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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2064/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 9.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliato in Locri Parte_1 C.F._1
(RC), alla via Garibaldi n. 234, presso lo studio dell'Avv. SALVATORE RODINO', che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
ADORNATO DARIO COSIMO, ETTORE TRIOLO e ROSSELLA QUARTA, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' , in Reggio Calabria, alla Via Domenico Romeo n. 15; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento ex art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18; riconoscimento dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 21.07.2024, parte ricorrente ha, per l'un verso, chiesto il riconoscimento del proprio status di persona con disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3, comma 3, legge 104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla differente data riconosciuta in corso di giudizio, e, per l'altro, contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP (n. 1585/23 R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto statuito dal consulente - il quale non esprimeva alcuna valutazione sulla domanda relativa all'indennità di accompagnamento - le condizioni di salute dell'istante fossero tali da determinarne lo status di invalido civile totale ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità per carenza dei motivi specifici di contestazione e, nel merito, l'infondatezza per carenza dei requisiti sanitari necessari al conseguimento della prestazione.
Ad esito dell'udienza di discussione del 9.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato il
28.05.2024 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 24.06.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 21.07.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, l'opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, con riferimento all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge 11 febbraio
1980, n. 18, evidenziando che il consulente avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sussistenza dei relativi requisiti sanitari, e ciò malgrado le gravi infermità a carattere peggiorativo da cui esso ricorrente sarebbe, affetto, e cioè “esiti di frattura biossea tibioperoneale dx trattata chirurgicamente anche con trapianto autoplastico con marcato spostamento dei monconi con callo osseo deforme e accorciamento dell'arto di 3 cm che appare edematoso per compromissione linfatica recente frattura malleolo peroneale destro cardiopatia ipertensiva diverticolosi epatopatia cronica calcolosi uroteliale asma allergico sindrome ansioso depressiva”. In afferenza alla domanda volta ad ottenere l'accertamento del proprio status di persona portatrice di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma, 3, legge n. 104/1992 a far data dalla domanda amministrativa, il ricorrente, cui il predetto status era stato riconosciuto dal CTU della fase di ATP con decorrenza dalla visita peritale, non deduce alcun motivo di contestazione al fine di inficiare le conclusioni cui è prevenuto il consulente.
Orbene, in primis, con riferimento alla domanda tesa ad ottenere l'accertamento dei requisiti utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il ricorso è senz'altro inammissibile.
Risulta, a ben vedere, che parte opponente ha introdotto il procedimento per ATP (n.
1585/2023 R.G.) “per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 2 e 13 L.
118/1971 e art. 9 DL 509/1988 e art. 3, comma 3 Legge n. 104/1992” e ha concluso chiedendo “CHIEDE 1) Che l'Eccellentissimo Tribunale adito nomini un consulente tecnico d'ufficio, onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 2 e 13 L. 118/1971 e art. 9 DL 509/1988
e art. 3, comma 3 Legge n. 104/1992”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio, dunque, il ricorrente, non ha mai richiesto di accertarsi la sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento né nel corpo del ricorso, né con le rassegnate conclusioni.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente non è stata neanche allegata la relativa domanda amministrativa, potendosi rinvenire in atti il solo certificato medico trasmesso all'INPS che, come espressamente indicato nel medesimo atto, non
è sostitutivo della domanda amministrativa.
Sicché, non avendo costituito oggetto del pregresso giudizio di ATPO, la domanda in esame costituisce domanda nuova, per ciò solo inammissibile.
Per mera completezza, si specifica in ogni caso che non può ritenersi che la domanda amministrativa tesa ad ottenere l'accertamento dei requisiti per l'assegno mensile di assistenza, proposta nella fase di istruzione preventiva, sia sufficiente ai fini della valutazione delle condizioni legittimanti il beneficio dell'indennità di accompagnamento. Sul punto, infatti, la S.C., con la sentenza 31.08.2021, n. 23623, a conferma del proprio consolidato orientamento, si è così espressa: “Questa Corte ha infatti già affermato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1271 del 20/01/2011, Rv. 616035 – 01;
Sez. L, Sentenza n. 6941 del 04/04/2005, Rv. 581039 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12643 del 17/12/1998, Rv. 521733 – 01) che, in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso (…)”
Quanto alla domanda afferente ai requisiti di cui all'art. 3, comma 3, legge n.
104/1992, lo scrivente non può che limitarsi a riconfermare quanto già accertato con la consulenza depositata nella fase di ATPO, non avendo il ricorrente offerto alcuna ricostruzione alternativa alle conclusioni del consulente, che ha riconosciuto il requisito a far data dalla visita peritale.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In considerazione dell'inammissibilità del presente giudizio di merito e del parziale riconoscimento, in sede di ATP, di uno solo dei benefici richiesti – quello previsto dall'art. 3, comma 3, legge 104/1992 - dalla data della visita peritale, si ritiene di dover compensare integralmente le spese di giudizio.
Le spese di consulenza tecnica, stante il parziale riconoscimento, in fase di ATPO, dei requisiti sanitari rivendicati, vengono poste definitivamente a carico dell'INPS e liquidate con separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) dichiara l'opponente persona con disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, con decorrenza dal dicembre
2023;
c) pone a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica della fase di ATPO, liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 10/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2064/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 9.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliato in Locri Parte_1 C.F._1
(RC), alla via Garibaldi n. 234, presso lo studio dell'Avv. SALVATORE RODINO', che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
ADORNATO DARIO COSIMO, ETTORE TRIOLO e ROSSELLA QUARTA, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' , in Reggio Calabria, alla Via Domenico Romeo n. 15; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento ex art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18; riconoscimento dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 21.07.2024, parte ricorrente ha, per l'un verso, chiesto il riconoscimento del proprio status di persona con disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3, comma 3, legge 104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla differente data riconosciuta in corso di giudizio, e, per l'altro, contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP (n. 1585/23 R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto statuito dal consulente - il quale non esprimeva alcuna valutazione sulla domanda relativa all'indennità di accompagnamento - le condizioni di salute dell'istante fossero tali da determinarne lo status di invalido civile totale ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità per carenza dei motivi specifici di contestazione e, nel merito, l'infondatezza per carenza dei requisiti sanitari necessari al conseguimento della prestazione.
Ad esito dell'udienza di discussione del 9.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato il
28.05.2024 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 24.06.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 21.07.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, l'opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, con riferimento all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge 11 febbraio
1980, n. 18, evidenziando che il consulente avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sussistenza dei relativi requisiti sanitari, e ciò malgrado le gravi infermità a carattere peggiorativo da cui esso ricorrente sarebbe, affetto, e cioè “esiti di frattura biossea tibioperoneale dx trattata chirurgicamente anche con trapianto autoplastico con marcato spostamento dei monconi con callo osseo deforme e accorciamento dell'arto di 3 cm che appare edematoso per compromissione linfatica recente frattura malleolo peroneale destro cardiopatia ipertensiva diverticolosi epatopatia cronica calcolosi uroteliale asma allergico sindrome ansioso depressiva”. In afferenza alla domanda volta ad ottenere l'accertamento del proprio status di persona portatrice di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma, 3, legge n. 104/1992 a far data dalla domanda amministrativa, il ricorrente, cui il predetto status era stato riconosciuto dal CTU della fase di ATP con decorrenza dalla visita peritale, non deduce alcun motivo di contestazione al fine di inficiare le conclusioni cui è prevenuto il consulente.
Orbene, in primis, con riferimento alla domanda tesa ad ottenere l'accertamento dei requisiti utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il ricorso è senz'altro inammissibile.
Risulta, a ben vedere, che parte opponente ha introdotto il procedimento per ATP (n.
1585/2023 R.G.) “per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 2 e 13 L.
118/1971 e art. 9 DL 509/1988 e art. 3, comma 3 Legge n. 104/1992” e ha concluso chiedendo “CHIEDE 1) Che l'Eccellentissimo Tribunale adito nomini un consulente tecnico d'ufficio, onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 2 e 13 L. 118/1971 e art. 9 DL 509/1988
e art. 3, comma 3 Legge n. 104/1992”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio, dunque, il ricorrente, non ha mai richiesto di accertarsi la sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento né nel corpo del ricorso, né con le rassegnate conclusioni.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente non è stata neanche allegata la relativa domanda amministrativa, potendosi rinvenire in atti il solo certificato medico trasmesso all'INPS che, come espressamente indicato nel medesimo atto, non
è sostitutivo della domanda amministrativa.
Sicché, non avendo costituito oggetto del pregresso giudizio di ATPO, la domanda in esame costituisce domanda nuova, per ciò solo inammissibile.
Per mera completezza, si specifica in ogni caso che non può ritenersi che la domanda amministrativa tesa ad ottenere l'accertamento dei requisiti per l'assegno mensile di assistenza, proposta nella fase di istruzione preventiva, sia sufficiente ai fini della valutazione delle condizioni legittimanti il beneficio dell'indennità di accompagnamento. Sul punto, infatti, la S.C., con la sentenza 31.08.2021, n. 23623, a conferma del proprio consolidato orientamento, si è così espressa: “Questa Corte ha infatti già affermato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1271 del 20/01/2011, Rv. 616035 – 01;
Sez. L, Sentenza n. 6941 del 04/04/2005, Rv. 581039 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12643 del 17/12/1998, Rv. 521733 – 01) che, in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso (…)”
Quanto alla domanda afferente ai requisiti di cui all'art. 3, comma 3, legge n.
104/1992, lo scrivente non può che limitarsi a riconfermare quanto già accertato con la consulenza depositata nella fase di ATPO, non avendo il ricorrente offerto alcuna ricostruzione alternativa alle conclusioni del consulente, che ha riconosciuto il requisito a far data dalla visita peritale.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In considerazione dell'inammissibilità del presente giudizio di merito e del parziale riconoscimento, in sede di ATP, di uno solo dei benefici richiesti – quello previsto dall'art. 3, comma 3, legge 104/1992 - dalla data della visita peritale, si ritiene di dover compensare integralmente le spese di giudizio.
Le spese di consulenza tecnica, stante il parziale riconoscimento, in fase di ATPO, dei requisiti sanitari rivendicati, vengono poste definitivamente a carico dell'INPS e liquidate con separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) dichiara l'opponente persona con disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, con decorrenza dal dicembre
2023;
c) pone a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica della fase di ATPO, liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 10/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi