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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1652/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1652/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FLAVIA CAGLIANI
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PAOLO BAIO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : “- Parte_1 Controparte_1
Determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico Per_1 Per_2 Per_3 di in favore di Controparte_1 Parte_1 nell'importo di euro 500 mensili complessivi rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, comprensivo anche della quota astrattamente riferibile alle spese straordinarie;
- Percezione dell'intero assegno unico per i tre figli da parte di Parte_1
[...]
- Conferma nel resto delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Lecco n.
332/2015;
- Spese di lite interamente compensate” RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Addis Parte_1 Controparte_1
Abeba (Etiopia) in data 23/09/1995 e dalla loro unione sono nati i figli Persona_4 in data 08/02/2006, in data 04/02/2010 e
[...] Persona_5 [...] in data 11/11/2015. Persona_6
Il Tribunale di Lecco ha pronunciato con sentenza n. 332/2015 del 15/04/2015 lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1 provvedendo in conformità alle condizioni di divorzio concordate tra le parti.
ha quindi convenuto in giudizio con ricorso per modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio chiedendo la determinazione del contributo Controparte_1 al mantenimento dei figli a carico del padre nella somma di € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), con conferma nel resto delle condizioni di divorzio.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie e la suddivisione dell'assegno unico al 50% tra i genitori.
Entrambe le parti sono quindi comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del
18/03/2025, ove è stato raggiunto un accordo.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza alle condizioni in epigrafe riportate. Il giudice relatore si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come richiesto anche dalle stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle condizioni di divorzio poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n.
332/2015 del 15/04/2015, così dispone:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle conclusioni congiunte, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1652/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FLAVIA CAGLIANI
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PAOLO BAIO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : “- Parte_1 Controparte_1
Determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico Per_1 Per_2 Per_3 di in favore di Controparte_1 Parte_1 nell'importo di euro 500 mensili complessivi rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, comprensivo anche della quota astrattamente riferibile alle spese straordinarie;
- Percezione dell'intero assegno unico per i tre figli da parte di Parte_1
[...]
- Conferma nel resto delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Lecco n.
332/2015;
- Spese di lite interamente compensate” RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Addis Parte_1 Controparte_1
Abeba (Etiopia) in data 23/09/1995 e dalla loro unione sono nati i figli Persona_4 in data 08/02/2006, in data 04/02/2010 e
[...] Persona_5 [...] in data 11/11/2015. Persona_6
Il Tribunale di Lecco ha pronunciato con sentenza n. 332/2015 del 15/04/2015 lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1 provvedendo in conformità alle condizioni di divorzio concordate tra le parti.
ha quindi convenuto in giudizio con ricorso per modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio chiedendo la determinazione del contributo Controparte_1 al mantenimento dei figli a carico del padre nella somma di € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), con conferma nel resto delle condizioni di divorzio.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie e la suddivisione dell'assegno unico al 50% tra i genitori.
Entrambe le parti sono quindi comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del
18/03/2025, ove è stato raggiunto un accordo.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza alle condizioni in epigrafe riportate. Il giudice relatore si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come richiesto anche dalle stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle condizioni di divorzio poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n.
332/2015 del 15/04/2015, così dispone:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle conclusioni congiunte, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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