussistenti i pregiudizi de qua.
Conclusivamente, l’appello incidentale deve essere accolto, dando mandato alla PA di procedere alla determinazione del danno, secondo i criteri appena elencati.
4. - L’appello principale va quindi respinto, mentre deve essere accolto quello incidentale, nei limiti sopra indicati. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Respinge l’appello principale, proposto nel ricorso n. 8371 del 2004 dalla Regione Calabria, ed accoglie l’appello incidentale proposto dalla Dedalo s.c.r.l., e per l’effetto in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, n. 3208 del 14 novembre 2003, accoglie la domanda risarcitoria proposta in primo grado;
2. Dispone che la Regione Calabria provveda, a norma dell’art. 34 comma 4 del codice del processo amministrativo, a proporre al ricorrente il pagamento di una somma, a titolo di ristoro per il danno sofferto, secondo i parametri indicati nella parte motiva, entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza;
3. Condanna la Regione Calabria a rifondere a Dedalo s.c.r.l. le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2011
IL SEGRETARIO