Sentenza 13 gennaio 2023
Sentenza 22 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03653/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2022, proposto da
Curatela del Fallimento Accadueo S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Saltalamacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giardini Naxos, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Catalioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fallimento Eurocostruzioni S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’esecuzione
dell’ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Messina, Sezione Distaccata di Taormina, in data 4 marzo 2010, adottata nell’ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 1752/2009.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. LE UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 92 in data 13 gennaio 2025 il Tribunale ha accolto il ricorso in ottemperanza proposta dalla curatela del Fallimento Accadueo S.r.l. per l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione di somme del Tribunale di Messina, Sezione Distaccata di Taormina, in data 4 marzo 2010, adottata nell’ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 1752/2009.
Con atto notificato in data 6 novembre 2025 e depositato il successivo 10 novembre la curatela, ai sensi dell’art. 114, sesto comma, c.p.a., ha esposto, in sintesi, quanto segue: a) con nota del 16 febbraio 2023 il Comune di Giardini Naxos aveva comunicato che era in corso di predisposizione la proposta di deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio, chiedendo alla parte interessata di quantificare le spese legali; b) il procuratore della curatela, con nota del 2 marzo 2023, ha trasmesso la relativa nota spese; c) a fronte del persistente inadempimento dell’Amministrazione, la curatela, con nota del 26 maggio 2023, ha sollecitato - senza esito - il commissario “ad acta” ad esercitare le proprie funzioni sostitutive; d) in data 6 giugno 2023 la curatela ha notificato all’ente un atto di diffida, reiterando al contemplo l’invito già rivolto al commissario “ad acta” ad operare in via sostitutiva; e) è stato, quindi, promosso un separato giudizio avverso il silenzio dell’Amministrazione, definito con sentenza di rigetto n. 3389 in data 11 novembre 2023, con la quale il Tribunale ha ritenuto che l’ordinanza di assegnazione delle somme avesse ad oggetto i crediti che il Comune avrebbe via, via contabilizzato in favore dell’impresa, subordinando quindi l’esecuzione a tale condizione sospensiva; f) la curatela ha presentato istanza di accesso agli atti, acquisendo tra l’altro: - la certificazione della Direzione Lavori in data 12 dicembre 2008 circa l’ultimazione delle forniture e la regolare esecuzione delle installazioni; - il verbale del 23 settembre 2009 di consegna al Comune delle opere, con messa in funzione e collaudo dell’impianto e constatazione dell’ultimazione dei lavori in data 6 dicembre 2008; - il certificato di collaudo statico del 9 luglio 2010, recante attestazione di collaudabilità delle opere ai sensi della legge n. 1086/1971, e il collaudo tecnico-amministrativo del 20 maggio 2019, con cui la commissione di collaudo ha dichiarato non collaudabili le opere e ha affermato che i difetti riscontrati rendevano i lavori inaccettabili e non funzionali; g) sono stati inoltre acquisiti gli atti relativi ad un furto avvenuto in data 28 maggio 2010 presso il pozzo “Fiorentino” (furto denunciato in data 14 giugno 2010), avente a oggetto cavi elettrici, motori e apparecchiature di controllo per un valore stimato di € 100.000,00, nonché il verbale che attribuisce al Comune la responsabilità della mancata realizzazione della cabina di trasformazione e della mancata fornitura di energia elettrica (interventi non ricompresi nell’appalto e di competenza dell’ente); h) ciò premesso, si rileva come la commissione di collaudo, nella relazione dell’anno 2019, abbia omesso di considerare il contenuto essenziale del verbale in data 23 settembre 2009, nel quale la Direzione Lavori ha dato atto dell’ultimazione dell’opera e della sua parziale utilizzazione da parte del Comune e ha posto a carico dell’ente la realizzazione della cabina elettrica e della relativa fornitura (non oggetto dell’appalto); i) è stato ugualmente trascurato l’intervenuto furto delle apparecchiature, avvenuto quando l’opera era nella disponibilità del Comune, e non è stata valutata la circostanza che le perdite e i vizi riscontrati erano emersi a distanza di anni dalla consegna, su un impianto non manutenuto; l) il deterioramento dell’opera e la mancata funzionalità sono imputabili a condotte dell’Amministrazione, consistenti nella mancata realizzazione della cabina di trasformazione, nella mancata riacquisizione delle apparecchiature trafugate e nell’omessa manutenzione dell’impianto; m) si richiama, in particolare, l’art. 141 del decreto legislativo n. 163/2006 e l’art. 102 del decreto legislativo n. 50/2016, precisandosi che il collaudo tecnico-amministrativo delle opere di importo superiore a determinate soglie deve intervenire entro un termine breve dall’ultimazione dei lavori e che, decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente acquisito; n) nel ricorso introduttivo era stata anche formulata domanda risarcitoria, sicché si chiede al Tribunale di accertare l’impossibilità di esecuzione dell’ordine impartito con sentenza n. 92/2023 in ragione della condotta antigiuridica del Comune intimato; o) in via subordinata si chiede la condanna del Comune a compiere l’attività amministrativa e ad adottare gli atti necessari per dare esecuzione all’ordinanza di assegnazione di somme; poi) si chiede, inoltre, che siano dichiarati nulli tutti gli atti assunti dal Comune in violazione o elusione del giudicato.
Con memoria in data 30 novembre 2025 il Comune di Giardini Naxos ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) con sentenza n. 3389 in data 13 novembre 2023 il Tribunale ha affermato che l’ordinanza di assegnazione di somme era condizionata alla contabilizzazione dei crediti; b) il giudicato sostanziale copre il dedotto e il deducibile e preclude non solo la riproposizione di domande già definite, ma anche la proposizione di domande che costituiscano il presupposto logico e indefettibile del giudicato; c) la presente iniziativa presente il medesimo petitum e la stessa causa petendi della domanda proposta con il ricorso n. 1432/2023, definito con la citata sentenza n. 3389 in data 13 novembre 2023, in violazione del principio del ne bis in idem; d) anche la richiesta risarcitoria era stata già formulata nel giudizio definito con la sentenza n. 3389 del 13 novembre 2025; e) sono comunque tardive le censure rivolte verso gli atti del procedimento di collaudo e si richiama al riguardo la nota del Comune n. 13500 del 24 giugno 2019, con cui l’Amministrazione ha comunicato alla curatela la trasmissione alla stazione appaltante del collaudo tecnico-amministrativo del progetto e ha rappresentato che il credito residuo dell’impresa, al netto delle somme già erogate, ammontava a £. 10.849.138, pari a € 5.603,16, evidenziando, altresì, che la commissione di collaudo aveva riscontrato difetti e mancanze tali da rendere i lavori non collaudabili; e) il giudizio di ottemperanza, inoltre, ha per oggetto l’attuazione di un comando giurisdizionale passato in giudicato e non consente di rimettere in discussione, nel merito, l’assetto di interessi sotteso al titolo esecutivo, né di introdurre nuove questioni sulla fondatezza della pretesa azionata, nel caso di specie già esaminate e respinte con sentenza n. 3389 in data 13 novembre 2023.
Con memoria in data 2 dicembre 2025 la curatela, nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) la nota n. 13500 del 24 giugno 2019 è stata indirizzata ad un soggetto estraneo alla vicenda oggetto del presente giudizio; b) il funzionario del Comune terzo pignorato ha dichiarato che i lavori erano stati ultimati in data 6 dicembre 2008, come da verbale di ultimazione acquisito al protocollo dell’ente in data 22 dicembre 2008, e che i lavori ultimati e ancora da contabilizzare, relativi alla quarta e ultima perizia di variante, ammontavano a € 276.896,07 circa, al netto dell’IVA; c) non è stata prodotta una nuova domanda relativa al merito della pretesa, ma sono stati prodotti documenti che integrano il titolo esecutivo al fine di consentire al Tribunale di valutare compiutamente la condotta dell’Amministrazione e di verificare se sia intervenuta la violazione o l’elusione del giudicato.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Con sentenza n. 3389 del 13 novembre 2023 il Tribunale ha osservato quanto segue: a) appariva ininfluente la circostanza che il ricorso n. 1432/2023 fosse stato proposto formalmente ai sensi dell’art. 117 c.p.a., anziché ai sensi dell’art. 114, sesto comma, c.p.a., dovendo farsi riferimento, ai fini della qualificazione giuridica della domanda, al suo contenuto sostanziale; b) l’ordinanza di assegnazione di somme menzionava espressamente i “crediti che il Comune via via contabilizzerà in favore della società esecutata”; c) in difetto di prova in ordine alla formale contabilizzazione il credito in questione risultava (quantomeno) illiquido, sicché la domanda di parte ricorrente non poteva trovare accoglimento.
Tuttora non è intervenuta la formale contabilizzazione dei crediti in favore della società esecutata, sicché valgono interamente le considerazioni già svolte con la menzionata sentenza n. 3389 in data 13 novembre 2023.
In sede di ottemperanza, inoltre, Il Tribunale non può esorbitare dalla propria giurisdizione, valutando se l’omessa contabilizzazione dei lavori sia legittima o illegittima e se essa sia, in ipotesi, imputabile ad un comportamento colposo o doloso dell’Amministrazione.
Ciò vale anche per quanto attiene alla domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente, atteso che in sede di ottemperanza tale domanda può essere proposta innanzi al giudice amministrativo soltanto se essa non involga la soluzione di questioni che esulano dalle attribuzioni giurisdizionali di tale organo.
Pertanto, l’istanza depositata in data 10 novembre 2025 va respinta, mentre le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, respinge l’istanza depositata in data 10 novembre 2025 e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE UR, Presidente, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE UR |
IL SEGRETARIO