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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/06/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lucia Nicolardi e Parte_1
Giuseppe Pedone, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli avvocati Maurizio Valentini, Salvatore Spano, Claudio Spanio, resistente;
oggetto: licenziamento per giusta causa;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 21.11.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, dipendente della società convenuta dal 28.6.2023, ha impugnato in via giudiziale il licenziamento per giusta causa atto notificatogli il 25.7.2024, deducendo, in particolare, la violazione dell'art. 7, L.n. 300/70, l'inesistenza del fatto contestato, la mancanza di proporzionalità tra addebito e sanzione comminata, la mancata affissione del codice disciplinare, la violazione del principio di immutabilità della contestazione;
su tali basi ha, quindi, chiesto al giudice del lavoro adito di:
“a) accertare e dichiarare la non sussistenza del fatto materiale contestato al signor
e, per l'effetto, in considerazione del limite dimensionale della datrice di Parte_1 lavoro e della mancanza di giusta causa nel comminato licenziamento, condannare la datrice di lavoro in persona del legale rappresentante, alla reintegrazione del signor CP_1 Parte_1 nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore ed il risarcimento del danno oltre la regolarizzazione contributiva;
b) in subordine laddove il rapporto di lavoro dovesse essere dichiarato estinto condannare
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 indennità sostitutiva di legge nella misura massima consentita;
c) ancora in subordine, laddove dovessero essere accertati e dichiarati vizi formali del licenziamento impugnato e dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro condannare CP_1 in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del signor Parte_1 della indennità risarcitoria nella misura massima consentita dalla legge”, con vittoria di spese. La società convenuta, costituitasi, ha così concluso: “rigettare le domande proposte dall' perché tutte infondate in fatto e in diritto. Gradatamente: convertire il Parte_1 licenziamento in esame in licenziamento per giustificato motivo soggettivo. In subordine: detrarre in ogni caso dal dovuto l'aliunde perceptum e percipiendum. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
1 Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come specificatamente evincibile dalle convergenti allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta, la presente vicenda litigiosa trae origine dalla nota di addebito disciplinare datata 12.7.2024, ricevuta dall' il 16.7.2024, con cui la , Parte_1 CP_1 dopo aver fatto presente al lavoratore in parola che: “… .. In particolare Lei, richiesto di portarsi presso la stazione di servizio avente marchio Camer, sita in Neviano alla via Neviano, onde effettuare il rifornimento di taluni mezzi aziendali, nella giornata di giovedì 27.6.2024: •
Alle ore 8:54 circa, alla guida del veicolo targato FZ269JV si è recato presso la suddetta area di benzina e, giunto ivi, oltre alla effettuazione del rifornimento che Le era stato richiesto, ha consegnato al benzinaio una tanica che è stata da questi riempita con del carburante e, quindi, dal medesimo trattenuta in custodia;
• Alle ore 9:26 ha fatto nuovamente accesso presso il distributore innanzi individuato, questa volta con il veicolo targato DW263CW. Anche in detta circostanza ha affidato al benzinaio una seconda tanica vuota che è stata da questi riempita con del carburante con Lei che, nel frattempo, ha avuto cura di caricare nel veicolo sia la prima tanica che aveva nella contingenza affidato al benzinaio dopo la effettuazione del precedente rifornimento, sia la seconda;
• Alle ore 9:35, quindi in orario lavorativo, Lei si è arbitrariamente portato presso la Sua abitazione ove ha avuto cura di scaricare dal ns. mezzo le due taniche di benzina e di riporLe all'interno di casa”; contestò al medesimo che “i Parte_1 comportamenti da Lei fatti propri e sopra descritti lasciano trasparire la eclatante Sua violazione dei doveri di correttezza, diligenza e fedeltà in quanto il carburante erogato dalla stazione di servizio - sia quello conferito nei serbatoi dei ns. veicoli, sia quello da Lei indebitamente accaparrato - è stato da Lei pagato con utilizzo della carta aziendale”. Dalla medesima documentazione, altresì, risulta che il lavoratore in parola in data 20.7.2024 inoltrò apposita nota di “controdeduzioni”, ricevuta dal datore di lavoro in data 26.7.2024, rappresentando a propria discolpa quanto segue: “…, per ricostruire l'accaduto, preciso che in data 27.6.2024 ho effettivamente riempito per uso personale due taniche di benzina, più o meno 10 litri ciascuna, che sono state pagate con l'utilizzo della carta aziendale, ma ciò ho fatto su Vs. espresso invito e con il Vs. consenso. Ed invero, è stato il sig. Pt_2
, proprietario, ad autorizzarmi a tale operazione, atteso che nel mese di marzo 2024,
[...] stante l'indisponibilità di mezzi aziendali impegnati in trasferta, no svolto l'attività lavorativa alle Vs. dipendenze usando l'autoveicolo di mia proprietà, tg. DS708EC, ed ho provveduto a rifornire lo stesso mezzo del carburante necessario a mie spese, a fronte delle mie continue richieste di rimborso delle spese di carburante sostenute nel detto periodo – lo ripeto – è stato il sig. ad autorizzarmi al rifornimento avvenuto in data 27.6.2024 e che ora, invece, Parte_2 mi viene contestato. Preciso che gli spostamenti effettuati per lavori alle Vs. dipendenze con il mio mezzo, nel mese di marzo 2024, mi hanno portato a percorrere circa 800-900 km;
a titolo esemplificativo indico gli spostamenti che seguono … Preciso, altresì, che le due taniche di benzina in questione, contenenti all'incirca 10 litri di benzina ciascuna, per un costo pari ad euro 35,00, non sono sufficienti a coprire i costi da me sostenuti per consumi di carburante nel detto periodo di marzo 2024”. Sul presupposto di non aver ricevuto alcuna allegazione e/o richiesta difensiva entro il termine a tal uopo normativamente previsto, con nota del 24.7.2024, la parte datoriale ha, quindi, intimato all' il licenziamento per giusta causa di cui trattasi, Parte_1 espressamente radicato “sull'apprezzamento dell'estrema gravità della condotta da Lei assunta
2 il 27.6.2024, già compiutamente descritta nella contestazione elevataLe ed alla quale espressamente rimandiamo - condotta che per un verso è connotata da aperta illiceità in ns. danno, per altro verso comprova la Sua evidente inottemperanza ai doveri di correttezza, diligenza e fedeltà insiti nel Suo status e, per altro verso ancora, ha provocato la inemendabile lesione del vincolo fiduciario che deve necessariamente sussistere all'interno di un rapporto sinallagmatico quale è quello di lavoro”.
A fronte, poi, delle precitate controdeduzioni ricevute, come detto, in data 26.7.2024, la stessa parte datoriale, non ritenendole persuasive, con successiva nota del 27.7.2024, ha ulteriormente precisato “… di tenere fermo il suddetto Suo licenziamento, qui confermato ad ogni effetto stante la ns. corretta osservanza della normativa regolante la materia - non mancando di parteciparLe che le Sue “controdeduzioni” ora portate alla ns. conoscenza devono intendersi espressamente disattese perché smentite in ogni loro parte dal reale accadimento degli eventi attenzionati, non essendo rispondente al vero la ricostruzione fattuale da Lei con esse descritta e dovendosi formalizzare il ns. espresso disconoscimento della Sua affermazione secondo la quale LL sarebbe stato autorizzato ad agire per come contestatoLe”.
Ricostruite le vicende del procedimento disciplinare nei termini che precedono, sono in primo luogo da disattendere le doglianze di parte ricorrente che involgono la nullità dell'atto espulsivo, in quanto adottato senza tenere conto delle giustificazioni inviate “per iscritto, a mezzo raccomandata A.R.” dal lavoratore entro il termine di 5 giorni dalla data della contestazione disciplinare di cui all'art. 7, comma 5, L.n. 300/70. Orbene, ai sensi della disposizione dappresso richiamata, “in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa”, mentre il precedente comma 2, al contempo, prevede che “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”. Come può evincersi dal tenore letterale delle disposizioni che vengono in rilievo, se, per un verso, il termine di cinque giorni assegnato al lavoratore per l'esercizio del diritto di difesa a fronte della contestazione disciplinare ricevuta (nel caso interamente decorso prima della ricezione delle controdeduzioni inviate dall' ) non opera quale Parte_1 termine decadenziale, per altro verso, il decorso di detto lasso temporale consente al datore di apprezzare la mancata ricezione delle giustificazioni o della richiesta di audizione da parte del lavoratore quale indice sintomatico della rinuncia all'esercizio del diritto di difesa, legittimando l'irrogazione della sanzione. Non essendo detto apprezzamento, nel caso, smentito da un comportamento eventualmente difforme di cui il datore di lavoro possa avere avuto conoscenza nell'arco temporale compreso tra il decorso del termine in questione e l'adozione del provvedimento sanzionatorio e non essendo, al contempo, allegata alcuna ulteriore disciplina contrattuale, eventualmente applicabile al caso di specie (che, al pari dell'art. 55 CCNL del settore poste, valorizzato nel precedente giurisprudenziale citato nel ricorso
- secondo cui “i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni” - individui i succitati 5 giorni quale arco temporale, in cui sia ugualmente
3 data al lavoratore facoltà di presentare le proprie giustificazioni, con correlata valenza inibitoria del potere di licenziare) è, in conclusione, da ritenere che il licenziamento (pacificamente) adottato a distanza di otto giorni dalla ricezione della nota di contestazione disciplinare (e anteriormente lla ricezione delle giustificazioni del lavoratore), sia da ritenere legittimo. Tanto puntualizzato, ugualmente priva di sbocco è la doglianza di parte ricorrente che inerisce alla mancata affissione del codice disciplinare, dovendosi nella presente vicenda litigiosa (in cui risulta contestata una condotta proditoria volta a conseguire illecitamente un profitto ingiusto) fare riferimento al condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. lav., 8.6.2020, n. 10855), secondo cui “con riguardo alla necessità della affissione del codice disciplinare, anche nel pubblico impiego contrattualizzato non è necessario provvedervi in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio è immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perchè contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale”. Al contempo non vi è modo di ravvisare la nullità dell'atto espulsivo in relazione alla asserita violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, ove si consideri che il provvedimento espulsivo si limita a richiamare i fatti enucleati nella precedente nota di addebito, senza apportarvi alcuna tipo di modifica e/o aggiunta.
Come già in parte evidenziato, l' , tanto in sede di procedimento Parte_1 disciplinare, quanto nell'ambito del presente giudizio, non ha contestato l'addebito di aver (in data 27.6.2024) “effettivamente riempito per uso personale due taniche di benzina, più o meno 10 litri ciascuna, che sono state pagate con l'utilizzo della carta aziendale”, tanto che le sue difese si incentrano esclusivamente sul fatto di essere stato a ciò autorizzato dal “sig.
, proprietario … atteso che nel mese di marzo 2024, stante l'indisponibilità di mezzi Parte_2 aziendali impegnati in trasferta, ho svolto l'attività lavorativa alle Vs. dipendenze usando l'autoveicolo di mia proprietà, tg. DS708EC, ed ho provveduto a rifornire lo stesso mezzo del carburante necessario a mie spese”.
Il pacifico dato in questione vale, dunque, ad esonerare il datore di lavoro dalla prova dei fatti a fondamento dell'addebito disciplinare per cui è causa, dovendosi nella presente sede, al più verificare se la rilevanza disciplinare dei medesimi fatti sia venuta meno per effetto dell'autorizzazione al riempimento delle taniche, che la parte ricorrente assume essergli stata rilasciata dal datore di lavoro. Tanto premesso, occorre, a tale riguardo puntualizzare, che, a fronte delle allegazioni di parte resistente, secondo cui “l'Amministratore non si è mai veduto richiedere Pt_2 alcunché dall' per siffatta causale, non avendo questi mai maturato alcun Parte_1 relativo credito per quanto sopra detto, né ha mai autorizzato lo stesso ad utilizzare la apposita carta della Società per l'acquisto di carburante non destinato ad automezzi aziendali - tantomeno il 27.6.2024”, alcuna dimostrazione del contrario sia stata offerta in giudizio dall' , le cui istanze istruttorie significativamente involgono in termini Parte_1 esclusivi (sì da risultare, per ciò solo, superflue) il sostenimento di costi di carburante per compiere viaggi aziendali con l'autoveicolo personale. Ad ogni buon conto, non possono sul punto non rilevarsi, in termini sfavorevoli alla tesi attorea, plurime circostanze fattuali inconciliabili con il rilascio della autorizzazione datoriale che viene in rilievo.
4 Come correttamente rilevato dalla parte resistente, in senso contrario agli assunti di parte ricorrente, concordemente militano, per un verso, la circostanza che l' Parte_1 abbia scaricato le taniche riempite presso la propria abitazione prima di ritornare in azienda (accorgimento, evidentemente, non necessario qualora detto riempimento fosse stato autorizzato dal datore di lavoro); per altro verso, il fatto che il medesimo Parte_1 abbia spalmato le suddette operazioni di riempimento in occasione dei singoli rifornimenti dei due mezzi aziendali da lui condotti (il ché evidentemente si spiega con la necessità di far figurare una minore e più difficilmente rintracciabile discrepanza tra i costi del singolo rifornimento eseguito e la quantità di carburante immagazzinato nel singolo mezzo aziendale).
Dovendosi, dunque, ritenere debitamente provati i fatti disciplinarmente rilevanti oggetto di addebito disciplinare, giova, quindi, rammentare che, “al fine di stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, anche a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze in cui sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui poggia la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare” (Cass. civ. Sez. lavoro, 26.11.2014, n. 25162; nonché Cass. Civile, n. 12431/18, secondo cui “in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza”). Sulla scorta di tali premesse, ritiene questo giudice che la condotta disciplinarmente rilevante che viene in rilievo, in rapporto alle concrete modalità di estrinsecazione ed attuazione della stessa (peraltro, significativamente, duplicata nel corso della stessa giornata), valgono ad ascrivere particolare disvalore alle relative inosservanze, tanto dal punto di vista soggettivo, quanto sotto il profilo oggettivo, denotando una pervicace negazione dei più elementari obblighi comportamentali riconducibili al rapporto di lavoro, da cui non può che scaturire l'elisione, in maniera definitiva, dell'elemento fiduciario che ne è a fondamento. Sotto tale profilo, non può, infatti, non evidenziarsi come le azioni dell' Parte_1 che qui rilevano si correlino (in termini utili ad accrescerne il disvalore) allo svolgimento ordinario delle mansioni assegnategli e all'incarico di addetto al rifornimento dei mezzi aziendali, che ne ha, di fatto, agevolato la realizzazione, consentendogli di incamerare illecitamente le taniche di carburante in questione e di rendere difficilmente rintracciabili gli ammanchi proditoriamente perpetrati.
5 Inoltre, gli specifici accorgimenti (sopra evidenziati) adottati dall' nella Parte_1 perpetrazione dell'illecito (e specificatamente volti ad occultare quanto illecitamente conseguito) valgono ad escludere che le condotte in questione siano da ricondurre ad un'azione estemporanea e/o improvvisata, né il fatto che il lavoratore in parola possa aver agito per il recupero dei costi di carburante scaturiti dall'impiego della propria autovettura in viaggi aziendali vale in alcun modo ad elidere l'antigiuridicità delle medesime condotte. In relazione a quanto dappresso evidenziato, i fatti disciplinarmente rilevanti di cui si discute, stante l'elevata gravità che vale a connotarli, possono, dunque, essere apprezzati alla stregua una giusta causa di licenziamento. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso non può, quindi, che essere disatteso. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte ricorrente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 21.11.2024, nei confronti di così provvede: rigetta la CP_1 domanda attorea;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta, che liquida in euro 2.800,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 14 giugno 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lucia Nicolardi e Parte_1
Giuseppe Pedone, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli avvocati Maurizio Valentini, Salvatore Spano, Claudio Spanio, resistente;
oggetto: licenziamento per giusta causa;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 21.11.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, dipendente della società convenuta dal 28.6.2023, ha impugnato in via giudiziale il licenziamento per giusta causa atto notificatogli il 25.7.2024, deducendo, in particolare, la violazione dell'art. 7, L.n. 300/70, l'inesistenza del fatto contestato, la mancanza di proporzionalità tra addebito e sanzione comminata, la mancata affissione del codice disciplinare, la violazione del principio di immutabilità della contestazione;
su tali basi ha, quindi, chiesto al giudice del lavoro adito di:
“a) accertare e dichiarare la non sussistenza del fatto materiale contestato al signor
e, per l'effetto, in considerazione del limite dimensionale della datrice di Parte_1 lavoro e della mancanza di giusta causa nel comminato licenziamento, condannare la datrice di lavoro in persona del legale rappresentante, alla reintegrazione del signor CP_1 Parte_1 nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore ed il risarcimento del danno oltre la regolarizzazione contributiva;
b) in subordine laddove il rapporto di lavoro dovesse essere dichiarato estinto condannare
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 indennità sostitutiva di legge nella misura massima consentita;
c) ancora in subordine, laddove dovessero essere accertati e dichiarati vizi formali del licenziamento impugnato e dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro condannare CP_1 in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del signor Parte_1 della indennità risarcitoria nella misura massima consentita dalla legge”, con vittoria di spese. La società convenuta, costituitasi, ha così concluso: “rigettare le domande proposte dall' perché tutte infondate in fatto e in diritto. Gradatamente: convertire il Parte_1 licenziamento in esame in licenziamento per giustificato motivo soggettivo. In subordine: detrarre in ogni caso dal dovuto l'aliunde perceptum e percipiendum. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
1 Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come specificatamente evincibile dalle convergenti allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta, la presente vicenda litigiosa trae origine dalla nota di addebito disciplinare datata 12.7.2024, ricevuta dall' il 16.7.2024, con cui la , Parte_1 CP_1 dopo aver fatto presente al lavoratore in parola che: “… .. In particolare Lei, richiesto di portarsi presso la stazione di servizio avente marchio Camer, sita in Neviano alla via Neviano, onde effettuare il rifornimento di taluni mezzi aziendali, nella giornata di giovedì 27.6.2024: •
Alle ore 8:54 circa, alla guida del veicolo targato FZ269JV si è recato presso la suddetta area di benzina e, giunto ivi, oltre alla effettuazione del rifornimento che Le era stato richiesto, ha consegnato al benzinaio una tanica che è stata da questi riempita con del carburante e, quindi, dal medesimo trattenuta in custodia;
• Alle ore 9:26 ha fatto nuovamente accesso presso il distributore innanzi individuato, questa volta con il veicolo targato DW263CW. Anche in detta circostanza ha affidato al benzinaio una seconda tanica vuota che è stata da questi riempita con del carburante con Lei che, nel frattempo, ha avuto cura di caricare nel veicolo sia la prima tanica che aveva nella contingenza affidato al benzinaio dopo la effettuazione del precedente rifornimento, sia la seconda;
• Alle ore 9:35, quindi in orario lavorativo, Lei si è arbitrariamente portato presso la Sua abitazione ove ha avuto cura di scaricare dal ns. mezzo le due taniche di benzina e di riporLe all'interno di casa”; contestò al medesimo che “i Parte_1 comportamenti da Lei fatti propri e sopra descritti lasciano trasparire la eclatante Sua violazione dei doveri di correttezza, diligenza e fedeltà in quanto il carburante erogato dalla stazione di servizio - sia quello conferito nei serbatoi dei ns. veicoli, sia quello da Lei indebitamente accaparrato - è stato da Lei pagato con utilizzo della carta aziendale”. Dalla medesima documentazione, altresì, risulta che il lavoratore in parola in data 20.7.2024 inoltrò apposita nota di “controdeduzioni”, ricevuta dal datore di lavoro in data 26.7.2024, rappresentando a propria discolpa quanto segue: “…, per ricostruire l'accaduto, preciso che in data 27.6.2024 ho effettivamente riempito per uso personale due taniche di benzina, più o meno 10 litri ciascuna, che sono state pagate con l'utilizzo della carta aziendale, ma ciò ho fatto su Vs. espresso invito e con il Vs. consenso. Ed invero, è stato il sig. Pt_2
, proprietario, ad autorizzarmi a tale operazione, atteso che nel mese di marzo 2024,
[...] stante l'indisponibilità di mezzi aziendali impegnati in trasferta, no svolto l'attività lavorativa alle Vs. dipendenze usando l'autoveicolo di mia proprietà, tg. DS708EC, ed ho provveduto a rifornire lo stesso mezzo del carburante necessario a mie spese, a fronte delle mie continue richieste di rimborso delle spese di carburante sostenute nel detto periodo – lo ripeto – è stato il sig. ad autorizzarmi al rifornimento avvenuto in data 27.6.2024 e che ora, invece, Parte_2 mi viene contestato. Preciso che gli spostamenti effettuati per lavori alle Vs. dipendenze con il mio mezzo, nel mese di marzo 2024, mi hanno portato a percorrere circa 800-900 km;
a titolo esemplificativo indico gli spostamenti che seguono … Preciso, altresì, che le due taniche di benzina in questione, contenenti all'incirca 10 litri di benzina ciascuna, per un costo pari ad euro 35,00, non sono sufficienti a coprire i costi da me sostenuti per consumi di carburante nel detto periodo di marzo 2024”. Sul presupposto di non aver ricevuto alcuna allegazione e/o richiesta difensiva entro il termine a tal uopo normativamente previsto, con nota del 24.7.2024, la parte datoriale ha, quindi, intimato all' il licenziamento per giusta causa di cui trattasi, Parte_1 espressamente radicato “sull'apprezzamento dell'estrema gravità della condotta da Lei assunta
2 il 27.6.2024, già compiutamente descritta nella contestazione elevataLe ed alla quale espressamente rimandiamo - condotta che per un verso è connotata da aperta illiceità in ns. danno, per altro verso comprova la Sua evidente inottemperanza ai doveri di correttezza, diligenza e fedeltà insiti nel Suo status e, per altro verso ancora, ha provocato la inemendabile lesione del vincolo fiduciario che deve necessariamente sussistere all'interno di un rapporto sinallagmatico quale è quello di lavoro”.
A fronte, poi, delle precitate controdeduzioni ricevute, come detto, in data 26.7.2024, la stessa parte datoriale, non ritenendole persuasive, con successiva nota del 27.7.2024, ha ulteriormente precisato “… di tenere fermo il suddetto Suo licenziamento, qui confermato ad ogni effetto stante la ns. corretta osservanza della normativa regolante la materia - non mancando di parteciparLe che le Sue “controdeduzioni” ora portate alla ns. conoscenza devono intendersi espressamente disattese perché smentite in ogni loro parte dal reale accadimento degli eventi attenzionati, non essendo rispondente al vero la ricostruzione fattuale da Lei con esse descritta e dovendosi formalizzare il ns. espresso disconoscimento della Sua affermazione secondo la quale LL sarebbe stato autorizzato ad agire per come contestatoLe”.
Ricostruite le vicende del procedimento disciplinare nei termini che precedono, sono in primo luogo da disattendere le doglianze di parte ricorrente che involgono la nullità dell'atto espulsivo, in quanto adottato senza tenere conto delle giustificazioni inviate “per iscritto, a mezzo raccomandata A.R.” dal lavoratore entro il termine di 5 giorni dalla data della contestazione disciplinare di cui all'art. 7, comma 5, L.n. 300/70. Orbene, ai sensi della disposizione dappresso richiamata, “in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa”, mentre il precedente comma 2, al contempo, prevede che “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”. Come può evincersi dal tenore letterale delle disposizioni che vengono in rilievo, se, per un verso, il termine di cinque giorni assegnato al lavoratore per l'esercizio del diritto di difesa a fronte della contestazione disciplinare ricevuta (nel caso interamente decorso prima della ricezione delle controdeduzioni inviate dall' ) non opera quale Parte_1 termine decadenziale, per altro verso, il decorso di detto lasso temporale consente al datore di apprezzare la mancata ricezione delle giustificazioni o della richiesta di audizione da parte del lavoratore quale indice sintomatico della rinuncia all'esercizio del diritto di difesa, legittimando l'irrogazione della sanzione. Non essendo detto apprezzamento, nel caso, smentito da un comportamento eventualmente difforme di cui il datore di lavoro possa avere avuto conoscenza nell'arco temporale compreso tra il decorso del termine in questione e l'adozione del provvedimento sanzionatorio e non essendo, al contempo, allegata alcuna ulteriore disciplina contrattuale, eventualmente applicabile al caso di specie (che, al pari dell'art. 55 CCNL del settore poste, valorizzato nel precedente giurisprudenziale citato nel ricorso
- secondo cui “i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni” - individui i succitati 5 giorni quale arco temporale, in cui sia ugualmente
3 data al lavoratore facoltà di presentare le proprie giustificazioni, con correlata valenza inibitoria del potere di licenziare) è, in conclusione, da ritenere che il licenziamento (pacificamente) adottato a distanza di otto giorni dalla ricezione della nota di contestazione disciplinare (e anteriormente lla ricezione delle giustificazioni del lavoratore), sia da ritenere legittimo. Tanto puntualizzato, ugualmente priva di sbocco è la doglianza di parte ricorrente che inerisce alla mancata affissione del codice disciplinare, dovendosi nella presente vicenda litigiosa (in cui risulta contestata una condotta proditoria volta a conseguire illecitamente un profitto ingiusto) fare riferimento al condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. lav., 8.6.2020, n. 10855), secondo cui “con riguardo alla necessità della affissione del codice disciplinare, anche nel pubblico impiego contrattualizzato non è necessario provvedervi in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio è immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perchè contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale”. Al contempo non vi è modo di ravvisare la nullità dell'atto espulsivo in relazione alla asserita violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, ove si consideri che il provvedimento espulsivo si limita a richiamare i fatti enucleati nella precedente nota di addebito, senza apportarvi alcuna tipo di modifica e/o aggiunta.
Come già in parte evidenziato, l' , tanto in sede di procedimento Parte_1 disciplinare, quanto nell'ambito del presente giudizio, non ha contestato l'addebito di aver (in data 27.6.2024) “effettivamente riempito per uso personale due taniche di benzina, più o meno 10 litri ciascuna, che sono state pagate con l'utilizzo della carta aziendale”, tanto che le sue difese si incentrano esclusivamente sul fatto di essere stato a ciò autorizzato dal “sig.
, proprietario … atteso che nel mese di marzo 2024, stante l'indisponibilità di mezzi Parte_2 aziendali impegnati in trasferta, ho svolto l'attività lavorativa alle Vs. dipendenze usando l'autoveicolo di mia proprietà, tg. DS708EC, ed ho provveduto a rifornire lo stesso mezzo del carburante necessario a mie spese”.
Il pacifico dato in questione vale, dunque, ad esonerare il datore di lavoro dalla prova dei fatti a fondamento dell'addebito disciplinare per cui è causa, dovendosi nella presente sede, al più verificare se la rilevanza disciplinare dei medesimi fatti sia venuta meno per effetto dell'autorizzazione al riempimento delle taniche, che la parte ricorrente assume essergli stata rilasciata dal datore di lavoro. Tanto premesso, occorre, a tale riguardo puntualizzare, che, a fronte delle allegazioni di parte resistente, secondo cui “l'Amministratore non si è mai veduto richiedere Pt_2 alcunché dall' per siffatta causale, non avendo questi mai maturato alcun Parte_1 relativo credito per quanto sopra detto, né ha mai autorizzato lo stesso ad utilizzare la apposita carta della Società per l'acquisto di carburante non destinato ad automezzi aziendali - tantomeno il 27.6.2024”, alcuna dimostrazione del contrario sia stata offerta in giudizio dall' , le cui istanze istruttorie significativamente involgono in termini Parte_1 esclusivi (sì da risultare, per ciò solo, superflue) il sostenimento di costi di carburante per compiere viaggi aziendali con l'autoveicolo personale. Ad ogni buon conto, non possono sul punto non rilevarsi, in termini sfavorevoli alla tesi attorea, plurime circostanze fattuali inconciliabili con il rilascio della autorizzazione datoriale che viene in rilievo.
4 Come correttamente rilevato dalla parte resistente, in senso contrario agli assunti di parte ricorrente, concordemente militano, per un verso, la circostanza che l' Parte_1 abbia scaricato le taniche riempite presso la propria abitazione prima di ritornare in azienda (accorgimento, evidentemente, non necessario qualora detto riempimento fosse stato autorizzato dal datore di lavoro); per altro verso, il fatto che il medesimo Parte_1 abbia spalmato le suddette operazioni di riempimento in occasione dei singoli rifornimenti dei due mezzi aziendali da lui condotti (il ché evidentemente si spiega con la necessità di far figurare una minore e più difficilmente rintracciabile discrepanza tra i costi del singolo rifornimento eseguito e la quantità di carburante immagazzinato nel singolo mezzo aziendale).
Dovendosi, dunque, ritenere debitamente provati i fatti disciplinarmente rilevanti oggetto di addebito disciplinare, giova, quindi, rammentare che, “al fine di stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, anche a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze in cui sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui poggia la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare” (Cass. civ. Sez. lavoro, 26.11.2014, n. 25162; nonché Cass. Civile, n. 12431/18, secondo cui “in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza”). Sulla scorta di tali premesse, ritiene questo giudice che la condotta disciplinarmente rilevante che viene in rilievo, in rapporto alle concrete modalità di estrinsecazione ed attuazione della stessa (peraltro, significativamente, duplicata nel corso della stessa giornata), valgono ad ascrivere particolare disvalore alle relative inosservanze, tanto dal punto di vista soggettivo, quanto sotto il profilo oggettivo, denotando una pervicace negazione dei più elementari obblighi comportamentali riconducibili al rapporto di lavoro, da cui non può che scaturire l'elisione, in maniera definitiva, dell'elemento fiduciario che ne è a fondamento. Sotto tale profilo, non può, infatti, non evidenziarsi come le azioni dell' Parte_1 che qui rilevano si correlino (in termini utili ad accrescerne il disvalore) allo svolgimento ordinario delle mansioni assegnategli e all'incarico di addetto al rifornimento dei mezzi aziendali, che ne ha, di fatto, agevolato la realizzazione, consentendogli di incamerare illecitamente le taniche di carburante in questione e di rendere difficilmente rintracciabili gli ammanchi proditoriamente perpetrati.
5 Inoltre, gli specifici accorgimenti (sopra evidenziati) adottati dall' nella Parte_1 perpetrazione dell'illecito (e specificatamente volti ad occultare quanto illecitamente conseguito) valgono ad escludere che le condotte in questione siano da ricondurre ad un'azione estemporanea e/o improvvisata, né il fatto che il lavoratore in parola possa aver agito per il recupero dei costi di carburante scaturiti dall'impiego della propria autovettura in viaggi aziendali vale in alcun modo ad elidere l'antigiuridicità delle medesime condotte. In relazione a quanto dappresso evidenziato, i fatti disciplinarmente rilevanti di cui si discute, stante l'elevata gravità che vale a connotarli, possono, dunque, essere apprezzati alla stregua una giusta causa di licenziamento. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso non può, quindi, che essere disatteso. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte ricorrente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 21.11.2024, nei confronti di così provvede: rigetta la CP_1 domanda attorea;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta, che liquida in euro 2.800,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 14 giugno 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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