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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/10/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2493/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paola Landoni e Beatrice Rota ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse sito in Busto Arsizio, Via Don Minzoni
2, giusta procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il 10 agosto Controparte_1 C.F._2
1958, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Battaglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Varese, Via Vittorio Veneto n. 12 giusta procura speciale in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
CONCLUSIONI per la ricorrente (come da atto introduttivo)
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: a) accertare e dichiarare che il resistente sig. occupa senza titolo l'immobile Controparte_1 di proprietà della d.ssa sito in Brebbia, via Piave 21; Parte_1
1 b) ordinare al resistente sig. di liberare immediatamente le unità Controparte_1 immobiliari suddette e di consegnarle, senza dilazione, libere da persone e cose, alla parte ricorrente;
c) condannare il resistente sig. al pagamento della somma a titolo di Controparte_1 indennità di occupazione per ogni mese a far data dal 01.03.2022 e sino all'effettivo rilascio, da determinarsi in via equitativa in euro 250,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella maggior somma che il Giudice Ill.mo riterrà di giustizia;
d) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge e spese generali come per legge.”. per il resistente (come da comparsa di costituzione e risposta)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: in via preliminare,
- rilevato che per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al 1° comma dell'art. 281-decies, disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; nel merito, in via principale e riconvenzionale,
- dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà in capo al signor Controparte_1 dell'immobile a parte del fabbricato in Comune di Brebbia, alla via Piave n. 21, censito al N.C.E.U. al foglio 7, mappale 1785, via Piave n. 15, piano T. categoria A/3, classe i, vani 8,5, R.C.L. 374.000, per intervenuta usucapione ultraventennale, con i provvedimenti consequenziali in ordine alla trascrizione e alla voltura;
- conseguentemente, rigettare tutte le domande avanzate dalla ricorrente;
nel merito, in via subordinata,
- rigettare tutte le domande avanzate dalla ricorrente, per inesistenza di occupazione senza titolo dell'immobile oggetto di causa, legittimamente abitato dal signor;
CP_1 in ogni caso, con vittori di spese e competenze di lite.”. MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 27 novembre 2024, Parte_1 chiedeva di condannare il convenuto alla restituzione dell'immobile sito in Brebbia, via Piave 21, censito Foglio 7, mappale 1785, via Piave 15, piano T, categoria A\3, classe 1, vani 8,5, RCL
374.000 illegittimamente occupato da quest'ultimo, nonché di condannare lo stesso al pagamento di una somma pari a euro 250 mensili a titolo di indennità di occupazione per ogni mese a far data dal momento in cui l'occupazione era divenuta illegittima in data 1 marzo 2022 e sino all'effettivo rilascio.
In particolare, la ricorrente allegava:
2 - che l'immobile oggetto di causa le era stato donato dal padre in data 12 Persona_1 aprile 2019 con atto a firma del Notaio Repertorio numero 1923 Persona_2
Raccolta numero 1614 (docc. 2 e 3 fascicolo di parte ricorrente);
- che al momento della donazione l'immobile era gravato da un diritto di abitazione costituito in data 27 febbraio 2001 dal proprio padre in favore della signora , nata a Persona_3
Brebbia il 14 giugno 1935, persona di fiducia dello stesso, (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente);
- che la signora era deceduta nel 2022; Persona_3
- che la signora successivamente al 2001, esercitando il diritto di abitazione Persona_3 alla stessa riconosciuto, aveva goduto dell'immobile unitamente al proprio compagno sig.
; Controparte_1
- che, in seguito al decesso della sig.ra aveva richiesto al sig. di liberare Per_3 CP_1
l'immobile occupato dallo stesso;
- che il sig. si era sempre opposto al rilascio dell'immobile, nonché a Controparte_1 formalizzare un qualche titolo che legittimasse la sua permanenza nello stesso.
1.2 Si costituiva il resistente con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 5 aprile
2025, chiedendo di rigettare le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché, in via riconvenzionale, di dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà dell'immobile per usucapione in capo a sè. Deduceva il resistente, in particolare, di aver usucapito la proprietà dell'immobile oggetto di causa, avendovi abitato all'interno dello stesso e avendolo posseduto pacificamente e ininterrottamente a far data dal 21 agosto 1981 e in ogni caso di aver titolo per occupare l'immobile in quanto coniuge della defunta con la Persona_3 stessa convivente sino alla morte.
1.3 Sentite le parti alla prima udienza di comparizione, con ordinanza del 23 aprile 2025, venivano rigettate le istanze istruttorie articolate da parte resistente e veniva fissata udienza in data 30 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., poi rinviata per mancata comparizione delle parti al 21 ottobre 2025.
2. La domanda di restituzione dell'immobile
2.1 Deve innanzitutto essere qualificata la domanda formulata da parte ricorrente come azione personale di restituzione.
3 Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo” (cfr. Cass. n.
13605/2000 e Cass. 4416/2007).
Nel caso di specie, avendo la ricorrente dedotto che il resistente è tenuto alla restituzione dell'immobile in quanto è venuto meno il diritto di abitazione del coniuge dello stesso in forza del quale quest'ultimo occupava l'immobile, deve concludersi che l'odierna domanda volta a ottenere l'accertamento di una occupazione sine titulo e il conseguente recupero della disponibilità del bene medesimo per il venir meno del titolo originario rivesta carattere personale.
Quanto all'onere della prova, la Suprema Corte ha evidenziato che “l'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto” (Cass. n. 36057/2021).
2.2 Ciò premesso, nel merito la domanda di restituzione è fondata.
La ricorrente ha dimostrato di essere proprietaria del bene di cui è causa mediante la produzione in giudizio dell'atto di donazione e della ispezione ipotecaria (docc. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente) e ha allegato: - che il resistente ha legittimamente occupato l'immobile sino all'intervenuto decesso della moglie (avvenuto all'inizio del 2022), essendo quest'ultima titolare di un diritto di abitazione sull'immobile riconosciutogli dal proprio padre, Persona_1 in data 27 febbraio 2001 (doc. 1 fascicolo parte ricorrente); - che il resistente, successivamente alla perdita della moglie, deve ritenersi privo di qualsivoglia titolo che giustifichi la propria permanenza nell'immobile.
4 Il resistente, al fine di contrastare le domande avanzate dalla ricorrente, ha dedotto: i) di aver usucapito la proprietà dell'immobile oggetto di causa;
ii) di essere legittimato a occupare l'immobile ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c.
Entrambe le deduzioni di parte resistente paiono prive di fondamento.
Quanto all'asserito acquisto della proprietà dell'immobile per intervenuta usucapione deve osservarsi che le allegazioni di parte resistente sono assolutamente generiche e le istanze istruttorie articolate inammissibili come evidenziato con l'ordinanza del 23 aprile 2025. Il resistente si è limitato ad allegare di aver convissuto con la signora a far tempo Persona_3 dal 1981 all'interno dell'immobile oggetto di causa e, pertanto, non ha provato, né si è offerto di provare l'intervenuto acquisto a titolo originario del diritto di proprietà su tale immobile.
Con riguardo, invece, all'invocato diritto di abitazione di cui all'art. 540 comma 2 c.c. che legittimerebbe la permanenza dello stesso nell'immobile di via Piave, deve osservarsi quanto segue.
In primo luogo, che il diritto di abitazione concesso dal sig. alla signora Persona_1
in data 27 febbraio 2001, disciplinato dal Capo II del Libro III del Titolo V del Persona_3 codice civile, è un diritto la cui durata non può eccedere la vita del titolare (artt. 979 e 1026 c.c.)
(vedi anche Cass. n. 19940/2022) e si è, pertanto, estinto nel momento in cui la signora è deceduta.
In secondo luogo, che non essendo la signora proprietaria dell'immobile Persona_3 oggetto di causa al momento del suo decesso, nessun diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c. può essere invocato dal resistente, coniuge della stessa e con lei convivente.
Sul punto è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “la locuzione 'di proprietà del defunto o comuni', di cui all'art. 540 c.c., comma 2, va interpretata alla luce della ratio del diritto di abitazione e della sua stretta connessione con l'esigenza di godere dell'abitazione familiare. Il legislatore, prevedendo l'ipotesi della casa comune, si è riferito esclusivamente alla comunione con l'altro coniuge, tenuto conto che il regime della comunione è quello legale e quindi presumibilmente il più frequente a verificarsi;
inoltre, ove comproprietario sia un terzo non possono verificarsi i presupposti per la nascita del diritto di abitazione, non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare in concreto al coniuge il godimento pieno del bene oggetto del diritto;
in altri termini, intanto può sorgere il diritto di abitazione, in quanto vi è la possibilità di soddisfare l'esigenza abitativa e, se
5 questa non può soddisfarsi perché l'immobile appartiene anche ad estranei, il diritto di abitazione non nasce” (Cass. n. 29162/2021; Cass. n. 6691/2000; Cass. n. 8171/1991). In altre parole, il diritto di abitazione riconosciuto dall'art. 540 comma 2 c.c. al coniuge superstite relativamente all'immobile adibito a casa familiare sorge solo allorquando il coniuge deceduto aveva la piena proprietà di tale immobile o ne era comproprietario unitamente al coniuge superstite. In tutti gli altri casi non opera la tutela prevista dalla disposizione citata.
In conclusione, deve quindi essere affermata l'occupazione illegittima dell'immobile oggetto di causa da parte del convenuto e ordinata a quest'ultimo l'immediata Controparte_1 liberazione dello stesso.
3. La domanda della ricorrente di condanna del resistente al pagamento di una somma a titolo di indennità da occupazione illegittima
3.1 Riconosciuta l'illegittima occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte del convenuto, deve essere valutata la domanda della ricorrente di condannare lo stesso al pagamento in proprio favore di una somma a titolo di indennità da occupazione illegittima.
Nello specifico, la ricorrente ha chiesto di quantificare tale indennità in misura pari a euro 250 mensili avuto riguardo ai parametri OMI o alle quotazioni di mercato esistenti (doc. 8 fascicolo parte ricorrente).
In pratica la ricorrente ha formulato domanda di risarcimento del danno conseguenza dell'illegittima occupazione da parte del resistente a titolo di danno emergente, ovvero per la perdita subita a causa di tale condotta illecita.
3.2 Le Sezioni Unite (SS.UU n. 33645/2022 e n. 33659/2022) si sono di recente pronunciate sulla questione della configurabilità del c.d. danno in re ipsa nell'ipotesi di occupazione sine titulo dell'immobile con riguardo alla perdita subita, ovvero del danno da perdita subita del godimento, affermando i seguenti principi di diritto: i) “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; ii) “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
6 In altre parole, qualora il soggetto faccia valere il diritto al risarcimento del danno sotto il profilo della perdita subita – c.d. danno emergente - il fatto costitutivo del diritto è costituito dalla concreta possibilità andata perduta – si badi bene non quella meramente potenziale - di esercitare il diritto di godimento direttamente o indirettamente, ossia mediante concessione ad altri a fronte del pagamento di un corrispettivo.
Con riferimento alla concreta ripartizione dell'onere della prova, è stato affermato che l'attore ha l'onere di allegare la perdita della possibilità di godimento, allegazione che può essere specificatamente contestata dal convenuto mediante l'opposizione che il proprietario non avrebbe esercitato il diritto di godimento. In presenza di una specifica contestazione, sorge per l'attore l'onere di provare lo specifico godimento perso, onere che può essere assolto anche mediante il ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ex art. 115 secondo comma c.p.c.
o mediante presunzioni semplici. In questo ultimo caso l'attore ha l'onere di allegare e provare se specificatamente contestato il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa.
E' stato poi ricordato che, sia qualora il risarcimento abbia ad oggetto il danno emergente sia il lucro cessante, l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18074; 4 gennaio 2019, n. 87; 18 luglio 2016, n. 14652; 13 febbraio 2013, n. 3576) e pertanto “Poiché non si compie l'effetto di cui all'art. 115 c.p.c., comma
1, per i fatti ignoti al danneggiante l'onere probatorio sorge comunque per l'attore, a prescindere dalla mancanza di contestazione, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza dei fatti ignoti alla parte convenuta sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno”.
3.3 L'applicazione di tali principi al caso in esame conduce a ritenere fondata la richiesta dell'attrice che, come detto, si è limitata al danno emergente.
7 Nello specifico, risulta agli atti che ha chiesto al resistente il rilascio Parte_1 dell'immobile, ovvero la sottoscrizione di un accordo che legittimasse la permanenza dello stesso dentro all'immobile dietro pagamento di un corrispettivo, ma si è rifiutato, Controparte_1 anche di partecipare al procedimento di mediazione (docc. 4 e 5 fascicolo ricorrente). Avendo, quindi, l'attrice chiaramente manifestato la propria intenzione di utilizzare l'immobile e metterlo a reddito, l'illegittima permanenza del resistente nello stesso le ha cagionato un danno che deve essere risarcito.
La liquidazione di tale danno, come indicato dalla Sezioni Unite, deve avvenire in via equitativa utilizzando come parametro il canone locativo di mercato (doc. 8 fascicolo ricorrente). La ricorrente ha chiesto un importo inferiore al valore di mercato e si ritiene, pertanto, di poter aderire a tale indicazione, pari a euro 250 mensili. Tale somma deve essere riconosciuta a partire dal momento in cui l'occupazione di è divenuta illegittima, ovvero a Controparte_1 partire dal mese di marzo del 2022 e sino all'effettivo rilascio. Al momento della domanda (27 novembre 2024) erano dovute 32 mensilità per un importo complessivo dovuto pari a euro 8.000.
Ad oggi giorno della sentenza sono maturate ulteriori 11 mensilità per un importo complessivo pari a euro 2.750. Sarà poi dovuta la somma mensile individuata per ogni successiva mensilità sino all'effettivo rilascio.
4. La domanda riconvenzionale del resistente
Come anticipato, il resistente ha chiesto in via riconvenzionale di accertare l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di causa per usucapione.
Richiamando quanto già affermato al paragrafo 2.2 la domanda deve essere rigettata atteso che il resistente non ha provato, né si è offerto di provare tale acquisto.
5. Le spese di lite
Quanto alle spese di lite del presente procedimento, le stesse seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come successivamente modificato, ritenuta la causa di valore pari a quanto richiesto dalla ricorrente e, quindi, per lo scaglione compreso tra 5.200,01 e 26.000, relativamente a tutte le fasi processuali ad eccezione di quella istruttoria, che non si è svolta, e riducendo gli importi della fase decisionale del 30%, attese le modalità di svolgimento della stessa.
P.Q.M.
8 il Tribunale di Varese, pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, così decide:
1. ACCERTA e DICHIARA che il resistente, , occupa senza titolo Controparte_1
l'immobile di proprietà di sito in Brebbia, via Piave 21, censito Foglio 7, Parte_1 mappale 1785, via Piave 15, piano T, categoria A\3, classe 1, vani 8,5, RCL 374.000;
2. ORDINA a parte resistente, , l'immediata liberazione Controparte_1 dell'immobile suddetto e la consegna dello stesso, senza dilazione, alla ricorrente,
Parte_1
3. CONDANNA parte resistente, , al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente, dell'indennità di occupazione dell'immobile di cui sopra pari Parte_1
a euro 10.750 per il periodo marzo 2022 – ottobre 2025, nonché al pagamento di euro 250 per ogni mensilità di occupazione senza titolo dal mese di novembre 2025 fino all'effettivo rilascio;
4. RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, CP_1
;
[...]
5. CONDANNA parte resistente, , alla rifusione in favore di parte Controparte_1 ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in euro 2.887 per Parte_1 compensi professionali, oltre i.v.a. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte), c.p.a. e 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Varese, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Marta Maria Recalcati
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2493/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paola Landoni e Beatrice Rota ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse sito in Busto Arsizio, Via Don Minzoni
2, giusta procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il 10 agosto Controparte_1 C.F._2
1958, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Battaglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Varese, Via Vittorio Veneto n. 12 giusta procura speciale in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
CONCLUSIONI per la ricorrente (come da atto introduttivo)
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: a) accertare e dichiarare che il resistente sig. occupa senza titolo l'immobile Controparte_1 di proprietà della d.ssa sito in Brebbia, via Piave 21; Parte_1
1 b) ordinare al resistente sig. di liberare immediatamente le unità Controparte_1 immobiliari suddette e di consegnarle, senza dilazione, libere da persone e cose, alla parte ricorrente;
c) condannare il resistente sig. al pagamento della somma a titolo di Controparte_1 indennità di occupazione per ogni mese a far data dal 01.03.2022 e sino all'effettivo rilascio, da determinarsi in via equitativa in euro 250,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella maggior somma che il Giudice Ill.mo riterrà di giustizia;
d) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge e spese generali come per legge.”. per il resistente (come da comparsa di costituzione e risposta)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: in via preliminare,
- rilevato che per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al 1° comma dell'art. 281-decies, disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; nel merito, in via principale e riconvenzionale,
- dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà in capo al signor Controparte_1 dell'immobile a parte del fabbricato in Comune di Brebbia, alla via Piave n. 21, censito al N.C.E.U. al foglio 7, mappale 1785, via Piave n. 15, piano T. categoria A/3, classe i, vani 8,5, R.C.L. 374.000, per intervenuta usucapione ultraventennale, con i provvedimenti consequenziali in ordine alla trascrizione e alla voltura;
- conseguentemente, rigettare tutte le domande avanzate dalla ricorrente;
nel merito, in via subordinata,
- rigettare tutte le domande avanzate dalla ricorrente, per inesistenza di occupazione senza titolo dell'immobile oggetto di causa, legittimamente abitato dal signor;
CP_1 in ogni caso, con vittori di spese e competenze di lite.”. MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 27 novembre 2024, Parte_1 chiedeva di condannare il convenuto alla restituzione dell'immobile sito in Brebbia, via Piave 21, censito Foglio 7, mappale 1785, via Piave 15, piano T, categoria A\3, classe 1, vani 8,5, RCL
374.000 illegittimamente occupato da quest'ultimo, nonché di condannare lo stesso al pagamento di una somma pari a euro 250 mensili a titolo di indennità di occupazione per ogni mese a far data dal momento in cui l'occupazione era divenuta illegittima in data 1 marzo 2022 e sino all'effettivo rilascio.
In particolare, la ricorrente allegava:
2 - che l'immobile oggetto di causa le era stato donato dal padre in data 12 Persona_1 aprile 2019 con atto a firma del Notaio Repertorio numero 1923 Persona_2
Raccolta numero 1614 (docc. 2 e 3 fascicolo di parte ricorrente);
- che al momento della donazione l'immobile era gravato da un diritto di abitazione costituito in data 27 febbraio 2001 dal proprio padre in favore della signora , nata a Persona_3
Brebbia il 14 giugno 1935, persona di fiducia dello stesso, (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente);
- che la signora era deceduta nel 2022; Persona_3
- che la signora successivamente al 2001, esercitando il diritto di abitazione Persona_3 alla stessa riconosciuto, aveva goduto dell'immobile unitamente al proprio compagno sig.
; Controparte_1
- che, in seguito al decesso della sig.ra aveva richiesto al sig. di liberare Per_3 CP_1
l'immobile occupato dallo stesso;
- che il sig. si era sempre opposto al rilascio dell'immobile, nonché a Controparte_1 formalizzare un qualche titolo che legittimasse la sua permanenza nello stesso.
1.2 Si costituiva il resistente con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 5 aprile
2025, chiedendo di rigettare le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché, in via riconvenzionale, di dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà dell'immobile per usucapione in capo a sè. Deduceva il resistente, in particolare, di aver usucapito la proprietà dell'immobile oggetto di causa, avendovi abitato all'interno dello stesso e avendolo posseduto pacificamente e ininterrottamente a far data dal 21 agosto 1981 e in ogni caso di aver titolo per occupare l'immobile in quanto coniuge della defunta con la Persona_3 stessa convivente sino alla morte.
1.3 Sentite le parti alla prima udienza di comparizione, con ordinanza del 23 aprile 2025, venivano rigettate le istanze istruttorie articolate da parte resistente e veniva fissata udienza in data 30 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., poi rinviata per mancata comparizione delle parti al 21 ottobre 2025.
2. La domanda di restituzione dell'immobile
2.1 Deve innanzitutto essere qualificata la domanda formulata da parte ricorrente come azione personale di restituzione.
3 Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo” (cfr. Cass. n.
13605/2000 e Cass. 4416/2007).
Nel caso di specie, avendo la ricorrente dedotto che il resistente è tenuto alla restituzione dell'immobile in quanto è venuto meno il diritto di abitazione del coniuge dello stesso in forza del quale quest'ultimo occupava l'immobile, deve concludersi che l'odierna domanda volta a ottenere l'accertamento di una occupazione sine titulo e il conseguente recupero della disponibilità del bene medesimo per il venir meno del titolo originario rivesta carattere personale.
Quanto all'onere della prova, la Suprema Corte ha evidenziato che “l'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto” (Cass. n. 36057/2021).
2.2 Ciò premesso, nel merito la domanda di restituzione è fondata.
La ricorrente ha dimostrato di essere proprietaria del bene di cui è causa mediante la produzione in giudizio dell'atto di donazione e della ispezione ipotecaria (docc. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente) e ha allegato: - che il resistente ha legittimamente occupato l'immobile sino all'intervenuto decesso della moglie (avvenuto all'inizio del 2022), essendo quest'ultima titolare di un diritto di abitazione sull'immobile riconosciutogli dal proprio padre, Persona_1 in data 27 febbraio 2001 (doc. 1 fascicolo parte ricorrente); - che il resistente, successivamente alla perdita della moglie, deve ritenersi privo di qualsivoglia titolo che giustifichi la propria permanenza nell'immobile.
4 Il resistente, al fine di contrastare le domande avanzate dalla ricorrente, ha dedotto: i) di aver usucapito la proprietà dell'immobile oggetto di causa;
ii) di essere legittimato a occupare l'immobile ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c.
Entrambe le deduzioni di parte resistente paiono prive di fondamento.
Quanto all'asserito acquisto della proprietà dell'immobile per intervenuta usucapione deve osservarsi che le allegazioni di parte resistente sono assolutamente generiche e le istanze istruttorie articolate inammissibili come evidenziato con l'ordinanza del 23 aprile 2025. Il resistente si è limitato ad allegare di aver convissuto con la signora a far tempo Persona_3 dal 1981 all'interno dell'immobile oggetto di causa e, pertanto, non ha provato, né si è offerto di provare l'intervenuto acquisto a titolo originario del diritto di proprietà su tale immobile.
Con riguardo, invece, all'invocato diritto di abitazione di cui all'art. 540 comma 2 c.c. che legittimerebbe la permanenza dello stesso nell'immobile di via Piave, deve osservarsi quanto segue.
In primo luogo, che il diritto di abitazione concesso dal sig. alla signora Persona_1
in data 27 febbraio 2001, disciplinato dal Capo II del Libro III del Titolo V del Persona_3 codice civile, è un diritto la cui durata non può eccedere la vita del titolare (artt. 979 e 1026 c.c.)
(vedi anche Cass. n. 19940/2022) e si è, pertanto, estinto nel momento in cui la signora è deceduta.
In secondo luogo, che non essendo la signora proprietaria dell'immobile Persona_3 oggetto di causa al momento del suo decesso, nessun diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c. può essere invocato dal resistente, coniuge della stessa e con lei convivente.
Sul punto è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “la locuzione 'di proprietà del defunto o comuni', di cui all'art. 540 c.c., comma 2, va interpretata alla luce della ratio del diritto di abitazione e della sua stretta connessione con l'esigenza di godere dell'abitazione familiare. Il legislatore, prevedendo l'ipotesi della casa comune, si è riferito esclusivamente alla comunione con l'altro coniuge, tenuto conto che il regime della comunione è quello legale e quindi presumibilmente il più frequente a verificarsi;
inoltre, ove comproprietario sia un terzo non possono verificarsi i presupposti per la nascita del diritto di abitazione, non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare in concreto al coniuge il godimento pieno del bene oggetto del diritto;
in altri termini, intanto può sorgere il diritto di abitazione, in quanto vi è la possibilità di soddisfare l'esigenza abitativa e, se
5 questa non può soddisfarsi perché l'immobile appartiene anche ad estranei, il diritto di abitazione non nasce” (Cass. n. 29162/2021; Cass. n. 6691/2000; Cass. n. 8171/1991). In altre parole, il diritto di abitazione riconosciuto dall'art. 540 comma 2 c.c. al coniuge superstite relativamente all'immobile adibito a casa familiare sorge solo allorquando il coniuge deceduto aveva la piena proprietà di tale immobile o ne era comproprietario unitamente al coniuge superstite. In tutti gli altri casi non opera la tutela prevista dalla disposizione citata.
In conclusione, deve quindi essere affermata l'occupazione illegittima dell'immobile oggetto di causa da parte del convenuto e ordinata a quest'ultimo l'immediata Controparte_1 liberazione dello stesso.
3. La domanda della ricorrente di condanna del resistente al pagamento di una somma a titolo di indennità da occupazione illegittima
3.1 Riconosciuta l'illegittima occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte del convenuto, deve essere valutata la domanda della ricorrente di condannare lo stesso al pagamento in proprio favore di una somma a titolo di indennità da occupazione illegittima.
Nello specifico, la ricorrente ha chiesto di quantificare tale indennità in misura pari a euro 250 mensili avuto riguardo ai parametri OMI o alle quotazioni di mercato esistenti (doc. 8 fascicolo parte ricorrente).
In pratica la ricorrente ha formulato domanda di risarcimento del danno conseguenza dell'illegittima occupazione da parte del resistente a titolo di danno emergente, ovvero per la perdita subita a causa di tale condotta illecita.
3.2 Le Sezioni Unite (SS.UU n. 33645/2022 e n. 33659/2022) si sono di recente pronunciate sulla questione della configurabilità del c.d. danno in re ipsa nell'ipotesi di occupazione sine titulo dell'immobile con riguardo alla perdita subita, ovvero del danno da perdita subita del godimento, affermando i seguenti principi di diritto: i) “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; ii) “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
6 In altre parole, qualora il soggetto faccia valere il diritto al risarcimento del danno sotto il profilo della perdita subita – c.d. danno emergente - il fatto costitutivo del diritto è costituito dalla concreta possibilità andata perduta – si badi bene non quella meramente potenziale - di esercitare il diritto di godimento direttamente o indirettamente, ossia mediante concessione ad altri a fronte del pagamento di un corrispettivo.
Con riferimento alla concreta ripartizione dell'onere della prova, è stato affermato che l'attore ha l'onere di allegare la perdita della possibilità di godimento, allegazione che può essere specificatamente contestata dal convenuto mediante l'opposizione che il proprietario non avrebbe esercitato il diritto di godimento. In presenza di una specifica contestazione, sorge per l'attore l'onere di provare lo specifico godimento perso, onere che può essere assolto anche mediante il ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ex art. 115 secondo comma c.p.c.
o mediante presunzioni semplici. In questo ultimo caso l'attore ha l'onere di allegare e provare se specificatamente contestato il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa.
E' stato poi ricordato che, sia qualora il risarcimento abbia ad oggetto il danno emergente sia il lucro cessante, l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18074; 4 gennaio 2019, n. 87; 18 luglio 2016, n. 14652; 13 febbraio 2013, n. 3576) e pertanto “Poiché non si compie l'effetto di cui all'art. 115 c.p.c., comma
1, per i fatti ignoti al danneggiante l'onere probatorio sorge comunque per l'attore, a prescindere dalla mancanza di contestazione, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza dei fatti ignoti alla parte convenuta sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno”.
3.3 L'applicazione di tali principi al caso in esame conduce a ritenere fondata la richiesta dell'attrice che, come detto, si è limitata al danno emergente.
7 Nello specifico, risulta agli atti che ha chiesto al resistente il rilascio Parte_1 dell'immobile, ovvero la sottoscrizione di un accordo che legittimasse la permanenza dello stesso dentro all'immobile dietro pagamento di un corrispettivo, ma si è rifiutato, Controparte_1 anche di partecipare al procedimento di mediazione (docc. 4 e 5 fascicolo ricorrente). Avendo, quindi, l'attrice chiaramente manifestato la propria intenzione di utilizzare l'immobile e metterlo a reddito, l'illegittima permanenza del resistente nello stesso le ha cagionato un danno che deve essere risarcito.
La liquidazione di tale danno, come indicato dalla Sezioni Unite, deve avvenire in via equitativa utilizzando come parametro il canone locativo di mercato (doc. 8 fascicolo ricorrente). La ricorrente ha chiesto un importo inferiore al valore di mercato e si ritiene, pertanto, di poter aderire a tale indicazione, pari a euro 250 mensili. Tale somma deve essere riconosciuta a partire dal momento in cui l'occupazione di è divenuta illegittima, ovvero a Controparte_1 partire dal mese di marzo del 2022 e sino all'effettivo rilascio. Al momento della domanda (27 novembre 2024) erano dovute 32 mensilità per un importo complessivo dovuto pari a euro 8.000.
Ad oggi giorno della sentenza sono maturate ulteriori 11 mensilità per un importo complessivo pari a euro 2.750. Sarà poi dovuta la somma mensile individuata per ogni successiva mensilità sino all'effettivo rilascio.
4. La domanda riconvenzionale del resistente
Come anticipato, il resistente ha chiesto in via riconvenzionale di accertare l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di causa per usucapione.
Richiamando quanto già affermato al paragrafo 2.2 la domanda deve essere rigettata atteso che il resistente non ha provato, né si è offerto di provare tale acquisto.
5. Le spese di lite
Quanto alle spese di lite del presente procedimento, le stesse seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come successivamente modificato, ritenuta la causa di valore pari a quanto richiesto dalla ricorrente e, quindi, per lo scaglione compreso tra 5.200,01 e 26.000, relativamente a tutte le fasi processuali ad eccezione di quella istruttoria, che non si è svolta, e riducendo gli importi della fase decisionale del 30%, attese le modalità di svolgimento della stessa.
P.Q.M.
8 il Tribunale di Varese, pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, così decide:
1. ACCERTA e DICHIARA che il resistente, , occupa senza titolo Controparte_1
l'immobile di proprietà di sito in Brebbia, via Piave 21, censito Foglio 7, Parte_1 mappale 1785, via Piave 15, piano T, categoria A\3, classe 1, vani 8,5, RCL 374.000;
2. ORDINA a parte resistente, , l'immediata liberazione Controparte_1 dell'immobile suddetto e la consegna dello stesso, senza dilazione, alla ricorrente,
Parte_1
3. CONDANNA parte resistente, , al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente, dell'indennità di occupazione dell'immobile di cui sopra pari Parte_1
a euro 10.750 per il periodo marzo 2022 – ottobre 2025, nonché al pagamento di euro 250 per ogni mensilità di occupazione senza titolo dal mese di novembre 2025 fino all'effettivo rilascio;
4. RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, CP_1
;
[...]
5. CONDANNA parte resistente, , alla rifusione in favore di parte Controparte_1 ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in euro 2.887 per Parte_1 compensi professionali, oltre i.v.a. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte), c.p.a. e 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Varese, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Marta Maria Recalcati
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