Articolo 23 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 22Articolo 24
Versione
1 gennaio 1973
Art. 23. (Termini di pagamento)

La pensione e' corrisposta in 13 mensilita' a rate bimestrali anticipate entro la prima quindicina dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.
La tredicesima mensilita' e' corrisposta entro la prima quindicina di dicembre.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973