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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1184/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paola Maria Gandolfi Presidente dott. Anna Bellesi Giudice dott. Serena Nicotra Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1184/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. HEILEGGER HEIDI BARBARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO
, nato a [...] l'[...], ha domandato a questo Tribunale di poter adottare Parte_2
, nata a [...] il [...]. Controparte_1
L'attore ha allegato: di avere contratto matrimonio con madre di di non CP_2 Controparte_1 avere discendenti legittimi;
di nutrire un forte affetto per;
che per effetto del consolidarsi del legame CP_1 negli anni di convivenza, si era creato tra le parti un rapporto a tutti gli effetti da padre a figlia.
Nel corso dell'udienza del 5 giugno 2025, l'adottante ha dichiarato: “Manifesto il consenso ad adottare CP_1
Ho sposato la mamma di nel 2006 ma già dal 2001 ci frequentavamo. Ho un
[...] CP_1 rapporto bellissimo con . Ho deciso di adottarla perché la considero già mia figlia e per avere anche CP_1 un legame giuridico, in modo che se io dovessi avere un problema lei potrebbe intervenire e viceversa”.
pagina 1 di 2 L'adottanda ha dichiarato di aderire alla richiesta di adozione, confermando di avere Controparte_1 instaurato un solido legame affettivo, parificabile a quello genitoriale, con il ricorrente.
Nella stessa udienza si è poi proceduto all'audizione di moglie dell'adottante e madre CP_2 dell'adottanda, che ha espresso il suo assenso all'adozione.
Il padre biologico dell'adottanda è deceduto.
L'informativa inviata dalla Questura di Milano ha confermato le circostanze riferite dalle parti.
L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età dell'adottanda, come previsto dall' art. 291 cod.civ..
L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le circostanze sopra riferite e le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto e l'instaurarsi di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice della situazione di comunanza familiare cui hanno fatto riferimento le parti.
In conclusione, ritiene questo Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge.
Come richiesto dalla adottanda, non si deve fare luogo all'aggiunta del cognome . Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da : Parte_2
-dispone farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da parte Controparte_1 di , nato a [...] l'[...]; Parte_2
-dispone che non si faccia luogo all'aggiunta del cognome;
Pt_2
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 cod.civ.
Così deciso nella Camera di Consiglio di questo Tribunale tenutasi in data 19 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Serena Nicotra dott. Paola Maria Gandolfi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paola Maria Gandolfi Presidente dott. Anna Bellesi Giudice dott. Serena Nicotra Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1184/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. HEILEGGER HEIDI BARBARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO
, nato a [...] l'[...], ha domandato a questo Tribunale di poter adottare Parte_2
, nata a [...] il [...]. Controparte_1
L'attore ha allegato: di avere contratto matrimonio con madre di di non CP_2 Controparte_1 avere discendenti legittimi;
di nutrire un forte affetto per;
che per effetto del consolidarsi del legame CP_1 negli anni di convivenza, si era creato tra le parti un rapporto a tutti gli effetti da padre a figlia.
Nel corso dell'udienza del 5 giugno 2025, l'adottante ha dichiarato: “Manifesto il consenso ad adottare CP_1
Ho sposato la mamma di nel 2006 ma già dal 2001 ci frequentavamo. Ho un
[...] CP_1 rapporto bellissimo con . Ho deciso di adottarla perché la considero già mia figlia e per avere anche CP_1 un legame giuridico, in modo che se io dovessi avere un problema lei potrebbe intervenire e viceversa”.
pagina 1 di 2 L'adottanda ha dichiarato di aderire alla richiesta di adozione, confermando di avere Controparte_1 instaurato un solido legame affettivo, parificabile a quello genitoriale, con il ricorrente.
Nella stessa udienza si è poi proceduto all'audizione di moglie dell'adottante e madre CP_2 dell'adottanda, che ha espresso il suo assenso all'adozione.
Il padre biologico dell'adottanda è deceduto.
L'informativa inviata dalla Questura di Milano ha confermato le circostanze riferite dalle parti.
L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età dell'adottanda, come previsto dall' art. 291 cod.civ..
L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le circostanze sopra riferite e le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto e l'instaurarsi di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice della situazione di comunanza familiare cui hanno fatto riferimento le parti.
In conclusione, ritiene questo Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge.
Come richiesto dalla adottanda, non si deve fare luogo all'aggiunta del cognome . Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da : Parte_2
-dispone farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da parte Controparte_1 di , nato a [...] l'[...]; Parte_2
-dispone che non si faccia luogo all'aggiunta del cognome;
Pt_2
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 cod.civ.
Così deciso nella Camera di Consiglio di questo Tribunale tenutasi in data 19 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Serena Nicotra dott. Paola Maria Gandolfi
pagina 2 di 2