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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1016/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 670/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 10137/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6771/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo di cui al documento n. 20230002125511032165585 emessa da RTI Municipia. s.p.a. - Abaco s.p.a. concessionaria delle entrate per la Regione Campania relativamente ad un debito contestato alla predetta contribuente nei confronti dell'Ente impositore a titolo di mancato pagamento tasse automobilistiche per l'anno 2014 di euro 52,01.
A sostegno del proposto gravame l'interessata ha dedotto i seguenti motivi: 1) nullità del fermo amministrativo per carenza di legittimazione da parte di RTI Municipia- Abaco;
2) la sproporzione tra le sanzioni e il comportamento del contribuente;
3) la mancata notifica degli atti presupposti, la decadenza e prescrizione del diritto ad esigere i tributi.
Si sono costituiti in giudizio per resistere sia il RTI Municipia.- Abaco sia la Regione Campania.
Con sentenza n. 10137/2024 depositata il 25.06.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza relativa alla violazione del principio di proporzionalità, avendo l'Ufficio disposto il fermo amministrativo su autoveicoli nella disponibilità della ricorrente unicamente per un debito tributario della medesima di appena 52 euro.
Nel suo atto di appello la contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, limitatamente all'importo delle spese liquidate in favore della ricorrente, che assume erroneamente quantificate in complessivi € 200,00, chiedendo la modifica di tale parte in favore di una pronuncia che condanni Regione Campania e R.T.I. – Municipia S.p.A. -Abaco S.p.
A. al pagamento, oltre agli esborsi per € 30,00, dei compensi professionali di causa nella misura di € 552,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come da parametri medi tabellari ex D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M.
n. 147/2022 o in subordine al pagamento di compensi minori ma non inferiori ai minimi tabellari pari ad
€ 278,00, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti antistatari.
Si è costituita la Società MUNICIPIA S.p.A., depositando controdeduzioni.
La Società MUNICIPIA S.p.A. ha, altresì, proposto appello incidentale, rilevando che in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti, come si evince dagli atti, la Ricorrente_1 negli anni ha sempre ricevuto gli atti prodromici all'atto impugnato, tutti atti entrati nella sfera di conoscibilità della stessa e mai dalla stessa opposti divenuti, pertanto, definitivi.
Il credito non è prescritto avendo dato parte resistente ampia e documentale prova della interruzione dei termini di prescrizione e della regolarità delle notifiche.
Il fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, si osserva, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.
In ordine, invece, alla nullità del fermo per carenza di legittimazione da parte di RTI Municipia, si osserva che sussiste la titolarità attiva del RTI per proseguire nella riscossione del tributo in forza dell'art.
3-ter del contratto rep. 14521 del 4/04/2018, inserito da Addendum rep. 14714/2023, Abaco S.p.A./Municipia S.p.A., addendum prodotto dalla Regione nel giudizio di primo grado, che assicura la conclusione di tutte le attività di riscossione avviate sulle liste trasmesse entro la data di conclusione del contratto stesso, ossia entro il
3/04/2023.
In ordine poi alla sproporzione si rileva come la sproporzione evidente tra il debito del contribuente ed il valore del veicolo sottoposto a fermo amministrativo di regola non consente di invocare la nullità del fermo;
ciò, in quanto l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura.
L'amministrazione non è tenuta ad una comparazione tra il proprio interesse e il possibile danno del contribuente in sede di applicazione di misura cautelare. In materia di fermo amministrativo è irrilevante la sproporzione tra entità della pretesa e il valore del bene sottoposto a fermo.
Il contribuente ha depositato memorie illustrative.
Rileva il contribuente che l'appellata Municipia S.p.A., con la propria difesa, non è entrata nel merito dei motivi dell'appello principale relativi all'illegittima liquidazione delle spese al di sotto dei minimi tabellari - nulla potendo contestare in ordine alla violazione dei parametri tabellari.
In ordine all'appello incidentale di Municipia S.p.A, in via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto, in quanto i motivi di appello sono una mera riproposizione delle eccezioni di primo grado e non chiariscono i motivi ed i punti della sentenza da riformare con le specifiche censure.
Nel merito, si osserva, il Giudice di prime cure ha correttamente individuato nel principio di proporzionalità la ratio decidendi assorbente, dichiarando l'invalidità del fermo amministrativo n. 20230002125541032165585.
Il principio di proporzionalità costituisce un canone fondamentale del diritto europeo, pienamente recepito nell'ordinamento interno, come esplicitamente richiamato anche dalla L. n. 23/2014, e impone che gli strumenti operativi utilizzati dall'Amministrazione finanziaria e dagli Agenti della Riscossione (in questo caso
Municipia S.p.A.) debbano essere adeguati e non vessatori in relazione alla gravità del comportamento del contribuente e all'entità del debito. Nel caso in esame, il debito tributario residuo di Ricorrente_1 derivava da una tassa automobilistica per l'anno 2014 di base pari a € 52,01.
Si rappresenta, altresì, che Ricorrente_1 versa in condizioni di disabilità e ha in corso il procedimento per il riconoscimento dei benefici ex L. 104/1992; elemento che, alla luce dell'esiguità del credito residuo (€ 52,01)
e della funzione meramente strumentale del fermo, accentua la manifesta sproporzione della misura adottata.
La contribuente insiste, infine, nella nullità del fermo amministrativo alla luce della irregolarità della notificazione dell'atto presupposto, ovvero il preavviso di fermo. Ebbene, il preavviso di fermo amministrativo n. 20220002066500708535787 del 07.03.2022, riporta una busta per assunta compiuta giacenza ed un avviso di ricevimento completamente in bianco. All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta avanzata dalla contribuente, di declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92.
Come noto, anche per l'appello in materia tributaria, i motivi hanno la funzione di assolvere, a pena d'inammissibilità, alla determinazione dell'oggetto del giudizio di merito. I motivi debbono consistere nell'illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che hanno indotto l'organo dell'impugnazione a non condividere le motivazioni del giudice adito in prime cure. La ratio sottesa alla previsione normativa
è quella di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura. Non si può, pertanto, prescindere dalla enunciazione delle specifiche doglianze (individualmente puntualizzate per ogni aspetto del quale si invoca riforma), le quali hanno la funzione di perimetrare l'area del controllo devoluta al giudice della impugnazione e fondano al contempo la potestà rescindente. L'indicazione di specifici motivi di impugnazione consente non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame del giudice d'appello, ma anche di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame i motivi di appello incidentale pongono una diffusa e puntuale censura alla motivazione della sentenza di primo grado.
Passando all'esame del merito, l'appello principale va accolto.
L'appello incidentale va, invece, respinto.
Con il ricorso introduttivo la contribuente lamentava, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti.
Orbene, dagli atti si evince che l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato in data 2 maggio 2017,
a mezzo del servizio postale mediante consegna dell'atto presso il domicilio della contribuente.
L'ingiunzione di pagamento nr. 434119857749/14 è stata notificata il 20.10.20 a mani della contribuente.
Non risulta, invece, documentata la rituale notifica del preavviso di fermo.
La Società MUNICIPIA S.p.A. assume che il preavviso di fermo è stato notificato alla contribuente il 16.3.22
a mezzo posta perfezionatasi per compiuta giacenza.
Come lamentato dalla contribuente, il preavviso di fermo amministrativo n. 20220002066500708535787 del
07.03.2022, riporta una busta per assunta compiuta giacenza ed un avviso di ricevimento completamente in bianco.
Manca del tutto la relazione su cosa è accaduto prima, manca l'avviso di ricevimento completo dei dati, nonché la sottoscrizione dell'atto a cura dell'Agente notificatore. Ne consegue la fondatezza del ricorso introduttivo.
In ordine all'appello principale, la contribuente censura la sentenza impugnata (statuizione sulle spese) ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici in tema di quantificazione delle spese.
L'appello principale può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, liquidate tenuto conto del valore della causa e delle tabelle professionali nella misura di Euro 280,00 per il primo grado, ed in Euro 210,00 per il secondo grado, oltre accessori e distrazione in favore del difensore.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
accoglie l'appello principale;
respinge l'appello incidentale, CO la appellata al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 280,00 per il primo grado, ed in Euro 210,00 per il secondo grado, oltre accessori, oltre accessori e distrazione in favore del difensore
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 670/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 10137/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6771/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo di cui al documento n. 20230002125511032165585 emessa da RTI Municipia. s.p.a. - Abaco s.p.a. concessionaria delle entrate per la Regione Campania relativamente ad un debito contestato alla predetta contribuente nei confronti dell'Ente impositore a titolo di mancato pagamento tasse automobilistiche per l'anno 2014 di euro 52,01.
A sostegno del proposto gravame l'interessata ha dedotto i seguenti motivi: 1) nullità del fermo amministrativo per carenza di legittimazione da parte di RTI Municipia- Abaco;
2) la sproporzione tra le sanzioni e il comportamento del contribuente;
3) la mancata notifica degli atti presupposti, la decadenza e prescrizione del diritto ad esigere i tributi.
Si sono costituiti in giudizio per resistere sia il RTI Municipia.- Abaco sia la Regione Campania.
Con sentenza n. 10137/2024 depositata il 25.06.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza relativa alla violazione del principio di proporzionalità, avendo l'Ufficio disposto il fermo amministrativo su autoveicoli nella disponibilità della ricorrente unicamente per un debito tributario della medesima di appena 52 euro.
Nel suo atto di appello la contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, limitatamente all'importo delle spese liquidate in favore della ricorrente, che assume erroneamente quantificate in complessivi € 200,00, chiedendo la modifica di tale parte in favore di una pronuncia che condanni Regione Campania e R.T.I. – Municipia S.p.A. -Abaco S.p.
A. al pagamento, oltre agli esborsi per € 30,00, dei compensi professionali di causa nella misura di € 552,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come da parametri medi tabellari ex D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M.
n. 147/2022 o in subordine al pagamento di compensi minori ma non inferiori ai minimi tabellari pari ad
€ 278,00, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti antistatari.
Si è costituita la Società MUNICIPIA S.p.A., depositando controdeduzioni.
La Società MUNICIPIA S.p.A. ha, altresì, proposto appello incidentale, rilevando che in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti, come si evince dagli atti, la Ricorrente_1 negli anni ha sempre ricevuto gli atti prodromici all'atto impugnato, tutti atti entrati nella sfera di conoscibilità della stessa e mai dalla stessa opposti divenuti, pertanto, definitivi.
Il credito non è prescritto avendo dato parte resistente ampia e documentale prova della interruzione dei termini di prescrizione e della regolarità delle notifiche.
Il fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, si osserva, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.
In ordine, invece, alla nullità del fermo per carenza di legittimazione da parte di RTI Municipia, si osserva che sussiste la titolarità attiva del RTI per proseguire nella riscossione del tributo in forza dell'art.
3-ter del contratto rep. 14521 del 4/04/2018, inserito da Addendum rep. 14714/2023, Abaco S.p.A./Municipia S.p.A., addendum prodotto dalla Regione nel giudizio di primo grado, che assicura la conclusione di tutte le attività di riscossione avviate sulle liste trasmesse entro la data di conclusione del contratto stesso, ossia entro il
3/04/2023.
In ordine poi alla sproporzione si rileva come la sproporzione evidente tra il debito del contribuente ed il valore del veicolo sottoposto a fermo amministrativo di regola non consente di invocare la nullità del fermo;
ciò, in quanto l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura.
L'amministrazione non è tenuta ad una comparazione tra il proprio interesse e il possibile danno del contribuente in sede di applicazione di misura cautelare. In materia di fermo amministrativo è irrilevante la sproporzione tra entità della pretesa e il valore del bene sottoposto a fermo.
Il contribuente ha depositato memorie illustrative.
Rileva il contribuente che l'appellata Municipia S.p.A., con la propria difesa, non è entrata nel merito dei motivi dell'appello principale relativi all'illegittima liquidazione delle spese al di sotto dei minimi tabellari - nulla potendo contestare in ordine alla violazione dei parametri tabellari.
In ordine all'appello incidentale di Municipia S.p.A, in via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto, in quanto i motivi di appello sono una mera riproposizione delle eccezioni di primo grado e non chiariscono i motivi ed i punti della sentenza da riformare con le specifiche censure.
Nel merito, si osserva, il Giudice di prime cure ha correttamente individuato nel principio di proporzionalità la ratio decidendi assorbente, dichiarando l'invalidità del fermo amministrativo n. 20230002125541032165585.
Il principio di proporzionalità costituisce un canone fondamentale del diritto europeo, pienamente recepito nell'ordinamento interno, come esplicitamente richiamato anche dalla L. n. 23/2014, e impone che gli strumenti operativi utilizzati dall'Amministrazione finanziaria e dagli Agenti della Riscossione (in questo caso
Municipia S.p.A.) debbano essere adeguati e non vessatori in relazione alla gravità del comportamento del contribuente e all'entità del debito. Nel caso in esame, il debito tributario residuo di Ricorrente_1 derivava da una tassa automobilistica per l'anno 2014 di base pari a € 52,01.
Si rappresenta, altresì, che Ricorrente_1 versa in condizioni di disabilità e ha in corso il procedimento per il riconoscimento dei benefici ex L. 104/1992; elemento che, alla luce dell'esiguità del credito residuo (€ 52,01)
e della funzione meramente strumentale del fermo, accentua la manifesta sproporzione della misura adottata.
La contribuente insiste, infine, nella nullità del fermo amministrativo alla luce della irregolarità della notificazione dell'atto presupposto, ovvero il preavviso di fermo. Ebbene, il preavviso di fermo amministrativo n. 20220002066500708535787 del 07.03.2022, riporta una busta per assunta compiuta giacenza ed un avviso di ricevimento completamente in bianco. All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta avanzata dalla contribuente, di declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92.
Come noto, anche per l'appello in materia tributaria, i motivi hanno la funzione di assolvere, a pena d'inammissibilità, alla determinazione dell'oggetto del giudizio di merito. I motivi debbono consistere nell'illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che hanno indotto l'organo dell'impugnazione a non condividere le motivazioni del giudice adito in prime cure. La ratio sottesa alla previsione normativa
è quella di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura. Non si può, pertanto, prescindere dalla enunciazione delle specifiche doglianze (individualmente puntualizzate per ogni aspetto del quale si invoca riforma), le quali hanno la funzione di perimetrare l'area del controllo devoluta al giudice della impugnazione e fondano al contempo la potestà rescindente. L'indicazione di specifici motivi di impugnazione consente non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame del giudice d'appello, ma anche di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame i motivi di appello incidentale pongono una diffusa e puntuale censura alla motivazione della sentenza di primo grado.
Passando all'esame del merito, l'appello principale va accolto.
L'appello incidentale va, invece, respinto.
Con il ricorso introduttivo la contribuente lamentava, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti.
Orbene, dagli atti si evince che l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato in data 2 maggio 2017,
a mezzo del servizio postale mediante consegna dell'atto presso il domicilio della contribuente.
L'ingiunzione di pagamento nr. 434119857749/14 è stata notificata il 20.10.20 a mani della contribuente.
Non risulta, invece, documentata la rituale notifica del preavviso di fermo.
La Società MUNICIPIA S.p.A. assume che il preavviso di fermo è stato notificato alla contribuente il 16.3.22
a mezzo posta perfezionatasi per compiuta giacenza.
Come lamentato dalla contribuente, il preavviso di fermo amministrativo n. 20220002066500708535787 del
07.03.2022, riporta una busta per assunta compiuta giacenza ed un avviso di ricevimento completamente in bianco.
Manca del tutto la relazione su cosa è accaduto prima, manca l'avviso di ricevimento completo dei dati, nonché la sottoscrizione dell'atto a cura dell'Agente notificatore. Ne consegue la fondatezza del ricorso introduttivo.
In ordine all'appello principale, la contribuente censura la sentenza impugnata (statuizione sulle spese) ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici in tema di quantificazione delle spese.
L'appello principale può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, liquidate tenuto conto del valore della causa e delle tabelle professionali nella misura di Euro 280,00 per il primo grado, ed in Euro 210,00 per il secondo grado, oltre accessori e distrazione in favore del difensore.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
accoglie l'appello principale;
respinge l'appello incidentale, CO la appellata al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 280,00 per il primo grado, ed in Euro 210,00 per il secondo grado, oltre accessori, oltre accessori e distrazione in favore del difensore