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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/09/2025, n. 4435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4435 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1927/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1927/2023 promossa da:
AVV. , (C.F. , rappresentato e difeso da sé Controparte_1 C.F._1 stesso, unitamente e disgiuntamente all'avv. Corrada Giallongo, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Catania, via A. Santangelo Fulci n. 35, come da procura allegata in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), , rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Giancarlo Catavello del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Largo Donegani n. 2;
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 24.03.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 16 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 9.2.2023, ha Controparte_1 convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di Catania, Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Catania, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa, dichiarare per i fatti sopra esposti la nullità e/o annullabilità degli ordini di sottoscrizione degli aumenti di capitale in narrativa specificati (rispettivamente qualora nella fattispecie de qua dovesse ravvisarsi il reato di truffa nei contratti di sottoscrizione ex art. 1418 e/o
1343 c.c o il dolo ex art. 1439 c.c ), in subordine dichiarare l'inadempimento dei doveri ed obblighi di legge gravanti sull'intermediario ex art. 21 TUF di cui in narrativa;
conseguentemente condannare la
, in persona del legale rappr.te pro tempore, al pagamento in Controparte_2 favore dell'attore della somma di €. 56.025,00 pari al controvalore delle azioni BMPS acquistate in occasione delle due sottoscrizioni degli aumenti di capitale di cui in narrativa, ed alle commissioni addebitate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.”
A sostegno delle proprie domande, l'attore deduceva di aver sottoscritto, nel 2014 e nel 2015, in occasione degli aumenti di capitale della Banca, l'acquisto di azioni MPS su proposta dei funzionari della Banca medesima, ricevendo al riguardo rassicurazioni sull'affidabilità e redditività dell'investimento e di avere, tuttavia, subìto, di lì a poco, la perdita del capitale investito.
In particolare, l'attore lamentava di: a) aver effettuato le predette operazioni al solo fine di allocare i propri risparmi (e dunque non a scopo speculativo), peraltro in assenza di un contratto quadro;
b) aver subito la perdita del capitale investito a causa dell'inidoneità degli aumenti di capitale nel raggiungere le finalità asseritamente rappresentate dai funzionari della Banca;
c) aver ricevuto presunte rassicurazioni in merito agli investimenti oggetto di contestazione, nonostante, a suo dire, l'entità degli aumenti di capitale fosse stata quantificata sulla scorta di dati di bilancio rivelatisi non veritieri
(facendo particolare riferimento ai bilanci relativi agli esercizi 2012-2013 e 2014, in cui non sarebbero state esplicitate le perdite conseguenti alla stipula dei contratti sui derivati denominati “OR” e
“IA”, contabilizzati a “saldi aperti”), in aperta violazione dei princìpi contabili stabiliti dalle norme nazionali ed europee;
d) essere stato destinatario di “false informazioni” da parte dei funzionari della Banca al momento della sottoscrizione degli investimenti, circa la loro convenienza e adeguatezza al profilo dell'investitore, che non lo avrebbero diligentemente reso edotto in ordine agli altissimi rischi a cui si stava esponendo;
e) essere stato conseguentemente vittima del reato di “truffa”, atteso che, nei confronti degli ex amministratori della Banca, era stata, peraltro, avviata un'indagine penale per false pagina 2 di 16 comunicazioni sociali e manipolazione informativa relative alla contabilizzazione dei crediti deteriorati.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.6.2023, si costituiva in giudizio Controparte_2
(in seguito ”), contestando integralmente le avverse deduzioni ed eccezioni
[...] CP_3
e chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di incompetenza funzionale del Tribunale di Catania, con rinvio della causa alla competente Sezione Specializzata in materia di Impresa del medesimo
Tribunale di Catania;
in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c., nonché la declaratoria di inammissibilità per decorrenza del termine di prescrizione e, comunque, di improponibilità di tutte le domande svolte con l'atto di citazione notificato in data
9.02.2023; nonché, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte, siccome inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata, la chiedeva accertarsi la responsabilità di parte attrice per fatto e colpa alla CP_2 stessa imputabile e la riduzione dell'importo oggetto di eventuale condanna a suo carico, nella misura in atti o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
In particolare, la contestava la sussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità contrattuale CP_2
e/o precontrattuale dell'Intermediario (ovvero dei funzionari della medesima, in qualità di CP_2
Intermediario) per inadempimento circa gli obblighi informativi ex art. 21 T.U.F., rilevando contestualmente che: i) l'attore non aveva mai sottoscritto alcun contratto di consulenza con la CP_2 tant'è che sulla stessa non incombeva alcun obbligo di valutazione di adeguatezza delle operazioni poste in essere, mentre, al contrario, grava sull'attore l'onere di provare la falsa rappresentazione dei dati di bilancio (onere che parte attrice non avrebbe in alcun modo assolto); ii) la aveva sempre CP_2 operato correttamente, tant'è che veniva prodotta ampia documentazione tra cui i Prospetti informativi relativi alle operazioni di aumento di capitale di del 2014 e del 2015, che espressamente CP_3 segnalavano al mercato la presenza di incertezze nella contabilizzazione dell'Operazione “IA”, nonché la nota del 14.06.2017 con cui l'Autorità di Vigilanza aveva espressamente CP_4 riconosciuto che , pubblicando a partire dal bilancio 2012 i prospetti pro-forma, recanti gli CP_3 effetti della contabilizzazione delle operazioni IA e OR “a saldi chiusi”, aveva fatto venir meno qualunque possibile deficit informativo relativamente a tali operazioni.
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione del 12.09.2023, questo Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 29.01.2024 per gli eventuali provvedimenti istruttori.
pagina 3 di 16 Con ordinanza del 12.03.2024, questo Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, non avendo ravvisato la necessità di disporre le prove orali richieste dalle parti - i cui capitoli venivano ritenuti irrilevanti e in parte già risultanti dalla documentazione versata in atti -, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.03.2025.
In tale udienza le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
1. Preliminarmente, sull'eccezione di incompetenza funzionale del tribunale di Catania in favore della Sezione specializzata in materia di Impresa
L'eccezione in esame va preliminarmente disattesa.
La presente causa, diversamente da quanto sostenuto da , non può ritenersi riconducibile CP_3 alla sfera di applicazione dell'art. 3 comma 2, lettere a) e b), e comma 3 D.lgs. 168/2003.
È ben vero che essa ha ad oggetto le domande di nullità e/o annullamento degli ordini di acquisto di azioni della convenuta, nonché l'accertamento del preteso inadempimento della convenuta agli CP_2 obblighi posti dall'art. 21 T.U.F. in relazione al momento della sottoscrizione dei predetti ordini di acquisto e, inoltre, la pretesa responsabilità della convenuta per la rappresentazione contabile di note operazioni finanziarie nei bilanci e nei prospetti di . CP_3
Tuttavia, l'azione avente ad oggetto i rapporti tra un cliente e la banca intermediaria per l'acquisto di azioni della banca stessa non è relativa al trasferimento delle azioni, ma è basata sul contratto di intermediazione, negozio il cui oggetto non è costituito dalle partecipazioni sociali, se non in via mediata. Alla luce della natura meramente consequenziale della domanda di nullità dell'acquisto delle azioni, per detta azione è esclusa la vis attractiva della competenza delle Sezioni specializzate in materia di Impresa.
Pertanto, l'azione rimane incardinata presso il Tribunale ordinario, presso la quale la domanda veniva originariamente proposta.
2. Sull'inammissibilità delle domande per indeterminatezza e sull'eccezione di prescrizione sollevata da CP_3
pagina 4 di 16
Quanto, poi, alla preliminare eccezione di inammissibilità e di prescrizione sollevata dalla CP_2 convenuta, essa va parzialmente disattesa per i seguenti motivi.
La domanda di nullità degli ordini di sottoscrizione degli aumenti di capitale – la quale, di per sé, risulterebbe inammissibile per genericità ed indeterminatezza, poiché il vizio di nullità degli ordini di acquisto consisterebbe, nella prospettazione attorea, nella violazione di norme imperative, che non vengono specificamente individuate, ma che parrebbero doversi unicamente identificare nella presunta violazione di una norma penale, per pretesa commissione del reato di truffa da parte degli amministratori della Banca – risulta in ogni caso prescritta (sebbene, come richiamato dalle difese della
Banca convenuta, si palesino anche forti dubbi in ordine alla sussistenza del rapporto causale tra la nullità dei suddetti ordini e il presunto comportamento criminoso degli amministratori, ascrivibile nella specie al reato di truffa), in quanto essa, anche se non inquadrabile all'interno e in virtù della fattispecie penale, potrebbe inquadrarsi nell'alveo di una domanda di annullabilità per vizio del consenso ex art. 1439 c.c., che, come tale, è sottoposta al termine di prescrizione quinquennale, che risulta ormai spirato a far data della sottoscrizione degli ordini di acquisto per cui è causa (anni 2014-2015).
Va, invece, disattesa l'eccezione di prescrizione della domanda volta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria dell'inadempimento dei doveri ed obblighi informativi gravanti sull'intermediario ex art. 21 T.U.F., sollevata dalle difese della Banca convenuta in relazione al termine quinquennale, che, come
è noto, non risulta applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale, invece, opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass n. 8997/2021), e che, nel caso di specie, non risulta decorso.
Va, infatti, osservato che, secondo l'orientamento di legittimità ormai consolidato, "in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale" (Cfr. Cass.
Sez. III, n. 29328/2024).
Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione, l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte e il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla pagina 5 di 16 base di un fatto diverso (Cass. 14135/2019; Cass., Sez. II, n.15991 /2018). Ed ancora, "In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una "quaestio facti", incensurabile in sede di legittimità" (Cfr. Cass. Sez. III, n.14662/2016).
Sul punto va rilevato che la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza CP_2 del termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione agli acquisti effettuati prima del quinquiennio antecedente la notifica della citazione, perfezionatasi in data
9.02.2023.
In tal senso, in tema di intermediazione finanziaria , "il termine di prescrizione decennale per
l'esercizio da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione di un "contratto quadro" stipulato con il primo, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi" (Cfr. Cass. n.
1823/2022 e Cass. n. 2066/2023, Cass. n. 32226/2024). Ed invero, "Opinare, invece, nel senso che il dies a quo della prescrizione sia quello della sottoscrizione dell'ordine (come oggi preteso dalla ricorrente) equivale, in sostanza, ad affermare che l'investitore dovrebbe procedere alla tutela risarcitoria del proprio diritto in un momento in cui la perdita e, quindi, il danno, non si è ancora prodotto (e potrebbe addirittura non prodursi): in un momento, cioè, in cui nemmeno sussiste(rebbe), in capo all'investitore, lo specifico interesse ad agire, condizione necessaria, ex art. 100 cod. proc. civ., per poter proporre la corrispondente azione in ambito giudiziario" (cfr. Cass. n. 32226/2024).
In forza dei principi di diritto innanzi esposti, tuttavia, non avendo la allegato e provato la CP_2 conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente all'ordine d'acquisto, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi al più solo a partire dal 30.10.2014, quando l'attore, in seno al reclamo inviato alla Banca in data 11.02.2019, ha affermato di aver sottoscritto n. 22.500 azioni BMPS AOR RAGG emesse in occasione dell'aumento di capitale deliberato dalla Banca, nell'ambito del quale il cliente veniva “rassicurato” dalla in CP_2
pagina 6 di 16 ordine alla sicurezza dell'operazione anche al fine di assicurare a quest'ultima e ai suoi investitori la più ampia competitività sui mercati.
Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione con riferimento alla domanda subordinata va rigettata, non risultando decorso il termine decennale (e non quinquennale, come diversamente sostenuto dalla CP_2 convenuta), decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.
3. Sulla violazione degli obblighi informativi a carico della CP_2
Nel merito dell'azione, parte attrice asserisce che la convenuta avrebbe posto in essere diversi CP_2 inadempimenti contrattuali sia con riferimento ai propri obblighi informativi, omettendo in primo luogo di rappresentare la natura rischiosa dei titoli oggetto di investimento e le consequenziali falsità della descrizione dei prodotti finanziari, sia rispetto ai propri obblighi comportamentali, in particolare omettendo di svolgere le corrette valutazioni di appropriatezza e adeguatezza degli investimenti.
Venendo all'esame degli obblighi informativi nei confronti dell'investitore gravanti sulla banca intermediaria, occorre richiamare la disciplina di cui agli artt. 27 e 28 del Regolamento Intermediari
n. 16190/2007 la quale, nel prevedere uno scambio, con flusso continuo, di informazioni tra CP_4 investitore ed intermediario, impone a quest'ultimo di fornire al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, specificando, al secondo comma dell'art. 27, che “Gli intermediari forniscono ai clienti
o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi.”.
Tali obblighi informativi, che costituiscono specificazioni dei più generali doveri contrattuali di diligenza e buona fede, devono essere assolti anche qualora il cliente/investitore, non rientrante tra i soggetti c.d. professionali, abbia in precedenza compiuto operazioni finanziarie rischiose. L'obiettivo cui mirano gli obblighi informativi posti a carico degli intermediari finanziari è, infatti, quello di pagina 7 di 16 garantire una piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo, così da consentire all'investitore – soggetto aduso o meno ad operazioni finanziarie rischiose – di effettuare una scelta realmente consapevole (v. Cass. Civ., Sez. I, 31.08.2020, n. 1815). L'inosservanza dei doveri informativi, infatti, disorientando l'investitore, può condizionarne scorrettamente le scelte finanziarie (v. Cass. Civ., Sez. I, 16.02.2018, n. 3914).
A fronte dell'allegazione – da parte dell'investitore – dell'inadempimento degli obblighi informativi,
l'onere di dimostrare il corretto assolvimento degli stessi grava sulla banca intermediaria. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da essi (v. Cass. Civ., Sez. I, 30.08.2017, n. 19417; Cass. Civ., Sez. I,
17.04.2020, n. 7905).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. n. 16190/2007). CP_4
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione, in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob n. 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui "in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore" (cfr. Cass. n. 20617/2017).
pagina 8 di 16 Ciò premesso, emerge come l'attore abbia sottoscritto con , nell'anno Controparte_2
2011, il contratto quadro (identificato al n. 8312) relativo alla prestazione di servizi di investimento per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (cfr. doc. 1 prod. CP_3 accettandone e approvandone le condizioni generali.
In piena osservanza dei propri obblighi di intermediario finanziario, la ha provveduto ad CP_2 eseguire la profilazione del cliente, al fine di valutare in base alla normativa vigente l'adeguatezza ed appropriatezza dei prodotti offerti e venduti, sottoponendo la compilazione del questionario MiFID.
È bene precisare come le risultanze del questionario MiFID siano da ritenersi di particolare rilievo, in quanto – coerentemente con il quadro complessivo delle operazioni di investimento, correlate ai contratti quadro ed alle relative integrazioni, nelle quali l'attore aveva affermato di avere un'alta esperienza in titoli e un'alta propensione al rischio – atte a ricostruire una complessiva valutazione delle caratteristiche dell'investitore, in termini di profilo di rischio, fondata non già soltanto sulle intenzioni espresse per il futuro ma anche, e soprattutto, sulla base delle condotte sistematicamente e non occasionalmente tenute nel passato.
Per quanto concerne il periodo nel quale sono stati effettuati gli investimenti, con il Questionario del
18.9.2014 (cfr. doc. 3 MPS) l'attore ha espressamente dichiarato: - di conoscere gli elementi di rischio connessi agli investimenti in strumenti finanziari (“sono a conoscenza del fatto che come conseguenza dell'investimento in titoli azionari è possibile incorrere in una perdita potenziale anche pari all'intero capitale investito”, cfr. punto 4 A); - di conoscere le obbligazioni, le obbligazioni strutturate, i fondi comuni di investimento, le sicav, gli hedge fund, i derivati e le polizze finanziarie (cfr. punti 4 B-C-D-
E-F-G); - di essere a conoscenza che le obbligazioni presentano un rischio che, dipendente sia dalla variabilità dei tassi di interesse che dall'eventuale rischio di cambio e di paese, è collegato al rating dell'emissione e/o dell'emittente (4B) e che i fondi comuni di investimento, le sicav e gli hedge fund presentano diversi profili di rischio/rendimento, liquidabilità e la possibilità di incorrere in una perdita potenziale del capitale investito (4E); - di sapere che i derivati sono strumenti il cui valore è basato sull'andamento di mercato di altre attività finanziarie (azioni, tasse, valute, merci, indici ecc.) ed il cui rischio, qualora non siano utilizzati a fini copertura, può risultare anche molto elevato e non collegato all'ammontare investito (effetto leva), cfr. punto 4F; - di avere una “elevata” e approfondita esperienza di strumenti finanziari/assicurativi, di essere in grado di valutare “pienamente” i rischi di investimenti in strumenti finanziari/assicurativi complessi e anche derivati e di “aggiornarsi sistematicamente sull'evoluzione dei mercati finanziari” ad esempio attraverso fonti informative specializzate (v. punto pagina 9 di 16 5); - di avere eseguito negli ultimi tre anni svariate operazioni di investimento in obbligazioni (titoli di stato e corporate), obbligazioni strutturate e fondi comuni di investimento per un valore superiore ad €
10.000 (cfr. punti 6. ); - di poter mantenere il capitale investito per un orizzonte Parte_1 temporale a lungo termine (“7-8 anni”) (punto 7B); - di essere disposto a correre un rischio “molto alto”, anche di “significative” perdite potenziali del capitale, per puntare ad un obiettivo di forte crescita del capitale (punto 7C), e dunque, in sostanza, di avere già elevata esperienza in materia finanziaria al momento degli investimenti per cui è causa e con forti obiettivi speculativi. Dichiarazione Contr che veniva confermata con il successivo Questionario MiFID del 23.4.2015 (v. doc. 6 prod. .
D'altra parte, l'esame degli estratti degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti dell'attore nel periodo dal 2012 al 2014 (v. docc. 2.1-2.6) conferma le dichiarazioni contenute nel MiFID, essendo presenti titoli a rischio consistente per investimenti - nel periodo - di valore complessivamente oscillante tra 1 milione di euro e oltre 600.000 euro.
In data 30.10.2014 l'attore ha acquistato le azioni BMPS AOR RAGG emesse a seguito dell'aumento di capitale dell'anno 2014 (v. doc. 4 MPS). Tali azioni non sono state acquistate in prima emissione nell'ambito di un'offerta al pubblico, ma sul mercato secondario e, in tale mercato, non si opera nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento e non si applicano le regole sulla sollecitazione all'investimento (tra cui l'onere in capo all'Intermediario di consegna del c.d. Prospetto informativo).
L'attore ha, quindi, sottoscritto un ordine di acquisto di strumento finanziario. Nella scheda prodotto la ha segnalato le caratteristiche essenziali del titolo azionario acquistato, in particolare CP_2 evidenziando la relativa classe di rischio, ovvero “05=ELEVATO”. Inoltre, nella stessa scheda e nell'ordine di acquisto ha segnalato la sussistenza di un conflitto di interesse. E, a fronte della segnalazione effettuata dalla Banca “che l'operazione sopra evidenziata da Lei/Voi disposta risulta, ai sensi del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29.10.2007 (artt. 23 e ss.) adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis del TUF, in CONFLITTO DI INTERESSE per la/le seguente/i motivazione/i: - Lo strumento finanziario è emesso da una società del Gruppo Montepaschi”, l'attore ha espressamente dichiarato di volere dare comunque corso all'operazione “nonostante l'avvertimento
[da parte di MPS] sulla sussistenza del conflitto d'interesse per i motivi che precedono”. Il cliente ha, poi, dichiarato “di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono” e sottoscritto, oltre a tale dichiarazione, quella di classificazione dell'operazione come “appropriata con il profilo dichiarato
pagina 10 di 16 dall'investitore”. Inoltre, nell'ordine di acquisto l'attore ha espressamente riconosciuto che
“l'operazione di cui al presente ordine viene effettuata a fronte di mia/nostra richiesta e non è stata oggetto di consulenza da parte della Banca”.
In seguito, l'attore, in qualità di azionista, ha esercitato i diritti di opzione in occasione dell'aumento di capitale del 2015 e sottoscritto ulteriori azioni (cfr. all. C di parte attrice e doc. 24 di cui alla seconda memoria istruttoria di ), divenendo infine titolare di 24.750 azioni (cfr. estratti titoli sub CP_3 docc.
7.1 e 7.2).
Occorre, peraltro, evidenziare che, a seguito dell'operazione di ricapitalizzazione deliberata dall'Assemblea della Banca in data 24 novembre 2016, le azioni di controparte sono state raggruppate in n. 247 azioni e, successivamente alla mancata realizzazione dell'obiettivo deliberato e dell'intervento del D.L. 23 dicembre 2016 n. 237 e del D.M. del 27 luglio 2017 per la realizzazione mediante intervento dello Stato nella ricapitalizzazione dell'istituto, ad esse si sono sommate le c.d. azioni burden derivanti dalla conversione delle obbligazioni subordinate che l'attore deteneva alla data del 1° agosto 2017 (diventate n. 804 nuove azioni), sicché da novembre 2017 l'attore è risultato titolare di complessive n. 1051 azioni, di cui soltanto 247 corrispondono alle azioni originariamente acquistate tra il 2014 e il 2015, per cui oggi è causa (cfr. docc.
9.2 e 9.3 MPS).
Pertanto, la ha dato prova di aver agito nel rispetto dei propri doveri di intermediario, CP_2 ottemperando a quanto statuito dal Regolamento Intermediari adottato da con Delibera n. CP_4
16190 del 29 ottobre 2007, in quanto: - ha raccolto tutte le informazioni preventive al fine di ricostruire il profilo di rischio del cliente e l'adeguatezza degli investimenti;
- ha indicato nel riepilogo dell'operazione le caratteristiche del titolo oggetto di investimento, oltre al livello di rischio connesso allo stesso, fornendo dunque al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti. Non essendo stata prestata attività di consulenza, come dichiarato e sottoscritto anche dall'odierno attore, la era CP_2 tenuta a valutare la appropriatezza e non anche l'adeguatezza dell'investimento effettuato.
Inoltre, nonostante non fosse tenuta a fornire informazioni aggiuntive e successive all'operazione censurata, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass., 24 aprile 2018,
n. 10112 e Cass., 18 maggio 2016, n. 10161, nonché Tribunale Roma sent. del 30 dicembre 2016), la
Banca ha comunque provveduto, nel periodo successivo all'operazione, a tenere costantemente informato il cliente in merito all'andamento dell'investimento, inviando le comunicazioni periodiche relative alla situazione patrimoniale (cfr. vari estratti titoli prodotti sub docc. 5-7-8-9) ed evidenziando pagina 11 di 16 il costante livello di “elevato” rischio dell'investimento e la progressiva diminuzione di valore delle azioni.
È pacifico, dunque, che l'attore (che, in base a quanto emerge dagli atti e dalle difese, non era un modesto investitore, ma un professionista con elevate conoscenze tecniche in materia bancaria e finanziaria, anche in ragione dell'attività svolta in favore della stessa ) Controparte_2 ha ricevuto dalla Banca tutte le informazioni necessarie a comprendere la variazione degli scenari di investimento e a prevenire, quindi, il rischio di svalutazione e perdite sul capitale originariamente investito.
4. Sulla falsità informativa perpetrata da CP_3
L'attore afferma che, al momento della sottoscrizione degli ordini di acquisto, i funzionari della CP_2 lo avrebbero rassicurato in merito al fatto che le operazioni di aumento di capitale sarebbero state sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario della banca e ad assicurare la reddittività dell'investimento, ma di avere poi subito la perdita del capitale investito, poiché gli aumenti di capitale si erano rivelati inidonei a raggiungere le finalità rappresentate dai funzionari, in quanto era emerso che l'entità degli aumenti di capitale era stata “quantificata sulla scorta di dati di bilancio rivelatisi non veritieri”.
In particolare, secondo l'attore, nei bilanci relativi agli esercizi 2012-2013-2014 non sarebbero state esplicitate le perdite conseguenti alla stipula dei contratti sui “derivati” denominati OR e
IA, contabilizzati già nei bilanci 2010 e 2011 “a saldi aperti” e mantenuti poi tali anche nei bilanci 2012-2015, in asserita violazione dei principi contabili stabiliti dalle norme nazionali ed europee, come rilevato dalle Autorità di Vigilanza e in seguito dal Tribunale Penale di Milano, con la sentenza n. 10748/2021, con cui gli ex vertici della e sono stati condannati per CP_2 Pt_2 Pt_3 falso in bilancio e aggiotaggio in relazione alle modalità di contabilizzazione delle citate operazioni.
Oltre al fatto che i crediti deteriorati non sarebbero stati contabilizzati al reale valore di mercato, nel quantificare proprio gli aumenti di capitale del 2014 e del 2015.
Pertanto, l'attore imputa ai funzionari della Banca la presunta rappresentazione della convenienza dell'investimento, poi non rivelatasi tale, a suo dire, in ragione della falsa rappresentazione contabile delle operazioni OR e IA e del valore dei crediti deteriorati.
pagina 12 di 16 Anche qualora si possa ricondurre ad inadempimento informativo l'asserito comportamento tenuto dai funzionari della Banca (che, stando a quanto esposto dall'attore, sarebbe riferito ad un profilo ulteriore e diverso rispetto agli ordinari obblighi informativi dell'Intermediario), va evidenziato che la perdita di valore dell'investimento non costituisce conseguenza immediata e diretta delle informazioni asseritamente fornite dai funzionari, ma al più dell'operato degli amministratori, sicché non sussiste nesso di causa fra il preteso danno e la condotta dell'Intermediario.
Del resto, l'attore imputa alla – convenuta in qualità di intermediario – una presunta CP_2 responsabilità in qualità di emittente le azioni acquistate dall'attore. Non può, quindi, invocarsi il principio di cui all'art. 1391, comma 2, c.c., mettendo sul medesimo piano il ruolo della come CP_2 emittente (alla quale imputa una pretesa responsabilità degli amministratori) con quello della CP_2 come intermediario, in ragione del quale chiede in questa sede la declaratoria di nullità e/o l'annullamento degli ordini di acquisto o, in subordine, l'accertamento dell'inadempimento agli obblighi ex art. 21 T.U.F.
Pare evidente come alcun obbligo possa aversi in capo all'Intermediario di informare il cliente in ordine alla situazione patrimoniale dell' , verosimilmente nota ad un investitore con il profilo CP_5 dell'attore, che nel MiFID del 18.9.2014 (risalente a pochi giorni prima l'ordine di acquisto delle azioni) aveva dichiarato di avere una “elevata” e approfondita esperienza di strumenti finanziari, di essere in grado di valutare “pienamente” i rischi di investimenti in strumenti finanziari/assicurativi complessi e anche derivati e di “aggiornarsi sistematicamente sull'evoluzione dei mercati finanziari”, ad esempio attraverso fonti informative specializzate (cfr. doc. 3 punto 5).
L'acquisto delle azioni per cui è causa – classificate ab origine a rischio “elevato” – è stato eseguito tra il 2014 e il 2015 e si colloca in un'epoca di noto andamento negativo dei mercati ed in cui era palese e manifesta da tempo alla maggior parte (investitori e non) la situazione di crisi finanziaria e patrimoniale di . CP_3
L'attore, peraltro, ha sottoscritto l'ordine relativo all'esercizio dei diritti di opzione di acquisto delle azioni emesse a seguito dell'aumento di capitale 2015, in data 5 giugno 2015 (cfr. doc. 24), ovvero contestualmente al declassamento del rating di operato dalla Agenzia Controparte_2
Fitch a maggio 2015 (cfr. doc. 25).
Invero, già al momento del primo investimento (30.10.2014), il mercato disponeva: - del comunicato stampa del 6 febbraio 2013 (cfr. doc. 11); - della nota integrativa del bilancio dell'esercizio 2012 contenente gli appositi prospetti pro-forma finalizzati a rappresentare gli effetti della contabilizzazione pagina 13 di 16 di IA e di OR “a saldi chiusi” (ossia alla stregua di derivati creditizi), in aggiunta alla rappresentazione contabile “a saldi aperti” fornita con il bilancio;
- della relazione del Consiglio di
Amministrazione predisposta in vista dell'assemblea del 29 aprile 2013, chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 (ossia il primo che includeva i predetti prospetti pro- forma) e sull'avvio delle azioni di responsabilità contro gli ex esponenti di vertice dell'istituto senese e le banche controparti delle operazioni IA e OR;
- del Prospetto 2014 e del Prospetto
2015, che recavano specifiche avvertenze in ordine alla possibilità che le Autorità di Vigilanza mutassero il proprio orientamento, imponendo una specifica modalità di contabilizzazione per l'operazione IA (mentre l'operazione OR era stata nel frattempo risolta).
Non si può ipotizzare un'alterazione o addirittura “falsità” informativa che possa avere in qualche modo influenzato le scelte di un investitore esperto ed informato come l'attore.
A riprova della completezza delle informazioni fornite dalla già con i prospetti pro-forma diffusi CP_2
a partire dall'aprile del 2013 viene evidenziato dalle difese della convenuta che, a valle del comunicato del 16 dicembre 2015, i prezzi del titolo MPS non hanno reagito in misura apprezzabile: infatti, nella giornata di giovedì 17 dicembre 2015 (la prima con il mercato azionario aperto dopo il comunicato), il valore delle azioni BMPS ha fatto segnare un calo assai modesto (dello 0,83%, da Euro 1,21 a Euro
1,20), per poi ritornare sul valore di partenza (ossia Euro 1,21) il successivo giorno di negoziazione, venerdì 18 dicembre 2015 (cfr. grafico relativo all'andamento del titolo BMPS sub doc. 14).
L'impatto nullo sul prezzo dell'azione BMPS dimostra che nessuna nuova informazione ha raggiunto il mercato con la pubblicazione della Delibera Consob n. 19459 del 11.12.2015. I mercati scontavano nel valore di borsa dell'azione BMPS gli effetti della contabilizzazione a saldi chiusi di IA e
OR e i dati economico-patrimoniali emergenti dai prospetti pro-forma diffusi a partire dal bilancio 2012.
Del resto, la giurisprudenza recentemente intervenuta ha escluso la configurabilità di un danno da falsa informazione per quegli investitori che hanno operato successivamente al febbraio-aprile 2013, come l'odierno attore (cfr. Tribunale di Firenze Sez. spec. Impresa, sentenza n. 15 del 7.1.2020).
Anche la nella nota in data 14 giugno 2017 (v. doc. 21 in uno alla memoria ex art. 183, co. 6, CP_4
n. 2 c.p.c. di ), ha espressamente rilevato che , pubblicando a partire dal CP_3 CP_3 bilancio 2012 i prospetti pro-forma, recanti gli effetti della contabilizzazione delle operazioni
IA e OR “a saldi chiusi”, ha fatto venir meno qualunque deficit informativo relativamente a tale operazione.
pagina 14 di 16
5. Sulla domanda di condanna proposta dal cliente investitore
Da ultimo, ne consegue che la domanda risarcitoria per violazione dei doveri di informazione è infondata.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze documentali, risulta pacifico che l'attore fosse perfettamente consapevole di acquistare strumenti finanziari “a rischio elevato”, trattandosi di titoli azionari, come tali soggetti a tutte le possibili fluttuazioni di mercato, anche collegate a situazioni straordinarie. La consapevolezza - già prima dell'acquisto dei titoli - dei rischi ad essi correlati esclude qualsivoglia nesso di causa tra il preteso danno lamentato e la condotta della Pertanto, tale CP_2 condotta dovrà essere valutata ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., secondo cui “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”, o, comunque, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha contribuito a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Va precisato che, in punto di quantificazione del danno in tema di azioni risarcitorie per inadempimento agli obblighi informativi, la Suprema Corte ha affermato che: “i rischi di perdita del valore di un bene sono di regola a carico di chi ne è proprietario e da quel medesimo bene è perciò anche in grado di trarre eventuali vantaggi […]” E ancora: “In realtà le conseguenze dell'indebito accollo del rischio al cliente inconsapevole cessano - o quanto meno non sono più direttamente riconducibili alla violazione da parte dell'intermediario degli obblighi d'informazione verso
l'investitore - a partire dal momento in cui quest'ultimo, adoperando l'ordinaria diligenza cui ciascuno
è tenuto nella gestione del proprio patrimonio, sia stato in grado di percepire egli stesso l'esistenza di tali rischi. Quel che accade a partire da quel momento in poi è presumibile sia frutto di una scelta autonoma, e non più inconsapevole, del cliente di conservare la titolarità dei titoli acquistati inizialmente senza adeguate informazioni, salvo che, ovviamente, non si diano situazioni per le quali di quei titoli egli non sia ormai più in grado di disfarsi alle normali condizioni di mercato in quel momento ravvisabili. Al di fuori di quest'ultima ipotesi, il rischio inerente a tale autonoma scelta - che ha luogo ormai al di fuori del rapporto contrattuale con l'intermediario che aveva prestato il servizio di negoziazione - non può che restare a carico dell'investitore” (cfr. Cass., 29 dicembre 2011, n.
29864).
pagina 15 di 16 ***
Sulla scorta di quanto precede, la domanda principale e quella subordinata proposte da parte attrice non possono trovare accoglimento, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni supra esposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1927/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda attrice, così dispone:
1) RIGETTA la domanda proposta da parte attrice.
2) CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese in favore della parte convenuta che liquida in € 6.500,00 per compensi, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario del 15%.
Così deciso in Catania, l'8 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Marletta
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1927/2023 promossa da:
AVV. , (C.F. , rappresentato e difeso da sé Controparte_1 C.F._1 stesso, unitamente e disgiuntamente all'avv. Corrada Giallongo, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Catania, via A. Santangelo Fulci n. 35, come da procura allegata in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), , rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Giancarlo Catavello del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Largo Donegani n. 2;
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 24.03.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 16 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 9.2.2023, ha Controparte_1 convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di Catania, Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Catania, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa, dichiarare per i fatti sopra esposti la nullità e/o annullabilità degli ordini di sottoscrizione degli aumenti di capitale in narrativa specificati (rispettivamente qualora nella fattispecie de qua dovesse ravvisarsi il reato di truffa nei contratti di sottoscrizione ex art. 1418 e/o
1343 c.c o il dolo ex art. 1439 c.c ), in subordine dichiarare l'inadempimento dei doveri ed obblighi di legge gravanti sull'intermediario ex art. 21 TUF di cui in narrativa;
conseguentemente condannare la
, in persona del legale rappr.te pro tempore, al pagamento in Controparte_2 favore dell'attore della somma di €. 56.025,00 pari al controvalore delle azioni BMPS acquistate in occasione delle due sottoscrizioni degli aumenti di capitale di cui in narrativa, ed alle commissioni addebitate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.”
A sostegno delle proprie domande, l'attore deduceva di aver sottoscritto, nel 2014 e nel 2015, in occasione degli aumenti di capitale della Banca, l'acquisto di azioni MPS su proposta dei funzionari della Banca medesima, ricevendo al riguardo rassicurazioni sull'affidabilità e redditività dell'investimento e di avere, tuttavia, subìto, di lì a poco, la perdita del capitale investito.
In particolare, l'attore lamentava di: a) aver effettuato le predette operazioni al solo fine di allocare i propri risparmi (e dunque non a scopo speculativo), peraltro in assenza di un contratto quadro;
b) aver subito la perdita del capitale investito a causa dell'inidoneità degli aumenti di capitale nel raggiungere le finalità asseritamente rappresentate dai funzionari della Banca;
c) aver ricevuto presunte rassicurazioni in merito agli investimenti oggetto di contestazione, nonostante, a suo dire, l'entità degli aumenti di capitale fosse stata quantificata sulla scorta di dati di bilancio rivelatisi non veritieri
(facendo particolare riferimento ai bilanci relativi agli esercizi 2012-2013 e 2014, in cui non sarebbero state esplicitate le perdite conseguenti alla stipula dei contratti sui derivati denominati “OR” e
“IA”, contabilizzati a “saldi aperti”), in aperta violazione dei princìpi contabili stabiliti dalle norme nazionali ed europee;
d) essere stato destinatario di “false informazioni” da parte dei funzionari della Banca al momento della sottoscrizione degli investimenti, circa la loro convenienza e adeguatezza al profilo dell'investitore, che non lo avrebbero diligentemente reso edotto in ordine agli altissimi rischi a cui si stava esponendo;
e) essere stato conseguentemente vittima del reato di “truffa”, atteso che, nei confronti degli ex amministratori della Banca, era stata, peraltro, avviata un'indagine penale per false pagina 2 di 16 comunicazioni sociali e manipolazione informativa relative alla contabilizzazione dei crediti deteriorati.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.6.2023, si costituiva in giudizio Controparte_2
(in seguito ”), contestando integralmente le avverse deduzioni ed eccezioni
[...] CP_3
e chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di incompetenza funzionale del Tribunale di Catania, con rinvio della causa alla competente Sezione Specializzata in materia di Impresa del medesimo
Tribunale di Catania;
in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c., nonché la declaratoria di inammissibilità per decorrenza del termine di prescrizione e, comunque, di improponibilità di tutte le domande svolte con l'atto di citazione notificato in data
9.02.2023; nonché, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte, siccome inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata, la chiedeva accertarsi la responsabilità di parte attrice per fatto e colpa alla CP_2 stessa imputabile e la riduzione dell'importo oggetto di eventuale condanna a suo carico, nella misura in atti o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
In particolare, la contestava la sussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità contrattuale CP_2
e/o precontrattuale dell'Intermediario (ovvero dei funzionari della medesima, in qualità di CP_2
Intermediario) per inadempimento circa gli obblighi informativi ex art. 21 T.U.F., rilevando contestualmente che: i) l'attore non aveva mai sottoscritto alcun contratto di consulenza con la CP_2 tant'è che sulla stessa non incombeva alcun obbligo di valutazione di adeguatezza delle operazioni poste in essere, mentre, al contrario, grava sull'attore l'onere di provare la falsa rappresentazione dei dati di bilancio (onere che parte attrice non avrebbe in alcun modo assolto); ii) la aveva sempre CP_2 operato correttamente, tant'è che veniva prodotta ampia documentazione tra cui i Prospetti informativi relativi alle operazioni di aumento di capitale di del 2014 e del 2015, che espressamente CP_3 segnalavano al mercato la presenza di incertezze nella contabilizzazione dell'Operazione “IA”, nonché la nota del 14.06.2017 con cui l'Autorità di Vigilanza aveva espressamente CP_4 riconosciuto che , pubblicando a partire dal bilancio 2012 i prospetti pro-forma, recanti gli CP_3 effetti della contabilizzazione delle operazioni IA e OR “a saldi chiusi”, aveva fatto venir meno qualunque possibile deficit informativo relativamente a tali operazioni.
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione del 12.09.2023, questo Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 29.01.2024 per gli eventuali provvedimenti istruttori.
pagina 3 di 16 Con ordinanza del 12.03.2024, questo Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, non avendo ravvisato la necessità di disporre le prove orali richieste dalle parti - i cui capitoli venivano ritenuti irrilevanti e in parte già risultanti dalla documentazione versata in atti -, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.03.2025.
In tale udienza le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
1. Preliminarmente, sull'eccezione di incompetenza funzionale del tribunale di Catania in favore della Sezione specializzata in materia di Impresa
L'eccezione in esame va preliminarmente disattesa.
La presente causa, diversamente da quanto sostenuto da , non può ritenersi riconducibile CP_3 alla sfera di applicazione dell'art. 3 comma 2, lettere a) e b), e comma 3 D.lgs. 168/2003.
È ben vero che essa ha ad oggetto le domande di nullità e/o annullamento degli ordini di acquisto di azioni della convenuta, nonché l'accertamento del preteso inadempimento della convenuta agli CP_2 obblighi posti dall'art. 21 T.U.F. in relazione al momento della sottoscrizione dei predetti ordini di acquisto e, inoltre, la pretesa responsabilità della convenuta per la rappresentazione contabile di note operazioni finanziarie nei bilanci e nei prospetti di . CP_3
Tuttavia, l'azione avente ad oggetto i rapporti tra un cliente e la banca intermediaria per l'acquisto di azioni della banca stessa non è relativa al trasferimento delle azioni, ma è basata sul contratto di intermediazione, negozio il cui oggetto non è costituito dalle partecipazioni sociali, se non in via mediata. Alla luce della natura meramente consequenziale della domanda di nullità dell'acquisto delle azioni, per detta azione è esclusa la vis attractiva della competenza delle Sezioni specializzate in materia di Impresa.
Pertanto, l'azione rimane incardinata presso il Tribunale ordinario, presso la quale la domanda veniva originariamente proposta.
2. Sull'inammissibilità delle domande per indeterminatezza e sull'eccezione di prescrizione sollevata da CP_3
pagina 4 di 16
Quanto, poi, alla preliminare eccezione di inammissibilità e di prescrizione sollevata dalla CP_2 convenuta, essa va parzialmente disattesa per i seguenti motivi.
La domanda di nullità degli ordini di sottoscrizione degli aumenti di capitale – la quale, di per sé, risulterebbe inammissibile per genericità ed indeterminatezza, poiché il vizio di nullità degli ordini di acquisto consisterebbe, nella prospettazione attorea, nella violazione di norme imperative, che non vengono specificamente individuate, ma che parrebbero doversi unicamente identificare nella presunta violazione di una norma penale, per pretesa commissione del reato di truffa da parte degli amministratori della Banca – risulta in ogni caso prescritta (sebbene, come richiamato dalle difese della
Banca convenuta, si palesino anche forti dubbi in ordine alla sussistenza del rapporto causale tra la nullità dei suddetti ordini e il presunto comportamento criminoso degli amministratori, ascrivibile nella specie al reato di truffa), in quanto essa, anche se non inquadrabile all'interno e in virtù della fattispecie penale, potrebbe inquadrarsi nell'alveo di una domanda di annullabilità per vizio del consenso ex art. 1439 c.c., che, come tale, è sottoposta al termine di prescrizione quinquennale, che risulta ormai spirato a far data della sottoscrizione degli ordini di acquisto per cui è causa (anni 2014-2015).
Va, invece, disattesa l'eccezione di prescrizione della domanda volta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria dell'inadempimento dei doveri ed obblighi informativi gravanti sull'intermediario ex art. 21 T.U.F., sollevata dalle difese della Banca convenuta in relazione al termine quinquennale, che, come
è noto, non risulta applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale, invece, opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass n. 8997/2021), e che, nel caso di specie, non risulta decorso.
Va, infatti, osservato che, secondo l'orientamento di legittimità ormai consolidato, "in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale" (Cfr. Cass.
Sez. III, n. 29328/2024).
Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione, l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte e il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla pagina 5 di 16 base di un fatto diverso (Cass. 14135/2019; Cass., Sez. II, n.15991 /2018). Ed ancora, "In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una "quaestio facti", incensurabile in sede di legittimità" (Cfr. Cass. Sez. III, n.14662/2016).
Sul punto va rilevato che la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza CP_2 del termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione agli acquisti effettuati prima del quinquiennio antecedente la notifica della citazione, perfezionatasi in data
9.02.2023.
In tal senso, in tema di intermediazione finanziaria , "il termine di prescrizione decennale per
l'esercizio da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione di un "contratto quadro" stipulato con il primo, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi" (Cfr. Cass. n.
1823/2022 e Cass. n. 2066/2023, Cass. n. 32226/2024). Ed invero, "Opinare, invece, nel senso che il dies a quo della prescrizione sia quello della sottoscrizione dell'ordine (come oggi preteso dalla ricorrente) equivale, in sostanza, ad affermare che l'investitore dovrebbe procedere alla tutela risarcitoria del proprio diritto in un momento in cui la perdita e, quindi, il danno, non si è ancora prodotto (e potrebbe addirittura non prodursi): in un momento, cioè, in cui nemmeno sussiste(rebbe), in capo all'investitore, lo specifico interesse ad agire, condizione necessaria, ex art. 100 cod. proc. civ., per poter proporre la corrispondente azione in ambito giudiziario" (cfr. Cass. n. 32226/2024).
In forza dei principi di diritto innanzi esposti, tuttavia, non avendo la allegato e provato la CP_2 conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente all'ordine d'acquisto, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi al più solo a partire dal 30.10.2014, quando l'attore, in seno al reclamo inviato alla Banca in data 11.02.2019, ha affermato di aver sottoscritto n. 22.500 azioni BMPS AOR RAGG emesse in occasione dell'aumento di capitale deliberato dalla Banca, nell'ambito del quale il cliente veniva “rassicurato” dalla in CP_2
pagina 6 di 16 ordine alla sicurezza dell'operazione anche al fine di assicurare a quest'ultima e ai suoi investitori la più ampia competitività sui mercati.
Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione con riferimento alla domanda subordinata va rigettata, non risultando decorso il termine decennale (e non quinquennale, come diversamente sostenuto dalla CP_2 convenuta), decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.
3. Sulla violazione degli obblighi informativi a carico della CP_2
Nel merito dell'azione, parte attrice asserisce che la convenuta avrebbe posto in essere diversi CP_2 inadempimenti contrattuali sia con riferimento ai propri obblighi informativi, omettendo in primo luogo di rappresentare la natura rischiosa dei titoli oggetto di investimento e le consequenziali falsità della descrizione dei prodotti finanziari, sia rispetto ai propri obblighi comportamentali, in particolare omettendo di svolgere le corrette valutazioni di appropriatezza e adeguatezza degli investimenti.
Venendo all'esame degli obblighi informativi nei confronti dell'investitore gravanti sulla banca intermediaria, occorre richiamare la disciplina di cui agli artt. 27 e 28 del Regolamento Intermediari
n. 16190/2007 la quale, nel prevedere uno scambio, con flusso continuo, di informazioni tra CP_4 investitore ed intermediario, impone a quest'ultimo di fornire al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, specificando, al secondo comma dell'art. 27, che “Gli intermediari forniscono ai clienti
o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi.”.
Tali obblighi informativi, che costituiscono specificazioni dei più generali doveri contrattuali di diligenza e buona fede, devono essere assolti anche qualora il cliente/investitore, non rientrante tra i soggetti c.d. professionali, abbia in precedenza compiuto operazioni finanziarie rischiose. L'obiettivo cui mirano gli obblighi informativi posti a carico degli intermediari finanziari è, infatti, quello di pagina 7 di 16 garantire una piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo, così da consentire all'investitore – soggetto aduso o meno ad operazioni finanziarie rischiose – di effettuare una scelta realmente consapevole (v. Cass. Civ., Sez. I, 31.08.2020, n. 1815). L'inosservanza dei doveri informativi, infatti, disorientando l'investitore, può condizionarne scorrettamente le scelte finanziarie (v. Cass. Civ., Sez. I, 16.02.2018, n. 3914).
A fronte dell'allegazione – da parte dell'investitore – dell'inadempimento degli obblighi informativi,
l'onere di dimostrare il corretto assolvimento degli stessi grava sulla banca intermediaria. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da essi (v. Cass. Civ., Sez. I, 30.08.2017, n. 19417; Cass. Civ., Sez. I,
17.04.2020, n. 7905).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. n. 16190/2007). CP_4
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione, in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob n. 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui "in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore" (cfr. Cass. n. 20617/2017).
pagina 8 di 16 Ciò premesso, emerge come l'attore abbia sottoscritto con , nell'anno Controparte_2
2011, il contratto quadro (identificato al n. 8312) relativo alla prestazione di servizi di investimento per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (cfr. doc. 1 prod. CP_3 accettandone e approvandone le condizioni generali.
In piena osservanza dei propri obblighi di intermediario finanziario, la ha provveduto ad CP_2 eseguire la profilazione del cliente, al fine di valutare in base alla normativa vigente l'adeguatezza ed appropriatezza dei prodotti offerti e venduti, sottoponendo la compilazione del questionario MiFID.
È bene precisare come le risultanze del questionario MiFID siano da ritenersi di particolare rilievo, in quanto – coerentemente con il quadro complessivo delle operazioni di investimento, correlate ai contratti quadro ed alle relative integrazioni, nelle quali l'attore aveva affermato di avere un'alta esperienza in titoli e un'alta propensione al rischio – atte a ricostruire una complessiva valutazione delle caratteristiche dell'investitore, in termini di profilo di rischio, fondata non già soltanto sulle intenzioni espresse per il futuro ma anche, e soprattutto, sulla base delle condotte sistematicamente e non occasionalmente tenute nel passato.
Per quanto concerne il periodo nel quale sono stati effettuati gli investimenti, con il Questionario del
18.9.2014 (cfr. doc. 3 MPS) l'attore ha espressamente dichiarato: - di conoscere gli elementi di rischio connessi agli investimenti in strumenti finanziari (“sono a conoscenza del fatto che come conseguenza dell'investimento in titoli azionari è possibile incorrere in una perdita potenziale anche pari all'intero capitale investito”, cfr. punto 4 A); - di conoscere le obbligazioni, le obbligazioni strutturate, i fondi comuni di investimento, le sicav, gli hedge fund, i derivati e le polizze finanziarie (cfr. punti 4 B-C-D-
E-F-G); - di essere a conoscenza che le obbligazioni presentano un rischio che, dipendente sia dalla variabilità dei tassi di interesse che dall'eventuale rischio di cambio e di paese, è collegato al rating dell'emissione e/o dell'emittente (4B) e che i fondi comuni di investimento, le sicav e gli hedge fund presentano diversi profili di rischio/rendimento, liquidabilità e la possibilità di incorrere in una perdita potenziale del capitale investito (4E); - di sapere che i derivati sono strumenti il cui valore è basato sull'andamento di mercato di altre attività finanziarie (azioni, tasse, valute, merci, indici ecc.) ed il cui rischio, qualora non siano utilizzati a fini copertura, può risultare anche molto elevato e non collegato all'ammontare investito (effetto leva), cfr. punto 4F; - di avere una “elevata” e approfondita esperienza di strumenti finanziari/assicurativi, di essere in grado di valutare “pienamente” i rischi di investimenti in strumenti finanziari/assicurativi complessi e anche derivati e di “aggiornarsi sistematicamente sull'evoluzione dei mercati finanziari” ad esempio attraverso fonti informative specializzate (v. punto pagina 9 di 16 5); - di avere eseguito negli ultimi tre anni svariate operazioni di investimento in obbligazioni (titoli di stato e corporate), obbligazioni strutturate e fondi comuni di investimento per un valore superiore ad €
10.000 (cfr. punti 6. ); - di poter mantenere il capitale investito per un orizzonte Parte_1 temporale a lungo termine (“7-8 anni”) (punto 7B); - di essere disposto a correre un rischio “molto alto”, anche di “significative” perdite potenziali del capitale, per puntare ad un obiettivo di forte crescita del capitale (punto 7C), e dunque, in sostanza, di avere già elevata esperienza in materia finanziaria al momento degli investimenti per cui è causa e con forti obiettivi speculativi. Dichiarazione Contr che veniva confermata con il successivo Questionario MiFID del 23.4.2015 (v. doc. 6 prod. .
D'altra parte, l'esame degli estratti degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti dell'attore nel periodo dal 2012 al 2014 (v. docc. 2.1-2.6) conferma le dichiarazioni contenute nel MiFID, essendo presenti titoli a rischio consistente per investimenti - nel periodo - di valore complessivamente oscillante tra 1 milione di euro e oltre 600.000 euro.
In data 30.10.2014 l'attore ha acquistato le azioni BMPS AOR RAGG emesse a seguito dell'aumento di capitale dell'anno 2014 (v. doc. 4 MPS). Tali azioni non sono state acquistate in prima emissione nell'ambito di un'offerta al pubblico, ma sul mercato secondario e, in tale mercato, non si opera nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento e non si applicano le regole sulla sollecitazione all'investimento (tra cui l'onere in capo all'Intermediario di consegna del c.d. Prospetto informativo).
L'attore ha, quindi, sottoscritto un ordine di acquisto di strumento finanziario. Nella scheda prodotto la ha segnalato le caratteristiche essenziali del titolo azionario acquistato, in particolare CP_2 evidenziando la relativa classe di rischio, ovvero “05=ELEVATO”. Inoltre, nella stessa scheda e nell'ordine di acquisto ha segnalato la sussistenza di un conflitto di interesse. E, a fronte della segnalazione effettuata dalla Banca “che l'operazione sopra evidenziata da Lei/Voi disposta risulta, ai sensi del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29.10.2007 (artt. 23 e ss.) adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis del TUF, in CONFLITTO DI INTERESSE per la/le seguente/i motivazione/i: - Lo strumento finanziario è emesso da una società del Gruppo Montepaschi”, l'attore ha espressamente dichiarato di volere dare comunque corso all'operazione “nonostante l'avvertimento
[da parte di MPS] sulla sussistenza del conflitto d'interesse per i motivi che precedono”. Il cliente ha, poi, dichiarato “di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono” e sottoscritto, oltre a tale dichiarazione, quella di classificazione dell'operazione come “appropriata con il profilo dichiarato
pagina 10 di 16 dall'investitore”. Inoltre, nell'ordine di acquisto l'attore ha espressamente riconosciuto che
“l'operazione di cui al presente ordine viene effettuata a fronte di mia/nostra richiesta e non è stata oggetto di consulenza da parte della Banca”.
In seguito, l'attore, in qualità di azionista, ha esercitato i diritti di opzione in occasione dell'aumento di capitale del 2015 e sottoscritto ulteriori azioni (cfr. all. C di parte attrice e doc. 24 di cui alla seconda memoria istruttoria di ), divenendo infine titolare di 24.750 azioni (cfr. estratti titoli sub CP_3 docc.
7.1 e 7.2).
Occorre, peraltro, evidenziare che, a seguito dell'operazione di ricapitalizzazione deliberata dall'Assemblea della Banca in data 24 novembre 2016, le azioni di controparte sono state raggruppate in n. 247 azioni e, successivamente alla mancata realizzazione dell'obiettivo deliberato e dell'intervento del D.L. 23 dicembre 2016 n. 237 e del D.M. del 27 luglio 2017 per la realizzazione mediante intervento dello Stato nella ricapitalizzazione dell'istituto, ad esse si sono sommate le c.d. azioni burden derivanti dalla conversione delle obbligazioni subordinate che l'attore deteneva alla data del 1° agosto 2017 (diventate n. 804 nuove azioni), sicché da novembre 2017 l'attore è risultato titolare di complessive n. 1051 azioni, di cui soltanto 247 corrispondono alle azioni originariamente acquistate tra il 2014 e il 2015, per cui oggi è causa (cfr. docc.
9.2 e 9.3 MPS).
Pertanto, la ha dato prova di aver agito nel rispetto dei propri doveri di intermediario, CP_2 ottemperando a quanto statuito dal Regolamento Intermediari adottato da con Delibera n. CP_4
16190 del 29 ottobre 2007, in quanto: - ha raccolto tutte le informazioni preventive al fine di ricostruire il profilo di rischio del cliente e l'adeguatezza degli investimenti;
- ha indicato nel riepilogo dell'operazione le caratteristiche del titolo oggetto di investimento, oltre al livello di rischio connesso allo stesso, fornendo dunque al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti. Non essendo stata prestata attività di consulenza, come dichiarato e sottoscritto anche dall'odierno attore, la era CP_2 tenuta a valutare la appropriatezza e non anche l'adeguatezza dell'investimento effettuato.
Inoltre, nonostante non fosse tenuta a fornire informazioni aggiuntive e successive all'operazione censurata, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass., 24 aprile 2018,
n. 10112 e Cass., 18 maggio 2016, n. 10161, nonché Tribunale Roma sent. del 30 dicembre 2016), la
Banca ha comunque provveduto, nel periodo successivo all'operazione, a tenere costantemente informato il cliente in merito all'andamento dell'investimento, inviando le comunicazioni periodiche relative alla situazione patrimoniale (cfr. vari estratti titoli prodotti sub docc. 5-7-8-9) ed evidenziando pagina 11 di 16 il costante livello di “elevato” rischio dell'investimento e la progressiva diminuzione di valore delle azioni.
È pacifico, dunque, che l'attore (che, in base a quanto emerge dagli atti e dalle difese, non era un modesto investitore, ma un professionista con elevate conoscenze tecniche in materia bancaria e finanziaria, anche in ragione dell'attività svolta in favore della stessa ) Controparte_2 ha ricevuto dalla Banca tutte le informazioni necessarie a comprendere la variazione degli scenari di investimento e a prevenire, quindi, il rischio di svalutazione e perdite sul capitale originariamente investito.
4. Sulla falsità informativa perpetrata da CP_3
L'attore afferma che, al momento della sottoscrizione degli ordini di acquisto, i funzionari della CP_2 lo avrebbero rassicurato in merito al fatto che le operazioni di aumento di capitale sarebbero state sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario della banca e ad assicurare la reddittività dell'investimento, ma di avere poi subito la perdita del capitale investito, poiché gli aumenti di capitale si erano rivelati inidonei a raggiungere le finalità rappresentate dai funzionari, in quanto era emerso che l'entità degli aumenti di capitale era stata “quantificata sulla scorta di dati di bilancio rivelatisi non veritieri”.
In particolare, secondo l'attore, nei bilanci relativi agli esercizi 2012-2013-2014 non sarebbero state esplicitate le perdite conseguenti alla stipula dei contratti sui “derivati” denominati OR e
IA, contabilizzati già nei bilanci 2010 e 2011 “a saldi aperti” e mantenuti poi tali anche nei bilanci 2012-2015, in asserita violazione dei principi contabili stabiliti dalle norme nazionali ed europee, come rilevato dalle Autorità di Vigilanza e in seguito dal Tribunale Penale di Milano, con la sentenza n. 10748/2021, con cui gli ex vertici della e sono stati condannati per CP_2 Pt_2 Pt_3 falso in bilancio e aggiotaggio in relazione alle modalità di contabilizzazione delle citate operazioni.
Oltre al fatto che i crediti deteriorati non sarebbero stati contabilizzati al reale valore di mercato, nel quantificare proprio gli aumenti di capitale del 2014 e del 2015.
Pertanto, l'attore imputa ai funzionari della Banca la presunta rappresentazione della convenienza dell'investimento, poi non rivelatasi tale, a suo dire, in ragione della falsa rappresentazione contabile delle operazioni OR e IA e del valore dei crediti deteriorati.
pagina 12 di 16 Anche qualora si possa ricondurre ad inadempimento informativo l'asserito comportamento tenuto dai funzionari della Banca (che, stando a quanto esposto dall'attore, sarebbe riferito ad un profilo ulteriore e diverso rispetto agli ordinari obblighi informativi dell'Intermediario), va evidenziato che la perdita di valore dell'investimento non costituisce conseguenza immediata e diretta delle informazioni asseritamente fornite dai funzionari, ma al più dell'operato degli amministratori, sicché non sussiste nesso di causa fra il preteso danno e la condotta dell'Intermediario.
Del resto, l'attore imputa alla – convenuta in qualità di intermediario – una presunta CP_2 responsabilità in qualità di emittente le azioni acquistate dall'attore. Non può, quindi, invocarsi il principio di cui all'art. 1391, comma 2, c.c., mettendo sul medesimo piano il ruolo della come CP_2 emittente (alla quale imputa una pretesa responsabilità degli amministratori) con quello della CP_2 come intermediario, in ragione del quale chiede in questa sede la declaratoria di nullità e/o l'annullamento degli ordini di acquisto o, in subordine, l'accertamento dell'inadempimento agli obblighi ex art. 21 T.U.F.
Pare evidente come alcun obbligo possa aversi in capo all'Intermediario di informare il cliente in ordine alla situazione patrimoniale dell' , verosimilmente nota ad un investitore con il profilo CP_5 dell'attore, che nel MiFID del 18.9.2014 (risalente a pochi giorni prima l'ordine di acquisto delle azioni) aveva dichiarato di avere una “elevata” e approfondita esperienza di strumenti finanziari, di essere in grado di valutare “pienamente” i rischi di investimenti in strumenti finanziari/assicurativi complessi e anche derivati e di “aggiornarsi sistematicamente sull'evoluzione dei mercati finanziari”, ad esempio attraverso fonti informative specializzate (cfr. doc. 3 punto 5).
L'acquisto delle azioni per cui è causa – classificate ab origine a rischio “elevato” – è stato eseguito tra il 2014 e il 2015 e si colloca in un'epoca di noto andamento negativo dei mercati ed in cui era palese e manifesta da tempo alla maggior parte (investitori e non) la situazione di crisi finanziaria e patrimoniale di . CP_3
L'attore, peraltro, ha sottoscritto l'ordine relativo all'esercizio dei diritti di opzione di acquisto delle azioni emesse a seguito dell'aumento di capitale 2015, in data 5 giugno 2015 (cfr. doc. 24), ovvero contestualmente al declassamento del rating di operato dalla Agenzia Controparte_2
Fitch a maggio 2015 (cfr. doc. 25).
Invero, già al momento del primo investimento (30.10.2014), il mercato disponeva: - del comunicato stampa del 6 febbraio 2013 (cfr. doc. 11); - della nota integrativa del bilancio dell'esercizio 2012 contenente gli appositi prospetti pro-forma finalizzati a rappresentare gli effetti della contabilizzazione pagina 13 di 16 di IA e di OR “a saldi chiusi” (ossia alla stregua di derivati creditizi), in aggiunta alla rappresentazione contabile “a saldi aperti” fornita con il bilancio;
- della relazione del Consiglio di
Amministrazione predisposta in vista dell'assemblea del 29 aprile 2013, chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 (ossia il primo che includeva i predetti prospetti pro- forma) e sull'avvio delle azioni di responsabilità contro gli ex esponenti di vertice dell'istituto senese e le banche controparti delle operazioni IA e OR;
- del Prospetto 2014 e del Prospetto
2015, che recavano specifiche avvertenze in ordine alla possibilità che le Autorità di Vigilanza mutassero il proprio orientamento, imponendo una specifica modalità di contabilizzazione per l'operazione IA (mentre l'operazione OR era stata nel frattempo risolta).
Non si può ipotizzare un'alterazione o addirittura “falsità” informativa che possa avere in qualche modo influenzato le scelte di un investitore esperto ed informato come l'attore.
A riprova della completezza delle informazioni fornite dalla già con i prospetti pro-forma diffusi CP_2
a partire dall'aprile del 2013 viene evidenziato dalle difese della convenuta che, a valle del comunicato del 16 dicembre 2015, i prezzi del titolo MPS non hanno reagito in misura apprezzabile: infatti, nella giornata di giovedì 17 dicembre 2015 (la prima con il mercato azionario aperto dopo il comunicato), il valore delle azioni BMPS ha fatto segnare un calo assai modesto (dello 0,83%, da Euro 1,21 a Euro
1,20), per poi ritornare sul valore di partenza (ossia Euro 1,21) il successivo giorno di negoziazione, venerdì 18 dicembre 2015 (cfr. grafico relativo all'andamento del titolo BMPS sub doc. 14).
L'impatto nullo sul prezzo dell'azione BMPS dimostra che nessuna nuova informazione ha raggiunto il mercato con la pubblicazione della Delibera Consob n. 19459 del 11.12.2015. I mercati scontavano nel valore di borsa dell'azione BMPS gli effetti della contabilizzazione a saldi chiusi di IA e
OR e i dati economico-patrimoniali emergenti dai prospetti pro-forma diffusi a partire dal bilancio 2012.
Del resto, la giurisprudenza recentemente intervenuta ha escluso la configurabilità di un danno da falsa informazione per quegli investitori che hanno operato successivamente al febbraio-aprile 2013, come l'odierno attore (cfr. Tribunale di Firenze Sez. spec. Impresa, sentenza n. 15 del 7.1.2020).
Anche la nella nota in data 14 giugno 2017 (v. doc. 21 in uno alla memoria ex art. 183, co. 6, CP_4
n. 2 c.p.c. di ), ha espressamente rilevato che , pubblicando a partire dal CP_3 CP_3 bilancio 2012 i prospetti pro-forma, recanti gli effetti della contabilizzazione delle operazioni
IA e OR “a saldi chiusi”, ha fatto venir meno qualunque deficit informativo relativamente a tale operazione.
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5. Sulla domanda di condanna proposta dal cliente investitore
Da ultimo, ne consegue che la domanda risarcitoria per violazione dei doveri di informazione è infondata.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze documentali, risulta pacifico che l'attore fosse perfettamente consapevole di acquistare strumenti finanziari “a rischio elevato”, trattandosi di titoli azionari, come tali soggetti a tutte le possibili fluttuazioni di mercato, anche collegate a situazioni straordinarie. La consapevolezza - già prima dell'acquisto dei titoli - dei rischi ad essi correlati esclude qualsivoglia nesso di causa tra il preteso danno lamentato e la condotta della Pertanto, tale CP_2 condotta dovrà essere valutata ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., secondo cui “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”, o, comunque, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha contribuito a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Va precisato che, in punto di quantificazione del danno in tema di azioni risarcitorie per inadempimento agli obblighi informativi, la Suprema Corte ha affermato che: “i rischi di perdita del valore di un bene sono di regola a carico di chi ne è proprietario e da quel medesimo bene è perciò anche in grado di trarre eventuali vantaggi […]” E ancora: “In realtà le conseguenze dell'indebito accollo del rischio al cliente inconsapevole cessano - o quanto meno non sono più direttamente riconducibili alla violazione da parte dell'intermediario degli obblighi d'informazione verso
l'investitore - a partire dal momento in cui quest'ultimo, adoperando l'ordinaria diligenza cui ciascuno
è tenuto nella gestione del proprio patrimonio, sia stato in grado di percepire egli stesso l'esistenza di tali rischi. Quel che accade a partire da quel momento in poi è presumibile sia frutto di una scelta autonoma, e non più inconsapevole, del cliente di conservare la titolarità dei titoli acquistati inizialmente senza adeguate informazioni, salvo che, ovviamente, non si diano situazioni per le quali di quei titoli egli non sia ormai più in grado di disfarsi alle normali condizioni di mercato in quel momento ravvisabili. Al di fuori di quest'ultima ipotesi, il rischio inerente a tale autonoma scelta - che ha luogo ormai al di fuori del rapporto contrattuale con l'intermediario che aveva prestato il servizio di negoziazione - non può che restare a carico dell'investitore” (cfr. Cass., 29 dicembre 2011, n.
29864).
pagina 15 di 16 ***
Sulla scorta di quanto precede, la domanda principale e quella subordinata proposte da parte attrice non possono trovare accoglimento, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni supra esposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1927/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda attrice, così dispone:
1) RIGETTA la domanda proposta da parte attrice.
2) CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese in favore della parte convenuta che liquida in € 6.500,00 per compensi, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario del 15%.
Così deciso in Catania, l'8 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Marletta
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