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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51970 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022,
rimessa in decisione all'udienza del 26.9.2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Castelfidardo Parte_1 (AN), via P. Soprani 1, presso lo studio dell'avv. Mario Fogliamanzillo, che la rappresenta e difende con l'avv. Giuseppe Nitto del Foro di Napoli come da procura in atti attrice E
, elett.te dom.to in Vicenza, viale Verdi 4, presso lo studio dell'avv. Vittorio Rigo del CP_1
Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende come da procura in atti convenuto
OGGETTO: pagamento somme. CONCLUSIONI All'udienza del 26.9.2024 in trattazione scritta i procuratori delle parti concludevano come da relative note di trattazione scritta nei termini che seguono e conformemente ai rispettivi atti introduttivi: Per l'attrice:
”1)…rigettare tutte le preliminari eccezioni sollevate dal debitore in quanto infondate in fatto e in diritto. 2) rigettare tutte le domande formulate dal debitore siccome infondate in fatto e in diritto. 3) Accertare e dichiarare che è debitore nei confronti della della somma di € 330.000,00 oltre interessi CP_1 Parte_1 moratori. 4) Accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti di della somma Pt_1 Pt_1 CP_1 di € 330.000,00 oltre interessi moratori. 5) condannare il debitore a pagare spese, compenso e CP_1 rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, in favore dei sottoscritti procuratori antestatari“. Per il convenuto: “In via preliminare: accertare la carenza di legittimazione ad agire in capo a per le Parte_1 ragioni dedotte in atti. In via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza delle pretese creditorie avversarie di cui al Contratto di Rappresentanza, Consulenza ed Assistenza tra calciatore e procuratore sportivo del 12 dicembre 2017, in ragione dell'intervenuta decadenza e/o prescrizione, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
respingere ogni domanda avversarsi perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa”. In ogni caso con vittoria di spese da distrarsi e con riproposizione delle istanze istruttorie riportate nelle note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.7.2022 – successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione di udienza - la (in prosieguo anche soltanto ) riassumeva la causa, davanti a questo Tribunale, Parte_1 Pt_1
a seguito di provvedimento del Tribunale di RI del 18.5.2022 che aveva declinato la propria competenza territoriale nell'ambito di un giudizio di opposizione proposto dalla stessa società avverso il decreto ingiuntivo n. 7710/21 emesso ad istanza di per la somma di € 330.000,00, revocando contestualmente il CP_1
decreto ingiuntivo impugnato. La società ricorrente nelle sue difese confutava le avverse deduzioni svolte nella spiegata opposizione e riproponeva la domanda di accertamento del proprio credito di € 330.000,00 oltre interessi per le prestazioni rese in favore del calciatore professionista in relazione alla conclusione dei contratti del 4.7.2018 CP_1
e del 19.7.2019 di prestazione sportiva con la società RI F.C. spa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che contestava la fondatezza delle avverse pretese CP_1
e ne chiedeva il rigetto, eccependo altresì il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente.
Con ordinanza del 12.4.2023 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc.
A far data dal 20.4.2023 lo scrivente magistrato subentrava nel ruolo del precedente istruttore e la presente causa gli veniva assegnata.
Con ordinanza del 22.9.2023 venivano disattese le richieste istruttorie e la causa era rinviata per conclusioni.
All'udienza del 26.9.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto alle istanze istruttorie, reiterate da parte convenuta nelle conclusioni, si conferma la valutazione di cui all'ordinanza del 22.9.2023 di inammissibilità delle prove richieste.
Invero la prova testimoniale è inammissibile, irrilevante e in parte contraria al contenuto documentale.
In particolare merita evidenziare che alcuni capitoli tenderebbero a dimostrare l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco nella parte relativa al corrispettivo, ma com'è noto per provare l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco “absque pactis” sarebbe stata necessaria la proposizione di querela di falso (v. ex multis
Cass. 18234/2023).
Peraltro la deduzione del presunto abusivo riempimento sarebbe tardiva in quanto mai prospettata nell'atto di opposizione e nella comparsa di costituzione a seguito della riassunzione (ove, anzi, si deduce una duplicazione del credito e si assume dovuta la minor somma di € 165.000,00).
Parimenti va disattesa la richiesta di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. in quanto non necessari e indispensabili ai fini del decidere;
inoltre tale mezzo istruttorio appare inammissibile in quanto avente contenuto esplorativo e volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte, oltre che formulato in parte del tutto genericamente laddove si chiede l'esibizione di tutte le fatture inviate e ricevute dalla spa RI FC in favore di (giurisprudenza costante, cfr. Cass. 26943/2007; Cass. Parte_2
27412/21; 5908/04; 9514/1999…).
Ciò posto la domanda della merita parziale accoglimento. Pt_1 Giova premettere che il provvedimento del Tribunale di RI si è pronunziato unicamente sull'incompetenza del giudice adito nel monitorio, senza in alcun modo esaminare il merito della controversia in ordine al quale,
evidentemente, non si è formato alcun giudicato.
Ciò premesso si osserva che la pretesa di pagamento della è sorretta dalla prova documentale costituita Pt_1
CP dal contratto di rappresentanza del 12.12.2017 e dai contratti conclusi fra l' e il RI FC spa il 4.7.2018
(per la stagione sportiva 2018/19) e il 19.7.2019 (per la stagione 2019/20).
Al riguardo non ha pregio l'eccezione preliminare del convenuto che, nelle sue difese, ha contestato la legittimazione attiva della . Pt_1
Invero nel contratto di rappresentanza del 12.12.2017, concluso tra e , era Parte_3 CP_1
convenuto espressamente che il sig. “potrà agire nell'espletamento del presente mandato, anche Pt_3
attraverso la Exito 88 SA…della quale il summenzionato procuratore è legale rappresentante ed alla quale
potranno essere attribuiti i diritti economici e patrimoniali derivanti dal presente contratto di rappresentanza”.
CP Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall nelle sue difese, non era necessario alcun ulteriore successivo atto di cessione del credito, essendo già previsto nel mandato che i relativi diritti economici potessero essere fatti valere dalla . Pt_1
CP Per di più, almeno nel primo contratto concluso fra e il RI per la stagione 2018/19 era indicato espressamente che il calciatore “si è avvalso dei servizi del procuratore sportivo…Paolo – Pt_3 Parte_1
[...
”, con riconoscimento dunque dell'intervento anche di detta società.
Quanto alla mancata emissione della fattura, è evidente che ciò non è ostativo al riconoscimento del credito dell'attrice, la quale soltanto a seguito dell'avvenuto pagamento dovrà fatturare il relativo importo.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione/decadenza.
In primo luogo non appare pertinente il richiamo all'art. 40 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (doc. 6
del convenuto). In disparte da ogni considerazione circa l'applicabilità di tale codice alla società , giova Pt_1
rilevare che il richiamato art. 40 attiene alla prescrizione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati e che i diritti di natura economica indicati nell'articolo (comma 3) riguardano esclusivamente quelli connessi alle sanzioni pecuniarie comminate per la commissione dell'illecito disciplinare.
CP L invoca poi un Regolamento Agenti FIGC del 2006, che non produce e che comunque sarebbe superato dal Regolamento Agenti FIGC del 2015 (doc. 2); quest'ultimo, tuttavia, non contiene alcun termine di prescrizione (v. in particolare art. 5 sul contratto di rappresentanza).
Un termine di prescrizione biennale è previsto nel successivo Regolamento Agenti FIGC del 2020 all'art. 21
in tema di “contratti di mandato degli agenti sportivi” (doc. 4). Il comma 9 dell'art. 4 citato prevede infatti che “il diritto al corrispettivo dovuto all'agente sportivo, che ha ricevuto un mandato da un calciatore, si prescrive al
termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato”.
Orbene reputa il giudicante che tale disposizione non possa avere efficacia retroattiva e che, pertanto, la stessa eventualmente potrebbe trovare applicazione soltanto con riferimento al secondo contratto del 2019
per la stagione sportiva 2019/2020. Il credito si prescriverebbe, quindi, al termine della seconda stagione sportiva successiva alla sua maturazione, ovvero nel 2022; tuttavia è intervenuto l'atto interruttivo costituito dalla diffida del 25.1.2021 e, poi, dal ricorso monitorio sempre del 2021 (docc. 1-6-7 della ). Pt_1
Parimenti infondata è l'eccezione relativa al presunto conflitto di interessi.
Invero tale conflitto non è ravvisabile nella mera circostanza che il figlio del sig. , ovvero il Parte_3
procuratore sportivo , abbia prestato i propri servizi, anche a nome della in Parte_4 Parte_2
CP favore della spa TO FC come risulta pacificamente dagli stessi contratti fra il RI e l del 2018 e
2019.
Invero il mero rapporto di stretta parentela fra e non appare tale, di per sé, da far Parte_3 Parte_4
configurare un conflitto di interessi.
Inoltre dalle visure in atti non risulta che avesse un qualche ruolo o partecipazione nella società Parte_4
del padre ( ) e neppure che ne avesse nella società facente capo al figlio. Pt_1 Parte_3 Pt_2
Non è dato affermare, dunque, che , con riferimento al rapporto contrattuale in questione, Parte_3
avesse agito nell'interesse di più parti e tanto meno che avesse violato il dovere di esclusività, a nulla rilevando in senso contrario gli articoli di stampa prodotti.
Si consideri, peraltro, che neppure risulta allegata e dimostrata l'esistenza di un qualche pregiudizio per il convenuto, che anzi ha sottoscritto contratti di prestazioni sportive ampiamente remunerativi.
Né appare assumere rilevanza la “dichiarazione di impegno a conferire mandato” priva di data (doc. 9 del convenuto) con la quale il RI – avendo già sotto contratto fino al 30.6.2024 e quindi con atto CP_1
posteriore alla conclusione dei contratti del 2018 e 2019 – conferiva mandato a affinchè Parte_3
ricercasse un club interessato ad acquistare il calciatore.
nelle sue difese deduce, altresì, che parte attrice avrebbe dovuto dare prova di aver svolto CP_1
l'attività per la quale chiede il pagamento.
Al riguardo è agevole osservare che, come già detto, negli stessi contratti sottoscritti dal convenuto con il
RI nel 2018 e nel 2019 viene dato atto (con dichiarazione avente natura confessoria) che il calciatore si è
avvalso dei servizi del procuratore , nonchè della stessa almeno nel primo di essi. La Parte_3 Pt_1
generica eccezione di inadempimento sollevata dal convenuto è rimasta, poi, del tutto sfornita di prova. E' infine appena il caso di sottolineare che sono inammissibili le nuove questioni, deduzioni ed eccezioni sollevate tardivamente e irritualmente da parte convenuta negli scritti conclusionali, come in particolare quelle relative a una non debenza delle somme per una presunta gratuità della prestazione ovvero a una presunta decadenza prevista nel Regolamento Fifa.
Accertato dunque il diritto della al pagamento del credito, va invece accolta l'eccezione del convenuto in Pt_1
ordine al “quantum”; l'IZ infatti ha lamentato un'indebita duplicazione della pretesa di pagamento.
Osserva il giudicante che il contratto di rappresentanza del 12.12.2017 aveva durata biennale fino al
12.12.2019; in esso era stato pattuito espressamente un corrispettivo per l'attività del Procuratore per la
“somma forfettaria di Euro 165.000,00” (art. 3 sub a>) mentre era stata sbarrata la voce sub b> relativa a un compenso percentuale sul reddito lordo risultante dal contratto di prestazione sportiva.
Deve, pertanto, ritenersi che il compenso fosse stato pattuito forfettariamente in misura di € 165.000,00 per tutta l'attività svolta nel periodo di durata del contratto.
Ciò non giustifica la pretesa della di vedersi riconoscere la somma di € 165.000,00 per ciascuno dei Pt_1
contratti conclusi con la società RI FC (e quindi complessivi € 330.000,00) durante la vigenza del medesimo e unico contratto di rappresentanza. Diversamente le parti avrebbero dovuto prevedere espressamente che detto corrispettivo era dovuto per ogni contrato concluso con l'ausilio del procuratore e non già forfettariamente in misura unica per tutto il biennio di validità del mandato.
Atteso quanto innanzi – in parziale accoglimento della domanda - va accertato il diritto della al pagamento Pt_1
della somma di € 165.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
Al riguardo merita osservare che nelle conclusioni dell'atto di riassunzione, nonché in quelle della prima memoria ex art. 183 c.p.c. e in quelle rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni nelle note di trattazione scritta (come sopra riportate) la ha chiesto espressamente di “accertare e dichiarare che Pt_1
è debitore nei confronti della della somma di € 330.000,00 oltre interessi” nonché CP_1 Parte_1
“Accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti di della somma di € Parte_1 CP_1
330.000,00 oltre interessi” (punti 3 e 4).
In presenza dell'esplicita richiesta di una pronuncia di mero accertamento, non può pertanto essere emessa una statuizione di condanna.
Né è ammissibile la modifica delle conclusioni fatta dalla parte nella comparsa conclusionale ove è stata avanzata anche la richiesta di condanna. E' risaputo, infatti, che gli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c. hanno mere finalità illustrative e non possono contenere aggiunte o modifiche delle conclusioni già precisate in precedenza (v. ex multis Cass. 11547/2019). Tenuto conto dell'esito complessivo della lite (compreso quello della fase precedente) e dell'accoglimento soltanto in parte della pretesa di pagamento dell' , si ravvisano giustificati motivi per compensare per metà Pt_1
CP fra le parti le spese processuali, dovendo gravare per la soccombenza sul convenuto il pagamento della restante metà liquidata d'ufficio (in mancanza di notula) come in dispositivo in forza del vigente D.M. 55/2014
(e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa (sul decisum) con applicazione dei parametri prossimi a quelli medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto della al pagamento da parte Parte_1
di della somma di € 165.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
CP_1
2) dichiara compensate per metà tra le parti le spese processuali - determinate per l'intero in € 15.000,00 per compensi ed € 660,00 per esborsi - e condanna al pagamento, in favore dei difensori antistatari CP_1
della parte attrice avv.ti Mario Fogliamanzillo e Giuseppe Nitto, della restante metà che liquida in € 7.500,00
per metà compensi ed € 330,00 per metà esborsi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 28 febbraio 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51970 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022,
rimessa in decisione all'udienza del 26.9.2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Castelfidardo Parte_1 (AN), via P. Soprani 1, presso lo studio dell'avv. Mario Fogliamanzillo, che la rappresenta e difende con l'avv. Giuseppe Nitto del Foro di Napoli come da procura in atti attrice E
, elett.te dom.to in Vicenza, viale Verdi 4, presso lo studio dell'avv. Vittorio Rigo del CP_1
Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende come da procura in atti convenuto
OGGETTO: pagamento somme. CONCLUSIONI All'udienza del 26.9.2024 in trattazione scritta i procuratori delle parti concludevano come da relative note di trattazione scritta nei termini che seguono e conformemente ai rispettivi atti introduttivi: Per l'attrice:
”1)…rigettare tutte le preliminari eccezioni sollevate dal debitore in quanto infondate in fatto e in diritto. 2) rigettare tutte le domande formulate dal debitore siccome infondate in fatto e in diritto. 3) Accertare e dichiarare che è debitore nei confronti della della somma di € 330.000,00 oltre interessi CP_1 Parte_1 moratori. 4) Accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti di della somma Pt_1 Pt_1 CP_1 di € 330.000,00 oltre interessi moratori. 5) condannare il debitore a pagare spese, compenso e CP_1 rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, in favore dei sottoscritti procuratori antestatari“. Per il convenuto: “In via preliminare: accertare la carenza di legittimazione ad agire in capo a per le Parte_1 ragioni dedotte in atti. In via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza delle pretese creditorie avversarie di cui al Contratto di Rappresentanza, Consulenza ed Assistenza tra calciatore e procuratore sportivo del 12 dicembre 2017, in ragione dell'intervenuta decadenza e/o prescrizione, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
respingere ogni domanda avversarsi perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa”. In ogni caso con vittoria di spese da distrarsi e con riproposizione delle istanze istruttorie riportate nelle note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.7.2022 – successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione di udienza - la (in prosieguo anche soltanto ) riassumeva la causa, davanti a questo Tribunale, Parte_1 Pt_1
a seguito di provvedimento del Tribunale di RI del 18.5.2022 che aveva declinato la propria competenza territoriale nell'ambito di un giudizio di opposizione proposto dalla stessa società avverso il decreto ingiuntivo n. 7710/21 emesso ad istanza di per la somma di € 330.000,00, revocando contestualmente il CP_1
decreto ingiuntivo impugnato. La società ricorrente nelle sue difese confutava le avverse deduzioni svolte nella spiegata opposizione e riproponeva la domanda di accertamento del proprio credito di € 330.000,00 oltre interessi per le prestazioni rese in favore del calciatore professionista in relazione alla conclusione dei contratti del 4.7.2018 CP_1
e del 19.7.2019 di prestazione sportiva con la società RI F.C. spa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che contestava la fondatezza delle avverse pretese CP_1
e ne chiedeva il rigetto, eccependo altresì il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente.
Con ordinanza del 12.4.2023 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc.
A far data dal 20.4.2023 lo scrivente magistrato subentrava nel ruolo del precedente istruttore e la presente causa gli veniva assegnata.
Con ordinanza del 22.9.2023 venivano disattese le richieste istruttorie e la causa era rinviata per conclusioni.
All'udienza del 26.9.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto alle istanze istruttorie, reiterate da parte convenuta nelle conclusioni, si conferma la valutazione di cui all'ordinanza del 22.9.2023 di inammissibilità delle prove richieste.
Invero la prova testimoniale è inammissibile, irrilevante e in parte contraria al contenuto documentale.
In particolare merita evidenziare che alcuni capitoli tenderebbero a dimostrare l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco nella parte relativa al corrispettivo, ma com'è noto per provare l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco “absque pactis” sarebbe stata necessaria la proposizione di querela di falso (v. ex multis
Cass. 18234/2023).
Peraltro la deduzione del presunto abusivo riempimento sarebbe tardiva in quanto mai prospettata nell'atto di opposizione e nella comparsa di costituzione a seguito della riassunzione (ove, anzi, si deduce una duplicazione del credito e si assume dovuta la minor somma di € 165.000,00).
Parimenti va disattesa la richiesta di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. in quanto non necessari e indispensabili ai fini del decidere;
inoltre tale mezzo istruttorio appare inammissibile in quanto avente contenuto esplorativo e volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte, oltre che formulato in parte del tutto genericamente laddove si chiede l'esibizione di tutte le fatture inviate e ricevute dalla spa RI FC in favore di (giurisprudenza costante, cfr. Cass. 26943/2007; Cass. Parte_2
27412/21; 5908/04; 9514/1999…).
Ciò posto la domanda della merita parziale accoglimento. Pt_1 Giova premettere che il provvedimento del Tribunale di RI si è pronunziato unicamente sull'incompetenza del giudice adito nel monitorio, senza in alcun modo esaminare il merito della controversia in ordine al quale,
evidentemente, non si è formato alcun giudicato.
Ciò premesso si osserva che la pretesa di pagamento della è sorretta dalla prova documentale costituita Pt_1
CP dal contratto di rappresentanza del 12.12.2017 e dai contratti conclusi fra l' e il RI FC spa il 4.7.2018
(per la stagione sportiva 2018/19) e il 19.7.2019 (per la stagione 2019/20).
Al riguardo non ha pregio l'eccezione preliminare del convenuto che, nelle sue difese, ha contestato la legittimazione attiva della . Pt_1
Invero nel contratto di rappresentanza del 12.12.2017, concluso tra e , era Parte_3 CP_1
convenuto espressamente che il sig. “potrà agire nell'espletamento del presente mandato, anche Pt_3
attraverso la Exito 88 SA…della quale il summenzionato procuratore è legale rappresentante ed alla quale
potranno essere attribuiti i diritti economici e patrimoniali derivanti dal presente contratto di rappresentanza”.
CP Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall nelle sue difese, non era necessario alcun ulteriore successivo atto di cessione del credito, essendo già previsto nel mandato che i relativi diritti economici potessero essere fatti valere dalla . Pt_1
CP Per di più, almeno nel primo contratto concluso fra e il RI per la stagione 2018/19 era indicato espressamente che il calciatore “si è avvalso dei servizi del procuratore sportivo…Paolo – Pt_3 Parte_1
[...
”, con riconoscimento dunque dell'intervento anche di detta società.
Quanto alla mancata emissione della fattura, è evidente che ciò non è ostativo al riconoscimento del credito dell'attrice, la quale soltanto a seguito dell'avvenuto pagamento dovrà fatturare il relativo importo.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione/decadenza.
In primo luogo non appare pertinente il richiamo all'art. 40 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (doc. 6
del convenuto). In disparte da ogni considerazione circa l'applicabilità di tale codice alla società , giova Pt_1
rilevare che il richiamato art. 40 attiene alla prescrizione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati e che i diritti di natura economica indicati nell'articolo (comma 3) riguardano esclusivamente quelli connessi alle sanzioni pecuniarie comminate per la commissione dell'illecito disciplinare.
CP L invoca poi un Regolamento Agenti FIGC del 2006, che non produce e che comunque sarebbe superato dal Regolamento Agenti FIGC del 2015 (doc. 2); quest'ultimo, tuttavia, non contiene alcun termine di prescrizione (v. in particolare art. 5 sul contratto di rappresentanza).
Un termine di prescrizione biennale è previsto nel successivo Regolamento Agenti FIGC del 2020 all'art. 21
in tema di “contratti di mandato degli agenti sportivi” (doc. 4). Il comma 9 dell'art. 4 citato prevede infatti che “il diritto al corrispettivo dovuto all'agente sportivo, che ha ricevuto un mandato da un calciatore, si prescrive al
termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato”.
Orbene reputa il giudicante che tale disposizione non possa avere efficacia retroattiva e che, pertanto, la stessa eventualmente potrebbe trovare applicazione soltanto con riferimento al secondo contratto del 2019
per la stagione sportiva 2019/2020. Il credito si prescriverebbe, quindi, al termine della seconda stagione sportiva successiva alla sua maturazione, ovvero nel 2022; tuttavia è intervenuto l'atto interruttivo costituito dalla diffida del 25.1.2021 e, poi, dal ricorso monitorio sempre del 2021 (docc. 1-6-7 della ). Pt_1
Parimenti infondata è l'eccezione relativa al presunto conflitto di interessi.
Invero tale conflitto non è ravvisabile nella mera circostanza che il figlio del sig. , ovvero il Parte_3
procuratore sportivo , abbia prestato i propri servizi, anche a nome della in Parte_4 Parte_2
CP favore della spa TO FC come risulta pacificamente dagli stessi contratti fra il RI e l del 2018 e
2019.
Invero il mero rapporto di stretta parentela fra e non appare tale, di per sé, da far Parte_3 Parte_4
configurare un conflitto di interessi.
Inoltre dalle visure in atti non risulta che avesse un qualche ruolo o partecipazione nella società Parte_4
del padre ( ) e neppure che ne avesse nella società facente capo al figlio. Pt_1 Parte_3 Pt_2
Non è dato affermare, dunque, che , con riferimento al rapporto contrattuale in questione, Parte_3
avesse agito nell'interesse di più parti e tanto meno che avesse violato il dovere di esclusività, a nulla rilevando in senso contrario gli articoli di stampa prodotti.
Si consideri, peraltro, che neppure risulta allegata e dimostrata l'esistenza di un qualche pregiudizio per il convenuto, che anzi ha sottoscritto contratti di prestazioni sportive ampiamente remunerativi.
Né appare assumere rilevanza la “dichiarazione di impegno a conferire mandato” priva di data (doc. 9 del convenuto) con la quale il RI – avendo già sotto contratto fino al 30.6.2024 e quindi con atto CP_1
posteriore alla conclusione dei contratti del 2018 e 2019 – conferiva mandato a affinchè Parte_3
ricercasse un club interessato ad acquistare il calciatore.
nelle sue difese deduce, altresì, che parte attrice avrebbe dovuto dare prova di aver svolto CP_1
l'attività per la quale chiede il pagamento.
Al riguardo è agevole osservare che, come già detto, negli stessi contratti sottoscritti dal convenuto con il
RI nel 2018 e nel 2019 viene dato atto (con dichiarazione avente natura confessoria) che il calciatore si è
avvalso dei servizi del procuratore , nonchè della stessa almeno nel primo di essi. La Parte_3 Pt_1
generica eccezione di inadempimento sollevata dal convenuto è rimasta, poi, del tutto sfornita di prova. E' infine appena il caso di sottolineare che sono inammissibili le nuove questioni, deduzioni ed eccezioni sollevate tardivamente e irritualmente da parte convenuta negli scritti conclusionali, come in particolare quelle relative a una non debenza delle somme per una presunta gratuità della prestazione ovvero a una presunta decadenza prevista nel Regolamento Fifa.
Accertato dunque il diritto della al pagamento del credito, va invece accolta l'eccezione del convenuto in Pt_1
ordine al “quantum”; l'IZ infatti ha lamentato un'indebita duplicazione della pretesa di pagamento.
Osserva il giudicante che il contratto di rappresentanza del 12.12.2017 aveva durata biennale fino al
12.12.2019; in esso era stato pattuito espressamente un corrispettivo per l'attività del Procuratore per la
“somma forfettaria di Euro 165.000,00” (art. 3 sub a>) mentre era stata sbarrata la voce sub b> relativa a un compenso percentuale sul reddito lordo risultante dal contratto di prestazione sportiva.
Deve, pertanto, ritenersi che il compenso fosse stato pattuito forfettariamente in misura di € 165.000,00 per tutta l'attività svolta nel periodo di durata del contratto.
Ciò non giustifica la pretesa della di vedersi riconoscere la somma di € 165.000,00 per ciascuno dei Pt_1
contratti conclusi con la società RI FC (e quindi complessivi € 330.000,00) durante la vigenza del medesimo e unico contratto di rappresentanza. Diversamente le parti avrebbero dovuto prevedere espressamente che detto corrispettivo era dovuto per ogni contrato concluso con l'ausilio del procuratore e non già forfettariamente in misura unica per tutto il biennio di validità del mandato.
Atteso quanto innanzi – in parziale accoglimento della domanda - va accertato il diritto della al pagamento Pt_1
della somma di € 165.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
Al riguardo merita osservare che nelle conclusioni dell'atto di riassunzione, nonché in quelle della prima memoria ex art. 183 c.p.c. e in quelle rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni nelle note di trattazione scritta (come sopra riportate) la ha chiesto espressamente di “accertare e dichiarare che Pt_1
è debitore nei confronti della della somma di € 330.000,00 oltre interessi” nonché CP_1 Parte_1
“Accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti di della somma di € Parte_1 CP_1
330.000,00 oltre interessi” (punti 3 e 4).
In presenza dell'esplicita richiesta di una pronuncia di mero accertamento, non può pertanto essere emessa una statuizione di condanna.
Né è ammissibile la modifica delle conclusioni fatta dalla parte nella comparsa conclusionale ove è stata avanzata anche la richiesta di condanna. E' risaputo, infatti, che gli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c. hanno mere finalità illustrative e non possono contenere aggiunte o modifiche delle conclusioni già precisate in precedenza (v. ex multis Cass. 11547/2019). Tenuto conto dell'esito complessivo della lite (compreso quello della fase precedente) e dell'accoglimento soltanto in parte della pretesa di pagamento dell' , si ravvisano giustificati motivi per compensare per metà Pt_1
CP fra le parti le spese processuali, dovendo gravare per la soccombenza sul convenuto il pagamento della restante metà liquidata d'ufficio (in mancanza di notula) come in dispositivo in forza del vigente D.M. 55/2014
(e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa (sul decisum) con applicazione dei parametri prossimi a quelli medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto della al pagamento da parte Parte_1
di della somma di € 165.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
CP_1
2) dichiara compensate per metà tra le parti le spese processuali - determinate per l'intero in € 15.000,00 per compensi ed € 660,00 per esborsi - e condanna al pagamento, in favore dei difensori antistatari CP_1
della parte attrice avv.ti Mario Fogliamanzillo e Giuseppe Nitto, della restante metà che liquida in € 7.500,00
per metà compensi ed € 330,00 per metà esborsi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 28 febbraio 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)