TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/02/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 10642 /2024 R.G.TRIB.
LL OR / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Enrico Ravera Presidente
Laura Cresta Giudice relatrice
Ottavio Colamartino Giudice
riunito nella Camera di consiglio del 11/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10642/2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del , prot. Controparte_2 0053603 del 1.10.2024 di “rigett no per protezione speciale” proposto da LL OR nato in [...] il [...], C.F. , C.U.I. C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA FIESCHI 12/11 GENOVA presso lo studio C.F._2 dell'Avv. LERA FEDERICO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del – AVVOCATURA Controparte_1 Controparte_3
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa di un provvedimento di rigetto emesso dal Questore di , in data 1.10.2024, su parere negativo espresso dalla CT di Genova, CP_2
a seguito di istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale, formulata in data 10.2.2023. Nell'atto introduttivo la difesa ha allegato, in fatto, che il ricorrente, cittadino albanese, vive in Italia dall'ottobre 2022, senza essersene più allontanato, e risiede stabilmente con il proprio zio, unitamente al cugino, avendo ancora nel Paese di origine parte della famiglia, indicata come riferimento “non così positivo e concreto come possono invece garantire le persone che abitano in Italia”; ha quindi censurato la motivazione del provvedimento impugnato, contestando che il periodo trascorso sul territorio nazionale potesse essere considerato “breve”, ed ha sottolineato la circostanza che il ricorrente, non avendo ricevuto l'assegnazione del codice fiscale, non avesse potuto avviare un percorso lavorativo, nonostante una proposta di assunzione. La difesa ha infine concluso nei seguenti termini:
“IN VIA PRELIMINARE: disporsi la sospensione del provvedimento impugnato e, per le ragioni sopra esposte, ulteriormente ordinare alla della Spezia il rilascio di un CP_4 permesso di soggiorno provvisorio per “richiesta asilo”
- NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente ricorso per le causali tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, riconoscere in capo al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 e 1.2, del T.U.I. con ogni conseguente provvedimento del caso anche per spese ed onorari di giudizio.”. In allegato al ricorso ha prodotto: dichiarazione di ospitalità presso a Parte_1 partire dal 1.10.2024, non vidimata, nonché passaporto e carta di ide o;
contratto di locazione di un appartamento sito a , sottoscritto da in CP_2 Parte_1 data 13.1.2011, nonché documentazione attestante la registrazione della proroga del contratto presso l'Agenzia delle Entrate;
domanda di protezione speciale formulata dal ricorrente;
lettera di impegno all'assunzione da parte del Gruppo Switch srl datata 21.10.2024. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova ed CP_1 ha insistito per il rigetto del ricorso, eccependo la mancanza di prove relative ad un radicamento sociale e lavorativo del richiedente e, nel ripercorrere gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, ha sottolineato che il Paese di provenienza del ricorrente sia designato come di origine sicura. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di . CP_2
La trattazione ed istruttoria del procedimento Rigettata l'istanza di sospensiva inaudita altera parte, con decreto del 12.11.2024, il giudizio è stato istruito con l'audizione diretta del ricorrente. Nel corso dell'audizione, all'udienza del 30.1.2025, il ricorrente, che ha dimostrato di comprendere e parlare pochissimo la lingua italiana, avvalendosi pressoché interamente dell'interprete presente, ha precisato: di essere arrivato in Italia, con l'aereo, nell'ottobre 2022, e di essere andato, fin da subito, a vivere a presso lo zio, che provvede ad CP_2 ospitarlo ed a mantenerlo;
di avere fino ad allora vissuto con i genitori in Albania, nella casa di loro proprietà, unitamente alla sorella, rimasta a vivere con loro, e che lavora;
di essere molto legato ai propri genitori, con cui continua a sentirsi telefonicamente tre volte al giorno, e di essere tornato a trovarli, rientrando nella casa familiare, ma di non ricordare il periodo (dal passaporto risulta avere lasciato l'Italia, da Pisa, il 21.5.2024, con rientro, a Bari, il 14.10.2024 n.d.r.); di avere potuto studiare fino alle superiori e di essersi diplomato come fisioterapista, nel 2013; di avere, da allora, lavorato presso il ristorante bar di un cugino, che gestiva, occupandosi in prima persone delle varie incombenze ed anche provvedendo a coordinare il lavoro dei dipendenti;
di avere lasciato il lavoro per venire in Italia al fine di trovare un lavoro più remunerativo;
di avere lavorato solo qualche giornata, non in regola. In relazione alle condizioni economiche della propria famiglia ha precisato che il padre, riconosciuto invalido dal 2000, percepisce una pensione di invalidità, che la sorella provvede a sostenerli economicamente, mentre la madre, in buona salute, assiste il marito;
di avere sempre aiutato economicamente i genitori e di non essere più riuscito a farlo dal suo arrivo in Italia, non avendo potuto lavorare senza il permesso di soggiorno e l'attribuzione del codice fiscale;
che lo zio paterno che lo ospita, a propria volta, ha sempre versato del denaro a suo padre, per aiutarlo, anche prima di venire a vivere in Italia, e che attualmente sta mandando loro più denaro, essendo venuto meno il suo sostegno economico. Richiesto quindi di riferire come e con chi trascorre le sue giornate a CP_2 ha specificato: “R. l'unica cosa che ho potuto fare, visto che non avevo il per andare a pescare in mare, ma ho anche rischiato di venire multato;
per il resto sto a casa, studio su libri di fisioterapia in albanese e ne ho anche uno in albanese con la traduzione in italiano” ed ancora “mi sveglio verso le 9/10, poi faccio una camminata, da solo, e mi prendo un caffè al bar, sempre da solo;
torno a casa e pranzo con la zia e poi nel pomeriggio mi metto a studiare e dopo le 17, quando rientra mio zio dal lavoro, sto con lui a chiacchierare” aggiungendo di uscire qualche volta con il cugino. In ultimo ha chiarito, su domanda della Giudice, di non volere tornare in Albania “perché le possibilità economiche del lavoro in Albania non mi permetterebbero di mantenere me stesso e la mia famiglia;
la vita in Albania è più cara che in Italia”. All'esito dell'audizione, confermato il rigetto dell'istanza di sospensiva, la difesa del ricorrente ha insistito come in ricorso e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio. Tutto ciò premesso OSSERVA Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, non si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale. A fronte del parere negativo della CT, che ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui Parte all'art.19/commi 1. e 1.1. (nel testo previgente alla modifica D.L. 20/2023, essendo stata formulata l'istanza in data 15.1.2020) in quanto “non esistono fondati motivi di Co ritenere che l'allontanamento dal comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiar considerando l'assenza di documentate forme di radicamento sociale e lavorativo sul territorio, nonché la brevità del soggiorno in Italia e la presenza dei familiari stretti in Albania”, il Questore ha rigettato la domanda di rilascio del permesso per protezione speciale. Il Collegio condivide la motivazione di rigetto, non essendo emersi nel corso del giudizio effettivi elementi indice di un percorso di inserimento sociale. Ed infatti, pur volendo valutare che non sia dipeso dal ricorrente il mancato inserimento nel mondo del lavoro, in mancanza dell'attribuzione di un codice fiscale, va osservato che il signor IU, arrivato in Italia da poco più di due anni (cui va sottratto il periodo trascorso di nuovo in Albania), ha ancora ben saldi e radicati i legami affettivi con i propri genitori e la sorella, tanto da mantenere più che assidui i contatti telefonici con loro e da essere anche da poco rientrato dall'Albania, ove è stato con la propria famiglia per oltre 4 mesi. Nell'arco temporale in cui ha vissuto a , presso lo zio, il ricorrente non si è CP_2 neppure adoperato per un percorso in turale, avendo dimostrato, nel corso dell'audizione, di comprendere molto poco l'italiano e di non parlarlo (avendo risposto solo in una occasione in italiano) e neppure risulta avere intessuto significative relazioni a livello personale e sociale, che possano rivelare un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Ed infatti il signor IU ha descritto la propria giornata, che trascorre prevalentemente in casa, ad approfondire gli studi di fisioterapia (utilizzando libri in albanese) con la sola compagnia degli zii e del cugino. Non si ritiene dunque che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente. La situazione del ricorrente, inoltre, non risulta connotata da alcun profilo di specifica vulnerabilità personale, trattandosi di un uomo giovane ed in salute, che ha potuto studiare e che, finiti gli studi, ha anche potuto lavorare presso l'azienda del cugino, e che ha deciso di venire in Italia esclusivamente per rinvenire un lavoro che potesse consentirgli una migliore retribuzione. Inoltre, rientrando in Albania, potrebbe tornare a vivere nella casa familiare e ricongiungersi con i genitori, con cui ha mantenuto legami molto forti, ed anche, presumibilmente, riprendere il lavoro che aveva interrotto esclusivamente in vista della sua migrazione. Sotto il profilo delle condizioni oggettive del Paese di rientro, va ancora ricordato che, pur essendo note tensioni connesse a violente faide familiari e ad una diffusa criminalità organizzata, l'Albania è riportata nella lista dei Paesi di origine sicuri. Del resto nelle COI relative al Paese non si registrano situazioni di violenza o pericolo. Gli stessi dati ACLED - a mero titolo di esempio - relativi al periodo tra il 3.2.2024 e il 31.1.2025 hanno registrato in Albania un totale di solo 6 eventi che hanno provocato un solo decesso1. L'Albania, del resto, ha presentato domanda di adesione all'UE nell'aprile 2009, ha poi ottenuto nel giugno del 2014 lo status di Paese “candidato” all'adesione all'UE, che ha tenuto la prima conferenza intergovernativa con l'Albania nel luglio 2022 e, più recentemente, la terza conferenza, in data 17 dicembre 2024.2 Per tutte le ragioni esposte, non si ritiene in alcun modo che l'allontanamento dall'Italia possa determinare uno “sradicamento” del ricorrente, con conseguente pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale (v. S.C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022) Va pertanto rigettata la domanda. Spese di giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della parte convenuta come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte convenuta che liquida in euro 1.600,00
Manda alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso nella camera di consiglio del 11.2.2025
La Giudice relatrice Dott.ssa Laura Cresta Il Presidente Dott. Enrico Ravera 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://acleddata.com/explorer/ 2 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/albania/
LL OR / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Enrico Ravera Presidente
Laura Cresta Giudice relatrice
Ottavio Colamartino Giudice
riunito nella Camera di consiglio del 11/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10642/2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del , prot. Controparte_2 0053603 del 1.10.2024 di “rigett no per protezione speciale” proposto da LL OR nato in [...] il [...], C.F. , C.U.I. C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA FIESCHI 12/11 GENOVA presso lo studio C.F._2 dell'Avv. LERA FEDERICO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del – AVVOCATURA Controparte_1 Controparte_3
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa di un provvedimento di rigetto emesso dal Questore di , in data 1.10.2024, su parere negativo espresso dalla CT di Genova, CP_2
a seguito di istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale, formulata in data 10.2.2023. Nell'atto introduttivo la difesa ha allegato, in fatto, che il ricorrente, cittadino albanese, vive in Italia dall'ottobre 2022, senza essersene più allontanato, e risiede stabilmente con il proprio zio, unitamente al cugino, avendo ancora nel Paese di origine parte della famiglia, indicata come riferimento “non così positivo e concreto come possono invece garantire le persone che abitano in Italia”; ha quindi censurato la motivazione del provvedimento impugnato, contestando che il periodo trascorso sul territorio nazionale potesse essere considerato “breve”, ed ha sottolineato la circostanza che il ricorrente, non avendo ricevuto l'assegnazione del codice fiscale, non avesse potuto avviare un percorso lavorativo, nonostante una proposta di assunzione. La difesa ha infine concluso nei seguenti termini:
“IN VIA PRELIMINARE: disporsi la sospensione del provvedimento impugnato e, per le ragioni sopra esposte, ulteriormente ordinare alla della Spezia il rilascio di un CP_4 permesso di soggiorno provvisorio per “richiesta asilo”
- NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente ricorso per le causali tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, riconoscere in capo al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 e 1.2, del T.U.I. con ogni conseguente provvedimento del caso anche per spese ed onorari di giudizio.”. In allegato al ricorso ha prodotto: dichiarazione di ospitalità presso a Parte_1 partire dal 1.10.2024, non vidimata, nonché passaporto e carta di ide o;
contratto di locazione di un appartamento sito a , sottoscritto da in CP_2 Parte_1 data 13.1.2011, nonché documentazione attestante la registrazione della proroga del contratto presso l'Agenzia delle Entrate;
domanda di protezione speciale formulata dal ricorrente;
lettera di impegno all'assunzione da parte del Gruppo Switch srl datata 21.10.2024. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova ed CP_1 ha insistito per il rigetto del ricorso, eccependo la mancanza di prove relative ad un radicamento sociale e lavorativo del richiedente e, nel ripercorrere gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, ha sottolineato che il Paese di provenienza del ricorrente sia designato come di origine sicura. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di . CP_2
La trattazione ed istruttoria del procedimento Rigettata l'istanza di sospensiva inaudita altera parte, con decreto del 12.11.2024, il giudizio è stato istruito con l'audizione diretta del ricorrente. Nel corso dell'audizione, all'udienza del 30.1.2025, il ricorrente, che ha dimostrato di comprendere e parlare pochissimo la lingua italiana, avvalendosi pressoché interamente dell'interprete presente, ha precisato: di essere arrivato in Italia, con l'aereo, nell'ottobre 2022, e di essere andato, fin da subito, a vivere a presso lo zio, che provvede ad CP_2 ospitarlo ed a mantenerlo;
di avere fino ad allora vissuto con i genitori in Albania, nella casa di loro proprietà, unitamente alla sorella, rimasta a vivere con loro, e che lavora;
di essere molto legato ai propri genitori, con cui continua a sentirsi telefonicamente tre volte al giorno, e di essere tornato a trovarli, rientrando nella casa familiare, ma di non ricordare il periodo (dal passaporto risulta avere lasciato l'Italia, da Pisa, il 21.5.2024, con rientro, a Bari, il 14.10.2024 n.d.r.); di avere potuto studiare fino alle superiori e di essersi diplomato come fisioterapista, nel 2013; di avere, da allora, lavorato presso il ristorante bar di un cugino, che gestiva, occupandosi in prima persone delle varie incombenze ed anche provvedendo a coordinare il lavoro dei dipendenti;
di avere lasciato il lavoro per venire in Italia al fine di trovare un lavoro più remunerativo;
di avere lavorato solo qualche giornata, non in regola. In relazione alle condizioni economiche della propria famiglia ha precisato che il padre, riconosciuto invalido dal 2000, percepisce una pensione di invalidità, che la sorella provvede a sostenerli economicamente, mentre la madre, in buona salute, assiste il marito;
di avere sempre aiutato economicamente i genitori e di non essere più riuscito a farlo dal suo arrivo in Italia, non avendo potuto lavorare senza il permesso di soggiorno e l'attribuzione del codice fiscale;
che lo zio paterno che lo ospita, a propria volta, ha sempre versato del denaro a suo padre, per aiutarlo, anche prima di venire a vivere in Italia, e che attualmente sta mandando loro più denaro, essendo venuto meno il suo sostegno economico. Richiesto quindi di riferire come e con chi trascorre le sue giornate a CP_2 ha specificato: “R. l'unica cosa che ho potuto fare, visto che non avevo il per andare a pescare in mare, ma ho anche rischiato di venire multato;
per il resto sto a casa, studio su libri di fisioterapia in albanese e ne ho anche uno in albanese con la traduzione in italiano” ed ancora “mi sveglio verso le 9/10, poi faccio una camminata, da solo, e mi prendo un caffè al bar, sempre da solo;
torno a casa e pranzo con la zia e poi nel pomeriggio mi metto a studiare e dopo le 17, quando rientra mio zio dal lavoro, sto con lui a chiacchierare” aggiungendo di uscire qualche volta con il cugino. In ultimo ha chiarito, su domanda della Giudice, di non volere tornare in Albania “perché le possibilità economiche del lavoro in Albania non mi permetterebbero di mantenere me stesso e la mia famiglia;
la vita in Albania è più cara che in Italia”. All'esito dell'audizione, confermato il rigetto dell'istanza di sospensiva, la difesa del ricorrente ha insistito come in ricorso e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio. Tutto ciò premesso OSSERVA Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, non si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale. A fronte del parere negativo della CT, che ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui Parte all'art.19/commi 1. e 1.1. (nel testo previgente alla modifica D.L. 20/2023, essendo stata formulata l'istanza in data 15.1.2020) in quanto “non esistono fondati motivi di Co ritenere che l'allontanamento dal comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiar considerando l'assenza di documentate forme di radicamento sociale e lavorativo sul territorio, nonché la brevità del soggiorno in Italia e la presenza dei familiari stretti in Albania”, il Questore ha rigettato la domanda di rilascio del permesso per protezione speciale. Il Collegio condivide la motivazione di rigetto, non essendo emersi nel corso del giudizio effettivi elementi indice di un percorso di inserimento sociale. Ed infatti, pur volendo valutare che non sia dipeso dal ricorrente il mancato inserimento nel mondo del lavoro, in mancanza dell'attribuzione di un codice fiscale, va osservato che il signor IU, arrivato in Italia da poco più di due anni (cui va sottratto il periodo trascorso di nuovo in Albania), ha ancora ben saldi e radicati i legami affettivi con i propri genitori e la sorella, tanto da mantenere più che assidui i contatti telefonici con loro e da essere anche da poco rientrato dall'Albania, ove è stato con la propria famiglia per oltre 4 mesi. Nell'arco temporale in cui ha vissuto a , presso lo zio, il ricorrente non si è CP_2 neppure adoperato per un percorso in turale, avendo dimostrato, nel corso dell'audizione, di comprendere molto poco l'italiano e di non parlarlo (avendo risposto solo in una occasione in italiano) e neppure risulta avere intessuto significative relazioni a livello personale e sociale, che possano rivelare un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Ed infatti il signor IU ha descritto la propria giornata, che trascorre prevalentemente in casa, ad approfondire gli studi di fisioterapia (utilizzando libri in albanese) con la sola compagnia degli zii e del cugino. Non si ritiene dunque che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente. La situazione del ricorrente, inoltre, non risulta connotata da alcun profilo di specifica vulnerabilità personale, trattandosi di un uomo giovane ed in salute, che ha potuto studiare e che, finiti gli studi, ha anche potuto lavorare presso l'azienda del cugino, e che ha deciso di venire in Italia esclusivamente per rinvenire un lavoro che potesse consentirgli una migliore retribuzione. Inoltre, rientrando in Albania, potrebbe tornare a vivere nella casa familiare e ricongiungersi con i genitori, con cui ha mantenuto legami molto forti, ed anche, presumibilmente, riprendere il lavoro che aveva interrotto esclusivamente in vista della sua migrazione. Sotto il profilo delle condizioni oggettive del Paese di rientro, va ancora ricordato che, pur essendo note tensioni connesse a violente faide familiari e ad una diffusa criminalità organizzata, l'Albania è riportata nella lista dei Paesi di origine sicuri. Del resto nelle COI relative al Paese non si registrano situazioni di violenza o pericolo. Gli stessi dati ACLED - a mero titolo di esempio - relativi al periodo tra il 3.2.2024 e il 31.1.2025 hanno registrato in Albania un totale di solo 6 eventi che hanno provocato un solo decesso1. L'Albania, del resto, ha presentato domanda di adesione all'UE nell'aprile 2009, ha poi ottenuto nel giugno del 2014 lo status di Paese “candidato” all'adesione all'UE, che ha tenuto la prima conferenza intergovernativa con l'Albania nel luglio 2022 e, più recentemente, la terza conferenza, in data 17 dicembre 2024.2 Per tutte le ragioni esposte, non si ritiene in alcun modo che l'allontanamento dall'Italia possa determinare uno “sradicamento” del ricorrente, con conseguente pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale (v. S.C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022) Va pertanto rigettata la domanda. Spese di giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della parte convenuta come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte convenuta che liquida in euro 1.600,00
Manda alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso nella camera di consiglio del 11.2.2025
La Giudice relatrice Dott.ssa Laura Cresta Il Presidente Dott. Enrico Ravera 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://acleddata.com/explorer/ 2 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/albania/