Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2783 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del giorno 21/03/2025 e vertente
TRA
(c.f. p. Iva Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
incorporante di iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Controparte_1
riassicurazione, Sez. 1, al n.
1.00006 facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n 046, incorporante di Controparte_2
per atto di fusione e cambio della denominazione sociale da .,
[...] Parte_2
a rogito Notaio di Bologna in data 31/12/2013 (Rep 53712, Racc. 34018), in Per_1
persona del procuratore speciale p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Patrizia Cicero in virtù di procura allega all'atto di costituzione di nuovo difensore del 06/06/2023 in
APPELLANTE
E
(P. Iva ) in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante p.t rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo Bevere in virtù di procura generale alle liti rilasciata il 17.07.2018 a rogito del notaio Persona_2
in Roma (rep. n. 301, racc. n. 138) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma Piazza Priscilla n. 4;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 15090/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 30/10/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <
[...]
conveniva in giudizio la dinanzi al Parte_1 Controparte_3
Tribunale di Roma, per sentir “accertate le contraffazioni e le alterazioni sugli assegni bancari non trasferibili n. 8201680538, 8200058531 e 8200251347, accertare e dichiarare la responsabilità della ex articolo art. 1218 e 1228 c.c., nonché ex CP_4
art. 2043 e 2049 c.c. e, ex art. 43 legge assegno, e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della somma pari ad € 6.311,00, oltre gli interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore della di tutti i danni cagionati Parte_1
dall'istituto di credito in parola, da quantificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante. Con vittoria di spese, …da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Premetteva l'attrice di avere ordinato al proprio istituto di credito, in virtù di apposita convenzione relativa al servizio di liquidazione sinistri, l'emissione di tre assegni di traenza non trasferibili intestati ad altrettanti beneficiari, per l'ammontare complessivo di € 6.311,00 e che essi rispettivamente contraddistinti dai numeri 8201680538, 8200058531 e 8200251347, fossero stati trasmessi tramite il servizio postale dall'impresa assicuratrice ai danneggiati P_
, e Riferiva che, in seguito a controlli contabili, aveva
[...] CP_6 CP_7
riscontrato che i destinatari non avessero mai ricevuto i titoli menzionati, i quali erano stati, invece, di seguito incassati da soggetti non legittimati: in particolare, che l'assegno n. 8201680538 era stato incassato da tale , l'assegno n. Persona_3
8200058531 da tale e, infine, il n. 8200251347 da tale Persona_4 Persona_5
Affermava, quindi, che le persone che avevano posto all'incasso i titoli,
[...]
all'evidenza, si fossero illecitamente impossessati di essi e avessero provveduto alla loro falsificazione. Su richiesta dei propri assicurati, l'attrice aveva di seguito ordinato al proprio Istituto di credito di reiterare il pagamento nei confronti dei medesimi, liquidando le somme loro dovute mediante bonifici. La UnipolSai Ass.ni S.p.A., presa visione degli assegni originariamente inviati, aveva poi appurato che i titoli trafugati e falsificati, presentassero anomale cancellature ed alterazioni: segnatamente, il nome del “nuovo” prenditore era risultato dattiloscritto con un diverso carattere meccanografico rispetto alla dicitura relativa al nome della società traente. Sulla base di tali premesse in fatto, chiedeva l'attrice l'accertamento della responsabilità di
[...]
per aver consentito la negoziazione dei titoli oggetto di causa da parte di soggetti CP_4
diversi dai reali destinatari di essi e per aver manifestato incuria e negligenza nell'adempimento dei propri doveri, ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 43 comma 2 del R.D. n. 1736 del 1933, che contempla la responsabilità di “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso” e dell'art. 2043 c.c.. Si costituiva la parte convenuta, eccependo la genericità degli assunti avversari in punto di allegazione dei fatti sui quali era stata fondata la pretesa, non essendo stato specificato da parte dell'attrice quando i titoli fossero stati spediti ed incassati, con ogni conseguenza in ordine alla possibilità della convenuta di articolare compiutamente le proprie difese. Rilevava ancora che la parte non avesse neppure fornito prova dei presupposti di fatto sui quali la domanda era stata fondata, ovvero dell'intervenuta originaria intestazione dei titoli ad altri soggetti e dell'invio degli stessi ai medesimi. Sosteneva che la condotta di Parte_1
dovesse ritenersi in ogni caso incauta, essendo stato allegato che la spedizione degli assegni fosse avvenuta con posta ordinaria, cosicché lo smarrimento dei titoli e l'illecita negoziazione di essi dovesse ritenersi imputabile all'attrice. Sotto altro profilo deduceva l'infondatezza della domanda, non essendo stato adeguatamente provato il danno ingiusto subito da né che l'alterazione dei titoli fosse evidente, in Parte_1
modo che la potesse ritenersi responsabile del pagamento delle somme portate CP_3
da essi ad altri. Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “in via principale e nel merito: rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla
[...]
nei confronti della in quanto infondate in fatto e in Parte_1 CP_4
diritto, generiche e non provate, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la responsabilità concorrente della per i fatti di causa e per l'effetto Controparte_8
dichiarare che nulla è dovuto da parte della all'attrice. Con vittoria di CP_4
spese …”. Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di consulenza grafica. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 27 maggio 2020, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta, ex art. 83 D.L. 18/20, conv. in L. 27/20, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati. >>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 15090/2020 così statuiva: << respinge le domande proposte dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro
5.000, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- pone in via definitiva a carico della parte attrice le spese di CTU separatamente liquidate. >> § 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< La domanda è infondata e non merita, pertanto, accoglimento. Rileva il giudicante che la parte attrice non abbia fornito idonea prova delle circostanze di fatto che hanno determinato la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti della convenuta. Quest'ultima è stata formulata sul presupposto che la avesse negoziato i titoli per cui è causa e disposto il CP_3
pagamento delle somme portate dai medesimi nei confronti di soggetti non legittimati, in quanto solo apparentemente prenditori di essi, operando con negligenza. Invero, si rileva che difetti in atti idonea prova anche solo del fatto che i titoli per cui è causa fossero stati originariamente emessi dall'attrice nei confronti dei soggetti che la parte ha assunto essere stati gli effettivi destinatari dei pagamenti, non essendo desumibile riscontro di ciò dai documenti prodotti dall'attrice, di provenienza unilaterale della medesima. L'attrice si è limitata ad allegare la circostanza indicata e, dall'esame della produzione documentale della parte, è dato desumere soltanto che la stessa avesse disposto nei confronti dei propri assicurati (nuovi) pagamenti con bonifici bancari sul presupposto della mancata ricezione degli assegni già inviati loro. La mancanza della prova di tale presupposto di fatto è stata peraltro rilevata da parte della convenuta fin dall'atto della sua costituzione in giudizio: la parte ha posto in evidenza, infatti, in comparsa di costituzione che non potesse ritenersi acclarata la circostanza che i titoli per cui è causa fossero stati originariamente emessi nei confronti di soggetti diversi dai soggetti che li avevano presentati all'incasso come prenditori, né del fatto che tali titoli fossero stati spediti da parte di nei confronti dei danneggiati indicati Parte_1
dall'attrice in citazione, non essendo stata prodotta in atti la copia dei titoli prima della loro negoziazione, né le comunicazioni di invio dei predetti titoli agli asseriti legittimi prenditori e, a fronte di tale rilievo, la parte attrice non ha compiuto nel prosieguo alcuna produzione documentale ulteriore. Il difetto di riscontro di quanto sopra assume ancor maggiore rilievo alla luce dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso dell'istruttoria: il Consulente nominato, all'esito del lavoro peritale, compiuta l'analisi approfondita dei titoli oggetto di causa anche mediante l'utilizzo di esami strumentali, ha concluso nel senso che essi non presentassero segni di alterazioni, abrasioni, anomalie, contraffazioni, salvo rilevare la presenza di lievi sfaldature in corrispondenza del nominativo del beneficiario sull'assegno n. 8200058531-02 ed anche dell'importo in lettere, compatibili con il ripetuto sfregamento delle dita sul supporto, queste ultime non rilevabili se non l'impiego di strumenti di analisi tecnica.
Tali conclusioni, che il Giudice ritiene di recepire in quanto adeguatamente motivate anche in risposta alle osservazioni del Consulente di parte, legittimano quindi il dubbio anche sull'effettiva falsificazione dei titoli da parte degli apparenti prenditori di essi.
In ogni caso, la circostanza che gli assegni presentassero solo lievi sfaldature neppure rilevabili se non mediante l'utilizzo di strumenti ottici all'uopo deputati, induce ad escludere che l'alterazione di essi fosse ravvisabile da parte di un operatore pur dotato delle competenze professionali proprie di un impiegato di banca, formato nella valutazione della genuinità dei documenti a lui comunemente sottoposti, cosicché non potrebbe comunque accertarsi la responsabilità dell'Istituto di credito convenuta per il danno in ipotesi derivato all'attrice. Va, infatti, rilevato che il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di qualificazione della responsabilità della banca negoziatrice dei titoli che abbia proceduto al pagamento nei confronti di soggetti diversi dai reali prenditori è stato risolto dalle Sezioni Unite della
Corte con la sentenza S.U., del 26 giugno 2007, n. 14712 del 2007, che ha affermato il principio secondo il quale “La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d.
21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e
l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ.”. Con la pronuncia, le Sezioni unite hanno precisato che l'espressione "colui che paga", adoperata dall'art. 43, 2° comma, I.a., dovesse essere intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria ma anche alla banca negoziatrice, ed hanno affermato la natura contrattuale della responsabilità del banchiere che negozi un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata, in forza della c.d. teoria del contatto sociale qualificato, ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto. I principi già espressi nella citata pronuncia sono stati successivamente ribaditi dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce e, da ultimo, ancora dalle Sezioni
Unite che, con la sentenza n. 12477 del 21/05/2018, hanno riaffermato che “le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur svolgendo indirettamente una funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla corretta circolazione dei titoli di credito, risultino essenzialmente volte a tutelare
i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati, ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede e la cui concreta esecuzione è rimessa ad un soggetto, il banchiere, dotato di specifica professionalità al riguardo”.
Secondo tale impostazione, che si richiama in quanto pienamente condivisibile, si ritiene infatti sia comunque da escludere la ricorrenza di un'ipotesi di responsabilità oggettiva dovendosi invece compiere la valutazione della responsabilità della Banca da contatto sociale qualificato secondo i parametri dettati dagli artt. 1176 e 1218 c.c.
La banca convenuta avrebbe dovuto quindi rispondere del danno in ipotesi patito dell'attrice soltanto nell'ipotesi in cui fosse stata provata l'esecuzione da parte sua del pagamento delle somme portate dagli assegni nei confronti di persone diverse dagli effettivi prenditori solo in ipotesi di inadempimento imputabile ai suoi doveri, ovvero qualora non avesse assolto all'onere di provare di avere operato con la diligenza dovuta, tenuto conto della sua qualità di operatore professionale. Ne discende che le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta non possano trovare accoglimento. In ragione della soccombenza la parte attrice è condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta;
queste ultime si liquidano complessivamente in euro 5.000, per compensi professionali (euro 1.200, per la fase di studio, euro 1.000 per la fase introduttiva, euro 1.500 per la fase istruttoria, euro 1.300, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Si pongono, infine, in via definitiva, a carico della parte attrice le spese di
CTU separatamente liquidate.>>
§ 4. – Ha proposto appello con atto notificato a mezzo pec Parte_1
il 29 aprile 2021 formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Piaccia all'Ill.mo Giudice adito: In via principale: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 15090 del 2020 emessa dal Tribunale civile di Roma in persona del G. Dott.ssa Centofanti;
accertare e dichiarare che gli assegni nn. 8201680538, 8200058531 e 8200251347 sono stati negoziati dalla in favore di persona diversa dal Controparte_3
legittimo beneficiario, in violazione degli artt. 43 della Legge sugli Assegni e 1176 secondo comma e 1218 c.c.; dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore per Controparte_3
i motivi di cui sopra al pagamento in favore della UnipolSai Ass.ni della somma pari ad € 6.311,00 oltre interessi legali dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
condannare altresì controparte a restituire alla Parte_1
quanto da quest'ultima eventualmente corrisposto per le spese di lite liquidate in primo Contro grado;
condannare altresì a restituire alla le spese di ctu. Con vittoria Parte_1
delle spese di lite, competenze ed onorari, IVA, CPA, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.>>
§ 4.1 – In data 14 ottobre 2021 si costituiva per eccepire l'inammissibilità CP_4
del gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e ex art. 348 bis per manifesta infondatezza. Chiedeva in subordine, il rigetto del gravame per infondatezza e rassegnava le seguenti conclusioni: <Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e/o dell'art. 348 bis c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
- in via principale primaria, respingere in toto l'appello ex adverso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi descritti in atti con conseguente conferma della sentenza n. 15090/2020 del 26.10.2020 emessa dal Tribunale di Roma;
in via principale secondaria, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dei motivi Contr d'appello disporre ritenendo la responsabile al massimo nella misura percentuale del 30%; In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, o, in subordine, con compensazione integrale delle spese”.
In via istruttoria, ci si oppone al rinnovo della CTU grafica.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 15 ottobre 2021 - sostituita con il deposito di note di trattazione scritta - la Corte dichiarava la contumacia di
[...]
e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi Controparte_3
più volte differita, da ultimo all'udienza del 21 marzo 2025.
§ 4.3 – In data 6 giugno 2023 per parte appellante si costituiva l'avv.to Patrizia Cicero in sostituzione dell'avv.to Paolo Garau con comparsa nella quale si richiamava integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dallo stesso.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 23 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni venti prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti costituite che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – le questioni preliminari
§ 5. 1– Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 5.2 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello.
Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342
c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse.
§ 6. – i motivi di gravame § 6.1 – Con il primo motivo titolato: << Erronea interpretazione da parte del giudicante delle prove documentali fornite dalle parti>> sul presupposto che la fattispecie in esame integra un'ipotesi di responsabilità contrattuale, con la conseguenza che spettava Contro a presunta debitrice, fornire la prova di non aver potuto adempiere correttamente alla propria obbligazione per causa ad essa non imputabile, ha criticato il passo motivazionale con cui il primo giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta da essa non fosse idonea a dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda. Parte_1
In particolare, nella parte in cui il Tribunale ha sostenuto che l'attrice avendo prodotto solo i titoli negoziati aveva fornito una prova non idonea poiché avrebbe dovuto dimostrare che aveva emesso originariamente dei titoli nei confronti di soggetti diversi dai soggetti che li avevano presentati all'incasso come prenditori << non essendo stata prodotta in atti la copia dei titoli prima della loro negoziazione, né le comunicazioni di invio dei predetti titoli agli asseriti legittimi prenditori e, a fronte di tale rilievo, la parte attrice non ha compiuto nel prosieguo alcuna prodizione documentale ulteriore.>>
Deduceva che si trattava di prova inesigibile in quanto l'ex – oggi Parte_3
– come tutte le compagnie assicurative aveva stipulato con gli istituti di Parte_1
credito contratti finalizzati alla stampa ed alla spedizione dei titoli ai legittimi beneficiari;
che il contratto consisteva nel mandato all'istituto di credito di prelevare la provvista dal conto corrente della compagnia assicurativa e di trasformarla in un titolo bancario e spedirlo al destinatario;
significava che la compagnia assicurativa non disponeva della copia del titolo che veniva creato in maniera informatica dal sistema operativo dell'istituto di credito per poi essere tradotto in cartaceo ed essere predisposto per la spedizione;
che soltanto al momento dell'incasso da parte del legittimo beneficiario e/o del contraffattore la compagnia assicurativa aveva la disponibilità della copia dell'assegno negoziato;
che essa attrice aveva ritualmente depositato in allegato dette copie, con ciò assolvendo ad ogni suo onere probatorio. Che nella specie trattavasi di titoli di importo inferiore ad € 5.000,00 per i quali la banca negoziatrice si era limitata ad inviare alla banca emittente un messaggio informatico nel quale venivano riportati esclusivamente il numero dell'assegno, cab, abi e importo dello stesso, senza alcun riferimento al nominativo del beneficiario con la conseguenza, evidente, che né la banca emittente, né la compagnia di assicurativa erano in grado di effettuare verifiche preliminari sull'incasso del titolo e soltanto successivamente, dopo aver subito l'incasso da parte del contraffattore, potevano venire a conoscenza dell'artifizio criminale che aveva sottratto le somme destinate al legittimo beneficiario.
§ 6.2 – Con il secondo motivo titolato: << Erronea interpretazione da parte del giudice in merito alle risultanze della CTU e alla responsabilità della controparte ex art. 1218
c.c. e 43 Legge assegni secondo comma >> censura la relazione di consulenza e la sentenza che ne ha recepito le conclusioni. In particolare, lamenta che non risultino prese in considerazione le osservazioni critiche del consulente di parte di essa che aveva messo in evidenza che risultassero visibili ictu oculi elementi di Parte_1
contraffazione quali le differenze cromatiche tra le varie indicazioni della compilazione e l'importo in cifre che necessariamente dovevano dare adito a sospetto dal momento che gli assegni vengono riempiti in un unico contesto dalla banca;
inoltre, risulta l'interruzione del segno di sicurezza sullo sfondo dei titoli e la conseguente variazione cromatica anche dello stesso, anomalia quest'ultima evidente ictu oculi o, certamente, ponendo il titolo in controluce o esaminandolo con una lente di ingrandimento.
Censurava il mancato rilievo che tutti gli assegni riportano una data di scadenza scritta con caratteri meccanografici mentre la data ed il luogo di emissione sono scritti a penna, anomalia non verificata che rappresentava la certezza della negligenza dell'operatore di sportello che, a prima vista, al momento dell'incasso dei titoli, avrebbe dovuto contestare al soggetto l'evidente falsità del titolo. Ribadiva la responsabilità della banca che aveva pagato assegni non trasferibili in favore di soggetti non legittimati, responsabilità che andava inquadrata nel novero della responsabilità contrattuale sussistente anche per il caso di colpa lieve. Quanto al danno censurava la sentenza nella parte in cui aveva evidenziato che difettava la prova del secondo pagamento e ribadiva che il danno subito non consiste nella reiterazione del pagamento, bensì nella sottrazione della provvista sottesa al titolo trafugato. § 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – i motivi, strettamente connessi possono venir esaminati congiuntamente e sono fondati.
Correttamente l'appellante riconduce la fattispecie ad un'ipotesi di responsabilità contrattuale.
Osserva la Corte, in iure, quanto ai criteri che sostengono la prova liberatoria a cui la banca negoziatrice è tenuta che, per giurisprudenza ormai costante, richiamata anche dal primo giudice, la banca negoziatrice è ammessa a provare che l'inadempimento non è ad essa imputabile allorché dimostri di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta e che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve. La Suprema Corte con le pronunce rese a Sezioni Unite n. 12477 e n.
12478 del 2018 ha enunciato il seguente principio :<< Il disposto dell'art. 43, comma
2, L.A. – secondo il quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento - nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore per errore nella sua identificazione è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve (...), la disposizione, regolando anche le ipotesi di responsabilità derivanti dall'errore sull'identificazione, si pone in rapporto di specialità sia rispetto alla norma di diritto comune, dettata in tema di obbligazioni, di cui all'art. 1189, 1° comma, sia rispetto a quella, riferita ai titoli a legittimazione variabile, di cui all'art. 1992, 2° comma c.c., le quali circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.>> Quanto alle modalità di identificazione dei correntisti, la Suprema Corte ha ulteriormente stabilito che: << l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida) sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (si veda l'attività di identificazione da parte degli organi di polizia giudiziaria) sia nell'abito dell'attività negoziale tra privati >> e che << l'istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n 231/2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela >> (Cass., n. 34107/2019).
Contro Nel caso di specie non ha nemmeno allegato le modalità attraverso le quali ha proceduto all'identificazione dei soggetti che si sono presentati allo sportello per l'incasso dei titoli essendosi limitata a depositare, dopo la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c. con nota di deposito del 14 settembre 2018, i documenti esibiti in cartaceo all'udienza del 12 settembre 2018 in ottemperanza all'ordine di esibizione emesso dal
GI con l'ordinanza depositata il 30 marzo 2018 del seguente contenuto: << in accoglimento dell'istanza formulata dalla parte attrice ordina alla Controparte_3
la produzione in atti dei documenti inerenti ai rapporti intrattenuti dai prenditori
[...]
dei titoli ( ) con la e delle Persona_3 Persona_4 Persona_5 CP_3
copie dei documenti di riconoscimento, attraverso i quali i medesimi sono stati identificati, entro la prossima udienza;
>> e segnatamente: 1) Copia versamento e copia assegno non trasferibile n. 8200058531 dell'importo di Euro 3.600,00; 2) copia documentazione contrattuale, comprese fotocopie documenti di identità di Per_4
3) Copia versamento e copia assegno non trasferibile n. 2100451101
[...]
dell'importo di Euro 911,00. 4) copia documentazione contrattuale, comprese fotocopie documenti di identità di;
5) Copia versamento e copia Persona_5
assegno non trasferibile n.8201680538 dell'importo di Euro 1.800,00; 6) copia documentazione contrattuale, comprese fotocopie documenti di identità di
[...]
Per_3 Dall'esame degli atti, in disparte dalla documentazione contrattuale relativa ai rapporti di conto corrente di corrispondenza in essere tra (dal 13 maggio Persona_4
1999), (dal 15 novembre 2004) e (dall'8 maggio Persona_5 Persona_3
Contro 2014) con emerge che:
a) il titolo n. 8200058531 di importo pari ad € 3.600,00 è stato emesso in data
15.05.2012 in favore al Sig. e negoziato il 23 maggio 2012 da CP_6
Contro
senza che abbia preso posizione ed esplicitato le Persona_4
modalità di identificazione di Persona_4
b) il titolo n. 8200251347 di importo pari ad € 911,00 è stato emesso in data
23.07.2012 in favore di. negoziato il 23 luglio 2012 da CP_7 Persona_5
Contro senza che abbia preso posizione ed esplicitato le modalità di
[...]
identificazione di Persona_5
c) il titolo n. 8201680538 di importo pari ad € 1.800,00 è stato emesso in data
11.06.2014 in favore di e negoziato il 17 giugno 2014 da P_ Per_3
Contro
che lo ha posto all'incasso senza che abbia preso posizione ed
[...]
esplicitato le modalità di identificazione di;
Persona_3
Si osserva che ha negoziato l'assegno il 23 maggio 2012 e la carta Persona_4
Contro d'identità prodotta da su ordine di esibizione emesso dal Tribunale risulta emessa il 26 settembre 1995 dal Comune di Napoli e, quindi, al momento della negoziazione Contro del titolo risultava pacificamente scaduta di validità. In siffatto contesto avrebbe dovuto chiarire già con la comparsa di costituzione in primo grado per mezzo di quale documento l'operatore addetto allo sportello aveva identificato in data 23 maggio 2012
e produrre detto documento in giudizio;
tenuto conto che la carta Persona_4
d'identità prodotta risulta emessa nel 1995 non risulta chiarito se si tratti del documento Contro acquisito da nel 1999 nel momento in cui in data 13 maggio 1999 apriva il rapporto di conto corrente con il predetto o del documento richiesto per l'identificazione il 23 maggio 2012.
Si osserva che ha negoziato l'assegno il 23 luglio 2012 e la carta Persona_5
Contro d'identità prodotta da su ordine di esibizione emesso dal GU risulta emessa il 6 ottobre 2000 dal Comune di Napoli e, quindi, al momento della negoziazione del titolo
Contro risultava pacificamente scaduta di validità. In siffatto contesto avrebbe dovuto chiarire già con la comparsa di costituzione in primo grado per mezzo di quale documento l'operatore addetto allo sportello aveva identificato in data 23 luglio 2012
e produrre detto documento in giudizio;
tenuto conto che la carta Persona_5
d'identità prodotta risulta emessa nel 2000 non risulta chiarito se si tratti del documento Contro acquisito da nel 2004 nel momento in cui in data 15 novembre 2004 apriva il rapporto di conto corrente con la predetta o del documento richiestole per l'identificazione il 23 luglio 2012.
In relazione a la carta d'identità prodotta risulta emessa dal Comune di Persona_3
Casoria il 3 ottobre 2006 e quindi anch'essa risultava scaduta alla data del 17 giugno Contro 2014 in cui si è presentata allo sportello per portare all'incasso l'assegno. Contro Osserva la Corte che non ha fornito la prova liberatoria di aver diligentemente identificato il soggetto presentatosi per l'incasso non avendo indicato per mezzo di quale documento di riconoscimento veniva identificato dal cassiere, documento del quale sin dal primo atto difensivo o comunque entro i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c. avrebbe dovuto indicare gli estremi della copia acquisita ed allegare la stessa. La Contro mancata indicazione da parte di dei documenti per mezzo dei quali risultano identificati e non consente di apprezzare lo sforzo di Per_4 Persona_5 Per_3
Contro diligenza compiuto da che risulta fallito per l'ipotesi, peraltro mai sostenuta in atti, che gli stessi siano stati identificati per mezzo dei documenti, scaduti di validità, prodotti in giudizio.
Contro Risulta, pertanto, accertata la negligenza di nell'identificazione dei soggetti che hanno portato all'incasso gli assegni di traenza muniti di clausola d'intrasferibilità Contro oggetto di causa e è chiamata a rispondere nei confronti di del danno Parte_1
ad essa cagionato dal pagamento effettuato a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo non avendo fornito essa Contro la prova liberatoria di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 21/05/2018, n.
12477).
Va accolto anche il motivo di gravame in relazione alla seconda censura, relativa al rigetto della domanda per non avere essa dato dimostrazione di aver Parte_1
effettuato il secondo pagamento e quindi, secondo la motivazione di prime cure, per non aver fornito la prova del danno.
Si osserva che, una volta accertata la responsabilità della banca, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte: << il danno consegue alla perdita delle risorse che erano state rese disponibili per costituire la necessaria provvista presso l'istituto di credito che aveva autorizzato il beneficiario a sottoscrivere il titolo. Al fine di individuare la responsabilità di cui all'art. 43, comma 2, L.a. non occorre, quindi, la prova del rinnovo del pagamento da parte dell'emittente o di chi aveva costituito la provvista, essendo invece sufficiente che risulti dimostrato l'addebito a questi ultimi dell'importo dell'assegno pagato dalla banca negoziatrice in favore di un soggetto che non era legittimato, senza alcuna correlata estinzione del debito verso il reale beneficiario, nei confronti del quale la banca emittente o il terzo che abbia costituito la provvista rimangono ancora obbligati >> (Cass., n. 19443/2022). Nel caso di specie,
è pacifico che ogni assegno è stato pagato a soggetto che non era legittimo prenditore e, pertanto, il danno deve ritenersi provato in misura equivalente all'importo recato da ciascun assegno.
Contro Va, infine, esaminata l'eccezione proposta in via subordinata dal di riconoscere, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione il concorso di colpa di in ragione della spedizione a mezzo posta degli assegni che venivano poi Parte_1
trafugati. Trattasi di eccezione svolta in prime cure, riproposta ex art. 346 c.p.c. nel contenuto delle difese illustrate nella comparsa di costituzione e così trascritta nelle conclusioni: <in via principale secondaria, nella denegata ipotesi di ritenuta Contr fondatezza dei motivi d'appello disporre ritenendo la responsabile al massimo nella misura percentuale del 30%; (..)>> Orbene, nell'atto di citazione di primo grado ha affermato di aver spedito i Parte_1
titoli mediante posta ordinaria avendo così dichiarato: < ritenersi che spedendo i titoli mediante la Posta ordinaria la abbia violato Parte_1
l'articolo 83 del d.p.r. 29.03.1973 n. 156, poiché il divieto di includere nella corrispondenza ordinaria “carte di valore esigibili al portatore”, non può estendersi anche all'invio di assegni non trasferibili, i quali possono essere liberamente inviati con posta ordinaria essendo interamente rimessa alla banca negoziatrice la valutazione del pagamento del titolo (Cass. Civ. sent. 7618/2010).>> e sulla scorta di tale
Contro affermazione ha proposto e sviluppato la propria linea difensiva introducendo nella propria comparsa di costituzione l'eccezione ex art. 1227 co. 2 cod. civ. nei confronti dell'attrice affermatasi mittente degli assegni.
Va dichiarata inammissibile la successiva, nuova prospettazione di Parte_1
contenuta in primo grado nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. << La convenuta accusa la di mala gestio per aver quest'ultima inviato gli assegni oggetto di Parte_1
causa a mezzo posta ordinaria. Premesso che gli assegni de quo sono stati inviati su mandato della UnipolSai Ass.ni dalla soggetto differente dall'ente CP_9
assicurativo, alcun profilo di incuria è in ogni caso ravvisabile nell'utilizzo della posta ordinaria che, rappresentando un pubblico servizio, dovrebbe rappresentare uno strumento sul quale potersi fare legittimo affidamento. >> e ripresa nelle note conclusive autorizzate per l'odierna udienza di discussione nella parte in cui asserisce di non aver spedito essa i titoli essendo questi stati spediti dalla banca emittente banco
Popolare.
Va osservato, invero, che la inammissibile modifica da parte di dell'iniziale Parte_1
prospettazione ha comportato che parte convenuta non abbia potuto esercitare la facoltà di chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'asserito mittente dei titoli ed non può che rimanere vincolata sul punto alle proprie originarie ammissioni. Parte_1
In relazione al concorso di responsabilità la Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 9769/2020 ha enunciato il seguente principio di diritto, così componendo l'insorto contrasto giurisprudenziale:<< La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.>>
Tale principio di diritto può dirsi oramai consolidato in quanto recepito dalle più recenti sentenze di legittimità (tra cui Cass. ord. 31.12.2020 n. 30063 e n. 30069; Cass. ord.
14.4.2021 n. 9842; Cass. ord.
4.1.2023 n. 140; Cass. ord. 28.9.2023 n. 27579 e da ultimo, Cass., n. 23380/2024 e Cass., n. 26209/2024) ai cui principi questa Corte ha aderito in recenti sentenze (v. App. Roma, n. 935/2024 est. Carpinella e App. Roma n.
6086/2024 est. Cirillo). Può pertanto richiamarsi quest'ultima sentenza, quale precedente, per la motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. : < pur non sussistendo un divieto di invio di assegno per posta ordinaria, l'insegnamento della Corte di legittimità indica nella scelta della Banca traente di affidarsi alla posta ordinaria, anziché raccomandata o assicurata, per recapitare l'assegno, una palese violazione di regole di comune prudenza socialmente vincolanti, che agevola la riscossione da parte di soggetto non legittimato del titolo, la cui materiale disponibilità
è, al pari dell'errore nell'identificazione, antecedente necessario dell'evento dannoso.
Ne risulta smentito l'assunto per cui la banca traente avrebbe ragionevolmente confidato nella sicurezza del servizio postale ordinario che adotterebbe al pari di quello assicurato tutte le cautele idonee ad evitare lo smarrimento e il trafugamento dei plichi, perché la Corte di legittimità chiarisce che la scelta di servirsi della posta ordinaria determina la perdita di controllo della fase di trasmissione, la rinuncia alla tracciabilità della spedizione, e l'accresciuto rischio di sottrazione del plico immesso in cassetta. Quanto alla concreta incidenza percentuale dell'imprudente mezzo di spedizione scelto da (...), si reputa equo riconoscere un concorso apprezzabile nella misura del 30%, occorrendo proporzionalmente diminuire l'entità del risarcimento, facendo applicazione del primo comma dell'art. 1227 c.c. Più segnatamente, le emergenze processuali depongono nel senso di una graduazione delle rispettive responsabilità del
70% a carico di (…) e della residua quota a carico di (...), perché l'errore di (…) nell'aver pagato un assegno (...) a cliente occasionale malamente identificato è eclatante rispetto a quello di (..) che, pur potendo con un minimo sforzo rendere più sicura la trasmissione e consegna del plico, ha spedito l'assegno di € (..) e di € (..) e affidandoli a normali servizi postali privi di tracciabilità e insidiati da più elevato pericolo di sottrazione>>.
Va certamente condivisa la valutazione già espressa da questa Corte circa il riparto nel Contro concorso di colpa, quantificato nella misura del 70% a carico di che ha commesso l'errore di aver pagato l'assegno a soggetto male identificato e del 30% a per Parte_1
avere effettuato l'invio degli assegni a mezzo posta ordinaria quando, con uno sforzo minimo di diligenza, avrebbe potuto optare per un mezzo di pagamento più sicuro o tracciabile.
Ne discende che in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere CP_4
condannata a pagare a a titolo di risarcimento del danno l'importo Parte_1
complessivo di € 4.417,70 derivante dai seguenti importi € 2.520,00 (€ 3.600,00: 100
X 70) per l'assegno n. 8200058531 negoziato il 23 maggio 2012; € 637,70 (€ 911,00:
100 X 70) per l'assegno n. 8200251347 negoziato il 23 luglio 2012, € 1.260,00 (€
1.800,00: 100 X 70) per l'assegno n. 8201680538 negoziato il 17 giugno 2014, oltre rivalutazione monetaria dalla data del singolo pagamento illecito ed interessi legali dalla data del pagamento, questi ultimi calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT( così Cass, n. 37798/2022) fino data di passaggio in giudicato della presente sentenza e successivamente, convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sull'importo così quantificato i soli interessi legali sino al saldo. § 7. – Le spese di lite del doppio grado vanno compensate nella misura di 1/3 tra le
Contro parti e per i restanti 2/3 vanno poste a carico di Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base del valore dell'importo liquidato (fino a € 5.200,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione del presente grado che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati gli importi medi dimidiati, con distrazione. Quanto agli oneri di CTU essi vanno posti a definitivo Contro carico di che vi ha dato corso per un'attività superflua sull'accertamento della contraffazione dei titoli, fatto secondario rispetto alla diligente identificazione dei soggetti che hanno presentato all'incasso i titoli.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la sentenza Parte_1 Controparte_3
resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 15090/2020 pubblicata in data 30/10/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento in favore di dell'importo CP_4 Parte_1
complessivo di € 4.417,70 per le causali di cui in motivazione, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dal pagamento di ciascun assegno ed interessi in misura legale sulla somma anno per anno rivalutata sino al passaggio in giudicato della presente sentenza e, successivamente e fino al saldo, dei soli interessi legali;
2. compensa nella misura di 1/3 tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e
Contro condanna alla rifusione dei restanti 2/3 di dette spese in favore di Parte_1
che liquida, per l'intero, quanto al primo grado in € 2.552,00 per compensi e quanto al presente grado in € 2.419,00 per compensi, oltre per entrambi i gradi rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Patrizia Cicero dichiaratasi antistataria;
3. pone a definitivo carico di gli oneri di CTU come liquidati in primo grado. Così deciso in Roma il giorno 21/03/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo