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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/03/2024, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
N. 6525/2022 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OV
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Marina Pugliese Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Valeria Ardoino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
nato il [...] a [...] ( ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Genova, Via Roma 5/8, presso lo studio degli Avv.ti Enrico Grego (C.F.:
) e (C.F.: ) che lo rappresentano e C.F._2 Parte_2 C.F._3 difendono, con poteri anche disgiunti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
nei confronti di nata il [...] a [...] ( ) elettivamente CP_1 C.F._4 domiciliata in VIA CESAREA 10/3 16121 OV presso lo studio dell'Avv. BERNI
FRANCESCA ( ) che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti C.F._5
RESISTENTE E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Conclusioni congiunte delle parti:
“I Signori ed , hanno raggiunto un accordo - in modifica delle precedenti intese Parte_1 CP_1 di separazione - per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio in via congiunta alle seguenti CONDIZIONI
1. Le Parti continueranno a vivere separate nel reciproco rispetto.
**** ** ****
2. Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa coniugale di Genova, Viale Cataldi Bombrini n. 2 sc. C int.10.
I genitori si impegnano a condividere ogni principale scelta di vita ed educativa relativa alle figlie come, per esempio (con elencazione non tassativa), in tema educazione religiosa e scolastica, sportiva, sanitaria, ludica in genere (viaggi e vacanze) e di domicilio.
I genitori autorizzano sin d'ora l'entrata e l'uscita da scuola autonoma di a decorrere dal prossimo Per_2 anno scolastico 2024/2025 specificando che il padre continuerà ad accompagnare la figlia a scuola nei periodi di sua competenza ritenendo che l'età della figlia necessiti di tali cautele. Ognuno dei genitori si assume la responsabilità della gestione della figlia nei periodi di propria competenza.
*** ** ****
3. La casa già coniugale resta assegnata alla NO che vi abiterà con le figlie onerandosi del CP_1 canone di locazione nonché di ogni spesa di manutenzione e di amministrazione di sua competenza.
*** ** ****
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie nei seguenti termini, salvo diversi accordi fra genitori di volta in volta, anche in base alle loro esigenze lavorative da comunicare con congruo anticipo (e nel rispetto di un assetto regolare ed ordinato degli incontri):
a. week-end alternati dal venerdì (all'uscita da scuola) sino alla domenica sera dopo cena. L'alternanza dei week end sarà interrotta con le vacanze (invernali ed estive) e riprenderà al loro termine come se le vacanze non ci fossero state;
b. un pernottamento infrasettimanale (di regola il mercoledì, fatti salvi diversi accordi tra le parti) nella settimana che termina con il week end di competenza paterna e due pernottamenti infrasettimanali nella settimana che termina con il week-end di competenza della madre (il martedì ed il mercoledì);
c. 25 giorni durante le vacanze estive (analogo periodo anche in favore della madre) di cui una settimana a giugno, una settimana a luglio, una settimana ad agosto e 4 giorni a settembre, precisandosi che i quattro giorni previsti a settembre potranno anche essere attaccati al week end di competenza dell'uno o dell'altro genitore. Qualora uno dei due genitori decidesse di trascorrere con le figlie due settimane consecutive allora rinuncerà ad una delle settimane di sua competenza previste negli altri mesi estivi.
La collocazione temporale di tali periodi dovrà essere concordata fra le parti entro il 30/3 di ogni anno.
In tali periodi sono sospese le frequentazioni dei fine settimana, che riprenderanno con la consueta alternanza secondo il criterio previsto al punto a), secondo comma, che precede;
d. nel periodo natalizio: dal 23 dicembre al 31 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza, con obbligo per entrambi i genitori di far sì che venga comunque consentito al genitore che avrà le figlie nel secondo periodo (dal 31 dicembre al 6 gennaio) di tenerle con sé dalle ore 18.00 del 25 dicembre sino alle ore 18.00 del 26 dicembre.
Per il Natale 2024 il periodo 23/31 sarà di competenza paterna.
Il genitore che avrà le figlie con sé nel primo periodo dovrà accompagnare le figlie presso la dimora dell'altro genitore il 25 dicembre alle ore 18.00. Entrambi i genitori si impegnano a far svolgere i compiti assegnati alle figlie nei periodi di competenza di ciascuno.
In tali periodi sono sospese le frequentazioni dei fine settimana, che riprenderanno con la consueta alternanza secondo il criterio previsto al punto a), secondo comma, che precede;
e. ad anni alterni le vacanze pasquali in coincidenza con i periodi di fermo scolastico verranno interamente trascorse dall'uno o dall'altro genitore. Per la prossima Pasqua 2024 il periodo sarà di competenza paterna.
La “settimana bianca”, laddove concessa, verrà trascorsa interamente con quel genitore che non avrà le figlie durante il periodo pasquale;
quindi per il corrente anno con la mamma. Nel caso in cui il genitore che avrà diritto a tenere le figlie in detto periodo non potesse garantire attività ludico/vacanziera, l'altro sarà facoltizzato a proporsi per portarle in vacanza a proprie spese;
f. nelle festività civili e/o religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, nonché c.d.
“ponti” e Santo Patrono) sempre secondo il criterio dell'alternanza (senza che ciò incida sulla suddivisione dei week end);
g. i giorni dei compleanni delle figlie ad anni alterni.
Tenuto conto che compie gli anni il 5 gennaio il compleanno verrà trascorso con quel genitore che Per_2 avrà con sé le figlie nella seconda settimana natalizia.
Per quanto concerne la figlia il cui compleanno cade il 26 agosto, il compleanno verrà trascorso con Per_1 quel genitore con cui la minore si troverà eventualmente in vacanza durante il periodo di ferie concordate.
Nel caso in cui entrambi i genitori non fossero fuori Genova con le figlie dovranno trascorrere il compleanno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro.
Entrambi i genitori potranno comunicare quotidianamente con le figlie in via telefonica (senza previo accordo).
*** ** ****
5. Eventuali compagni dei genitori potranno essere introdotti con gradualità e prudenza ma sempre nel rispetto dell'altra figura genitoriale e, comunque, solamente nel caso di relazioni stabili e durature.
*** ** ****
6. Le Parti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori ed agevolando il contatto telefonico con l'altro genitore.
Le comunicazioni fra i genitori dovranno avvenire in via diretta e non attraverso le figlie.
Ai colloqui con gli insegnanti potranno recarsi entrambi i genitori.
**** ** ****
7. A titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori e il Signor si impegna a Per_1 Per_2 Pt_1 corrispondere alla moglie, a mezzo bonifico bancario (al seguente IBAN:
[...], dal mese successivo la firma del presente accordo), entro i primi 5 giorni di ogni mese, l'importo complessivo per entrambe le figlie di 450,00 euro (225,00 euro per ciascuna figlia anche tenuto conto dei periodi di frequentazione paterna), determinato sulla scorta delle rispettive dichiarazioni dei redditi prodotte in causa, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, indice base
31.12.2025 (le parti concordano quindi che l'assegno non sarà soggetto ad adeguamenti Istat per i prossimi due anni).
Le Parti concordano altresì che l'assegno di mantenimento delle figlie (come sopra quantificato) sia ridotto ad euro 225,00 (112,50 euro per ciascuna figlia) per il mese di giugno di ciascun anno ed a euro 225,00 (112,50 euro per ciascuna figlia) per il mese di settembre di ciascun anno anche in ragione dei tempi di permanenza delle figlie presso il padre durante il periodo estivo.
Le paghette mensili previste nel ricorso per separazione vengono revocate dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
**** ** **** 7 ter Le seguenti spese straordinarie saranno divise tra i genitori al 50% secondo i criteri di cui al verbale
Tribunale di Genova del 15.9.2016 da intendersi qui integralmente richiamato ed accettato (purché tutte previamente concordate e documentate):
- mediche (non coperte dal SSN);
- scolastiche;
- sportive.
Saranno altresì suddivise al 50% (purché tutte previamente concordate e documentate) le spese per l'abbigliamento straordinario (per esempio capispalla e calzature, uno per estate e uno inverno per ciascuna figlia).
I coniugi si comunicheranno le rispettive spese per iscritto (a mezzo mail o whatsapp, fatta salva la consegna dei rispettivi documenti originali in prosieguo) con impegno al saldo nei successivi 10 giorni.
Le spese di vacanza saranno a carico del genitore con cui verranno trascorse.
Da quest'anno anche la figlia più piccola dovrà essere dotata di un cellulare, pertanto quello che la Per_2 stessa ha già attualmente in uso dovrà essere utilizzato indiscriminatamente quando la minore si trova presso il padre o quando si trova presso la madre e i genitori suddivideranno al 50% tra loro le spese per bollette e/o ricariche. Le detrazioni fiscali avverranno in pari quote.
**** ** ****
7 quater Le Parti si impegnano a non coinvolgere le figlie nelle loro questioni economiche.
**** ** ****
8. I coniugi dichiarano di essere reciprocamente autonomi e, per l'effetto, nulla verrà corrisposto a titolo di concorso al mantenimento.
**** ** ****
9. I coniugi si concedono reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e delle carte d'identità, con consenso anche al rilascio di tutti i detti documenti uso espatrio per le figlie, documenti che potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo.
Le carte di identità saranno custodite dalla madre ed i passaporti dal padre che, su semplice richiesta motivata della madre, dovrà consegnarglieli per il tempo necessario a svolgere viaggi e/o vacanze all'estero previo accordo sulla destinazione.
**** ** ****
10. Ad eccezione di quanto sopra pattuito i coniugi dichiarano di aver definito fra loro, anche in via transattiva, ogni pendenza e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo, a Org cui comunque rinunziano salvo il pagamento degli arretrati quantificati in euro 269,00 da corrispondere alla NO entro la mensilità di febbraio 2024. CP_1
**** ** ****
11. I coniugi si impegnano a mantenere riservatezza sulle loro reciproche posizioni economiche, lavorative e societarie.
**** ** ****
12. Il libretto postale intestato alle minori continuerà ad essere custodito dal padre con impegno ad esibirne la fotocopia aggiornata entro il 5 gennaio di ogni anno, al fine di poterlo inserire nel relativo ISEE.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.07.2022 il signor allegava di aver contratto Parte_1 matrimonio, con rito concordatario, in Camogli (GE), con la signora in data CP_1
27.04.2008; che dall'unione, in data 26.08.2008 era nata la figlia ed in data Persona_3 05.01.2014 era nata la figlia che i coniugi si erano consensualmente separati alle Persona_4 condizioni di cui al Verbale del 18.12.2021 omologato da questo Tribunale con Decreto del 14.01.2022; che dalla data dell'udienza presidenziale la comunione materiale e spirituale non era più stata ricostituita, di talché erano maturati i presupposti per chiedere ed ottenere pronuncia di divorzio.
Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto in ricorso, il Signor Pt_1 formulava relativa domanda di divorzio dalla moglie alle condizioni indicate nell'atto.
Si costituiva la signora con Comparsa di costituzione e riposta del 30.11.2022, la CP_1 quale si associava alla domanda di divorzio, ma formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni.
Svoltasi l'udienza presidenziale e rimesse le parti davanti al GI, all'udienza del 23.03.2023 le stesse chiedevano congiuntamente emettersi sentenza in punto status onde il G.I. tratteneva la causa per riferire al Collegio ai fini della decisione.
Pronunciata la Sentenza in punto divorzio dei coniugi e rimessa la causa sul ruolo, il procedimento procedeva verso la fase istruttoria, nel corso della quale le parti raggiungevano un accordo e rassegnavano le conclusioni in forma congiunta riportate in epigrafe onde il GI, all'udienza del 14.03.2024, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti siano meritevoli di accoglimento in quanto non in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e da ritenersi conformi all'interesse delle due figlie minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, cosi' provvede:
Accoglie e conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi quivi integralmente n ritrascritte;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Cosi' deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 15.03.2024
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice relatore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Marina Pugliese
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OV
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Marina Pugliese Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Valeria Ardoino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
nato il [...] a [...] ( ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Genova, Via Roma 5/8, presso lo studio degli Avv.ti Enrico Grego (C.F.:
) e (C.F.: ) che lo rappresentano e C.F._2 Parte_2 C.F._3 difendono, con poteri anche disgiunti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
nei confronti di nata il [...] a [...] ( ) elettivamente CP_1 C.F._4 domiciliata in VIA CESAREA 10/3 16121 OV presso lo studio dell'Avv. BERNI
FRANCESCA ( ) che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti C.F._5
RESISTENTE E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Conclusioni congiunte delle parti:
“I Signori ed , hanno raggiunto un accordo - in modifica delle precedenti intese Parte_1 CP_1 di separazione - per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio in via congiunta alle seguenti CONDIZIONI
1. Le Parti continueranno a vivere separate nel reciproco rispetto.
**** ** ****
2. Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa coniugale di Genova, Viale Cataldi Bombrini n. 2 sc. C int.10.
I genitori si impegnano a condividere ogni principale scelta di vita ed educativa relativa alle figlie come, per esempio (con elencazione non tassativa), in tema educazione religiosa e scolastica, sportiva, sanitaria, ludica in genere (viaggi e vacanze) e di domicilio.
I genitori autorizzano sin d'ora l'entrata e l'uscita da scuola autonoma di a decorrere dal prossimo Per_2 anno scolastico 2024/2025 specificando che il padre continuerà ad accompagnare la figlia a scuola nei periodi di sua competenza ritenendo che l'età della figlia necessiti di tali cautele. Ognuno dei genitori si assume la responsabilità della gestione della figlia nei periodi di propria competenza.
*** ** ****
3. La casa già coniugale resta assegnata alla NO che vi abiterà con le figlie onerandosi del CP_1 canone di locazione nonché di ogni spesa di manutenzione e di amministrazione di sua competenza.
*** ** ****
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie nei seguenti termini, salvo diversi accordi fra genitori di volta in volta, anche in base alle loro esigenze lavorative da comunicare con congruo anticipo (e nel rispetto di un assetto regolare ed ordinato degli incontri):
a. week-end alternati dal venerdì (all'uscita da scuola) sino alla domenica sera dopo cena. L'alternanza dei week end sarà interrotta con le vacanze (invernali ed estive) e riprenderà al loro termine come se le vacanze non ci fossero state;
b. un pernottamento infrasettimanale (di regola il mercoledì, fatti salvi diversi accordi tra le parti) nella settimana che termina con il week end di competenza paterna e due pernottamenti infrasettimanali nella settimana che termina con il week-end di competenza della madre (il martedì ed il mercoledì);
c. 25 giorni durante le vacanze estive (analogo periodo anche in favore della madre) di cui una settimana a giugno, una settimana a luglio, una settimana ad agosto e 4 giorni a settembre, precisandosi che i quattro giorni previsti a settembre potranno anche essere attaccati al week end di competenza dell'uno o dell'altro genitore. Qualora uno dei due genitori decidesse di trascorrere con le figlie due settimane consecutive allora rinuncerà ad una delle settimane di sua competenza previste negli altri mesi estivi.
La collocazione temporale di tali periodi dovrà essere concordata fra le parti entro il 30/3 di ogni anno.
In tali periodi sono sospese le frequentazioni dei fine settimana, che riprenderanno con la consueta alternanza secondo il criterio previsto al punto a), secondo comma, che precede;
d. nel periodo natalizio: dal 23 dicembre al 31 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza, con obbligo per entrambi i genitori di far sì che venga comunque consentito al genitore che avrà le figlie nel secondo periodo (dal 31 dicembre al 6 gennaio) di tenerle con sé dalle ore 18.00 del 25 dicembre sino alle ore 18.00 del 26 dicembre.
Per il Natale 2024 il periodo 23/31 sarà di competenza paterna.
Il genitore che avrà le figlie con sé nel primo periodo dovrà accompagnare le figlie presso la dimora dell'altro genitore il 25 dicembre alle ore 18.00. Entrambi i genitori si impegnano a far svolgere i compiti assegnati alle figlie nei periodi di competenza di ciascuno.
In tali periodi sono sospese le frequentazioni dei fine settimana, che riprenderanno con la consueta alternanza secondo il criterio previsto al punto a), secondo comma, che precede;
e. ad anni alterni le vacanze pasquali in coincidenza con i periodi di fermo scolastico verranno interamente trascorse dall'uno o dall'altro genitore. Per la prossima Pasqua 2024 il periodo sarà di competenza paterna.
La “settimana bianca”, laddove concessa, verrà trascorsa interamente con quel genitore che non avrà le figlie durante il periodo pasquale;
quindi per il corrente anno con la mamma. Nel caso in cui il genitore che avrà diritto a tenere le figlie in detto periodo non potesse garantire attività ludico/vacanziera, l'altro sarà facoltizzato a proporsi per portarle in vacanza a proprie spese;
f. nelle festività civili e/o religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, nonché c.d.
“ponti” e Santo Patrono) sempre secondo il criterio dell'alternanza (senza che ciò incida sulla suddivisione dei week end);
g. i giorni dei compleanni delle figlie ad anni alterni.
Tenuto conto che compie gli anni il 5 gennaio il compleanno verrà trascorso con quel genitore che Per_2 avrà con sé le figlie nella seconda settimana natalizia.
Per quanto concerne la figlia il cui compleanno cade il 26 agosto, il compleanno verrà trascorso con Per_1 quel genitore con cui la minore si troverà eventualmente in vacanza durante il periodo di ferie concordate.
Nel caso in cui entrambi i genitori non fossero fuori Genova con le figlie dovranno trascorrere il compleanno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro.
Entrambi i genitori potranno comunicare quotidianamente con le figlie in via telefonica (senza previo accordo).
*** ** ****
5. Eventuali compagni dei genitori potranno essere introdotti con gradualità e prudenza ma sempre nel rispetto dell'altra figura genitoriale e, comunque, solamente nel caso di relazioni stabili e durature.
*** ** ****
6. Le Parti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori ed agevolando il contatto telefonico con l'altro genitore.
Le comunicazioni fra i genitori dovranno avvenire in via diretta e non attraverso le figlie.
Ai colloqui con gli insegnanti potranno recarsi entrambi i genitori.
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7. A titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori e il Signor si impegna a Per_1 Per_2 Pt_1 corrispondere alla moglie, a mezzo bonifico bancario (al seguente IBAN:
[...], dal mese successivo la firma del presente accordo), entro i primi 5 giorni di ogni mese, l'importo complessivo per entrambe le figlie di 450,00 euro (225,00 euro per ciascuna figlia anche tenuto conto dei periodi di frequentazione paterna), determinato sulla scorta delle rispettive dichiarazioni dei redditi prodotte in causa, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, indice base
31.12.2025 (le parti concordano quindi che l'assegno non sarà soggetto ad adeguamenti Istat per i prossimi due anni).
Le Parti concordano altresì che l'assegno di mantenimento delle figlie (come sopra quantificato) sia ridotto ad euro 225,00 (112,50 euro per ciascuna figlia) per il mese di giugno di ciascun anno ed a euro 225,00 (112,50 euro per ciascuna figlia) per il mese di settembre di ciascun anno anche in ragione dei tempi di permanenza delle figlie presso il padre durante il periodo estivo.
Le paghette mensili previste nel ricorso per separazione vengono revocate dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
**** ** **** 7 ter Le seguenti spese straordinarie saranno divise tra i genitori al 50% secondo i criteri di cui al verbale
Tribunale di Genova del 15.9.2016 da intendersi qui integralmente richiamato ed accettato (purché tutte previamente concordate e documentate):
- mediche (non coperte dal SSN);
- scolastiche;
- sportive.
Saranno altresì suddivise al 50% (purché tutte previamente concordate e documentate) le spese per l'abbigliamento straordinario (per esempio capispalla e calzature, uno per estate e uno inverno per ciascuna figlia).
I coniugi si comunicheranno le rispettive spese per iscritto (a mezzo mail o whatsapp, fatta salva la consegna dei rispettivi documenti originali in prosieguo) con impegno al saldo nei successivi 10 giorni.
Le spese di vacanza saranno a carico del genitore con cui verranno trascorse.
Da quest'anno anche la figlia più piccola dovrà essere dotata di un cellulare, pertanto quello che la Per_2 stessa ha già attualmente in uso dovrà essere utilizzato indiscriminatamente quando la minore si trova presso il padre o quando si trova presso la madre e i genitori suddivideranno al 50% tra loro le spese per bollette e/o ricariche. Le detrazioni fiscali avverranno in pari quote.
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7 quater Le Parti si impegnano a non coinvolgere le figlie nelle loro questioni economiche.
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8. I coniugi dichiarano di essere reciprocamente autonomi e, per l'effetto, nulla verrà corrisposto a titolo di concorso al mantenimento.
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9. I coniugi si concedono reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e delle carte d'identità, con consenso anche al rilascio di tutti i detti documenti uso espatrio per le figlie, documenti che potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo.
Le carte di identità saranno custodite dalla madre ed i passaporti dal padre che, su semplice richiesta motivata della madre, dovrà consegnarglieli per il tempo necessario a svolgere viaggi e/o vacanze all'estero previo accordo sulla destinazione.
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10. Ad eccezione di quanto sopra pattuito i coniugi dichiarano di aver definito fra loro, anche in via transattiva, ogni pendenza e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo, a Org cui comunque rinunziano salvo il pagamento degli arretrati quantificati in euro 269,00 da corrispondere alla NO entro la mensilità di febbraio 2024. CP_1
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11. I coniugi si impegnano a mantenere riservatezza sulle loro reciproche posizioni economiche, lavorative e societarie.
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12. Il libretto postale intestato alle minori continuerà ad essere custodito dal padre con impegno ad esibirne la fotocopia aggiornata entro il 5 gennaio di ogni anno, al fine di poterlo inserire nel relativo ISEE.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.07.2022 il signor allegava di aver contratto Parte_1 matrimonio, con rito concordatario, in Camogli (GE), con la signora in data CP_1
27.04.2008; che dall'unione, in data 26.08.2008 era nata la figlia ed in data Persona_3 05.01.2014 era nata la figlia che i coniugi si erano consensualmente separati alle Persona_4 condizioni di cui al Verbale del 18.12.2021 omologato da questo Tribunale con Decreto del 14.01.2022; che dalla data dell'udienza presidenziale la comunione materiale e spirituale non era più stata ricostituita, di talché erano maturati i presupposti per chiedere ed ottenere pronuncia di divorzio.
Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto in ricorso, il Signor Pt_1 formulava relativa domanda di divorzio dalla moglie alle condizioni indicate nell'atto.
Si costituiva la signora con Comparsa di costituzione e riposta del 30.11.2022, la CP_1 quale si associava alla domanda di divorzio, ma formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni.
Svoltasi l'udienza presidenziale e rimesse le parti davanti al GI, all'udienza del 23.03.2023 le stesse chiedevano congiuntamente emettersi sentenza in punto status onde il G.I. tratteneva la causa per riferire al Collegio ai fini della decisione.
Pronunciata la Sentenza in punto divorzio dei coniugi e rimessa la causa sul ruolo, il procedimento procedeva verso la fase istruttoria, nel corso della quale le parti raggiungevano un accordo e rassegnavano le conclusioni in forma congiunta riportate in epigrafe onde il GI, all'udienza del 14.03.2024, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti siano meritevoli di accoglimento in quanto non in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e da ritenersi conformi all'interesse delle due figlie minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, cosi' provvede:
Accoglie e conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi quivi integralmente n ritrascritte;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Cosi' deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 15.03.2024
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice relatore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Marina Pugliese