Articolo 10 della Legge 6 marzo 1950, n. 171
Articolo 9Articolo 11
Versione
28 aprile 1950
Art. 10.
Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piano appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino puo' presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio e' determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte o di detto piano o di detta porzione di piano.
Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini puo', nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.
Entrata in vigore il 28 aprile 1950