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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11710 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(NAPOLI (NA), 06/04/1962), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SARRI ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(NAPOLI (NA), 25/02/1966), con il patrocinio dell'avv. CP_1
VIVENZIO DAVIDE giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
24/09/1990 contraeva in Napoli matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nascevano i figli (1992) e (1998), CP_1 Per_1 Per_2
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva,
quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che preliminarmente CP_1
eccepiva l'inammissibilità della domanda per essersi le parti già separate nel
2019 e mai riconciliate, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente sul punto;
in via subordinata non si opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
Alla prima udienza del 28/10/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separatamente e rinviava la causa per il prosieguo.
All'udienza del 7/1/2025 il g.d., preso atto dell'accordo raggiunto nelle more dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
1)Dichiarare l'avvenuta riconciliazione tra le parti ex art 157 cc
attesa la ripresa della convivenza stabile e duratura, come tale
incompatibile con lo stato di separazione, e per l'effetto annullare la
separazione consensuale già intervenuta tra le parti omologata con decreto 3
n. 15772/2019 del 14.06.2019, relativamente al procedimento R.G.n.
64170/2018;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
3) Disporre che il signor versi alla moglie Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese un contributo a titolo di assegno di CP_1
mantenimento di euro 350,00, importo che sarà adeguato annualmente.
4) Spese compensate.
5) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza e l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi successivamente alla separazione del 2019, con conseguente caducazione degli effetti di quella separazione.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio Parte_1 CP_1
dagli stessi contratto il 24/09/1990.
Nulla osta a recepire le condizioni congiuntamente proposte dalle parti, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alle ragioni della decisione per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11710/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, 4
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(NAPOLI (NA), 06/04/1962) e (NAPOLI Parte_1 CP_1
(NA) 25/02/1966) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il
24/09/1990, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Napoli, n. 339, parte II, serie A sezione Q, anno 1990, alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11710 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(NAPOLI (NA), 06/04/1962), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SARRI ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(NAPOLI (NA), 25/02/1966), con il patrocinio dell'avv. CP_1
VIVENZIO DAVIDE giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
24/09/1990 contraeva in Napoli matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nascevano i figli (1992) e (1998), CP_1 Per_1 Per_2
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva,
quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che preliminarmente CP_1
eccepiva l'inammissibilità della domanda per essersi le parti già separate nel
2019 e mai riconciliate, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente sul punto;
in via subordinata non si opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
Alla prima udienza del 28/10/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separatamente e rinviava la causa per il prosieguo.
All'udienza del 7/1/2025 il g.d., preso atto dell'accordo raggiunto nelle more dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
1)Dichiarare l'avvenuta riconciliazione tra le parti ex art 157 cc
attesa la ripresa della convivenza stabile e duratura, come tale
incompatibile con lo stato di separazione, e per l'effetto annullare la
separazione consensuale già intervenuta tra le parti omologata con decreto 3
n. 15772/2019 del 14.06.2019, relativamente al procedimento R.G.n.
64170/2018;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
3) Disporre che il signor versi alla moglie Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese un contributo a titolo di assegno di CP_1
mantenimento di euro 350,00, importo che sarà adeguato annualmente.
4) Spese compensate.
5) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza e l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi successivamente alla separazione del 2019, con conseguente caducazione degli effetti di quella separazione.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio Parte_1 CP_1
dagli stessi contratto il 24/09/1990.
Nulla osta a recepire le condizioni congiuntamente proposte dalle parti, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alle ragioni della decisione per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11710/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, 4
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(NAPOLI (NA), 06/04/1962) e (NAPOLI Parte_1 CP_1
(NA) 25/02/1966) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il
24/09/1990, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Napoli, n. 339, parte II, serie A sezione Q, anno 1990, alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi