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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/10/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 1064/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del giorno 2/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(cf: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 forza di procura analogica posta in calce al ricorso, dall'Avv. Luigi Ventriglia (cf:
) con domicilio fisico eletto presso il suo studio ad C.F._2 Agrigento, via San Vito n. 48 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
Email_1
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC P.IVA_2 istituzionale Email_2
- convenuto - CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 2/11/2020, la sig.ra ha Parte_1 esposto:
- di aver inizialmente proposto un ricorso dinnanzi al TAR del Lazio per l'annullamento dell'Ordinanza ministeriale (d'ora in poi OM) n. 182/2020 in quanto, nell'ambito della mobilità relativa all'a.s. 2020/2021, la stessa non aveva previsto che i trasferimenti del personale già in servizio dovessero avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni;
- che, con sentenza del 07/07/2020, il TAR adito lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;
- di aver quindi provveduto alla “riassunzione” del ricorso dinnanzi a questo Tribunale;
- di essere una docente di ruolo della “scuola “INFANZIA”, titolare di cattedra presso la <scuola di caltanissetta claa821005 - "caponnetto">> (pag. 3 ricorso);
- di aver presentato sia una domanda finalizzata alla mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021 sia una domanda per il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria;
1 - che l'art. 470 Dlgs 297/1994 demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei tempi e delle modalità con cui deve attuarsi la mobilità professionale e territoriale, anche con riguardo alla riserva di posti in favore dei nuovi assunti;
- che l'art. 8 CCNI accantona in favore delle nuove assunzioni il 50% delle disponibilità residuate al termine dei trasferimenti provinciali;
- che la contrattazione integrativa è tenuta a rispettare gli obiettivi fissati a livello primario, tra quali vi è quello del <superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli alle immissioni in ruolo, modo che queste ultime siano effettuate sui residui rimangono vacanti disponibili dopo il completamento delle operazioni relative professionale territoriale ciascun anno scolastico>>;
- che, secondo il Consiglio di Stato, <l'art. 465 comma 1 del d. lgs. 297 1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio per le nuove immissioni ruolo, come ricava dal successivo 4, alle nomine ruolo esiste posti liberi dopo una certa data. ciò posto, norma dell'art. è stata attuata, con gli accordi pertanto quella sede avrebbe dovuto essere applicato il lo stesso esprime, ovvero preferenza trasferimento chi sia già alla assegnazione>>.
- che l'art. 30 c.
2-bis Dlgs 165/2001 detta un principio analogo a quello sancito dal citato art. 470;
- che, sempre nell'ambito della giurisprudenza del Consiglio di Stato, è stato chiarito come la mobilità sia divenuta uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico>> (CdS 2318/2016) poiché, oltre a permettere un contenimento della spesa pubblica, realizza una più soddisfacente distribuzione del personale. Dopo aver chiesto in via cautelare la sospensione dei provvedimenti censurati, la difesa attorea ha concluso chiedendo di <…dichiarare e accertare il diritto della ricorrente ad ottenere che la mobilità per l'anno 2020-2021 stessa debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni;
- ritenere e dichiarare per le ragioni sopra esposte il diritto della ricorrente ad ottenere che la mobilità stessa debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni in via cautelare per tutti i motivi sopra esposti;
- adottare ogni altra statuizione di legge anche in ordine al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio. - Si dichiara che il valore della causa è indeterminato;
- Salvo ogni altro diritto>> Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il convenuto si è CP_1 costituito in giudizio, replicando alla prospettazione avversaria nei seguenti termini:
- le questioni oggetto del ricorso sono state affrontate dalla giurisprudenza di merito, in particolare dalla Corte d'Appello di Palermo la quale ha osservato: << La censura formulata nei confronti dell'opzione ermeneutica sposata dal primo giudice va disattesa;
la Corte ritiene, infatti, che al 1° comma all'art. 470 debba essere effettivamente attribuita – come correttamente ritenuto dal Tribunale - natura programmatica;
tale natura risulta confermata anche dall'art. 465 dello stesso T.U. il quale, nel prevedere, tra l'altro, espressamente una priorità di destinazione delle sedi vacanti alle procedure di mobilità rispetto alle nuove immissioni in ruolo (“3.Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per
2 qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie”) si atteggia tuttavia come norma di carattere transitorio, riservando la propria disciplina “Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1”. La legge primaria, dunque, nel settore scolastico ha inteso rimettere esclusivamente alla norma pattizia la progressiva “equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo” nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo rappresentato dalla destinazione, alle nuove immissioni in ruolo, dei soli posti residui dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico;
obiettivo che, nel settore scolastico, è destinato a realizzarsi progressivamente e non in termini assoluti, dovendo tener conto, da una parte, delle peculiari modalità di reclutamento proprie di questo specifico comparto e, dall'altra, della periodica calendarizzazione delle procedure di mobilità, dalla cadenza annuale. Esclusa la natura immediatamente precettiva dell'art. 470 D.Lgs. n. 297/1994, va altresì escluso che possa trovare applicazione, neppure analogica, in questo settore, il principio della priorità delle operazioni di mobilità rispetto alle nuove assunzioni, espresso dall'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; quest'ultima norma è infatti dettata dall'evidente esigenza della razionale utilizzazione delle risorse di personale che impedisce alle pubbliche amministrazioni di indire nuovi concorsi finalizzati all'assunzione se non dopo aver utilizzato appieno le risorse già esistenti, il cui utilizzo viene ottimizzato mediante le procedure di mobilità, anche intercompartimentale. Non così nel settore scolastico, nel quale l'indizione dei concorsi presuppone già a monte l'esistenza di posti vacanti alla cui copertura deve dunque darsi luogo, almeno in parte, mediante l'assunzione di coloro che sono risultati idonei alle prove concorsuali ed, in parte, secondo il c.d. “doppio canale del reclutamento”, attingendo dalle graduatorie ad esaurimento, secondo un sistema che mira, attraverso l'acquisizione di punteggi legati ai servizi resi ed al conseguente scorrimento delle graduatorie, a stabilizzare progressivamente i lavoratori precari. A tali esigenze risponde, secondo gli ambiti ad essa riservati dalla norma primaria, dunque, la contrattazione collettiva, attraverso le menzionate disposizioni che (per quanto qui di interesse, e dunque avuto particolare riguardo al triennio 2019/2022), di anno in anno, previo accantonamento del 50% dei posti disponibili alle immissioni in ruolo, hanno suddiviso i restanti posti destinandoli in parte alla mobilità territoriale e in parte a quella professionale.”. (C. App. Palermo, Sentenza 1/7/2021 RG 1234/20, Pres. Di Marco, Rel. Greco)>>;
- l'accantonamento a favore delle nuove immissioni è espressamente stabilito dalla norma speciale contenuta nell'art. 399 Dlgs 297/1994 mentre gli artt. da 462 a 465 Dlgs 297/1994 sono stati disapplicati dall'art. 82 CCNL comparto scuola del 4.8.1995 e sostituiti dalle determinazioni contrattuali di cui all'art. 48 del medesimo contratto;
- in costanza di tale disapplicazione, l'art. 22 c. 4 CCNL 2016-18 (replicando il disposto dell'art. 10 CCNL 29.11.2007) ha attribuito alla contrattazione integrativa il compito di definire le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale;
- quindi, l'unica fonte abilita a regolamentare la mobilità dei docenti è il contratto nazionale integrativo che, nella specie, detta una disciplina perfettamente coerente con le norme di rango primario che controparte assume violate;
3 - la legittimità dell'accontamento è stato ulteriormente sancito da recente giurisprudenza di merito [si citano Trib. Palermo 3/2/2020; Trib. Sciacca 28/10/2020];
- il riconoscimento della priorità ex adverso rivendicata vorrebbe dire <negare il diritto all'assunzione di chi ha scalato le g.a.e. della medesima provincia, così postergando o negando in toto questi ultimi che, contrariamente a quanto relativo all'asserito priorità dei docenti interessati alla mobilità, esso sì trova cristallino conio norme rango primario e, nello specifico, nell'art. 399 d.lgs. 297 1994, nonché dalla l. 107 2015, co 102, lett. c), ai sensi quale “per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, testo unico cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, fino totale scorrimento delle relative graduatorie esaurimento;
i soggetti iscritti nelle esaurimento sono assunti, ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli 66, destinatari proposta incarico commi da 79 82 esprimono, secondo l'ordine rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale assunzione, ricompreso fra quelli provincia iscritti. applicarsi, esaurimento, 4- quinquies, decreto-legge 25 settembre 2009, 134 convertito, con modificazioni, legge 24 novembre 167.” analoghe considerazioni, inoltre, possono essere svolte riferimento che optano una modalità reclutamento concorso ordinario disciplinato dal 102 cit., contrazione organico si avrebbe far posto trasferiti altra regione lederebbe legittime aspettative fruttuosità partecipazione selezione concorsuale se non, addirittura, lesione immediata caso sopravvenuta degli organici ragione dell'affermazione “al posto” già ruolo rientrante altro territorio. giusto equilibrio nell'individuazione sedi destinare mobilità ovvero alle immissioni è correttamente disciplinato, sintesi, fonte contrattuale anche dell'art. 2, co. 165 2001 come novellato 75 2016>> [pagg. 8 e 9 comparsa MIM];
- che l'art. 30 Dlgs 165/2001 si occupa della mobilità intercompartimentale mentre, nella specie, viene in rilievo la mobilità territoriale dei docenti;
la <mobilità intercompartimentale caso mai potrebbe ridurre il numero delle assunzioni in ruolo, ma avere riflessi sulla percentuale di mobilità territoriale dei docenti, che è quella riguarda la ricorrente>> [pag. 9 comparsa MIM]. L'Amministrazione scolastica ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <piaccia all'ill.mo tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigettare il ricorso avversario con vittoria di spese e compensi>>. All'udienza del giorno 26/10/2021, il procuratore del ricorrente ha abdicato all'istanza cautelare. La causa è risultata matura per la decisione alla luce della documentazione esibita dalle parti. È stata così rinvia per discussione e decisione, in ultimo, all'udienza del giorno 02/10/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza
4 2. Il ricorso è infondato.
3. L'iniziativa attorea è volta a contestare le modalità con cui la contrattazione integrativa (CCNI sottoscritto il 6/3/2019) ha strutturato le operazioni di mobilità territoriale per il triennio 2019/2022. Le deduzione attoree investono alcuni profili morfologici della disciplina negoziale, che viene criticata, in particolare, laddove ha stabilito una riserva di posti in favore delle immissioni in ruolo, tramite un accantonamento pari al 50% delle disponibilità residuate al termine delle operazioni intra-provinciali (ergo al termine della II° fase).
4. La clausola censurata è contenuta all'art. 8, c. 5 CCNI 6/3/2019 secondo cui <per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019 20, 2020 21, 2021 viene accantonato il cinquanta cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali>>. Si tratterebbe di una riserva arbitraria introdotta dalle parti collettive, priva di qualsivoglia aggancio legislativo, che garantirebbe un ingiusto privilegio al personale da immettere in organico rispetto ai docenti già di ruolo che ambiscono al trasferimento interprovinciale. Questi ultimi sarebbero costretti a competere non su tutti i posti vacanti e disponibili avanzati al termine della II° fase, bensì su un'aliquota di molto inferiore a causa dell'estromissione dalle operazioni di mobilità del 50% delle disponibilità residuate, illegittimamente soggette ad un vincolo di destinazione in favore degli insegnanti di nuova nomina.
5. La questione da esaminare – ossia la legittimità o meno dell'accantonamento previsto dall'art. 8 c. 5 CCNI 6/3/2019 e dall'OM 182/2020 in favore dei docenti immessi in ruolo – ha dato luogo a forti contrasti giurisprudenziali. Alcune pronunce (sia della giurisprudenza di merito che della giustizia amministrativa) hanno ritenuto che la normativa di stampo primario non autorizzasse affatto le parti sociali a prevedere l'accantonamento. In particolare:
- l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3722/2019 che, pronunciandosi sull'appello proposto da docenti di ruolo che avevano impugnato - tra l'altro - la disciplina dei trasferimenti delineata dall'OM 203/2019, ha giudicato la stessa in contrasto con l'art. 470 c. 1 D.Lgs. 297/1994 per la mancata applicazione del principio ivi espresso, ossia <la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione sede le nuove nomine>>;
- l'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 5742/2018, seguita dalla pronuncia di merito n. 14939/2023 resa nello stesso giudizio, che, a seguito del ricorso promosso da alcuni docenti vincitori di concorsi a cattedra banditi nel 1994 e nel 1999 (immessi in ruolo quindi ante 2015) ha dichiarato l'illegittimità dell' nella parte CP_2 in cui aveva accantonato in via prioritaria un contingente di posti in favore del reclutamento di nuovo personale (previsto dalla L. 107/2015) anziché stabilire la prevalenza del trasferimento dei docenti già in organico;
- la sentenza del Tribunale di Patti n. 1432/2022 ove si è statuito che “La normativa primaria demanda alla contrattazione collettiva .. la definizione dei tempi e delle modalità della mobilità professionale e territoriale, tra l'altro, con specifico riferimento ai posti riservati alle immissioni in ruolo. Allo stesso tempo fissa alcuni
5 vincoli invalicabili, tra cui quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità professionale. Stabilisce che alle immissioni in ruolo siano riservati i posti di risulta e che venga data priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che partecipino alle operazioni di mobilità territoriale o professionale. Conseguentemente, non può che rilevarsi l'illegittimità dell'art. 8 CCNI nella parte in cui si pone in contrasto con l'art. 470 d. lgs n. 297/94 nella parte in cui dispone in maniera inderogabile che le operazioni di mobilità devono essere completate in via prioritaria rispetto alle immissioni in ruolo e che, quindi, alle immissioni in ruolo deve essere riservato solo il 50% dei posti disponibili successivamente all'espletamento delle operazioni di mobilità. Tale principio è stato affermato anche di recente dalla giurisprudenza di merito (Trib. Latina sentenza n. 703/2020, Trib. Verona n. 3 72/2021) ed è stato ribadito dal Consiglio di Stato, il quale con ordinanza N. 3722/2019 ha confermato il principio di cui all'art. 470, comma 1, “ovvero la preferenza per il trasferimento per chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per nuove nomine” (in senso conforme, Trib. Siracusa del 18/01/2022, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 490/2022, Corte d'appello di Palermo 901/2021. Altra parte della giurisprudenza si muove invece su un crinale interpretativo diverso. Su questo fronte può rinviarsi alla pronuncia del Tribunale Ragusa del 16/03/2021 caratterizzata dalla seguente impostazione motivazionale: “Non possono… ritenersi illegittimi i CCNI Mobilità relativi all'a.s. 2017/2018, prorogato per l'a.s. successivo, e al triennio 2019/2020/2021/2022 nella parte in cui viene riservata soltanto una determinata percentuale dei posti disponibili alla mobilità professionale [n.d.r. e territoriale] (provinciale ed interprovinciale); l'art. 470, 1° comma, del D.Lgs. 297/94 dispone: “470. Mobilità professionale. - 1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Controparte_3
definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra
[...] mobilita professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.”; la prospettazione a mente della quale la previsione dell'art. 8 CCNI Mobilità dell'a.s. 2017/2018 contrasterebbe con le disposizioni dell'art. 470, comma 1°, del D.Lgs. 297/1994 non può essere condivisa, tenuto conto dell'entrata in vigore di norme successive (e, segnatamente, della legge n. 107/2015), implicanti il superamento e l'abrogazione tacita della previgente disciplina;
il testo normativo da ultimo indicato, più precisamente, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, statuisce: che l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale con decreti ministeriali ed è determinato su base regionale;
che i criteri per la determinazione dell'organico dell'autonomia siano stabiliti su base regionale (cfr. art. 65 e seguenti); che l'immissione in ruolo mediante concorsi avvenga nel rispetto di nuovi criteri (determinazione del fabbisogno;
indizione di concorso su numero di posti;
immissione in ruolo sui posti messi a concorso), con modifica dell'art. 400 D.Lgs. 297/1994 (cfr. art. 109). Il testo dell'art. 400 cit. è stato, in sostanza, modificato, essendo stato previsto che i concorsi vengano indetti su base regionale su tutti i posti vacanti e disponibili (cfr. art. 113), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio;
la circostanza che tali concorsi possano essere indetti soltanto ove effettivamente sussistano cattedre o posti di insegnamento implica la necessità di operare una programmazione
6 preventiva che verrebbe posta nel nulla ove dovesse valorizzarsi in via preferenziale la mobilità territoriale. Del resto, il nuovo testo del citato art. 400 non prevede in alcun modo che il numero di posti da mettere a concorso debba tener conto di tale mobilità; quanto, poi, al dedotto contrasto dell'art. 8 del CCNI con l'art.470 del D.Lgs. 297/94, si rileva che quest'ultima norma, come anche l'art. 465 del medesimo testo legislativo, risultano legittimamente disapplicate da parte dell'art. 82 CCNL Scuola 1994, nonché ad opera dei successivi contratti collettivi nazionali, atteso che: il D.Lgs. 29/1993 prevede, all'art.45, che le pubbliche amministrazioni sottoscrivano contratti collettivi integrativi che regolino i rapporti di lavoro sulle materie indicate nel Contratto Collettivo Nazionale;
l'art. 82 del successivo CCNL Scuola 1994 dispone che “In attuazione di quanto stabilito dall'art.72 del D. Lgs. n.29 del 1993, comma 1, a seguito della stipula del CCNL e degli accordi decentrati dallo stesso previsti, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di legge ed i regolamenti che siano in contrasto con quelle definite nei contratti medesimi. In particolare non sono più applicabili le seguenti norme: (omissis.) - con riferimento all'articolo 48 (Mobilità del personale docente): art. 2,comma 1, del D.L. n. 576 del 1948; art. 19 della Legge n. 270 del 1982; art. 11 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 18 del D.P.R. n. 399 del 1988; artt. 460, 462, commi 1 e 7, 463, 464, 465 e 467, commi 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. n. 297 del 1994; artt. 470, 471, 472, 476, 479 del D.Lgs. n. 297 del 1994”; il CCNL Scuola 2016-2018 (cfr. art. 22) ha, da parte sua, riservato espressamente alla contrattazione collettiva integrativa ogni regolamentazione relativa alla mobilità, mentre il CCNI 2017 Mobilità ed il CCNI Mobilità 2019/2022, nel recepire la nuova disciplina, hanno previsto una suddivisione percentuale dei posti da assegnare ai docenti da immettere in ruolo e a quelli che hanno presentato domanda di trasferimento interprovinciale;
in breve, e concludendo, in presenza di una disciplina del tutto nuova la quale impone di bandire i concorsi su posti vacanti e disponibili, con correlato diritto dei vincitori di tali concorsi ad essere assegnati sui posti medesimi, risulta concretamente impossibile (oltre che giuridicamente non consentito) affermare che le nuove immissioni in ruolo debbano essere effettuate sui posti residui che rimangano vacanti e disponibili dopo il compimento delle operazioni di mobilità territoriale” [nella medesima direzione, tra le altre, Tribunale Ragusa del 18/06/2021 nonché l'ordinanza ex art. 700 cpc resa da Tribunale Palermo il 03/02/2020 in cui si legge: <deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la disciplina posta dal ccni 2019 20 è legittima in quanto normativa primaria, specifico l'art. 470 del d.lgs. 297 94, demanda alla contrattazione collettiva, tra organizzazioni sindacali e , definizione dei controparte_3 tempi delle modalità della mobilità professionale territoriale;
con riferimento ai posti riservati alle immissioni ruolo attuazione di tale disposizione, 8 ccni, rubricato “sedi disponibili per le operazioni mobilità”, determinare vacanze dell'organico i criteri base quali ricoprire resi disponibili. deve quindi considerarsi che: - il potere organizzativo dell'amministrazione convenuta, quale datrice lavoro ricorrente, legittimato, termini generali, dalla primaria sulla pa, precetto costituzionale ex art. 97 cost., promuove procedure concorsuali selezione l'accesso al pubblico impiego;
naturale sbocco disciplina, ovviamente, rappresentato potere-dovere pa immettere neo assunti, pur nel rispetto legittime aspirazioni dipendenti attesa trasferimento;
ricerca punto equilibrio, tali convergenti esigenze, come premesso, demandata legislatore primario
7 parti sociali, per mezzo della contrattazione collettiva, ex art. 470 d. lgs. 297/94; - peraltro, la volontà dell'amministrazione di riservare una percentuale dei posti vacanti ai neo assunti è confermata, a livello di legislazione primaria, dall'art. 1, comma 201, legge 107/15 (cd Buona Scuola), che ha disposto l'incremento della dotazione organica complessiva del personale docente per gli anni dal 2015 al 2025, nonché dall'art. 1, comma 336, legge 232/16 (legge finanziaria 2017), che ha istituito un'autonoma dotazione per finanziare il predetto incremento di dotazione;
- le citate disposizioni rendono evidente la finalità del legislatore di ridurre le dimensioni del precariato scolastico per mezzo dell'immissione in ruolo di neoassunti con contratti a tempo indeterminato;
- ne deriva che la disciplina posta dall'art. 8 CNNI, fonda la sua legittimità sulla delega attribuita dalla citata normativa primaria …>>].
6. Come si è visto, il formante giurisprudenziale si connota per indirizzi interpretativi tra loro contrastanti ed antitetici. Nella vicenda per cui è causa, in ogni caso, a prescindere da quale sia l'opzione ermeneutica corretta, va respinta l'impostazione attorea per una ragione logico- giuridica pregiudiziale che assume portata assorbente. Giova ricordare, invero, che la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento [Cass. sez. lav. 35356/2021]. L'obbligazione datoriale sottesa all'intero sistema dei trasferimenti è obbligazione di fare, ovverosia di selezionare i beneficiari in modo conforme con l'assetto giuridico delineato dalle varie norme coinvolte;
pertanto, colui che agisce in giudizio, denunciando la violazione delle regole che governano la procedura, rivendica il conseguimento del movimento negato e, a tal fine, invoca l'adempimento di controparte. Vale pertanto il consolidato e risalente principio per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione di fare, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento [Cass., SU, 13353/2001]. Sono tuttavia opportune alcune precisazioni, da calibrare rispetto allo specifico contenzioso che qui interessa. Iniziando dagli oneri di allegazione e muovendo in una linea di continuità con la già citata Cass. 36356/2021, deve ritenersi che la domanda di chi adduce l'inadempimento altrui vada formulata individuando quale sia l'obbligo che si assume violato. Chi agisce in giudizio non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, con la conseguenza che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione. È rispetto a tali circostanze che si calibra l'onere probatorio della controparte
[cfr. Cass. 1055/2024; in termini, 6618/2018]. Pt_2 Calando tali dettami nella vicenda di specie, parte ricorrente:
8 - in primo luogo, non ha articolato alcuna deduzione in merito alla vacanza e/o disponibilità di posti per la propria classe di concorso;
- inoltre, non ha offerto alcun elemento probatorio atto a dimostrare che, in assenza dell'accontamento di posti per le immissioni in ruolo, avrebbe ottenuto il trasferimento anelato. La difesa attorea avrebbe dovuto dimostrare che, nel caso in cui fossero stati disponibili per la mobilità interprovinciale i posti destinati alle nuove immissioni in ruolo, il trasferimento sarebbe spettato a lei, in virtù del punteggio posseduto, e non ad altri docenti partecipanti alla stessa fase della mobilità e rimasti insoddisfatti. Tanto più in presenza di rapporti soggetti al diritto privato, dove non è tutelato un interesse astratto alla regolarità della procedura, sicché va anche indicato l'effetto sfavorevole conseguito al dedotto inadempimento e, con esso, il concorrente o i concorrenti che sono stati favoriti dall'affermato inadempimento datoriale.
7. Per completezza, si osserva come non vengano in rilievo profili di contrasto con l'art. 30 D.Lgs. 165/2001. L'art. 30 disciplina, invero, il <passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse>>, come espresso nella rubrica della norma, prevedendo che
<
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al in ragione CP_1 Controparte_4 della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311>>. L'ambito di applicazione della norma richiamata è chiaramente circoscritto al
“passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” mentre nel caso di specie la mobilità rivendicata dalla ricorrente riguarda la medesima amministrazione di appartenenza.
9 8. Tenuto conto dell'esito della lite e dei contrasti giurisprudenziali presenti nella giurisprudenza di merito, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) respinge il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 27/10/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del giorno 2/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(cf: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 forza di procura analogica posta in calce al ricorso, dall'Avv. Luigi Ventriglia (cf:
) con domicilio fisico eletto presso il suo studio ad C.F._2 Agrigento, via San Vito n. 48 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
Email_1
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC P.IVA_2 istituzionale Email_2
- convenuto - CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 2/11/2020, la sig.ra ha Parte_1 esposto:
- di aver inizialmente proposto un ricorso dinnanzi al TAR del Lazio per l'annullamento dell'Ordinanza ministeriale (d'ora in poi OM) n. 182/2020 in quanto, nell'ambito della mobilità relativa all'a.s. 2020/2021, la stessa non aveva previsto che i trasferimenti del personale già in servizio dovessero avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni;
- che, con sentenza del 07/07/2020, il TAR adito lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;
- di aver quindi provveduto alla “riassunzione” del ricorso dinnanzi a questo Tribunale;
- di essere una docente di ruolo della “scuola “INFANZIA”, titolare di cattedra presso la <scuola di caltanissetta claa821005 - "caponnetto">> (pag. 3 ricorso);
- di aver presentato sia una domanda finalizzata alla mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021 sia una domanda per il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria;
1 - che l'art. 470 Dlgs 297/1994 demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei tempi e delle modalità con cui deve attuarsi la mobilità professionale e territoriale, anche con riguardo alla riserva di posti in favore dei nuovi assunti;
- che l'art. 8 CCNI accantona in favore delle nuove assunzioni il 50% delle disponibilità residuate al termine dei trasferimenti provinciali;
- che la contrattazione integrativa è tenuta a rispettare gli obiettivi fissati a livello primario, tra quali vi è quello del <superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli alle immissioni in ruolo, modo che queste ultime siano effettuate sui residui rimangono vacanti disponibili dopo il completamento delle operazioni relative professionale territoriale ciascun anno scolastico>>;
- che, secondo il Consiglio di Stato, <l'art. 465 comma 1 del d. lgs. 297 1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio per le nuove immissioni ruolo, come ricava dal successivo 4, alle nomine ruolo esiste posti liberi dopo una certa data. ciò posto, norma dell'art. è stata attuata, con gli accordi pertanto quella sede avrebbe dovuto essere applicato il lo stesso esprime, ovvero preferenza trasferimento chi sia già alla assegnazione>>.
- che l'art. 30 c.
2-bis Dlgs 165/2001 detta un principio analogo a quello sancito dal citato art. 470;
- che, sempre nell'ambito della giurisprudenza del Consiglio di Stato, è stato chiarito come la mobilità sia divenuta uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico>> (CdS 2318/2016) poiché, oltre a permettere un contenimento della spesa pubblica, realizza una più soddisfacente distribuzione del personale. Dopo aver chiesto in via cautelare la sospensione dei provvedimenti censurati, la difesa attorea ha concluso chiedendo di <…dichiarare e accertare il diritto della ricorrente ad ottenere che la mobilità per l'anno 2020-2021 stessa debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni;
- ritenere e dichiarare per le ragioni sopra esposte il diritto della ricorrente ad ottenere che la mobilità stessa debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni in via cautelare per tutti i motivi sopra esposti;
- adottare ogni altra statuizione di legge anche in ordine al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio. - Si dichiara che il valore della causa è indeterminato;
- Salvo ogni altro diritto>> Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il convenuto si è CP_1 costituito in giudizio, replicando alla prospettazione avversaria nei seguenti termini:
- le questioni oggetto del ricorso sono state affrontate dalla giurisprudenza di merito, in particolare dalla Corte d'Appello di Palermo la quale ha osservato: << La censura formulata nei confronti dell'opzione ermeneutica sposata dal primo giudice va disattesa;
la Corte ritiene, infatti, che al 1° comma all'art. 470 debba essere effettivamente attribuita – come correttamente ritenuto dal Tribunale - natura programmatica;
tale natura risulta confermata anche dall'art. 465 dello stesso T.U. il quale, nel prevedere, tra l'altro, espressamente una priorità di destinazione delle sedi vacanti alle procedure di mobilità rispetto alle nuove immissioni in ruolo (“3.Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per
2 qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie”) si atteggia tuttavia come norma di carattere transitorio, riservando la propria disciplina “Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1”. La legge primaria, dunque, nel settore scolastico ha inteso rimettere esclusivamente alla norma pattizia la progressiva “equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo” nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo rappresentato dalla destinazione, alle nuove immissioni in ruolo, dei soli posti residui dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico;
obiettivo che, nel settore scolastico, è destinato a realizzarsi progressivamente e non in termini assoluti, dovendo tener conto, da una parte, delle peculiari modalità di reclutamento proprie di questo specifico comparto e, dall'altra, della periodica calendarizzazione delle procedure di mobilità, dalla cadenza annuale. Esclusa la natura immediatamente precettiva dell'art. 470 D.Lgs. n. 297/1994, va altresì escluso che possa trovare applicazione, neppure analogica, in questo settore, il principio della priorità delle operazioni di mobilità rispetto alle nuove assunzioni, espresso dall'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; quest'ultima norma è infatti dettata dall'evidente esigenza della razionale utilizzazione delle risorse di personale che impedisce alle pubbliche amministrazioni di indire nuovi concorsi finalizzati all'assunzione se non dopo aver utilizzato appieno le risorse già esistenti, il cui utilizzo viene ottimizzato mediante le procedure di mobilità, anche intercompartimentale. Non così nel settore scolastico, nel quale l'indizione dei concorsi presuppone già a monte l'esistenza di posti vacanti alla cui copertura deve dunque darsi luogo, almeno in parte, mediante l'assunzione di coloro che sono risultati idonei alle prove concorsuali ed, in parte, secondo il c.d. “doppio canale del reclutamento”, attingendo dalle graduatorie ad esaurimento, secondo un sistema che mira, attraverso l'acquisizione di punteggi legati ai servizi resi ed al conseguente scorrimento delle graduatorie, a stabilizzare progressivamente i lavoratori precari. A tali esigenze risponde, secondo gli ambiti ad essa riservati dalla norma primaria, dunque, la contrattazione collettiva, attraverso le menzionate disposizioni che (per quanto qui di interesse, e dunque avuto particolare riguardo al triennio 2019/2022), di anno in anno, previo accantonamento del 50% dei posti disponibili alle immissioni in ruolo, hanno suddiviso i restanti posti destinandoli in parte alla mobilità territoriale e in parte a quella professionale.”. (C. App. Palermo, Sentenza 1/7/2021 RG 1234/20, Pres. Di Marco, Rel. Greco)>>;
- l'accantonamento a favore delle nuove immissioni è espressamente stabilito dalla norma speciale contenuta nell'art. 399 Dlgs 297/1994 mentre gli artt. da 462 a 465 Dlgs 297/1994 sono stati disapplicati dall'art. 82 CCNL comparto scuola del 4.8.1995 e sostituiti dalle determinazioni contrattuali di cui all'art. 48 del medesimo contratto;
- in costanza di tale disapplicazione, l'art. 22 c. 4 CCNL 2016-18 (replicando il disposto dell'art. 10 CCNL 29.11.2007) ha attribuito alla contrattazione integrativa il compito di definire le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale;
- quindi, l'unica fonte abilita a regolamentare la mobilità dei docenti è il contratto nazionale integrativo che, nella specie, detta una disciplina perfettamente coerente con le norme di rango primario che controparte assume violate;
3 - la legittimità dell'accontamento è stato ulteriormente sancito da recente giurisprudenza di merito [si citano Trib. Palermo 3/2/2020; Trib. Sciacca 28/10/2020];
- il riconoscimento della priorità ex adverso rivendicata vorrebbe dire <negare il diritto all'assunzione di chi ha scalato le g.a.e. della medesima provincia, così postergando o negando in toto questi ultimi che, contrariamente a quanto relativo all'asserito priorità dei docenti interessati alla mobilità, esso sì trova cristallino conio norme rango primario e, nello specifico, nell'art. 399 d.lgs. 297 1994, nonché dalla l. 107 2015, co 102, lett. c), ai sensi quale “per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, testo unico cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, fino totale scorrimento delle relative graduatorie esaurimento;
i soggetti iscritti nelle esaurimento sono assunti, ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli 66, destinatari proposta incarico commi da 79 82 esprimono, secondo l'ordine rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale assunzione, ricompreso fra quelli provincia iscritti. applicarsi, esaurimento, 4- quinquies, decreto-legge 25 settembre 2009, 134 convertito, con modificazioni, legge 24 novembre 167.” analoghe considerazioni, inoltre, possono essere svolte riferimento che optano una modalità reclutamento concorso ordinario disciplinato dal 102 cit., contrazione organico si avrebbe far posto trasferiti altra regione lederebbe legittime aspettative fruttuosità partecipazione selezione concorsuale se non, addirittura, lesione immediata caso sopravvenuta degli organici ragione dell'affermazione “al posto” già ruolo rientrante altro territorio. giusto equilibrio nell'individuazione sedi destinare mobilità ovvero alle immissioni è correttamente disciplinato, sintesi, fonte contrattuale anche dell'art. 2, co. 165 2001 come novellato 75 2016>> [pagg. 8 e 9 comparsa MIM];
- che l'art. 30 Dlgs 165/2001 si occupa della mobilità intercompartimentale mentre, nella specie, viene in rilievo la mobilità territoriale dei docenti;
la <mobilità intercompartimentale caso mai potrebbe ridurre il numero delle assunzioni in ruolo, ma avere riflessi sulla percentuale di mobilità territoriale dei docenti, che è quella riguarda la ricorrente>> [pag. 9 comparsa MIM]. L'Amministrazione scolastica ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <piaccia all'ill.mo tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigettare il ricorso avversario con vittoria di spese e compensi>>. All'udienza del giorno 26/10/2021, il procuratore del ricorrente ha abdicato all'istanza cautelare. La causa è risultata matura per la decisione alla luce della documentazione esibita dalle parti. È stata così rinvia per discussione e decisione, in ultimo, all'udienza del giorno 02/10/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza
4 2. Il ricorso è infondato.
3. L'iniziativa attorea è volta a contestare le modalità con cui la contrattazione integrativa (CCNI sottoscritto il 6/3/2019) ha strutturato le operazioni di mobilità territoriale per il triennio 2019/2022. Le deduzione attoree investono alcuni profili morfologici della disciplina negoziale, che viene criticata, in particolare, laddove ha stabilito una riserva di posti in favore delle immissioni in ruolo, tramite un accantonamento pari al 50% delle disponibilità residuate al termine delle operazioni intra-provinciali (ergo al termine della II° fase).
4. La clausola censurata è contenuta all'art. 8, c. 5 CCNI 6/3/2019 secondo cui <per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019 20, 2020 21, 2021 viene accantonato il cinquanta cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali>>. Si tratterebbe di una riserva arbitraria introdotta dalle parti collettive, priva di qualsivoglia aggancio legislativo, che garantirebbe un ingiusto privilegio al personale da immettere in organico rispetto ai docenti già di ruolo che ambiscono al trasferimento interprovinciale. Questi ultimi sarebbero costretti a competere non su tutti i posti vacanti e disponibili avanzati al termine della II° fase, bensì su un'aliquota di molto inferiore a causa dell'estromissione dalle operazioni di mobilità del 50% delle disponibilità residuate, illegittimamente soggette ad un vincolo di destinazione in favore degli insegnanti di nuova nomina.
5. La questione da esaminare – ossia la legittimità o meno dell'accantonamento previsto dall'art. 8 c. 5 CCNI 6/3/2019 e dall'OM 182/2020 in favore dei docenti immessi in ruolo – ha dato luogo a forti contrasti giurisprudenziali. Alcune pronunce (sia della giurisprudenza di merito che della giustizia amministrativa) hanno ritenuto che la normativa di stampo primario non autorizzasse affatto le parti sociali a prevedere l'accantonamento. In particolare:
- l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3722/2019 che, pronunciandosi sull'appello proposto da docenti di ruolo che avevano impugnato - tra l'altro - la disciplina dei trasferimenti delineata dall'OM 203/2019, ha giudicato la stessa in contrasto con l'art. 470 c. 1 D.Lgs. 297/1994 per la mancata applicazione del principio ivi espresso, ossia <la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione sede le nuove nomine>>;
- l'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 5742/2018, seguita dalla pronuncia di merito n. 14939/2023 resa nello stesso giudizio, che, a seguito del ricorso promosso da alcuni docenti vincitori di concorsi a cattedra banditi nel 1994 e nel 1999 (immessi in ruolo quindi ante 2015) ha dichiarato l'illegittimità dell' nella parte CP_2 in cui aveva accantonato in via prioritaria un contingente di posti in favore del reclutamento di nuovo personale (previsto dalla L. 107/2015) anziché stabilire la prevalenza del trasferimento dei docenti già in organico;
- la sentenza del Tribunale di Patti n. 1432/2022 ove si è statuito che “La normativa primaria demanda alla contrattazione collettiva .. la definizione dei tempi e delle modalità della mobilità professionale e territoriale, tra l'altro, con specifico riferimento ai posti riservati alle immissioni in ruolo. Allo stesso tempo fissa alcuni
5 vincoli invalicabili, tra cui quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità professionale. Stabilisce che alle immissioni in ruolo siano riservati i posti di risulta e che venga data priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che partecipino alle operazioni di mobilità territoriale o professionale. Conseguentemente, non può che rilevarsi l'illegittimità dell'art. 8 CCNI nella parte in cui si pone in contrasto con l'art. 470 d. lgs n. 297/94 nella parte in cui dispone in maniera inderogabile che le operazioni di mobilità devono essere completate in via prioritaria rispetto alle immissioni in ruolo e che, quindi, alle immissioni in ruolo deve essere riservato solo il 50% dei posti disponibili successivamente all'espletamento delle operazioni di mobilità. Tale principio è stato affermato anche di recente dalla giurisprudenza di merito (Trib. Latina sentenza n. 703/2020, Trib. Verona n. 3 72/2021) ed è stato ribadito dal Consiglio di Stato, il quale con ordinanza N. 3722/2019 ha confermato il principio di cui all'art. 470, comma 1, “ovvero la preferenza per il trasferimento per chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per nuove nomine” (in senso conforme, Trib. Siracusa del 18/01/2022, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 490/2022, Corte d'appello di Palermo 901/2021. Altra parte della giurisprudenza si muove invece su un crinale interpretativo diverso. Su questo fronte può rinviarsi alla pronuncia del Tribunale Ragusa del 16/03/2021 caratterizzata dalla seguente impostazione motivazionale: “Non possono… ritenersi illegittimi i CCNI Mobilità relativi all'a.s. 2017/2018, prorogato per l'a.s. successivo, e al triennio 2019/2020/2021/2022 nella parte in cui viene riservata soltanto una determinata percentuale dei posti disponibili alla mobilità professionale [n.d.r. e territoriale] (provinciale ed interprovinciale); l'art. 470, 1° comma, del D.Lgs. 297/94 dispone: “470. Mobilità professionale. - 1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Controparte_3
definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra
[...] mobilita professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.”; la prospettazione a mente della quale la previsione dell'art. 8 CCNI Mobilità dell'a.s. 2017/2018 contrasterebbe con le disposizioni dell'art. 470, comma 1°, del D.Lgs. 297/1994 non può essere condivisa, tenuto conto dell'entrata in vigore di norme successive (e, segnatamente, della legge n. 107/2015), implicanti il superamento e l'abrogazione tacita della previgente disciplina;
il testo normativo da ultimo indicato, più precisamente, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, statuisce: che l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale con decreti ministeriali ed è determinato su base regionale;
che i criteri per la determinazione dell'organico dell'autonomia siano stabiliti su base regionale (cfr. art. 65 e seguenti); che l'immissione in ruolo mediante concorsi avvenga nel rispetto di nuovi criteri (determinazione del fabbisogno;
indizione di concorso su numero di posti;
immissione in ruolo sui posti messi a concorso), con modifica dell'art. 400 D.Lgs. 297/1994 (cfr. art. 109). Il testo dell'art. 400 cit. è stato, in sostanza, modificato, essendo stato previsto che i concorsi vengano indetti su base regionale su tutti i posti vacanti e disponibili (cfr. art. 113), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio;
la circostanza che tali concorsi possano essere indetti soltanto ove effettivamente sussistano cattedre o posti di insegnamento implica la necessità di operare una programmazione
6 preventiva che verrebbe posta nel nulla ove dovesse valorizzarsi in via preferenziale la mobilità territoriale. Del resto, il nuovo testo del citato art. 400 non prevede in alcun modo che il numero di posti da mettere a concorso debba tener conto di tale mobilità; quanto, poi, al dedotto contrasto dell'art. 8 del CCNI con l'art.470 del D.Lgs. 297/94, si rileva che quest'ultima norma, come anche l'art. 465 del medesimo testo legislativo, risultano legittimamente disapplicate da parte dell'art. 82 CCNL Scuola 1994, nonché ad opera dei successivi contratti collettivi nazionali, atteso che: il D.Lgs. 29/1993 prevede, all'art.45, che le pubbliche amministrazioni sottoscrivano contratti collettivi integrativi che regolino i rapporti di lavoro sulle materie indicate nel Contratto Collettivo Nazionale;
l'art. 82 del successivo CCNL Scuola 1994 dispone che “In attuazione di quanto stabilito dall'art.72 del D. Lgs. n.29 del 1993, comma 1, a seguito della stipula del CCNL e degli accordi decentrati dallo stesso previsti, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di legge ed i regolamenti che siano in contrasto con quelle definite nei contratti medesimi. In particolare non sono più applicabili le seguenti norme: (omissis.) - con riferimento all'articolo 48 (Mobilità del personale docente): art. 2,comma 1, del D.L. n. 576 del 1948; art. 19 della Legge n. 270 del 1982; art. 11 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 18 del D.P.R. n. 399 del 1988; artt. 460, 462, commi 1 e 7, 463, 464, 465 e 467, commi 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. n. 297 del 1994; artt. 470, 471, 472, 476, 479 del D.Lgs. n. 297 del 1994”; il CCNL Scuola 2016-2018 (cfr. art. 22) ha, da parte sua, riservato espressamente alla contrattazione collettiva integrativa ogni regolamentazione relativa alla mobilità, mentre il CCNI 2017 Mobilità ed il CCNI Mobilità 2019/2022, nel recepire la nuova disciplina, hanno previsto una suddivisione percentuale dei posti da assegnare ai docenti da immettere in ruolo e a quelli che hanno presentato domanda di trasferimento interprovinciale;
in breve, e concludendo, in presenza di una disciplina del tutto nuova la quale impone di bandire i concorsi su posti vacanti e disponibili, con correlato diritto dei vincitori di tali concorsi ad essere assegnati sui posti medesimi, risulta concretamente impossibile (oltre che giuridicamente non consentito) affermare che le nuove immissioni in ruolo debbano essere effettuate sui posti residui che rimangano vacanti e disponibili dopo il compimento delle operazioni di mobilità territoriale” [nella medesima direzione, tra le altre, Tribunale Ragusa del 18/06/2021 nonché l'ordinanza ex art. 700 cpc resa da Tribunale Palermo il 03/02/2020 in cui si legge: <deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la disciplina posta dal ccni 2019 20 è legittima in quanto normativa primaria, specifico l'art. 470 del d.lgs. 297 94, demanda alla contrattazione collettiva, tra organizzazioni sindacali e , definizione dei controparte_3 tempi delle modalità della mobilità professionale territoriale;
con riferimento ai posti riservati alle immissioni ruolo attuazione di tale disposizione, 8 ccni, rubricato “sedi disponibili per le operazioni mobilità”, determinare vacanze dell'organico i criteri base quali ricoprire resi disponibili. deve quindi considerarsi che: - il potere organizzativo dell'amministrazione convenuta, quale datrice lavoro ricorrente, legittimato, termini generali, dalla primaria sulla pa, precetto costituzionale ex art. 97 cost., promuove procedure concorsuali selezione l'accesso al pubblico impiego;
naturale sbocco disciplina, ovviamente, rappresentato potere-dovere pa immettere neo assunti, pur nel rispetto legittime aspirazioni dipendenti attesa trasferimento;
ricerca punto equilibrio, tali convergenti esigenze, come premesso, demandata legislatore primario
7 parti sociali, per mezzo della contrattazione collettiva, ex art. 470 d. lgs. 297/94; - peraltro, la volontà dell'amministrazione di riservare una percentuale dei posti vacanti ai neo assunti è confermata, a livello di legislazione primaria, dall'art. 1, comma 201, legge 107/15 (cd Buona Scuola), che ha disposto l'incremento della dotazione organica complessiva del personale docente per gli anni dal 2015 al 2025, nonché dall'art. 1, comma 336, legge 232/16 (legge finanziaria 2017), che ha istituito un'autonoma dotazione per finanziare il predetto incremento di dotazione;
- le citate disposizioni rendono evidente la finalità del legislatore di ridurre le dimensioni del precariato scolastico per mezzo dell'immissione in ruolo di neoassunti con contratti a tempo indeterminato;
- ne deriva che la disciplina posta dall'art. 8 CNNI, fonda la sua legittimità sulla delega attribuita dalla citata normativa primaria …>>].
6. Come si è visto, il formante giurisprudenziale si connota per indirizzi interpretativi tra loro contrastanti ed antitetici. Nella vicenda per cui è causa, in ogni caso, a prescindere da quale sia l'opzione ermeneutica corretta, va respinta l'impostazione attorea per una ragione logico- giuridica pregiudiziale che assume portata assorbente. Giova ricordare, invero, che la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento [Cass. sez. lav. 35356/2021]. L'obbligazione datoriale sottesa all'intero sistema dei trasferimenti è obbligazione di fare, ovverosia di selezionare i beneficiari in modo conforme con l'assetto giuridico delineato dalle varie norme coinvolte;
pertanto, colui che agisce in giudizio, denunciando la violazione delle regole che governano la procedura, rivendica il conseguimento del movimento negato e, a tal fine, invoca l'adempimento di controparte. Vale pertanto il consolidato e risalente principio per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione di fare, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento [Cass., SU, 13353/2001]. Sono tuttavia opportune alcune precisazioni, da calibrare rispetto allo specifico contenzioso che qui interessa. Iniziando dagli oneri di allegazione e muovendo in una linea di continuità con la già citata Cass. 36356/2021, deve ritenersi che la domanda di chi adduce l'inadempimento altrui vada formulata individuando quale sia l'obbligo che si assume violato. Chi agisce in giudizio non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, con la conseguenza che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione. È rispetto a tali circostanze che si calibra l'onere probatorio della controparte
[cfr. Cass. 1055/2024; in termini, 6618/2018]. Pt_2 Calando tali dettami nella vicenda di specie, parte ricorrente:
8 - in primo luogo, non ha articolato alcuna deduzione in merito alla vacanza e/o disponibilità di posti per la propria classe di concorso;
- inoltre, non ha offerto alcun elemento probatorio atto a dimostrare che, in assenza dell'accontamento di posti per le immissioni in ruolo, avrebbe ottenuto il trasferimento anelato. La difesa attorea avrebbe dovuto dimostrare che, nel caso in cui fossero stati disponibili per la mobilità interprovinciale i posti destinati alle nuove immissioni in ruolo, il trasferimento sarebbe spettato a lei, in virtù del punteggio posseduto, e non ad altri docenti partecipanti alla stessa fase della mobilità e rimasti insoddisfatti. Tanto più in presenza di rapporti soggetti al diritto privato, dove non è tutelato un interesse astratto alla regolarità della procedura, sicché va anche indicato l'effetto sfavorevole conseguito al dedotto inadempimento e, con esso, il concorrente o i concorrenti che sono stati favoriti dall'affermato inadempimento datoriale.
7. Per completezza, si osserva come non vengano in rilievo profili di contrasto con l'art. 30 D.Lgs. 165/2001. L'art. 30 disciplina, invero, il <passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse>>, come espresso nella rubrica della norma, prevedendo che
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1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al in ragione CP_1 Controparte_4 della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311>>. L'ambito di applicazione della norma richiamata è chiaramente circoscritto al
“passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” mentre nel caso di specie la mobilità rivendicata dalla ricorrente riguarda la medesima amministrazione di appartenenza.
9 8. Tenuto conto dell'esito della lite e dei contrasti giurisprudenziali presenti nella giurisprudenza di merito, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) respinge il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 27/10/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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