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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/09/2025, n. 4671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4671 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA Terza sezione civile
Verbale di udienza
All'udienza del 25 Settembre 2025, con inizio alle ore 09,22, tenuta dal sottoscritto Giudice Onorario
viene trattato il procedimento iscritto al n. R.G. 15035/23
E' presente l'avv. Luca Nunzio Luggisi, per parte ricorrente, il quale insiste in atti e chiede che la causa venga decisa.
E' presente altresì, per parte resistente, il Dr. , il quale insiste in atti e chiede che Controparte_1
la causa venga posta in decisione.
Il Giudice, si ritira per decidere.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 13,00 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione dandone lettura.
Il G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15035/23 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione”
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
06.01.1952 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
Catania Via Pietro Mascagni n. 110 ove è sito lo studio dell'avv. Luca Nunzio Luggisi
( C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
- in persona del
[...]
legale rappresentante pro-tempore Ing. , con sede legale in Catania via Controparte_3
Battello n. 29/B, rappresentato e difeso dal funzionario Direttivo Dr. ; Controparte_1
OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.12.2020, il ricorrente ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 20/0433 prot. N. 20488 del 20.11.2020, notificata a mezzo del servizio postale il 20.11.2020 e ricevuta in data 12.12.2020, con la quale l' di Catania ha ingiunto all'opponente, il pagamento - della Controparte_2
somma di € 12.009,50 ( di cui € 12.000,00 per sanzione amministrativa ed € 9,50 per spese di notifica ) , per aver violato le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del Decreto Legislativo 14.09.2015 n. 151 per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”
L'opponente rilevava ed eccepiva la infondatezza, nel merito, della sanzione amministrativa irrogata e di cui alla suddetta ordinanza ingiunzione adducendo che con il sig. non era intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato;
Parte_2
l'opponente precisava quindi di non rivestire il ruolo di datore di lavoro ed eccepiva – in via preliminare – il suo difetto di legittimazione passiva.
A fondamento del suddetto assunto, sosteneva che il rapporto di lavoro in questione era in realtà intercorso, non tra l'opponente e il sig. , ma tra quest'ultimo Parte_2
e il sig. . CP_4
Le suddette parti avevano concordato un compenso di € 30,00 al giorno affinchè il lavoratore si occupasse della pulizia della villa e di trattare i telai degli infissi con l'antiruggine.
Aggiungeva l'opponente che nella vicenda di che trattasi non ricorrevano i presupposti necessari del rapporto di subordinazione e che, peraltro, la ditta di cui era titolare il risultava già cessata in data 18.09.2013 per come era dato evincere dalla Parte_1
visura camerale in atti.
In via preliminare, eccepiva quindi la carenza di legittimazione passiva e comunque, nel merito, l'infondatezza della ordinanza ingiunzione impugnata per insussistenza dei fatti contestati e del preteso rapporto di subordinazione.
L'opponente chiedeva, quindi, che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“..Voglia – preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, meglio individuata in epigrafe ricorrendo gravi motivi;
- sempre in via preliminare rilevata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, annullare la suddetta ordinanza – ingiunzione;
- nel merito, stante l'errato accertamento ispettivo, annullare la suddetta ordinanza-ingiunzione; - in subordine, dichiarare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma indicata ai sensi dell'art. 93 c.p.c. “
Con atto depositato in data 09.08.2021, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
rilevando che l'intero procedimento era stato eseguito nel pieno rispetto della normativa in materia e che – nel merito – l'ordinanza ingiunzione era stata correttamente emessa dal momento che l'accesso ispettivo effettuato in data 09.06.2016 presso il cantiere edile sito in Catania Via Cicirello n. 30, ove trovasi l'immobile del sig. , aveva CP_4
consentito di accertare che il sig. svolgeva attività lavorativa Parte_2
irregolare alle dipendenze della ditta dell'opponente dal mese di settembre 2015 al mese di aprile 2016 e poi dal mese di maggio 2016 e fino al momento dell'ispezione. Peraltro, le dichiarazioni rese dal lavoratore in occasione dell'accesso ispettivo consentivano di conoscere la durata del rapporto, l'orario, il numero di giornate lavorative, l'importo della paga giornaliera sempre corrisposta dall'opponente che impartiva altresì le direttive del lavoro.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta con conseguente condanna alle spese.
Una volta instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 23.09.2021 – tenutasi con modalità cartolare e avanti al G.O. dr. Milazzo - la causa veniva rinviata al 24.02.2022 per decidere sull'ammissione dei mezzi istruttori chiesti da parte opponente.
Quindi, alla suddetta udienza - tenutasi sempre con il deposito di note di trattazione - il
Tribunale disponeva l'ammissione della prova testimoniale chiesta dal Pt_1
rinviando all'udienza del 22.09.2022 per l'escussione del teste . Parte_2
Dopo alcuni differimenti per esigenze del G.O. Dr. Milazzo e per assenza del teste, all'udienza del 15.06.2023 veniva escusso il sig. e il procedimento Parte_2
veniva rinviato, per l'esame delle risultanze istruttorie all'udienza del 14.12.2023.
Alla detta udienza, tenutasi in forma cartolare, il Tribunale – nella persona del G.O. Dr.
Milazzo - rinviava la causa per discussione e decisione all'udienza del 12.12.2024.
Dopo alcuni rinvii determinati dall'assenza del G.O., la causa veniva assegnata al concludente e fissata per l'udienza del 25.09.2025.
Quindi, all'udienza odierna, una volta discussa la causa, il procedimento è stato posto in decisione.
§§§§§§
Venendo al merito della vicenda di cui è causa, sotto tale profilo, l'opposizione si appalesa infondata.
In data 09.06.2016, funzionari ispettivi della Direzione Territoriale Lavoro – a seguito di sub delega da parte della Procura della Repubblica di Catania, in relazione al proc. n.
7290/16 RGNR, instaurato per l'infortunio sul lavoro con esito mortale occorso al sig.
- effettuavano presso il cantiere edile sito in Catania Via Cicirello n. 30 Persona_1
un accesso ispettivo nel corso del quale veniva trovato intento al lavoro non solo l'opponente ma altresì il sig. . Parte_1 Parte_2
Nel corso dell'accesso venivano raccolte le dichiarazioni dei presenti dalle quali si accertava che il sig. aveva appaltato i lavori nell'immobile di sua CP_4
proprietà all'opponente e quest'ultimo si era avvalso della manodopera del sig. Parte_2
.
[...]
Quest'ultimo nel corso dell'accesso ispettivo dichiarava testualmente “Conosco il sig. da diversi anni. Ho iniziato a lavorare in questo cantiere dal mese di settembre Pt_1
dell'anno 2015, con la qualifica e mansioni di manovale edile. Mediamente, dal mese di settembre 2015 fino al mese di aprile 2016 ho lavorato per circa tre settimane al mese, per 5 giorni la settimana dalle 07,00 alle 16,30 con n.1 ora di pausa pranzo;
il sabato ho lavorato per mezza giornata dalle ore 07,00 alle ore 12,30. Dal mese di maggio 2016 ad oggi ho invece lavorato tutte le settimane per 5 giorni la settimana dalle 07,00 alle 16,30 con n.1 ora di pausa pranzo;
il sabato ho lavorato per mezza giornata dalle ore 07,00 alle ore 12,30”. La paga concordata è di € 30,00 al giorno per le giornate di effettivo lavoro.”
In ordine alla corresponsione della paga e al soggetto che impartiva le direttive il sig.
precisava quanto segue: “La paga mi è stata sempre corrisposta Pt_2
settimanalmente in contanti direttamente dal sig. ” e ancora “Preciso Parte_1 che le direttive di lavoro vengono a me date dal titolare sig. ”. Parte_1
Sotto altri profili, la sussistenza degli elementi del rapporto di lavoro subordinato veniva, altresì, confermata anche dall'odierno opponente il quale dichiarava “Preciso che le attrezzature utilizzate per portare avanti i lavori sono di mia proprietà mentre invece,
l'unica attrezzatura di proprietà del sig. è il ponteggio…” CP_4
Il lavoratore , in sede di sommarie informazioni, dichiarava inoltre Parte_2
“Per il lavoro svolto e retribuito non ho mai firmato alcun contratto di lavoro, non mi è stata consegnata busta paga, non sono stato regolarizzato presso gli organi competenti”.
In ordine alla genuinità delle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede ispettiva giurisprudenza di merito statuisce che “le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero” ( In tal senso Trib. Milano n. 1625/2009 )
Nella fattispecie di che trattasi, il lavoratore non solo ha dichiarato di Parte_2
aver iniziato il rapporto di lavoro con l'opponente già nel mese di settembre 2015 ma ha altresì fornito precise indicazioni in ordine all'orario di lavoro, mansioni, paga, soggetto che impartisce le direttive e quant'altro.
La superiore ricostruzione pone in evidenza – nella fattispecie di cui è causa - la sussistenza di tutti gli elementi propri del rapporto di lavoro subordinato ovvero 1) subordinazione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
2) osservanza di un orario di lavoro predeterminato;
3) retribuzione in misura fissa ( € 30,00 giornalieri ) ; 4) assenza di rischio economico in capo al lavoratore;
5) utilizzo delle attrezzature dell'impresa.
La superiore ricostruzione trova puntuale conferma negli atti acquisiti al procedimento e, in particolare, nel verbale di accesso n. 15/0468 del 09.06.2016 e in quello di sommarie informazioni di pari data.
In ordine ai detti atti, consolidato e unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità statuisce che “i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso , con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano coinvolti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio” ( Cass. Civ. n. 36573/23 )
Ne consegue che, in mancanza di prova di segno opposto, si ritiene che vada riconosciuto il valore privilegiato delle dichiarazioni fatte dal lavoratore nell'immediatezza dei fatti di causa e di quanto dichiarato spontaneamente dall'odierno opponente in sede di operazioni ispettive.
La testimonianza raccolta in sede giudiziaria, valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c., appare meno genuina e credibile rispetto alle dichiarazioni raccolte in sede di accesso ispettivo dal momento che la diversa versione dei fatti di causa viene fornita spesso a notevole distanza dall'accertamento o quando il lavoratore è venuto a conoscenza dell'emissione della sanzione amministrativa seguita alle dichiarazioni effettuate agli ispettori.
Tali circostanze fattuali conferiscono maggiore attendibilità alle dichiarazioni rilasciate in sede di accesso ispettivo rispetto a quelle successivamente rese in corso del successivo giudizio ritenendo le prime più veritiere e genuine.
In considerazione di quanto finora esposto, l'opposizione si appalesa infondata e, come tale, và rigettata.
In ordine alle spese di lite, nulla si dispone dal momento che nell'ipotesi in cui l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come nel caso che ci occupa), non può conseguire la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei compensi di avvocato difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo ( In tal senso Cass. Civ. Sez. II n.
8413/16 )
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 15035/20 RG;
Rigetta la proposta opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n.
20/0433 prot. N. 20488 del 20.11.2020, notificata a mezzo del servizio postale il
20.11.2020 e ricevuta in data 12.12.2020;
Nulla dispone in ordine alle spese di lite per le ragioni di cui sopra.
Catania 25.09.2025 IL G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011