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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Specializzata in materia di Imprese in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Alberto BINETTI presidente
Paolo RIZZI consigliere, relatore
Maristella SARDONE consigliere ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1464 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 1° ottobre 2024 con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
titolare della omonima impresa individuale Parte_1
( , elett.te domiciliato in Ruvo di Puglia, alla via Duca della Vittoria n. 4, P.IVA_1
presso lo studio degli avv.ti Luigi Di Rella e Simona Lamura che lo rappresentano e difendono come da procura prodotta telematicamente con l'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
), elett.te domiciliata in Ruvo Controparte_1 P.IVA_2 di Puglia, al corso Carafa n. 45, presso lo studio dell'avv. Pasqualinda Ippedico che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
( , elett.te domiciliata in Bari, alla Parte_2 P.IVA_3 via Calefati n. 42/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Antonucci che la rappresenta e difende con gli avv.ti Paolo Creta, Annalisa Lanzarini ed Elisa Viotto come da procura prodotta telematicamente con la comparsa di costituzione e risposta in appello;
), contumace;
Controparte_2 P.IVA_4
), contumace;
Controparte_3 P.IVA_5
1 ), contumace;
Controparte_4 P.IVA_6
( ), contumace;
Controparte_5 P.IVA_7
APPELLATO
OGGETTO: pagamento somme, appello avverso la sentenza n. 1419/2022 pronunciata dal Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di Imprese e Tribunale dei Marchi dell'Unione Europea l'11 aprile 2022, pubblicata il successivo 13 aprile 2022.
CONCLUSIONI
All'udienza del ° ottobre 2024 – tenuta secondo il modulo della trattazione scritta – i procuratori delle parti ha precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1419/2022 del 11 aprile 2022, pubblicata il successivo 13 aprile 2022, il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di Imprese e Tribunale dei Marchi dell'Unione Europea, ha: accertato e dichiarato che la promozione, produzione e commercializzazione dei prodotti e delle confezioni “WOnderful!” e “Wanted” e l'uso dei relativi segni costituiscono contraffazione dei marchi e segni distintivi di titolarità di accertato e dichiarato che la produzione, promozione e Parte_2
commercializzazione dei prodotti e delle confezioni “WOnderful!”, “Wanted” e
“Mammamia!!!” e l'uso dei segni relativi nonché l'uso dei segni costituiti dalla figura dell'omino e/o della figura rappresentata da curve di colore a contrasto che delimitano due diverse aree costituiscono atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. in danno di inibito alla alla Parte_2 Controparte_1 CP_3
e dalla qualsivoglia utilizzo dei marchi e segni realizzati in
[...] Controparte_2
violazione dei diritti di con esclusione delle confezioni fosse, Parte_2
ordinandone il ritiro e la distruzione a spese delle convenute;
fissato, ex art. 124, comma
2, c.p.i., una somma pari ad € 400,00 per ciascuna violazione ed i € 400,00 per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza;
condannato Controparte_1 ed al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di
[...] Controparte_3 Controparte_2 risarcimento danni, rispettivamente € 48.464,88, 14.223,45 ed € 34.110,25, oda rivalutarsi annualmente;
rigettato la domanda proposta da nei Parte_2
confronti di socio accomandatario della nonché del Controparte_6 CP_4
rigettato la domanda di manleva proposta dalla Parte_1 Controparte_1
nei confronti di e dichiarato inammissibile la domanda
[...] Parte_1
riconvenzionale proposta da questi nei confronti della Controparte_1
2 condannato ed in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
solido tra loro, a rifondere le spese processuali in favore dell'attrice, spese che ha compensato tra l'attrice medesima e e tra costui e la;
Parte_1 CP_1
infine, ha ordinato la pubblicazione della sentenza sul quotidiano La Repubblica e sui siti web delle convenute nei cui confronti è stata accolta la domanda attorea e disposto la trasmissione della decisione all' ai sensi dell'art. 122, Controparte_7
comma 8, c.p.i.
***
Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1
La ha chiesto il rigetto del gravame, mentre Controparte_1 [...]
si è costituita al solo scopo di far constatare il fatto che alcuna domanda è Parte_2
stata proposta nei suoi confronti.
Gli altri appellati sono rimasti contumaci.
***
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza che ha ritenuto inammissibile la sua domanda riconvenzionale.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Per quanto qui rileva occorre rammentare che aveva evocato Parte_2
in giudizio, tra le altre, la contestandole la contraffazione Controparte_1 di marchi di sua titolarità e l'aver posto in essere atti di concorrenza sleale. Dunque, la convenuta aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio il perché costui Parte_1
avrebbe commercializzato il prodotto recante il marchio contraffatto dopo la pronuncia dell'ordinanza cautelare del 2/3 luglio 2015 con cui il Tribunale aveva ordinato il ritiro dal commercio delle confezioni e del materiale pubblicitario recanti i segni controversi e fissato la somma di € 2.500,00 come penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Tanto sebbene il terzo chiamato fosse stato reso edotto dell'ordinanza, ragion per cui avrebbe dovuto manlevare la società convenuta dalle conseguenze patrimoniali di un eventuale accoglimento della domanda attorea.
Il nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto della pretesa della Parte_1 [...]
e, in via riconvenzionale, ne ha sollecitato la condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 232,65, pari al corrispettivo versato alla convenuta per l'acquisto dei prodotti recanti il marchio contraffatto e, poi, sequestrati in forza dell'ordinanza del Tribunale di Bari del 2/3 luglio 2015.
3 La sentenza gravata, come si è anticipato, ha rigettato la domanda di manleva, perché il ha ricevuto comunicazione del provvedimento cautelare solo il 17/07/2015 Parte_1
“e, dunque, dopo il sequestro della merce…effettuato in data 15/07/2015”, sicché, sino a quella data “ha continuato la commercializzazione/esposizione per la vendita dei prodotti” e, dunque, senza colpa alcuna posto che “un'eventuale profilo di responsabilità in capo alla si sarebbe potuto riscontrare solo nel caso in cui essa fosse Parte_3 stata tempestivamente informata”.
Ha, poi, dichiarato “inammissibile la domanda riconvenzionale…per il pagamento della merce” perché l'ipotesi di connessione oggettiva di cui all'art. 36 c.p.c. “non sembra potersi ravvisare tra la domanda principale oggetto del giudizio e quella riconvenzionale…fondandosi la prima sulla violazione della disciplina del marchio e la seconda sul mero rapporto contrattuale di fornitura”.
L'appellante ha confutato la decisione, atteso che la domanda riconvenzionale risulta essere connessa direttamente alla domanda che ha giustificato la sua chiamata in causa, costituita non già dalla lamentata contraffazione o dall'illecito concorrenziale dedotti dall'attrice principale ma dal rapporto di fornitura con la Controparte_1
in dipendenza del quale deteneva i prodotti recanti il marchio contraffatto.
È pacifico che, pur a volere seguire l'impostazione del la domanda Parte_1
riconvenzionale non è di competenza del giudice specializzato, sicché la sua trattazione
(e, quindi ammissibilità) comporta uno spostamento di competenza che non può verificarsi in qualsiasi ipotesi di connessione fra domande, ma solo nelle ipotesi di connessione c.d. qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. (cfr. Cass. 2024/n.
23112; Cass. 2024/n. 28987, che ha escluso che il giudice specializzato possa conoscere della domanda di accertamento della nullità di un mutuo e del precetto, pur se proposta cumulativamente con una domanda di accertamento della nullità della garanzia fideiussoria accessoria, per violazione della normativa antitrust). Nel mentre, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo (cfr. Cass. 2024/n. 5484).
È evidente che poiché nel caso di specie non sussiste alcuna connessione qualificata tra le due domande, non può ammettersi la proposizione della riconvenzionale, che determina uno spostamento non consentito della competenza, ciò che per altro impedisce
4 di fare applicazione del principio, invocato dall'appellante, secondo cui l'inammissibilità della domanda riconvenzionale non è rilevabile d'ufficio, ma solo su tempestiva eccezione della parte riconvenuta, perché si fonda proprio sul presupposto che la riconvenzionale appartenga alla competenza del giudice adito (cfr. Cass. 2015/n. 8814).
Sicché la sentenza, così integrata la motivazione, non è affetta dall'errore denunciato dal Parte_1
***
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'errata compensazione integrale delle spese di lite, in assenza di presupposti legittimanti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Tanto per effetto della dedotta ammissibilità e fondatezza della domanda riconvenzionale e, quindi, atteso la sproporzione quantitativa tra la domanda di manleva proposta dalla e quella avanzata dal Controparte_1 Parte_1
Il motivo è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
In particolare, il Tribunale ha giustificato la compensazione delle spese attesa “la reciproca soccombenza”.
In effetti, sul piano formale le parti sono entrambe soccombenti per effetto del rigetto delle contrapposte domande, confermato nel presente grado di giudizio.
Ciò non basta, tuttavia, a giustificare l'integrale compensazione delle spese.
Così come puntualmente rilevato dal la Corte di Cassazione ha affermato Parte_1
che al fine della regolamentazione delle spese in caso di accoglimento parziale o soccombenza reciproca “occorre aver riguardo al -e confrontare il- valore delle domande contrapposte nella parte in cui siano state accolte tale per cui “maggiormente soccombente” deve ritenersi la parte la cui domanda accolta sia di minor valore” (cfr.
Cass. 2023/n. 31444; Cass. 2020/n. 1269).
Deve convenirsi che, in concreto, il “peso” patrimoniale della domanda di manleva all'origine della chiamata in causa del fosse ben superiore rispetto a quello, Parte_1
modestissimo, della riconvenzionale, di appena poco più 230,00 euro, ai confini dell'irrilevanza.
Tanto perché, al contrario, l'appellata aveva chiesto, “nel caso di accertamento della violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare del 2-3/07/2015” la condanna del “al pagamento delle penali ivi determinate e, per l'effetto, Parte_1 condannarlo a corrispondere alla l'importo quantificato a Controparte_8 tale titolo…con espressa manleva della . Controparte_1
5 La domanda si imperniava sul fatto che il 15/07/2015 presso il deposito dell'appellante erano stati rinvenuti 25 tovaglioli da 500 pezzi e 14 scatoloni contenenti 15 confezioni di tovaglioli da 500 pezzi a marchio Mamma mia!!!, insuscettibili di essere venduti proprio in forza del provvedimento cautelare del Tribunale di Bari -su ricorso della
[...]
che ne aveva lamentato la contraffazione- imponendo il pagamento di € Controparte_8
2.500,00 a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Si tratta, come si vede, di una domanda di valore indeterminato e comunque, potenzialmente, ben più elevato di quello della riconvenzionale atteso che l'applicazione della penale per un solo giorno di ritardo ascrivibile al ne supera l'ammontare Parte_1
per più di dieci volte, neppure risultando certo il numero di giorni di durata della violazione.
Di conseguenza, operata tale comparazione, la convenuta avrebbe dovuto essere ritenuta prevalentemente soccombente e condannata a rifondere le spese di lite in favore del terzo chiamato.
Né si ravvisano ragioni per disporne altrimenti la compensazione.
Occorre rammentare che il secondo comma dell'art. 92 c.p.c.- come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella l. 162/2014 – stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzione, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle espressamente previste.
Ebbene, secondo l'elaborazione della giurisprudenza le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese processuali, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. 2017/n. 22310). Tanto perché esse non sono determinabili a priori ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, trattandosi di nozione elastica (cfr. Cass. 2019/n. 21157; Cass. 2018/n. 20359).
Nel caso di specie, dette gravi ed eccezionali ragioni non ricorrono alla luce del fatto che la domanda di manleva è risultata subito infondata, mentre quella riconvenzionale di
6 incidenza davvero modestissima nel contesto processuale costituito dalla posizione contrapposta delle parti.
***
Tenuto conto della bassa complessità della lite, le spese del primo grado di giudizio devono essere liquidate in applicazione dei valori inferiori ai medi del d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile, di semplice soluzione, atteso che non ha implicato la soluzione di complesse questioni, di fatto e di diritto.
Le spese del presente grado, invece, sono commisurate al valore della lite determinato in base alle spese liquidate per il primo grado, avendo essenzialmente ad oggetto proprio la rivendicazione del diritto alla rifusione delle spese processuali.
Anche in tal caso la Corte reputa equo applicare parametri inferiori a quelli medi, per adeguare il compenso al valore effettivo della controversia che, tenendo conto degli accessori, è di poco superiore alla soglia di € 5.200,00. Nonché, anche in tal caso, al modesto contenuto delle questioni giuridiche affrontante, del tutto marginali rispetto alla obiettiva complessità della causa di primo grado valutata nel suo insieme.
Le spese tra l'appellante, la e la Controparte_1 Parte_2
devono essere compensate, non essendo ravvisabile nel loro rapporto alcuna
[...]
soccombenza, posto che alcuna domanda è stata proposta nei confronti di detta appellata, cui il gravame è stato notificato al solo fine di garantire l'integrità del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Specializzata in materia di Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1419/2022 del 11 aprile 2022, pubblicata il Parte_1
successivo 13 aprile 2022, pronunciata dal Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di Imprese e Tribunale dei Marchi dell'Unione Europea, rigettata ogni altra istanza così provvede:
• Dichiara la contumacia di Controparte_2 Controparte_9
;
[...] Controparte_5
• Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, condanna la alla Controparte_10
rifusione delle spese di lite in favore di che liquida, quanto al Parte_1
primo grado, in € 4.500,00 per compenso di avvocato e, per il presente grado, in €
804,00 per spese ed € 4.250,00 per compenso di avvocato, tutte oltre rimborso spese
7 generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• Compensa le spese tra l'appellante e la Parte_2
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di imprese della Corte di Appello, addì 18 marzo 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Alberto BINETTI
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