Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01064/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, quali genitori responsabili di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mariachiara Paone, Maria Lorusso e Anna Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell’illegittimità della condotta omissiva tenuta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, e la conseguente violazione dell’obbligo, da parte della stessa, di provvedere al rimborso delle spese sostenute per la terapia con Metodo ABA., a seguito dell’Istanza presentata, a mezzo PEC, in data -OMISSIS-, nonché per l’accertamento del diritto soggettivo del minore a ricevere dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in via diretta o indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale con Metodo ABA (Applied Behavior Analysis), nella misura di almeno 8 ore settimanali, oltre a 1 supervisione a cadenza trimestrale, 3 sedute settimanali di parent training , oltre alla logopedia e alla neuropsicomotricità in misura di 2 sedute settimanali, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia;
nonché, altresì, per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare o nel rimborsare le terapie comportamentali con Metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi € 6.314,77 (somma calcolata sino al mese di febbraio 2025) per spese di terapia comportamentale erogata da terzi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS- e -OMISSIS-, quali genitori responsabili di -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, hanno agito dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale ed hanno proposto le seguenti domande:
a) accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta omissiva tenuta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, e la conseguente violazione dell’obbligo, da parte della stessa, di provvedere al rimborso delle spese sostenute per la terapia con Metodo A.B.A., a seguito dell’istanza presentata, in data -OMISSIS-;
b) accertare e dichiarare il diritto soggettivo del minore -OMISSIS- a ricevere dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in via diretta o indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale con Metodo A.B.A. (Applied Behavior Analysis), nella misura di 8 ore settimanali, oltre a 1 supervisione a cadenza trimestrale, 3 sedute settimanali di parent training , oltre alla logopedia e alla neuropsicomotricità in misura di 2 sedute settimanali, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia;
c) condannare l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, ad erogare l’intervento cognitivo comportamentale con Metodo A.B.A. (Applied Behavior Analysis), nella misura di 8 ore settimanali, oltre a 1 supervisione a cadenza trimestrale, 8 ore di parent training sempre a cadenza trimestrale, oltre alla logopedia e alla neuropsicomotricità in misura di 8 settimanali ciascuna, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia, ciascuna, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapie con Metodo A.B.A. ricevute da terzi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia;
d) condannare, altresì, l’amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali con Metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi € 6.314,77 per spese di terapia comportamentale erogata da terzi, oltre le successive all’instaurazione del presente giudizio.
2. – A sostegno delle domande proposte, i ricorrenti hanno rappresentato quanto segue:
a) il loro figlio è affetto da “disturbo del neurosviluppo caratterizzato da lieve ritardo psicomotorio con traiettoria evolutiva per disturbo dello spettro autistico e ipercinesia motoria” , per come accertato nella relazione clinica dell’UOC di Neuropsichiatria Infantile dell’ASP di Catanzaro del -OMISSIS-;
b) pertanto, secondo quanto accertato dal personale della citata UOC, è consigliabile «1) di iniziare un trattamento neuropsicomotorio a cadenza trisettimanale e trattamento logopedico a cadenza bisettimanale in regime ambulatoriale estensivo con progetto a 180 giorni e verifica alla scadenza; (…) 4) di effettuare un controllo clinico NPI a 8 mesi per seguire l’evoluzione clinica del disturbo» ;
c) con atto del -OMISSIS-, -OMISSIS- ha chiesto l’autorizzazione al trattamento riabilitativo per il proprio figlio minore; il successivo 20 marzo 2024 l’Unità di Valutazione Territoriale dell’ASP ha approvato l’attivazione del piano di riabilitazione estensiva ambulatoriale;
d) il -OMISSIS- l’UOC di Neuropsichiatria Infantile dell’ASP di Catanzaro ha certificato che il minore è affetto da Lieve Ritardo Psicomotorio F88 (ICD 10) e Disturbo dello Spettro dell’Autismo F84 (ICD 10), con condizione clinica caratterizzata da livello di gravità ascrivibile a livello 2, e «necessita di intervento abilitativo cognitivo comportamentale intensivo multimediale con metodo A.B.A., con progetto individualizzato secondo quanto indicato dalle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità 2011/2015 per un periodo della durata di almeno un anno presso la struttura accreditata “Centro Lucrezia” del territorio» ; si «consiglia Parent Training con coinvolgimento costante nelle attività riabilitative al fine di attivare competenze genitoriali necessarie nella gestione quotidiana dei bisogni del bambino che necessita della mediazione nel gruppo dei pari in tutti i contesti di vita» ;
e) in mancanza di convocazione per l’avvio della terapia, ed anzi avendo appreso presso il “Centro Lucrezia” che i tempi di attesa sono molto lunghi, in data -OMISSIS- i genitori del minore hanno domandato all’ASP di Catanzaro il rimborso della somma di € 6.314,77, costi sopportati per acquistare le prestazioni non erogate dal sistema sanitario;
f) ancora una volta, l’ASP di Catanzaro è rimasta inerte.
3. – Si è costituita l’ASP di Catanzaro chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Nel merito, ha contestato che siano rimborsabili le spese sostenute prima del -OMISSIS-, allorché è stata prescritta la necessaria terapia; inoltre, non sarebbe dimostrato che il professionista cui i ricorrenti si sono rivolti sia qualificato a prestare la terapia ABA.
In ogni caso, ha dedotto di aver operato correttamente, essendo la struttura “Centro Lucrezia” a gestire le liste d’attesa.
4. – Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
5. – Pregiudizialmente, va osservato che, alla luce dell’orientamento più recente della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 20 gennaio 2022, n. 1781), la giurisdizione relativa alla richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici di cui all’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., là dove è richiesta l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, da rinvenirsi anche nell’omissione provvedimentale dell’amministrazione sulla specifica richiesta di erogazione da parte dell’interessato.
6. – In punto di fatto, è documentato che il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, già in data -OMISSIS-, ha prescritto al minore “intervento abilitativo cognitivo comportamentale intensivo multimediale con metodo A.B.A., con progetto individualizzato secondo quanto indicato dalle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità 2011/2015 per un periodo della durata di almeno un anno presso la struttura accreditata “Centro Lucrezia” del territorio” .
Benché la famiglia abbia fatto tempestiva richiesta di erogazione delle prestazioni prescritte, e benché la terapia sia stata autorizzata, il minore è ancora in lista d’attesa.
Si dive quindi escludere che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro abbia preso effettivamente in carico del paziente: in proposito, non può certo ritenersi sufficiente a soddisfare il diritto del minore il suo mero riconoscimento cartolare.
7. – In punto di diritto, la giurisprudenza ha ormai chiarito che il metodo ABA rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 2018, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134.
Deve essere perciò garantito l’effettivo trattamento, dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento ABA nei LEA. (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8708; TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 18 marzo 2024, n. 424).
8. – Le domande proposte dai ricorrenti risultano, pertanto, fondate nei termini che seguono, senza che sia occorrente attività istruttoria.
8.1. – Innanzitutto, va accertato l’obbligo, in capo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, di fornire le prestazioni già indicate nella nota del -OMISSIS-, in maniera diretta, mediante erogazione delle terapie necessarie al miglioramento della qualità di vita del soggetto presso centri specializzati ABA, preferibilmente allocato in luogo non lontano dalla residenza del minore, o in maniera indiretta, mediante rimborso delle spese sostenute dalla famiglia, per le medesime terapie presso centri specializzati privati.
8.2. – Va poi ricordato che, in tema di assistenza sanitaria, le prestazioni necessarie ed urgenti, anche se effettuate in strutture non convenzionate e senza la previa autorizzazione della ASL, sono a carico del servizio sanitario in quanto, dovendo essere salvaguardata la salute in maniera effettiva, il relativo onere non può essere fatto gravare sul paziente, che ha, quindi, direttamente diritto al rimborso della spesa sostenuta (Cass. Civ., Sez. III, 12 luglio 2023, n. 1993).
Quindi, anche la domanda di condanna al risarcimento del danno, pari alle spese sostenute, deve essere accolta, sia pure per le sole spese sopportate dopo la data del -OMISSIS-, in cui vi è stata la prescrizione della terapia ABA, per un importo complessivo di € 5.483,55.
In proposito, si osserva che non risulta esistere un sistema di qualificazione dei soggetti erogatori della terapia ABA, sicché, non essendo stata fornita la terapia presso le strutture dell’ASP o da essa accreditate, non sembra essere discutibile l’individuazione, da parte dei genitori del minore, di una struttura presso cui erogare al minore le prestazioni di cui egli ha bisogno.
9. - Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza, con distrazione in favore del costituito procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) accerta l’obbligo, in capo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, di fornire le prestazioni già indicate nella nota del -OMISSIS-, in maniera diretta o in maniera indiretta;
b) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore di -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità, di un importo complessivo di € 5.483,55;
c) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore di -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità, e per essi al difensore distrattario, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.