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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1676/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16207/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002444990222544363 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1367/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.9.2026 Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.2025000244490222544363 per €638,94, notificata in data 3.7.2025, relativa ad un accertamento esecutivo N. 11783210385 per TARI, anno d'imposta 2020, asseritamente notificato in data
19.11.2024.
A sostegno della domanda deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici;
il difetto di motivazione e l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa azionata.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si costituiva Municipia spa chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e rappresentando che l'avviso di accertamento n. 117832/10385 era stato RIFIUTATO dalla destinataria in data 19/11/2024,
a mezzo Raccomandata AR n. ENGIMR00241015032650. Respinto anche il rilievo relativo al presunto difetto di motivazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve affermarsi la legittimazione passiva del concessionario della riscossione dei tributi.
Ed infatti, l'azione del contribuente rivolta a far valere l'illegittimità del fermo amministrativo, in tesi non preceduto dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento, può essere esercitata indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore (arg. ex Cass.
2803/2010, Cass. 1532/2012).
Deve poi affermarsi , come ormai pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità,
l'impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo.
Ed infatti “Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo” (Cass. Su 11087/2010).
L'articolo 3, comma 41, del decreto legge collegato alla manovra finanziaria per il 2006 - Dl n. 203/2005 fornisce la possibilità ai concessionari di utilizzare lo strumento del fermo amministrativo di cui all'articolo
86 del Dpr n. 602/1973, pur in mancanza del regolamento attuativo richiesto dal comma 4 del medesimo articolo. A tal fine, specifica il richiamato comma 41, il concessionario dovrà rispettare quanto previsto dal decreto del ministero delle Finanze n. 503 del 7 settembre 1998 in materia di iscrizione, cancellazione e effetti dello strumento in questione;
ciò fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dell'articolo
86, Dpr n. 602/1973.
Quando l'Agente riscossore intende adottare delle misure cautelari a tutela del proprio credito (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti), deve agire secondo quanto previsto da specifiche norme di legge, ed in particolare dal D.p.r. 602/73, dal D.M. 321/1999, dalla L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), e dal D.L. 70/2011 (c.d. decreto sviluppo).
La legge prevede l'assoluta necessità della previa notifica della cartella esattoriale al debitore: la cartella è un atto impositivo, emesso dall'agente di riscossione territorialmente competente e basato sul ruolo formato dall'ente impositore. Deve essere notificata entro termini stabiliti dalla normativa ed in essa devono essere indicati: la specie del ruolo esattoriale, i dati anagrafici del debitore, l'importo specifico del credito, l'anno ed il periodo di riferimento del medesimo, la motivazione, l'indicazione del responsabile del procedimento,
l'organo o l'autorità amministrativa presso cui si può chiedere un riesame dell'atto, le modalità e i termini per proporre ricorso.
Mancando la preventiva notificazione della cartella esattoriale di riferimento ovvero di altro atto prodromico allo stesso, la successiva iscrizione del fermo è da considerarsi, dunque, illegittima.
Si tratta, quindi, di accertare se l'ingiunzione di pagamento richiamata nel fermo amministrativo e posta a fondamento dello stesso sia stata effettivamente e ritualmente notificata in quanto la funzione propria della notifica è quella di portare l'atto a conoscenza del destinatario al fine di consentirgli l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Stante l'impossibilità per il contribuente di fornire la prova negativa circa l'intervenuta notifica, grava al concessionario, giustamente chiamato in causa in quanto i motivi di censura attengono ai vizi propri dell'atto, l'onere di fornire detta prova.
Spetta dunque, al concessionario fornire la prova di aver notificato tutti gli atti necessari al debitore, nei modi previsti dalla legge.
Nel caso in esame, è stata depositata in atti documentazione attestante l'intervenuta notifica degli atti prodromici e specificamente Municipia spa ha depositato documentazione relativa all'Avviso di Accertamento
Esecutivo TARI n. 117832/10385 e dalla relata di notifica emerge che l'atto sarebbe stato rifiutato dalla ricorrente in data 19.11.2024 , il rifiuto dell'atto è assimilato alla intervenuta notifica a mani del destinatario.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €100,00 oltre accessori se dovuti
.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16207/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002444990222544363 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1367/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.9.2026 Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.2025000244490222544363 per €638,94, notificata in data 3.7.2025, relativa ad un accertamento esecutivo N. 11783210385 per TARI, anno d'imposta 2020, asseritamente notificato in data
19.11.2024.
A sostegno della domanda deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici;
il difetto di motivazione e l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa azionata.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si costituiva Municipia spa chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e rappresentando che l'avviso di accertamento n. 117832/10385 era stato RIFIUTATO dalla destinataria in data 19/11/2024,
a mezzo Raccomandata AR n. ENGIMR00241015032650. Respinto anche il rilievo relativo al presunto difetto di motivazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve affermarsi la legittimazione passiva del concessionario della riscossione dei tributi.
Ed infatti, l'azione del contribuente rivolta a far valere l'illegittimità del fermo amministrativo, in tesi non preceduto dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento, può essere esercitata indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore (arg. ex Cass.
2803/2010, Cass. 1532/2012).
Deve poi affermarsi , come ormai pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità,
l'impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo.
Ed infatti “Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo” (Cass. Su 11087/2010).
L'articolo 3, comma 41, del decreto legge collegato alla manovra finanziaria per il 2006 - Dl n. 203/2005 fornisce la possibilità ai concessionari di utilizzare lo strumento del fermo amministrativo di cui all'articolo
86 del Dpr n. 602/1973, pur in mancanza del regolamento attuativo richiesto dal comma 4 del medesimo articolo. A tal fine, specifica il richiamato comma 41, il concessionario dovrà rispettare quanto previsto dal decreto del ministero delle Finanze n. 503 del 7 settembre 1998 in materia di iscrizione, cancellazione e effetti dello strumento in questione;
ciò fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dell'articolo
86, Dpr n. 602/1973.
Quando l'Agente riscossore intende adottare delle misure cautelari a tutela del proprio credito (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti), deve agire secondo quanto previsto da specifiche norme di legge, ed in particolare dal D.p.r. 602/73, dal D.M. 321/1999, dalla L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), e dal D.L. 70/2011 (c.d. decreto sviluppo).
La legge prevede l'assoluta necessità della previa notifica della cartella esattoriale al debitore: la cartella è un atto impositivo, emesso dall'agente di riscossione territorialmente competente e basato sul ruolo formato dall'ente impositore. Deve essere notificata entro termini stabiliti dalla normativa ed in essa devono essere indicati: la specie del ruolo esattoriale, i dati anagrafici del debitore, l'importo specifico del credito, l'anno ed il periodo di riferimento del medesimo, la motivazione, l'indicazione del responsabile del procedimento,
l'organo o l'autorità amministrativa presso cui si può chiedere un riesame dell'atto, le modalità e i termini per proporre ricorso.
Mancando la preventiva notificazione della cartella esattoriale di riferimento ovvero di altro atto prodromico allo stesso, la successiva iscrizione del fermo è da considerarsi, dunque, illegittima.
Si tratta, quindi, di accertare se l'ingiunzione di pagamento richiamata nel fermo amministrativo e posta a fondamento dello stesso sia stata effettivamente e ritualmente notificata in quanto la funzione propria della notifica è quella di portare l'atto a conoscenza del destinatario al fine di consentirgli l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Stante l'impossibilità per il contribuente di fornire la prova negativa circa l'intervenuta notifica, grava al concessionario, giustamente chiamato in causa in quanto i motivi di censura attengono ai vizi propri dell'atto, l'onere di fornire detta prova.
Spetta dunque, al concessionario fornire la prova di aver notificato tutti gli atti necessari al debitore, nei modi previsti dalla legge.
Nel caso in esame, è stata depositata in atti documentazione attestante l'intervenuta notifica degli atti prodromici e specificamente Municipia spa ha depositato documentazione relativa all'Avviso di Accertamento
Esecutivo TARI n. 117832/10385 e dalla relata di notifica emerge che l'atto sarebbe stato rifiutato dalla ricorrente in data 19.11.2024 , il rifiuto dell'atto è assimilato alla intervenuta notifica a mani del destinatario.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €100,00 oltre accessori se dovuti
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