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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/12/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. UC EN, all'esito dell'udienza del 02/12/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c., pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4773 R.G. Cont. dell'anno 2024
TRA
- C.F. elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
SC ER n.11 - Latina presso lo studio dell'avv. SC BILANCIA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso;
PARTE RICORRENTE
E
- C.F./P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Piazza Dante n.
5 - Latina presso lo studio dell'avv. Giuseppe PEDRIZZI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: contratto di assicurazione - inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente (note scritte del 27/11/2025): “Per tutto quanto sopra esposto, si chiede all'Ill.mo Tribunale di:
1. rigettare tutte le eccezioni sollevate dalla convenuta in quanto manifestamente infondate;
2. accogliere
1 integralmente la domanda del ricorrente, condannando al pagamento CP_1 dell'indennizzo dovuto;
3. condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa;
4. applicare l'art. 96 c.p.c. Per la condotta processuale gravemente scorretta della convenuta”; per parte resistente (note scritte del 01/12/2025): “Ci si riporta alle conclusioni già rassegnate [Piaccia al Tribunale adito - nel merito, rigettare le domande proposte dal Sig. per le ragioni prospettate in narrativa poiché infondate in fatto Parte_1 ed in diritto oltre che non provate;
con spese a carico del ricorrente come per legge;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna a carico di , Controparte_1 determinare/ridurre l'indennizzo in applicazione dei termini di polizza in particolare considerata la soglia minima, la definizione di invalidità permanente ed il principio indennitario, con compensazione delle spese]”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato telematicamente il 26/11/2024,
, premesso di aver sottoscritto in data 16/02/2022 con la società Parte_1 [...] la polizza assicurativa n. 10001990190 denominata Controparte_1 CP_2
, stipulata per un massimale di € 1.000.000 (un milione/00) e finalizzata alla
[...] copertura per invalidità permanente da infortunio, ha dedotto di aver subìto in data
04/10/2022 danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi in via Garigliano - Latina, allorché un veicolo Alfa Romeo Giulietta targato FE660VW, effettuando la manovra di sorpasso, ha invaso la corsia, urtando il motociclo Vespa Piaggio targato DP32304 di sua proprietà e da lui condotto.
Espone di essere stato soccorso dal servizio 118 e, trasportato all'ospedale Santa
AR OR di Latina per le lesioni riportate, di essere stato sottoposto a diversi esami diagnostici;
mentre sul luogo del sinistro è poi intervenuta la Polizia locale, che ha redatto verbale di intervento.
Parte ricorrente ha altresì dedotto che, inviata la richiesta di indennizzo a
[...] mediante l'apposito portale, la resistente non ha provveduto ad aprire il Controparte_1 sinistro e che, dopo aver inviato tramite PEC del 10/10/2022 la richiesta di indennizzo,
l'istanza di nomina di medico legale e l'integrale documentazione richiesta, si è vista
2 opporre un rifiuto da parte della compagnia resistente per non aver provato il fatto storico.
Dedotta la sussistenza del diritto all'indennizzo, essendosi verificato l'evento coperto dalla polizza assicurativa e la causazione di un danno quantificabile in €
80.000,00, essendo stata accertata dal medico legale di parte nominato un'invalidità permanente dell'8%, parte ricorrente, dando altresì atto dell'esito negativo della procedura di mediazione avviata per mancata partecipazione della resistente, ha così concluso nell'atto introduttivo: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Istruttore designato del
Tribunale di Latina, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvedere: - accertato il fatto storico descritto in narrativa, accertare e dichiarare
l'operatività della polizza sopra indicata e per l'effetto accertare il diritto del ricorrente
a ricevere dalla Convenuta l'indennizzo previsto in polizza e conseguentemente condannarla, a tale titolo, al pagamento dell'importo di € 80.000,00 (€ ottantamila/00) ovvero della maggiore o minore somma risultante come dovuta all'esito del giudizio, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese e competenze professionali con condanna ai sensi degli artt. 96 e 642 cpc (art 4 co. 1 D.L.
132/2014)”.
1.1 Fissata con decreto dell'08/12/2024 l'udienza del 03/07/2025, con assegnazione al convenuto del termine di dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio e a parte ricorrente del termine di quaranta giorni prima del termine fissato per l'udienza di comparizione per la notifica del ricorso unitamente al decreto, con comparsa del 19/06/2025 si è costituita in giudizio Controparte_1 la quale ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente, chiedendo l'integrale rigetto della domanda proposta.
Nel merito, parte resistente ha dedotto l'inoperatività della polizza per non aver il ricorrente offerto una prova certa dell'evento, atteso che la polizia locale è intervenuta sul posto dopo l'accadimento senza effettuare rilievi e l'unico teste indicato non è stato mai reperito per essere sentito e nessuna dichiarazione è stata acquisita;
ha rilevato che il ricorrente non abbia quantificato correttamente le lesioni e non abbia peraltro menzionato le lesioni riportate in numerosi precedenti sinistri.
Sussisterebbe, secondo quanto prospettato dalla società resistente, una contraddizione tra la quantificazione delle lesioni indicata dalla relazione medica
3 elaborata in fase di ATP per l'RCA con contraddittore OL (a cui non ha partecipato il perito di e la perizia di parte allegata al presente giudizio. Controparte_1
Da ultimo, parte resistente rileva come nel referto di pronto soccorso il sinistro sia indicato in termini di “infortunio in itinere” e dichiarato come infortunio sul lavoro, senza alcuna specificazione dell'attività lavorativa svolta.
Sulla scorta di tali premesse, ha rassegnato le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto: - nel merito, rigettare le domande proposte dal Sig. per le ragioni prospettate in narrativa poiché infondate Parte_1 in fatto ed in diritto oltre che non provate;
con spese a carico del ricorrente come per legge;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna a carico di
[...]
, determinare/ridurre l'indennizzo in applicazione dei termini di polizza in CP_1 particolare considerata la soglia minima, la definizione di invalidità permanente ed il principio indennitario, con compensazione delle spese”.
1.2
Ritenuto che
la causa potesse essere decisa senza ulteriore attività istruttoria non avendo le parti formulato richieste per l'acquisizione di prove costituende e invitate le parti a contraddire sulla applicazione o meno, nel caso di specie, delle Tabelle INAIL cui fanno riferimento le condizioni generali di contratto (non essendo desumibile dalla somma genericamente richiesta in domanda quali siano i parametri contrattuali di riferimento per la determinazione dell'indennizzo), con ordinanza del 25/08/2025, il g.i. ha disposto un rinvio all'udienza del 02/12/2025, all'esito della quale lo stesso istruttore si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 281-terdecies c.p.c..
2. Parte ricorrente ha lamentato l'inadempimento contrattuale della società assicuratrice resistente, la quale, a fronte della richiesta di liquidazione dell'indennizzo conseguente al sinistro verificatosi in data 04/10/2022, ha omesso di corrispondere l'importo ritenuto dovuto.
In punto di diritto va richiamato preliminarmente l'orientamento giurisprudenziale, cristallizzato in un noto intervento delle Sezioni Unite, volto a dirimere un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio, alla stregua del quale “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento -salvo che si tratti di obbligazioni
4 negative- deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. civ., sez. II, 17/05/2024, ord. n. 13792).
Ne consegue che, sul piano del riparto dell'onere probatorio, provata la fonte ed allegato l'inadempimento, grava sul convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, dimostrando l'avvenuto adempimento o provando il caso fortuito o la forza maggiore.
Nel caso di specie, risulta sottoscritta da parte ricorrente la polizza n.10001990190, denominata , con decorrenza dal 16/02/2022 al Controparte_2
16/02/2023.
Nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore contro i danni, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto in polizza rappresenta il fatto costitutivo della pretesa.
Il principio generale sopra richiamato in tema di onere probatorio va pertanto declinato in relazione allo specifico rapporto qui in esame.
Grava in primo luogo sull'assicurato l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto dannoso previsto nella polizza;
che esso sia stato prodotto dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai soli danni derivanti da determinate cause (delimitazione causale del rischio), ovvero ai soli danni consistiti in determinati eventi (delimitazione oggettiva del rischio), od ancora ai soli danni sinistri che abbiano colpito determinate persone (delimitazione soggettiva del rischio).
Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie:
(a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
5 (c) i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo.
I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile).
I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da autorevole dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova.
La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i 'rischi inclusi' è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato.
La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi 'non compresi' costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore.
Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare” (Cass. civ., sez. III, 14/03/2024, n.
6954; Cass. civ., sez. III, 09/08/2023, n. 24273, in motivazione).
È, dunque, onere dell'assicurato provare l'infortunio, la sua inclusione nel novero dei rischi assicurati e le conseguenze.
2.1 Nel caso di specie, risulta assicurato il modulo di invalidità permanente
(mod. 51.4 ed. luglio 2021).
Le condizioni generali relative a tale modulo prevedono che: “ CP_1 paga un indennizzo all'assicurato in caso di Infortunio che determina la sua Invalidità permanente.
Per Invalidità permanente si intende la perdita definitiva e irrimediabile in seguito a Infortunio, in misura parziale o totale (100%), della capacità generica dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla
6 professione esercitata. L'indennizzo dipende dalla percentuale di invalidità accertata a seguito dell'Infortunio.
paga: CP_1
• l'importo corrispondente alla Somma Assicurata per la percentuale di invalidità accertata al netto di eventuali franchigie definite in polizza se l'Invalidità permanente è inferiore al 50%
• l'intera Somma Assicurata se l'Invalidità permanente è pari o superiore al
50%, ma non superiore al 65%
• il doppio della Somma Assicurata se l'Invalidità permanente è pari o superiore al 66%;
paga l'indennizzo anche se l'Invalidità permanente si verifica CP_1 entro due anni dal giorno dell'Infortunio, anche dopo la scadenza del contratto” (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).
Risulta provato che si sia verificato un sinistro in data 04/10/2022 e nel quale è risultato coinvolto il ricorrente . Parte_1
Ancorché la perizia stragiudiziale di parte assuma valenza di mero indizio (“la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto. Tuttavia, la parte che ha prodotto la perizia giurata può avvalersi della prova testimoniale per attestare le circostanze di fatto ivi riportate, e qualora tali circostanze siano confermate dal consulente in qualità di testimone, esse possono acquisire valore probatorio, sul quale il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi, sia in maniera esplicita che implicita, ai fini della decisione” - Cass. civ., sez. I, 04/03/2025, n. 5667), va osservato come la stessa, unitamente alla consulenza tecnica d'ufficio, espletata in diverso giudizio tra il ricorrente e Controparte_3
(assicurazione del terzo responsabile), e alla documentazione offerta in comunicazione sia idonea a comprovare la verificazione del sinistro.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio
7 convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (Cass. civ., sez. VI, 01/02/2025, (ord.) n. 2947).
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata in diverso giudizio tra il ricorrente e ma utilizzabile in applicazione del principio di diritto Controparte_3 richiamato anche nel presente giudizio, consente di accertare l'esistenza delle lesioni come dichiarate dall'assicurato/ricorrente e la loro derivazione eziologica dal sinistro stradale dedotto (“l'esame obiettivo locale sul paziente, la documentazione medica e gli esami strumentali mi permettono di affermare che il sig. nell'incidente Parte_1 del 04/10/2022 ha riportato: Contusione/distrazione della caviglia dx con lesione distrattiva del legamento peroneo-astragalico anteriore, contusione e escoriazioni multiple (volto, piramide nasale, gomito e caviglia dx, contusione emitorace dx;
distrazione rachide cervicale. Tale complesso lesivo è correlabile causalmente alle circostanze e cause dedotte nel ricorso attoreo e ribadite dal periziando nel corso della visita peritale. Gli esiti permanenti attualmente residuati producono sintomatologie correlate a limitazione funzionale dolorosa nei movimenti articolari della tibiotarsica e della sottroastragalica, che determinano un danno biologico quantificabile come pari al
5% (cinque/percento). L'evento traumatico ha determinato un periodo di giorni 20
(venti) di incapacità temporanea totale, un periodo di giorni 15 (quindici) di incapacità temporanea parziale al 50%”; cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
Accertata, dunque, l'esistenza di un'invalidità permanente (5%), diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, sussistono le condizioni di operatività della polizza stipulata dal ricorrente.
8 A ciò si aggiunga che per la copertura invalidità permanente da infortunio, il ricorrente ha scelto la franchigia 0%.
In tal caso, paga l'indennizzo senza considerare alcuna CP_1 franchigia dopo aver accertato l'invalidità. non paga l'indennizzo al di CP_1 sotto degli importi minimi indicato in polizza (cfr. doc. 4 allegato al ricorso, pag. 18).
Nel caso di specie, l'importo minimo è di € 2.500,00 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).
L'indennizzo in caso di invalidità permanente da infortunio come accertata nel caso di specie (5%) è liquidabile in misura maggiore all'importo minimo previsto in polizza.
Ne consegue, dunque, l'operatività in astratto della polizza.
2.2 Va tuttavia osservato che, come correttamente e tempestivamente eccepito dalla compagnia assicurativa resistente, la polizza non esclude l'applicazione del principio indennitario.
Il contratto di assicurazione è aleatorio e non commutativo e l'alea consiste nell'avverarsi del rischio.
Pertanto, se il rischio si avvera ma le conseguenze sono eliminate da un terzo
(responsabile civile), l'alea viene meno e con essa l'interesse dell'assicurato all'indennizzo.
Diversamente opinando, si giungerebbe all'esito paradossale di ammettere che possa esistere un obbligo indennitario dell'assicuratore, senza che esista un danno causato dall'avverarsi del rischio. Una tesi eversiva perché sovvertirebbe la causa del contratto di assicurazione e lo trasformerebbe da contratto di indennità in scommessa.
[…] né il risarcimento del danno né la stipula di un contratto di assicurazione possono mai arricchire il danneggiato o l'assicurato: nel primo caso lo vieta l'art. 1223 c.c.
(c.d. principio di indifferenza del risarcimento), nel secondo caso il principio indennitario (di cui sono espressione, tra gli atri, gli artt. 1904, 1909, 1910 c.c.). Se, quindi, la vittima di un fatto illecito fosse risarcita di un danno già indennizzato dal suo assicuratore sarebbe violato il principio di indifferenza del risarcimento;
se l'assicurato fosse indennizzato di un danno già risarcito dal responsabile sarebbe violato il principio indennitario. Differenza non vi è tra le due ipotesi (Cass. civ., sez. III,
10/02/2025, n. 3429, in motivazione).
9 Nel caso di specie, come eccepito da parte resistente, il ricorrente, a seguito del raggiungimento di un accordo, per lo stesso fatto dannoso oggetto di copertura assicurativa, è stato già risarcito da la quale ha versato la Controparte_3 somma di € 8.720,00.
Tale circostanza, specificamente allegata da parte resistente, è stata genericamente contestata (l'onere di contestazione, a fronte di una specifica allegazione, deve essere specifico) da parte ricorrente, pertanto, può ritenersi pacifica.
Opera, dunque, nel caso di specie, il principio della compensatio lucri cum damno, atteso che l'assicurazione contro gli infortuni non mortali, avente ad oggetto il danno alla persona, ha natura indennitaria, e non è, al contrario, una “scommessa” sul fatto che possa accadere o meno un infortunio.
Ne deriva che, se la lesione alla salute è un danno in senso giuridico;
se
l'assicurazione contro gli infortuni ha ad oggetto la copertura di quel danno;
se quel danno è eliminato in tutto o in parte dal risarcimento compiuto da chi ne è responsabile, scema in misura corrispondente l'obbligo indennitario dell'assicuratore, per l'ovvia ragione che la causa assicurativa impedisce di esigere dall'assicuratore un indennizzo per danni non esistenti o non più esistenti (Cass. civ., sez. III, 10/02/2025, n.
3429, in motivazione).
Pertanto, l'assicuratore contro gli infortuni non mortali non è tenuto al pagamento dell'indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l'assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto, dal terzo responsabile (Cass. civ., sez. III, 10/02/2025,
n. 3429).
Nel caso di specie, non avendo parte ricorrente provato di aver subìto un'invalidità permanente maggiore di quella accertata con la consulenza tecnica d'ufficio richiamata e prodotta dallo stesso ricorrente, può ritenersi che il risarcimento ottenuto dal terzo responsabile sia integrale.
A ciò consegue, in applicazione del principio indennitario, che nulla è dovuto dalla compagnia assicurativa resistente.
La Suprema Corte afferma icasticamente il seguente principio di diritto:
l'assicuratore non è tenuto al pagamento dell'indennizzo quando il sinistro non si sia verificato, oppure, se anche si sia verificato, non abbia prodotto alcun danno. Infatti, se
l'esistenza della polizza è la 'condicio iuris' dell'obbligazione dell'assicuratore,
10 l'esistenza del danno ne è la 'condicio facti': ciò implica che se il danno viene meno, perché risarcito da terzi, viene meno anche l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore
(Cass. n. 3429/2025 cit.).
A nulla rileva, peraltro, la rinuncia dell'assicuratore alla surrogazione nei diritti del terzo, atteso che tale rinuncia costituisce un negozio abdicativo di un diritto proprio dell'assicuratore. La rinuncia ad un diritto di credito comporta l'estinzione di quel diritto, non la sua retrocessione al dante causa di chi ha compiuto la rinuncia. Così, ad es., se il cessionario di un credito liberasse il debitore ceduto, il credito non retrocederebbe certo in capo al cedente. Allo stesso modo con la rinuncia alla surrogazione l'assicuratore libera preventivamente il terzo responsabile, ma non retrocede all'assicurato il suo diritto di credito nei confronti del responsabile (anche su questo punto v. Cass. 13533/14) (Cass. civ., sez. III, 10/02/2025, n. 3429 in motivazione).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice non può essere accolta.
3. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145) le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n.
147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e della natura delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
3.1. Non sussistono i presupposti per disporre sulla richiesta condanna della resistente proposta da parte ricorrente per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi malafede o colpa grave nella condotta di parte resistente, che ha formulato tempestivamente l'eccezione sulla quale la causa è stata decisa in senso sfavorevole all'attore.
3.2 Va preso atto che la convenuta non ha partecipato Controparte_1 all'incontro di mediazione innanzi ad ADR Centre in data 7/10/2024. Nessun
11 giustificato motivo è stato addotto dalla convenuta, che si è limitata a rilevare la sostanziale inconcludenza di una possibile mediazione.
Trova dunque applicazione l'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010 (articolo inserito dall'art. 7, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 149 del 2022): la società convenuta va dunque condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della società Parte_1
che liquida in € 4.036,00 per compenso del difensore, oltre Controparte_1 rimborso forfettario delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Controparte_1
Stato di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Latina, lì 28/12/2025
Il giudice
UC EN
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. UC EN, all'esito dell'udienza del 02/12/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c., pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4773 R.G. Cont. dell'anno 2024
TRA
- C.F. elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
SC ER n.11 - Latina presso lo studio dell'avv. SC BILANCIA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso;
PARTE RICORRENTE
E
- C.F./P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Piazza Dante n.
5 - Latina presso lo studio dell'avv. Giuseppe PEDRIZZI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: contratto di assicurazione - inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente (note scritte del 27/11/2025): “Per tutto quanto sopra esposto, si chiede all'Ill.mo Tribunale di:
1. rigettare tutte le eccezioni sollevate dalla convenuta in quanto manifestamente infondate;
2. accogliere
1 integralmente la domanda del ricorrente, condannando al pagamento CP_1 dell'indennizzo dovuto;
3. condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa;
4. applicare l'art. 96 c.p.c. Per la condotta processuale gravemente scorretta della convenuta”; per parte resistente (note scritte del 01/12/2025): “Ci si riporta alle conclusioni già rassegnate [Piaccia al Tribunale adito - nel merito, rigettare le domande proposte dal Sig. per le ragioni prospettate in narrativa poiché infondate in fatto Parte_1 ed in diritto oltre che non provate;
con spese a carico del ricorrente come per legge;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna a carico di , Controparte_1 determinare/ridurre l'indennizzo in applicazione dei termini di polizza in particolare considerata la soglia minima, la definizione di invalidità permanente ed il principio indennitario, con compensazione delle spese]”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato telematicamente il 26/11/2024,
, premesso di aver sottoscritto in data 16/02/2022 con la società Parte_1 [...] la polizza assicurativa n. 10001990190 denominata Controparte_1 CP_2
, stipulata per un massimale di € 1.000.000 (un milione/00) e finalizzata alla
[...] copertura per invalidità permanente da infortunio, ha dedotto di aver subìto in data
04/10/2022 danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi in via Garigliano - Latina, allorché un veicolo Alfa Romeo Giulietta targato FE660VW, effettuando la manovra di sorpasso, ha invaso la corsia, urtando il motociclo Vespa Piaggio targato DP32304 di sua proprietà e da lui condotto.
Espone di essere stato soccorso dal servizio 118 e, trasportato all'ospedale Santa
AR OR di Latina per le lesioni riportate, di essere stato sottoposto a diversi esami diagnostici;
mentre sul luogo del sinistro è poi intervenuta la Polizia locale, che ha redatto verbale di intervento.
Parte ricorrente ha altresì dedotto che, inviata la richiesta di indennizzo a
[...] mediante l'apposito portale, la resistente non ha provveduto ad aprire il Controparte_1 sinistro e che, dopo aver inviato tramite PEC del 10/10/2022 la richiesta di indennizzo,
l'istanza di nomina di medico legale e l'integrale documentazione richiesta, si è vista
2 opporre un rifiuto da parte della compagnia resistente per non aver provato il fatto storico.
Dedotta la sussistenza del diritto all'indennizzo, essendosi verificato l'evento coperto dalla polizza assicurativa e la causazione di un danno quantificabile in €
80.000,00, essendo stata accertata dal medico legale di parte nominato un'invalidità permanente dell'8%, parte ricorrente, dando altresì atto dell'esito negativo della procedura di mediazione avviata per mancata partecipazione della resistente, ha così concluso nell'atto introduttivo: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Istruttore designato del
Tribunale di Latina, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvedere: - accertato il fatto storico descritto in narrativa, accertare e dichiarare
l'operatività della polizza sopra indicata e per l'effetto accertare il diritto del ricorrente
a ricevere dalla Convenuta l'indennizzo previsto in polizza e conseguentemente condannarla, a tale titolo, al pagamento dell'importo di € 80.000,00 (€ ottantamila/00) ovvero della maggiore o minore somma risultante come dovuta all'esito del giudizio, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese e competenze professionali con condanna ai sensi degli artt. 96 e 642 cpc (art 4 co. 1 D.L.
132/2014)”.
1.1 Fissata con decreto dell'08/12/2024 l'udienza del 03/07/2025, con assegnazione al convenuto del termine di dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio e a parte ricorrente del termine di quaranta giorni prima del termine fissato per l'udienza di comparizione per la notifica del ricorso unitamente al decreto, con comparsa del 19/06/2025 si è costituita in giudizio Controparte_1 la quale ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente, chiedendo l'integrale rigetto della domanda proposta.
Nel merito, parte resistente ha dedotto l'inoperatività della polizza per non aver il ricorrente offerto una prova certa dell'evento, atteso che la polizia locale è intervenuta sul posto dopo l'accadimento senza effettuare rilievi e l'unico teste indicato non è stato mai reperito per essere sentito e nessuna dichiarazione è stata acquisita;
ha rilevato che il ricorrente non abbia quantificato correttamente le lesioni e non abbia peraltro menzionato le lesioni riportate in numerosi precedenti sinistri.
Sussisterebbe, secondo quanto prospettato dalla società resistente, una contraddizione tra la quantificazione delle lesioni indicata dalla relazione medica
3 elaborata in fase di ATP per l'RCA con contraddittore OL (a cui non ha partecipato il perito di e la perizia di parte allegata al presente giudizio. Controparte_1
Da ultimo, parte resistente rileva come nel referto di pronto soccorso il sinistro sia indicato in termini di “infortunio in itinere” e dichiarato come infortunio sul lavoro, senza alcuna specificazione dell'attività lavorativa svolta.
Sulla scorta di tali premesse, ha rassegnato le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto: - nel merito, rigettare le domande proposte dal Sig. per le ragioni prospettate in narrativa poiché infondate Parte_1 in fatto ed in diritto oltre che non provate;
con spese a carico del ricorrente come per legge;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna a carico di
[...]
, determinare/ridurre l'indennizzo in applicazione dei termini di polizza in CP_1 particolare considerata la soglia minima, la definizione di invalidità permanente ed il principio indennitario, con compensazione delle spese”.
1.2
Ritenuto che
la causa potesse essere decisa senza ulteriore attività istruttoria non avendo le parti formulato richieste per l'acquisizione di prove costituende e invitate le parti a contraddire sulla applicazione o meno, nel caso di specie, delle Tabelle INAIL cui fanno riferimento le condizioni generali di contratto (non essendo desumibile dalla somma genericamente richiesta in domanda quali siano i parametri contrattuali di riferimento per la determinazione dell'indennizzo), con ordinanza del 25/08/2025, il g.i. ha disposto un rinvio all'udienza del 02/12/2025, all'esito della quale lo stesso istruttore si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 281-terdecies c.p.c..
2. Parte ricorrente ha lamentato l'inadempimento contrattuale della società assicuratrice resistente, la quale, a fronte della richiesta di liquidazione dell'indennizzo conseguente al sinistro verificatosi in data 04/10/2022, ha omesso di corrispondere l'importo ritenuto dovuto.
In punto di diritto va richiamato preliminarmente l'orientamento giurisprudenziale, cristallizzato in un noto intervento delle Sezioni Unite, volto a dirimere un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio, alla stregua del quale “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento -salvo che si tratti di obbligazioni
4 negative- deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. civ., sez. II, 17/05/2024, ord. n. 13792).
Ne consegue che, sul piano del riparto dell'onere probatorio, provata la fonte ed allegato l'inadempimento, grava sul convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, dimostrando l'avvenuto adempimento o provando il caso fortuito o la forza maggiore.
Nel caso di specie, risulta sottoscritta da parte ricorrente la polizza n.10001990190, denominata , con decorrenza dal 16/02/2022 al Controparte_2
16/02/2023.
Nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore contro i danni, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto in polizza rappresenta il fatto costitutivo della pretesa.
Il principio generale sopra richiamato in tema di onere probatorio va pertanto declinato in relazione allo specifico rapporto qui in esame.
Grava in primo luogo sull'assicurato l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto dannoso previsto nella polizza;
che esso sia stato prodotto dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai soli danni derivanti da determinate cause (delimitazione causale del rischio), ovvero ai soli danni consistiti in determinati eventi (delimitazione oggettiva del rischio), od ancora ai soli danni sinistri che abbiano colpito determinate persone (delimitazione soggettiva del rischio).
Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie:
(a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
5 (c) i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo.
I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile).
I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da autorevole dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova.
La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i 'rischi inclusi' è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato.
La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi 'non compresi' costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore.
Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare” (Cass. civ., sez. III, 14/03/2024, n.
6954; Cass. civ., sez. III, 09/08/2023, n. 24273, in motivazione).
È, dunque, onere dell'assicurato provare l'infortunio, la sua inclusione nel novero dei rischi assicurati e le conseguenze.
2.1 Nel caso di specie, risulta assicurato il modulo di invalidità permanente
(mod. 51.4 ed. luglio 2021).
Le condizioni generali relative a tale modulo prevedono che: “ CP_1 paga un indennizzo all'assicurato in caso di Infortunio che determina la sua Invalidità permanente.
Per Invalidità permanente si intende la perdita definitiva e irrimediabile in seguito a Infortunio, in misura parziale o totale (100%), della capacità generica dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla
6 professione esercitata. L'indennizzo dipende dalla percentuale di invalidità accertata a seguito dell'Infortunio.
paga: CP_1
• l'importo corrispondente alla Somma Assicurata per la percentuale di invalidità accertata al netto di eventuali franchigie definite in polizza se l'Invalidità permanente è inferiore al 50%
• l'intera Somma Assicurata se l'Invalidità permanente è pari o superiore al
50%, ma non superiore al 65%
• il doppio della Somma Assicurata se l'Invalidità permanente è pari o superiore al 66%;
paga l'indennizzo anche se l'Invalidità permanente si verifica CP_1 entro due anni dal giorno dell'Infortunio, anche dopo la scadenza del contratto” (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).
Risulta provato che si sia verificato un sinistro in data 04/10/2022 e nel quale è risultato coinvolto il ricorrente . Parte_1
Ancorché la perizia stragiudiziale di parte assuma valenza di mero indizio (“la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto. Tuttavia, la parte che ha prodotto la perizia giurata può avvalersi della prova testimoniale per attestare le circostanze di fatto ivi riportate, e qualora tali circostanze siano confermate dal consulente in qualità di testimone, esse possono acquisire valore probatorio, sul quale il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi, sia in maniera esplicita che implicita, ai fini della decisione” - Cass. civ., sez. I, 04/03/2025, n. 5667), va osservato come la stessa, unitamente alla consulenza tecnica d'ufficio, espletata in diverso giudizio tra il ricorrente e Controparte_3
(assicurazione del terzo responsabile), e alla documentazione offerta in comunicazione sia idonea a comprovare la verificazione del sinistro.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio
7 convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (Cass. civ., sez. VI, 01/02/2025, (ord.) n. 2947).
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata in diverso giudizio tra il ricorrente e ma utilizzabile in applicazione del principio di diritto Controparte_3 richiamato anche nel presente giudizio, consente di accertare l'esistenza delle lesioni come dichiarate dall'assicurato/ricorrente e la loro derivazione eziologica dal sinistro stradale dedotto (“l'esame obiettivo locale sul paziente, la documentazione medica e gli esami strumentali mi permettono di affermare che il sig. nell'incidente Parte_1 del 04/10/2022 ha riportato: Contusione/distrazione della caviglia dx con lesione distrattiva del legamento peroneo-astragalico anteriore, contusione e escoriazioni multiple (volto, piramide nasale, gomito e caviglia dx, contusione emitorace dx;
distrazione rachide cervicale. Tale complesso lesivo è correlabile causalmente alle circostanze e cause dedotte nel ricorso attoreo e ribadite dal periziando nel corso della visita peritale. Gli esiti permanenti attualmente residuati producono sintomatologie correlate a limitazione funzionale dolorosa nei movimenti articolari della tibiotarsica e della sottroastragalica, che determinano un danno biologico quantificabile come pari al
5% (cinque/percento). L'evento traumatico ha determinato un periodo di giorni 20
(venti) di incapacità temporanea totale, un periodo di giorni 15 (quindici) di incapacità temporanea parziale al 50%”; cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
Accertata, dunque, l'esistenza di un'invalidità permanente (5%), diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, sussistono le condizioni di operatività della polizza stipulata dal ricorrente.
8 A ciò si aggiunga che per la copertura invalidità permanente da infortunio, il ricorrente ha scelto la franchigia 0%.
In tal caso, paga l'indennizzo senza considerare alcuna CP_1 franchigia dopo aver accertato l'invalidità. non paga l'indennizzo al di CP_1 sotto degli importi minimi indicato in polizza (cfr. doc. 4 allegato al ricorso, pag. 18).
Nel caso di specie, l'importo minimo è di € 2.500,00 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).
L'indennizzo in caso di invalidità permanente da infortunio come accertata nel caso di specie (5%) è liquidabile in misura maggiore all'importo minimo previsto in polizza.
Ne consegue, dunque, l'operatività in astratto della polizza.
2.2 Va tuttavia osservato che, come correttamente e tempestivamente eccepito dalla compagnia assicurativa resistente, la polizza non esclude l'applicazione del principio indennitario.
Il contratto di assicurazione è aleatorio e non commutativo e l'alea consiste nell'avverarsi del rischio.
Pertanto, se il rischio si avvera ma le conseguenze sono eliminate da un terzo
(responsabile civile), l'alea viene meno e con essa l'interesse dell'assicurato all'indennizzo.
Diversamente opinando, si giungerebbe all'esito paradossale di ammettere che possa esistere un obbligo indennitario dell'assicuratore, senza che esista un danno causato dall'avverarsi del rischio. Una tesi eversiva perché sovvertirebbe la causa del contratto di assicurazione e lo trasformerebbe da contratto di indennità in scommessa.
[…] né il risarcimento del danno né la stipula di un contratto di assicurazione possono mai arricchire il danneggiato o l'assicurato: nel primo caso lo vieta l'art. 1223 c.c.
(c.d. principio di indifferenza del risarcimento), nel secondo caso il principio indennitario (di cui sono espressione, tra gli atri, gli artt. 1904, 1909, 1910 c.c.). Se, quindi, la vittima di un fatto illecito fosse risarcita di un danno già indennizzato dal suo assicuratore sarebbe violato il principio di indifferenza del risarcimento;
se l'assicurato fosse indennizzato di un danno già risarcito dal responsabile sarebbe violato il principio indennitario. Differenza non vi è tra le due ipotesi (Cass. civ., sez. III,
10/02/2025, n. 3429, in motivazione).
9 Nel caso di specie, come eccepito da parte resistente, il ricorrente, a seguito del raggiungimento di un accordo, per lo stesso fatto dannoso oggetto di copertura assicurativa, è stato già risarcito da la quale ha versato la Controparte_3 somma di € 8.720,00.
Tale circostanza, specificamente allegata da parte resistente, è stata genericamente contestata (l'onere di contestazione, a fronte di una specifica allegazione, deve essere specifico) da parte ricorrente, pertanto, può ritenersi pacifica.
Opera, dunque, nel caso di specie, il principio della compensatio lucri cum damno, atteso che l'assicurazione contro gli infortuni non mortali, avente ad oggetto il danno alla persona, ha natura indennitaria, e non è, al contrario, una “scommessa” sul fatto che possa accadere o meno un infortunio.
Ne deriva che, se la lesione alla salute è un danno in senso giuridico;
se
l'assicurazione contro gli infortuni ha ad oggetto la copertura di quel danno;
se quel danno è eliminato in tutto o in parte dal risarcimento compiuto da chi ne è responsabile, scema in misura corrispondente l'obbligo indennitario dell'assicuratore, per l'ovvia ragione che la causa assicurativa impedisce di esigere dall'assicuratore un indennizzo per danni non esistenti o non più esistenti (Cass. civ., sez. III, 10/02/2025, n.
3429, in motivazione).
Pertanto, l'assicuratore contro gli infortuni non mortali non è tenuto al pagamento dell'indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l'assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto, dal terzo responsabile (Cass. civ., sez. III, 10/02/2025,
n. 3429).
Nel caso di specie, non avendo parte ricorrente provato di aver subìto un'invalidità permanente maggiore di quella accertata con la consulenza tecnica d'ufficio richiamata e prodotta dallo stesso ricorrente, può ritenersi che il risarcimento ottenuto dal terzo responsabile sia integrale.
A ciò consegue, in applicazione del principio indennitario, che nulla è dovuto dalla compagnia assicurativa resistente.
La Suprema Corte afferma icasticamente il seguente principio di diritto:
l'assicuratore non è tenuto al pagamento dell'indennizzo quando il sinistro non si sia verificato, oppure, se anche si sia verificato, non abbia prodotto alcun danno. Infatti, se
l'esistenza della polizza è la 'condicio iuris' dell'obbligazione dell'assicuratore,
10 l'esistenza del danno ne è la 'condicio facti': ciò implica che se il danno viene meno, perché risarcito da terzi, viene meno anche l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore
(Cass. n. 3429/2025 cit.).
A nulla rileva, peraltro, la rinuncia dell'assicuratore alla surrogazione nei diritti del terzo, atteso che tale rinuncia costituisce un negozio abdicativo di un diritto proprio dell'assicuratore. La rinuncia ad un diritto di credito comporta l'estinzione di quel diritto, non la sua retrocessione al dante causa di chi ha compiuto la rinuncia. Così, ad es., se il cessionario di un credito liberasse il debitore ceduto, il credito non retrocederebbe certo in capo al cedente. Allo stesso modo con la rinuncia alla surrogazione l'assicuratore libera preventivamente il terzo responsabile, ma non retrocede all'assicurato il suo diritto di credito nei confronti del responsabile (anche su questo punto v. Cass. 13533/14) (Cass. civ., sez. III, 10/02/2025, n. 3429 in motivazione).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice non può essere accolta.
3. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145) le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n.
147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e della natura delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
3.1. Non sussistono i presupposti per disporre sulla richiesta condanna della resistente proposta da parte ricorrente per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi malafede o colpa grave nella condotta di parte resistente, che ha formulato tempestivamente l'eccezione sulla quale la causa è stata decisa in senso sfavorevole all'attore.
3.2 Va preso atto che la convenuta non ha partecipato Controparte_1 all'incontro di mediazione innanzi ad ADR Centre in data 7/10/2024. Nessun
11 giustificato motivo è stato addotto dalla convenuta, che si è limitata a rilevare la sostanziale inconcludenza di una possibile mediazione.
Trova dunque applicazione l'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010 (articolo inserito dall'art. 7, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 149 del 2022): la società convenuta va dunque condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della società Parte_1
che liquida in € 4.036,00 per compenso del difensore, oltre Controparte_1 rimborso forfettario delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Controparte_1
Stato di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Latina, lì 28/12/2025
Il giudice
UC EN
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