Art. 23. (Termini di pagamento)
La pensione e' corrisposta in 13 mensilita' a rate bimestrali anticipate entro la prima quindicina dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.
La tredicesima mensilita' e' corrisposta entro la prima quindicina di dicembre.
La pensione e' corrisposta in 13 mensilita' a rate bimestrali anticipate entro la prima quindicina dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.
La tredicesima mensilita' e' corrisposta entro la prima quindicina di dicembre.