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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2347/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa TT RI Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2347/2025 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Francesco Campo
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefania Parte_2 C.F._2
Mezzetti
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva in data 7/10/2015 il figlio rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 8/7/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano disciplinarsi le modalità di Parte_1 Parte_2 affidamento e visita del loro figlio e ogni altro aspetto anche Per_1 patrimoniale nell'interesse dello stesso.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse del figlio minore degli accordi tra le
1 parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale dispone:
1) l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con possibilità di Per_1 esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione che lo riguardano e con sua residenza anagrafica presso la madre a cui resta assegnata, sino alla indipendenza economica del figlio la casa familiare sita a Livorno, Viale Nazario Sauro, 75 int 5 con i Per_1 suoi arredi e corredi, anch'essi assegnati alla madre, salvi differenti futuri accordi, fatta eccezione per il mobile radio stile Chippendale, della TV LG 55 pollici con supporto e sound bar e dell'impianto di ricezione satellitare che sono e restano di proprietà del Dott. che egli si riserva di ritirare, Parte_1 previo accordo sui modi e sui tempi, con la Dott.ssa Ella si obbliga al Pt_2 pagamento di tutte le utenze (energia elettrica, gas, acqua, abbonamenti per connessione ad internet), spese di condominio, tari, gestione e manutenzione ordinaria della casa familiare e si obbliga a chiedere la voltura a suo nome delle predette utenze relative alla predetta abitazione, anche quanto alla TARI, entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, restando a suo carico come per legge quelle ordinarie sia condominiali che relative all'immobile.
2) il diritto-dovere per i genitori di tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario paritario alternato, con previsione che il genitore nel giorno di spettanza prenda il figlio con sé all'uscita di scuola o in mancanza alle ore 9 del mattino presso la sua residenza anagrafica, lo accompagni alle attività extrascolastiche e lo riporti il mattino seguente a scuola o, in mancanza, presso l'abitazione di residenza alle ore 9:00: lunedì-padre martedì – madre mercoledì - padre giovedì-madre venerdì – padre sabato – madre con alternanza della domenica.
Per quanto riguarda le festività natalizie potrà trascorrere, sempre Per_1 salvi differenti accordi tra i ricorrenti, ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, e, continuativamente sempre
2 alternativamente, il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre con pernottamento con uno di loro e dal primo gennaio dalle ore 10 al 7 gennaio alle ore 9 con l'altro; per quanto invece quelle pasquali il periodo di vacanza scolastica verrà diviso a metà tra i genitori, alternandosi altresì tra di loro anche il giorno di
Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo, potendo trascorrere con Per_1 ciascuno di loro 15 giorni continuativi nel periodo di vacanza estivo, da concordare tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno, ciò salvo diversi accordi tra le parti anche in relazione al termine temporale indicato per stabilire i periodi di collocamento nel periodo estivo;
3) la percezione al 100% dell'assegno unico universale da parte della Dott.sa
Parte_2
4) il Dott. si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 sino alla sua indipendenza economica mediante: Per_1
- corresponsione della somma mensile di € 300,00 alla Dott.ssa Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente a lei intestato-IBAN [...]- quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio, annualmente rivalutabile in via automatica secondo gli indici ISTAT, con divisione al 50 % tra i genitori delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per per la cui Per_1 identificazione e per regolare la necessità o meno del previo assenso alla singola spesa dovrà farsi riferimento alle Linee Guida CNF del 2017 ;per espressa pattuizione tra le parti, nel corso del corrente anno scolastico, a far data dal gennaio 2025 sino a giugno 2025, la Dott.ssa ha pagato per Pt_2 intero la retta mensile della Scuola Primaria di AR (l'Istituto paritario
Immacolata di Livorno) per € 212,00 mensili con espressa rinuncia da parte della dr.ssa confermata con la sottoscrizione del presente atto, a Pt_2 richiedere al Dott. somme a titolo di rimborso per predette causali. Parte_1
- il pagamento della quota del 60% del mutuo riconducibile al dr.
[...] ad oggi per € 500,40 da qualificarsi anche come mantenimento Parte_1 indiretto per il figlio mediante addebito su suo cc IB Per_1
[...] a cura dell'istituto mutuante e della compagnia assicuratrice;
Controparte_1
- pagamento della quota del 40% del mutuo riconducibile alla dr.ssa Pt_2
come da accordi stipulati dai ricorrenti di cui in premessa ad oggi per €
[...]
333,60 da qualificarsi come mantenimento per il figlio in aggiunta Per_1 all'accredito di euro 300,00 sopra indicato, mediante addebito sul cc del Dott.
IB [...] a cura dell'istituto mutuante e Parte_1 della compagnia assicuratrice;
Controparte_1 con espressa rinuncia da parte del Dott. a richiedere alla Dott.ssa Parte_1
anche in caso di futura cessione e/o vendita dell'immobile di Viale Pt_2
Nazario Sauro 75, ipotecato ed assegnato, somme a titolo di rimborso e/o ristoro e/o comunque pagamento in relazione alla quota del predetto mutuo
3 pari al 40% a carico della Dott.ssa come da accordi intercorsi tra i Pt_2 ricorrenti, versata dal Dott. a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1 sino a quando perdurerà l'obbligazione di mantenimento in favore di Per_1 ovvero sino alla sua indipendenza economica;
Per_1
6) le spese compensate tra le parti, dandosi altresì atto della rinuncia, da parte dei procuratori, con la sottoscrizione del ricorso, alla solidarietà di cui all'art 13
LPF.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 6/11/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TT RI)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa TT RI Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2347/2025 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Francesco Campo
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefania Parte_2 C.F._2
Mezzetti
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva in data 7/10/2015 il figlio rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 8/7/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano disciplinarsi le modalità di Parte_1 Parte_2 affidamento e visita del loro figlio e ogni altro aspetto anche Per_1 patrimoniale nell'interesse dello stesso.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse del figlio minore degli accordi tra le
1 parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale dispone:
1) l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con possibilità di Per_1 esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione che lo riguardano e con sua residenza anagrafica presso la madre a cui resta assegnata, sino alla indipendenza economica del figlio la casa familiare sita a Livorno, Viale Nazario Sauro, 75 int 5 con i Per_1 suoi arredi e corredi, anch'essi assegnati alla madre, salvi differenti futuri accordi, fatta eccezione per il mobile radio stile Chippendale, della TV LG 55 pollici con supporto e sound bar e dell'impianto di ricezione satellitare che sono e restano di proprietà del Dott. che egli si riserva di ritirare, Parte_1 previo accordo sui modi e sui tempi, con la Dott.ssa Ella si obbliga al Pt_2 pagamento di tutte le utenze (energia elettrica, gas, acqua, abbonamenti per connessione ad internet), spese di condominio, tari, gestione e manutenzione ordinaria della casa familiare e si obbliga a chiedere la voltura a suo nome delle predette utenze relative alla predetta abitazione, anche quanto alla TARI, entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, restando a suo carico come per legge quelle ordinarie sia condominiali che relative all'immobile.
2) il diritto-dovere per i genitori di tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario paritario alternato, con previsione che il genitore nel giorno di spettanza prenda il figlio con sé all'uscita di scuola o in mancanza alle ore 9 del mattino presso la sua residenza anagrafica, lo accompagni alle attività extrascolastiche e lo riporti il mattino seguente a scuola o, in mancanza, presso l'abitazione di residenza alle ore 9:00: lunedì-padre martedì – madre mercoledì - padre giovedì-madre venerdì – padre sabato – madre con alternanza della domenica.
Per quanto riguarda le festività natalizie potrà trascorrere, sempre Per_1 salvi differenti accordi tra i ricorrenti, ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, e, continuativamente sempre
2 alternativamente, il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre con pernottamento con uno di loro e dal primo gennaio dalle ore 10 al 7 gennaio alle ore 9 con l'altro; per quanto invece quelle pasquali il periodo di vacanza scolastica verrà diviso a metà tra i genitori, alternandosi altresì tra di loro anche il giorno di
Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo, potendo trascorrere con Per_1 ciascuno di loro 15 giorni continuativi nel periodo di vacanza estivo, da concordare tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno, ciò salvo diversi accordi tra le parti anche in relazione al termine temporale indicato per stabilire i periodi di collocamento nel periodo estivo;
3) la percezione al 100% dell'assegno unico universale da parte della Dott.sa
Parte_2
4) il Dott. si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 sino alla sua indipendenza economica mediante: Per_1
- corresponsione della somma mensile di € 300,00 alla Dott.ssa Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente a lei intestato-IBAN [...]- quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio, annualmente rivalutabile in via automatica secondo gli indici ISTAT, con divisione al 50 % tra i genitori delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per per la cui Per_1 identificazione e per regolare la necessità o meno del previo assenso alla singola spesa dovrà farsi riferimento alle Linee Guida CNF del 2017 ;per espressa pattuizione tra le parti, nel corso del corrente anno scolastico, a far data dal gennaio 2025 sino a giugno 2025, la Dott.ssa ha pagato per Pt_2 intero la retta mensile della Scuola Primaria di AR (l'Istituto paritario
Immacolata di Livorno) per € 212,00 mensili con espressa rinuncia da parte della dr.ssa confermata con la sottoscrizione del presente atto, a Pt_2 richiedere al Dott. somme a titolo di rimborso per predette causali. Parte_1
- il pagamento della quota del 60% del mutuo riconducibile al dr.
[...] ad oggi per € 500,40 da qualificarsi anche come mantenimento Parte_1 indiretto per il figlio mediante addebito su suo cc IB Per_1
[...] a cura dell'istituto mutuante e della compagnia assicuratrice;
Controparte_1
- pagamento della quota del 40% del mutuo riconducibile alla dr.ssa Pt_2
come da accordi stipulati dai ricorrenti di cui in premessa ad oggi per €
[...]
333,60 da qualificarsi come mantenimento per il figlio in aggiunta Per_1 all'accredito di euro 300,00 sopra indicato, mediante addebito sul cc del Dott.
IB [...] a cura dell'istituto mutuante e Parte_1 della compagnia assicuratrice;
Controparte_1 con espressa rinuncia da parte del Dott. a richiedere alla Dott.ssa Parte_1
anche in caso di futura cessione e/o vendita dell'immobile di Viale Pt_2
Nazario Sauro 75, ipotecato ed assegnato, somme a titolo di rimborso e/o ristoro e/o comunque pagamento in relazione alla quota del predetto mutuo
3 pari al 40% a carico della Dott.ssa come da accordi intercorsi tra i Pt_2 ricorrenti, versata dal Dott. a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1 sino a quando perdurerà l'obbligazione di mantenimento in favore di Per_1 ovvero sino alla sua indipendenza economica;
Per_1
6) le spese compensate tra le parti, dandosi altresì atto della rinuncia, da parte dei procuratori, con la sottoscrizione del ricorso, alla solidarietà di cui all'art 13
LPF.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 6/11/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TT RI)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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