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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/07/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/780
RE PUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
La Sezione Prima CIVILE Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente rel.
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 780/2025 promossa da: società Controparte_1 ( P.IVA_1 ), con sede legale a Roma in via Sistina n.121, in persona del elettivamente legale rappresentante pro-tempore, C.F. 1 Parte_1 '
domiciliata presso e nello studio dell'avv. Alessandro POMO, del Foro di Trani ( C.F._2
- in Bari c/o avv. Emanuele Bufano [...] Email_1 p.e.c.:
-
che la rappresenta e difende come da C.F. 3 Email_2
- p.e.c.: mandato e procura alle liti allegata in atti
Reclamante
Avverso e per la riforma della sentenza n.38/2025 del Tribunale di Trani, emessa il 03/04/25, depositata il 09/04/25 e notificata via p.e.c. il 14/04/2025, nell'ambito del procedimento n.183-1/2024 R.G.P.U, contro
Curatela della Liquidazione Giudiziale della Controparte_1 in persona del Curatore
Reclamata contumace
PROCURATORE GENERALE
Intervenuto mediante deposito di memoria scritta
A scioglimento reso all'udienza del 1°.07.25
FATTO e DIRITTO La Pt_2 della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha richiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1 esponendo l'esistenza di crediti d'imposta "
fittizi relativi ai cc.dd. "bonus edilizi" da utilizzare in compensazione con debiti erariali e previdenziali per un importo complessivo pari ad € 701.763,49, configurando il delitto di cui all'art. 10 quater
D.Lgs. 74/2000). Acquisite le informative e della relazione della GDF, ai sensi dell'art. 41 sesto comma C.C.I.I.,
Controparte_2 a causa è stata riservata all'udienza del 27.3.2025 in assenza di costituzione della per la decisione.
- Con Sentenza n.38/25, il Tribunale di Trani, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della
"ritenendo Controparte_3
Rilevava il Tribunale che, sussistevano i presupposti per la dichiarazione in quanto:
a) non risultava dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) e 121 c.c.i.i. e peraltro dalla documentazione acquisita d'ufficio si evinceva la sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale.
Infatti, dai bilanci depositati presso il Registro delle Imprese era evidente il superamento delle soglie negli esercizi antecedenti: solo nell'anno 2022 l'attivo ammontava ad €
1.868.197 mentre i ricavi ad € 2.477.534; nel 2021, poi, l'attivo ammontava ad € 732.328 e ricavi ad € 1.120.381.
b) i debiti scaduti e non pagati erano superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.
Infatti dall'informativa della Guardia di Finanza emergeva che la società avesse debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per € 498.260,84 e di Controparte_4 per € 208.138,20.;
c) risultava provato lo stato di insolvenza della debitrice, in quanto presentava un'elevata debitoria fiscale e vi era stata l'incapienza del sequestro preventivo eseguito;
Con reclamo depositato in data 2.05.2025 Controparte_1 ha adito questa Corte di Appello al fine di veder riformare la sentenza n. 38/25 emessa dal Tribunale di Trani con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
La Curatela reclamata, pur ritualmente citata non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia.
La Procura della Repubblica, in questa sede rappresentata dalla Procura Generale, è intervenuta mediante il deposito telematico di note scritte.
Controparte_1 ha reclamato la sentenza unicamente sotto il profilo della violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, rilevando che la sentenza, oggetto del presente reclamo, costituisce il primo ed unico atto di cui la società reclamante avesse avuto conoscenza nell'ambito del procedimento n.183-1/2024 R.P.U., pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Trani.
Tutti gli altri atti procedimentali, pregressi e propedeutici alla corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, ivi compreso la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di convocazione delle parti, erano del tutto ignoti alla società reclamante, la quale non aveva potuto porre in essere atti difensivi senza sua colpa.
Era infatti accaduto che, nell'ambito del procedimento penale n.724/2023 R.G.N.R., pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, con decreto del 20/09/23, allegato in atti, il G.I.P. aveva autorizzato il sequestro preventivo e per equivalente, ex art.321 c.p.p. commi
1-2, tra l'altro, delle quote pari al 100% del capitale sociale della società reclamante, CP_1
[...]
Il sequestro preventivo, eseguito in data 18/10/23 dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Barletta, successivamente integrato con ulteriore provvedimento del G.I.P. di Trani del 09-11/01/2024, aveva disposto la nomina di un amministratore giudiziario, il dr. Persona_1 cui erano state assegnate unicamente le funzioni di custodia delle quote della società reclamante con esclusione di qualsivoglia potere gestionale e/o di rappresentanza della società reclamante.
Con ulteriore provvedimento del 09/01/2024, depositato il 10/01/2024, il G.I.P. di Trani aveva disposto, su richiesta del PM, nei confronti, fra gli altri, di Parte_1 legale rappresentante p.t. della società Controparte_1 "la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale e di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in relazione".
La misura interdittiva, disposta nei confronti della legale rappresentante della società reclamante, veniva revocata solo in data 09/12/2024, dal G.I.P. del Tribunale di Trani.
Tanto premesso ha dedotto la reclamante che, durante il periodo di efficacia della misura cautelare interdittiva (09/01/2024 - 09/12/2024), la società reclamante era rimasta priva di un soggetto munito di poteri di rappresentanza legale, legittimato al compimento di atti di gestione ordinaria e straordinaria della società, essendo state attribuite all'amministratore giudiziario nominato dal
G.I.P. del Tribunale di Trani solo funzioni di custode delle quote societarie oggetto di sequestro.
Non era quindi corretto affermare, come da parte del Tribunale di Trani, nella motivazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, sul presupposto che il ricorso introduttivo del giudizio risultava depositato in data 02/09/2024, che all'udienza del 27/03/25 "La Società debitrice non si è costituita, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza", in quanto la notifica di un atto giudiziario (ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di convocazione delle parti dinanzi al primo giudice), doveva invece nulla, in quanto eseguita nei confronti di una persona giuridica ( Controparte_1 priva di un amministratore e legale rappresentante.
Inoltre, ha rilevato la reclamante che, in assenza di prova della notifica a mani, ai sensi dell'art.40, comma 8, del C.C.I.I., d degli atti dall'esame degli atti rivenienti nel fascicolo telematico, non si evincevano elementi attestanti la prova della notifica via p.e.c., ai sensi del comma 6 della citata disposizione, alla casella di posta elettronica dichiarata dalla società resistente e riveniente dai pubblici registri, (Registro delle Imprese), ovverosia: Email_3
All'udienza del 1°.07.2025 la Curatela reclamata non si è costituita nonostante regolare notifica e ne va dichiarata la contumacia.
La Procura della Repubblica interveniva a mezzo del Procuratore Generale che depositava atto di intervento telematico col quale ha chiesto il rigetto del reclamo.
Alla medesima udienza la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Rileva la Corte che il reclamo va dichiarato inammissibile.
Va infatti precisato che dagli atti del fascicolo telematico di primo grado, allegato al presente giudizio e visibile anche alle parti, dallo "Storico" si evince chiaramente che il decreto di fissazione dell'udienza, corredato dal ricorso, è stato notificato a mezzo PEC alla Controparte_2 In data 16.09.2024.
Ne deriva che, se è vero che fino a dicembre 2024 la legale rappresentante della società oggi in liquidazione era interdetta dall'esercizio di qualsivoglia attività imprenditoriale, ivi compresa quella presso la CP_2 è anche vero che l'udienza era stata fissata, non a caso, nel mese di marzo
2025, cosicché, a decorrere dalla scadenza della misura interdittiva la Pt_3 avrebbe ben potuto visionare la casella PEC e apprendere del ricorso e della fissazione di udienza, così predisponendo adeguata difesa, ma così non è stato.
La censura va pertanto respinta.
Pertanto il ricorso, fondato solo sulla questione di rito, senza alcuna deduzione sul merito, va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 3, 13/12/2024, n. 32447, Rv. 673110-01).
E' infatti principio consolidato, quello per cui, l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c..- cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 402 del 10/01/2019 (Rv. 652572-01)-.
Peraltro, atteso il peculiare effetto devolutivo che caratterizza il giudizio di reclamo, nel quale, a differenza del giudizio d'appello, è sempre ammessa l'allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l'esito del procedimento davanti al tribunale fallimentare, impedendo così l'applicazione analogica della disciplina dell'appello in assenza della necessaria identità di ratio. (Cass. Sez. 1, 30/03/2025, n. 8360, Rv. 674261 02), ben avrebbe potuto la reclamante far valere tutte le proprie ragioni nel presente
-
giudizio.
Essendosi, quindi, la reclamante limitata ad impugnare unicamente tale profilo della decisione alcun esame del merito è dovuto da questa Corte.
Il reclamo va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione della Curatela.
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione,
l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da società [...]
Parte_4
1. dichiara la contumacia della procedura di liquidazione giudiziale di società CP_2
[...]
[...]
2. dichiara inammissibile il reclamo;
3. Nulla per le spese;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° I.
228/12
Così deciso in Bari, il 15.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il presidente est.
Maria Mitola
RE PUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
La Sezione Prima CIVILE Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente rel.
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 780/2025 promossa da: società Controparte_1 ( P.IVA_1 ), con sede legale a Roma in via Sistina n.121, in persona del elettivamente legale rappresentante pro-tempore, C.F. 1 Parte_1 '
domiciliata presso e nello studio dell'avv. Alessandro POMO, del Foro di Trani ( C.F._2
- in Bari c/o avv. Emanuele Bufano [...] Email_1 p.e.c.:
-
che la rappresenta e difende come da C.F. 3 Email_2
- p.e.c.: mandato e procura alle liti allegata in atti
Reclamante
Avverso e per la riforma della sentenza n.38/2025 del Tribunale di Trani, emessa il 03/04/25, depositata il 09/04/25 e notificata via p.e.c. il 14/04/2025, nell'ambito del procedimento n.183-1/2024 R.G.P.U, contro
Curatela della Liquidazione Giudiziale della Controparte_1 in persona del Curatore
Reclamata contumace
PROCURATORE GENERALE
Intervenuto mediante deposito di memoria scritta
A scioglimento reso all'udienza del 1°.07.25
FATTO e DIRITTO La Pt_2 della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha richiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1 esponendo l'esistenza di crediti d'imposta "
fittizi relativi ai cc.dd. "bonus edilizi" da utilizzare in compensazione con debiti erariali e previdenziali per un importo complessivo pari ad € 701.763,49, configurando il delitto di cui all'art. 10 quater
D.Lgs. 74/2000). Acquisite le informative e della relazione della GDF, ai sensi dell'art. 41 sesto comma C.C.I.I.,
Controparte_2 a causa è stata riservata all'udienza del 27.3.2025 in assenza di costituzione della per la decisione.
- Con Sentenza n.38/25, il Tribunale di Trani, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della
"ritenendo Controparte_3
Rilevava il Tribunale che, sussistevano i presupposti per la dichiarazione in quanto:
a) non risultava dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) e 121 c.c.i.i. e peraltro dalla documentazione acquisita d'ufficio si evinceva la sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale.
Infatti, dai bilanci depositati presso il Registro delle Imprese era evidente il superamento delle soglie negli esercizi antecedenti: solo nell'anno 2022 l'attivo ammontava ad €
1.868.197 mentre i ricavi ad € 2.477.534; nel 2021, poi, l'attivo ammontava ad € 732.328 e ricavi ad € 1.120.381.
b) i debiti scaduti e non pagati erano superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.
Infatti dall'informativa della Guardia di Finanza emergeva che la società avesse debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per € 498.260,84 e di Controparte_4 per € 208.138,20.;
c) risultava provato lo stato di insolvenza della debitrice, in quanto presentava un'elevata debitoria fiscale e vi era stata l'incapienza del sequestro preventivo eseguito;
Con reclamo depositato in data 2.05.2025 Controparte_1 ha adito questa Corte di Appello al fine di veder riformare la sentenza n. 38/25 emessa dal Tribunale di Trani con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
La Curatela reclamata, pur ritualmente citata non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia.
La Procura della Repubblica, in questa sede rappresentata dalla Procura Generale, è intervenuta mediante il deposito telematico di note scritte.
Controparte_1 ha reclamato la sentenza unicamente sotto il profilo della violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, rilevando che la sentenza, oggetto del presente reclamo, costituisce il primo ed unico atto di cui la società reclamante avesse avuto conoscenza nell'ambito del procedimento n.183-1/2024 R.P.U., pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Trani.
Tutti gli altri atti procedimentali, pregressi e propedeutici alla corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, ivi compreso la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di convocazione delle parti, erano del tutto ignoti alla società reclamante, la quale non aveva potuto porre in essere atti difensivi senza sua colpa.
Era infatti accaduto che, nell'ambito del procedimento penale n.724/2023 R.G.N.R., pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, con decreto del 20/09/23, allegato in atti, il G.I.P. aveva autorizzato il sequestro preventivo e per equivalente, ex art.321 c.p.p. commi
1-2, tra l'altro, delle quote pari al 100% del capitale sociale della società reclamante, CP_1
[...]
Il sequestro preventivo, eseguito in data 18/10/23 dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Barletta, successivamente integrato con ulteriore provvedimento del G.I.P. di Trani del 09-11/01/2024, aveva disposto la nomina di un amministratore giudiziario, il dr. Persona_1 cui erano state assegnate unicamente le funzioni di custodia delle quote della società reclamante con esclusione di qualsivoglia potere gestionale e/o di rappresentanza della società reclamante.
Con ulteriore provvedimento del 09/01/2024, depositato il 10/01/2024, il G.I.P. di Trani aveva disposto, su richiesta del PM, nei confronti, fra gli altri, di Parte_1 legale rappresentante p.t. della società Controparte_1 "la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale e di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in relazione".
La misura interdittiva, disposta nei confronti della legale rappresentante della società reclamante, veniva revocata solo in data 09/12/2024, dal G.I.P. del Tribunale di Trani.
Tanto premesso ha dedotto la reclamante che, durante il periodo di efficacia della misura cautelare interdittiva (09/01/2024 - 09/12/2024), la società reclamante era rimasta priva di un soggetto munito di poteri di rappresentanza legale, legittimato al compimento di atti di gestione ordinaria e straordinaria della società, essendo state attribuite all'amministratore giudiziario nominato dal
G.I.P. del Tribunale di Trani solo funzioni di custode delle quote societarie oggetto di sequestro.
Non era quindi corretto affermare, come da parte del Tribunale di Trani, nella motivazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, sul presupposto che il ricorso introduttivo del giudizio risultava depositato in data 02/09/2024, che all'udienza del 27/03/25 "La Società debitrice non si è costituita, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza", in quanto la notifica di un atto giudiziario (ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di convocazione delle parti dinanzi al primo giudice), doveva invece nulla, in quanto eseguita nei confronti di una persona giuridica ( Controparte_1 priva di un amministratore e legale rappresentante.
Inoltre, ha rilevato la reclamante che, in assenza di prova della notifica a mani, ai sensi dell'art.40, comma 8, del C.C.I.I., d degli atti dall'esame degli atti rivenienti nel fascicolo telematico, non si evincevano elementi attestanti la prova della notifica via p.e.c., ai sensi del comma 6 della citata disposizione, alla casella di posta elettronica dichiarata dalla società resistente e riveniente dai pubblici registri, (Registro delle Imprese), ovverosia: Email_3
All'udienza del 1°.07.2025 la Curatela reclamata non si è costituita nonostante regolare notifica e ne va dichiarata la contumacia.
La Procura della Repubblica interveniva a mezzo del Procuratore Generale che depositava atto di intervento telematico col quale ha chiesto il rigetto del reclamo.
Alla medesima udienza la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Rileva la Corte che il reclamo va dichiarato inammissibile.
Va infatti precisato che dagli atti del fascicolo telematico di primo grado, allegato al presente giudizio e visibile anche alle parti, dallo "Storico" si evince chiaramente che il decreto di fissazione dell'udienza, corredato dal ricorso, è stato notificato a mezzo PEC alla Controparte_2 In data 16.09.2024.
Ne deriva che, se è vero che fino a dicembre 2024 la legale rappresentante della società oggi in liquidazione era interdetta dall'esercizio di qualsivoglia attività imprenditoriale, ivi compresa quella presso la CP_2 è anche vero che l'udienza era stata fissata, non a caso, nel mese di marzo
2025, cosicché, a decorrere dalla scadenza della misura interdittiva la Pt_3 avrebbe ben potuto visionare la casella PEC e apprendere del ricorso e della fissazione di udienza, così predisponendo adeguata difesa, ma così non è stato.
La censura va pertanto respinta.
Pertanto il ricorso, fondato solo sulla questione di rito, senza alcuna deduzione sul merito, va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 3, 13/12/2024, n. 32447, Rv. 673110-01).
E' infatti principio consolidato, quello per cui, l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c..- cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 402 del 10/01/2019 (Rv. 652572-01)-.
Peraltro, atteso il peculiare effetto devolutivo che caratterizza il giudizio di reclamo, nel quale, a differenza del giudizio d'appello, è sempre ammessa l'allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l'esito del procedimento davanti al tribunale fallimentare, impedendo così l'applicazione analogica della disciplina dell'appello in assenza della necessaria identità di ratio. (Cass. Sez. 1, 30/03/2025, n. 8360, Rv. 674261 02), ben avrebbe potuto la reclamante far valere tutte le proprie ragioni nel presente
-
giudizio.
Essendosi, quindi, la reclamante limitata ad impugnare unicamente tale profilo della decisione alcun esame del merito è dovuto da questa Corte.
Il reclamo va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione della Curatela.
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione,
l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da società [...]
Parte_4
1. dichiara la contumacia della procedura di liquidazione giudiziale di società CP_2
[...]
[...]
2. dichiara inammissibile il reclamo;
3. Nulla per le spese;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° I.
228/12
Così deciso in Bari, il 15.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il presidente est.
Maria Mitola