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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2371/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv.to , dalla quale è rappresentata Parte_2
e difesa, giusta procura in atti,
e da
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_3 domiciliato presso lo studio dell'avv.to CERCIELLO NUNZIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_3 data 16/10/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 29/09/1984, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Pomigliano d'RC (al n. 171, Parte II, serie A, anno 1984).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate tre figlie, (in Cercola il 25/12/1986), (in Per_1 Per_2
Massa di Somma il 15/10/1988) e (in Napoli il 01/04/1996), maggiorenni ed Per_3 economicamente autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 20/01/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 21/01/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) I coniugi dichiarano che il fitto ricavato dalla locazione dell'immobile sito in Pomigliano D'RC alla Via A.
De Gasperi pari ad € 550,00 sarà incassato, a partire dal 19.04.2024 dalla sig.ra la quale ultima, Parte_1 come si è sopra detto, provvederà in esclusiva al pagamento della parte restante del mutuo contratto per il suo acquisto;
2 3) La sig.ra continuerà a dimorare nella casa coniugale sita in Pomigliano D'RC alla via F. Parte_1
Terracciano 224;
4) I sottoscritti e vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e con l'ulteriore Parte_1 Parte_3 obbligo di comunicarsi eventuali modifiche del domicilio e del recapito telefonico;
5) I sottoscritti e , in considerazione della circostanza che entrambi sono Parte_1 Parte_3 economicamente autosufficienti, stabiliscono di non avere nulla a pretendere l'un l'altro sotto il profilo economico;
6) Le parti si danno reciprocamente atto di aver diviso i beni comuni e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro
e viceversa e di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente;
7) Entrambi i coniugi prestano il rispettivo assenso al rilascio dei passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
8) Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
9) compensare le spese del presente giudizio”.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 02/01/1961, e , nato a [...] il Parte_3
09/03/1958, che hanno contratto matrimonio a Pomigliano d'RC (NA) il 29/09/1984 (atto n. 171, Parte II, Serie A, anno 1984);
➢ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano d'RC (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
➢ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 23/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2371/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv.to , dalla quale è rappresentata Parte_2
e difesa, giusta procura in atti,
e da
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_3 domiciliato presso lo studio dell'avv.to CERCIELLO NUNZIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_3 data 16/10/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 29/09/1984, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Pomigliano d'RC (al n. 171, Parte II, serie A, anno 1984).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate tre figlie, (in Cercola il 25/12/1986), (in Per_1 Per_2
Massa di Somma il 15/10/1988) e (in Napoli il 01/04/1996), maggiorenni ed Per_3 economicamente autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 20/01/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 21/01/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) I coniugi dichiarano che il fitto ricavato dalla locazione dell'immobile sito in Pomigliano D'RC alla Via A.
De Gasperi pari ad € 550,00 sarà incassato, a partire dal 19.04.2024 dalla sig.ra la quale ultima, Parte_1 come si è sopra detto, provvederà in esclusiva al pagamento della parte restante del mutuo contratto per il suo acquisto;
2 3) La sig.ra continuerà a dimorare nella casa coniugale sita in Pomigliano D'RC alla via F. Parte_1
Terracciano 224;
4) I sottoscritti e vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e con l'ulteriore Parte_1 Parte_3 obbligo di comunicarsi eventuali modifiche del domicilio e del recapito telefonico;
5) I sottoscritti e , in considerazione della circostanza che entrambi sono Parte_1 Parte_3 economicamente autosufficienti, stabiliscono di non avere nulla a pretendere l'un l'altro sotto il profilo economico;
6) Le parti si danno reciprocamente atto di aver diviso i beni comuni e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro
e viceversa e di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente;
7) Entrambi i coniugi prestano il rispettivo assenso al rilascio dei passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
8) Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
9) compensare le spese del presente giudizio”.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 02/01/1961, e , nato a [...] il Parte_3
09/03/1958, che hanno contratto matrimonio a Pomigliano d'RC (NA) il 29/09/1984 (atto n. 171, Parte II, Serie A, anno 1984);
➢ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano d'RC (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
➢ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 23/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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