Articolo 5 della Legge 5 agosto 1978, n. 484
Articolo 4Articolo 6
Versione
27 agosto 1978
Art. 5.

Le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa previste dall'articolo 2 della presente legge devono essere indicate a stampa a cura del produttore per ciascun farmaco sulle fustelle delle confezioni, accanto al prezzo di vendita al pubblico.
I farmaci in deposito presso l'industria, per la distribuzione presso i grossisti e, per la vendita, presso le farmacie possono essere esitati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge anche senza l'adempimento di cui al primo comma. In tale periodo per la cessione agli assistiti, le farmacie indicheranno sulla ricetta la quota di partecipazione prevista dall'articolo 2.
Trascorso tale periodo l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo dovra' essere apposta dall'industria, dai grossiti e dai farmicisti mediante un bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale. Il titolare di farmacia e' tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l'indicazione relativa alle quote di partecipazione degli assistiti alla spesa di cui all'articolo 2.
La richiesta di pagamento delle ricette spedite agli enti assicuratori deve essere effettuate sulla base del prezzo di vendita al pubblico, decurtato dell'importo delle quote riscosse.
Entrata in vigore il 27 agosto 1978
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