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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/06/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5489/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.5489 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 27/01/2025
TRA
(P.IVA Parte_1
) in persona del suo legale rapp.te p.t, con sede in Capezzano di Pellezzano P.IVA_1
(Sa), alla via G. Amendola n. 3 , rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dagli avv. Stefano Salimbene e Giovanni Allegro (C.F. ), tutti C.F._1
domiciliati presso e nello studio Salimbene alla Via Nizza 174 indirizzo P.E.C.:
; Email_1 Email_2
ATTRICE - OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
n.40, rappresentato e difeso in forza di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo pagina 1 di 9 dagli avv.ti Pasquale Giovannelli, Laura Giovannelli e Antonio De Lillo del foro di
Benevento, con studio in Ariano Irpino alla via Tucci, 21, elettivamente domiciliati presso i domicili digitali costituiti dalle seguenti pec:
, Email_3
, Email_4
Email_5
CONVENUTO – OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 10/05/2021 RG n.3902/2021, il dott. medico specializzato in chirurgia dell'apparato digerente ed CP_1
endoscopia digestiva chirurgica, esponeva di aver svolto negli anni 2018 e 2019 le funzioni di responsabile di endoscopia digestiva per la Parte_1
, in persona del l.r.p.t., eseguendo ogni martedì prestazioni
[...]
endoscopiche presso l'ambulatorio della predetta società.
Per tali attività nel 2019 e 2020 aveva emesso le fatture n.1 del 22/01/2019 di €
6.002,00; n.2 del 02/04/2019 di € 4.800,00; n.4 del 25/06/2019 di € 6.000,00; n.6 del
29/10/2019 di € 4.200,00 e n.1 del 30/01/2020 di € 4.320,00 (al netto della r.a.), regolarmente registrate e trasmesse alla società debitrice.
Sulle predette fatture, la aveva corrisposto due acconti: il primo di € Parte_1
2.400,00 in data 14/06/2019 e un altro di € 1.920,00 in data 26/09/2019, rimaneva quindi debitrice dell'importo di € 21.002,00 al lordo della ritenuta di acconto, pari ad un netto a pagare di euro 19.922,00 ed una r.a. da versare (sulla sola fattura n. 1/2020) di euro
1.080,00.
pagina 2 di 9 Con DI n. 1156/2021 del 12/05/2021, il tribunale di Salerno ingiungeva alla Parte_1
di pagare in favore di la somma di € 21.002,00 oltre gli interessi
[...] CP_1
richiesti e le spese del procedimento monitorio nella misura di € 145,50 per spese, €
540,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
assegnava il termine di giorni quaranta per l'opposizione.
Con atto di citazione notificato in data 28/06/2021, la proponeva Parte_1
opposizione al D.I., rassegnando le seguenti conclusioni: “A. accogliere la preliminare eccezione e, per l'effetto, devolvere la cognizione della presente controversia al
Tribunale di Salerno in funzione di Giudice del Lavoro trattandosi di controversia ex art. 409, 3° comma, c.p.c..; B. all'esito e comunque, nel merito, accogliere la presente opposizione e revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n°1156/2021 - RG n.
3902/2021 reso dal Tribunale di Salerno in data del 12.05.2021 e notificato all'esponente società a mezzo PEC in data 19.05.2021, per l'inesistenza di valida ragione creditoria poiché nulla è dovuto dalla Parte_1
C. condannare l'opposto al pagamento delle spese e compensi di
[...]
giudizio”.
Si costituiva in data 13/05/2022 che resisteva all'avversa pretesa, CP_1
contestandola e ritenendola infondata in fatto e in diritto;
perciò, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Salerno disattendere la preliminare e generica eccezione di incompetenza per materia. Voglia rigettare l'opposizione perché destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per tutti i motivi illustrati nel presente atto
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.1156/2021 emesso il 12=18/5/2021 nel procedimento n. 3902/2021 RG. Voglia, in ogni caso, accertare il diritto di credito del dott. nei confronti della CP_1 Parte_1
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., per la causale di cui alla domanda e P.IVA_1
condannare essa al pagamento della somma lorda di euro € 21.002,00 (di Parte_1
cui € 1.080,00 a titolo di ritenuta di acconto), o di quella diversa somma che risulterà provata nel corso del giudizio, oltre interessi legali dall'emissione delle fatture e
pagina 3 di 9 interessi legali “maggiorati” ex art. 1284, VI co. c.c., dalla richiesta di negoziazione assistita o, in subordine, dal deposito del ricorso per d.i. Voglia condannare Parte_1
al pagamento di spese e competenze del giudizio, anche ai sensi e per effetti
[...]
dell'art.96 c.p.c, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.”
Con ordinanza del 30/06/2022 il giudice rigettava l'eccezione di incompetenza funzionale, non ravvisandosi dagli atti di causa la sussistenza di un rapporto di lavoro riconducibile alla competenza del giudice del lavoro;
quindi, assegnava i termini di cui all'art.183, VI comma, c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie, il giudicante ammetteva la prova orale ed i testimoni venivano escussi all'udienza del 13/11/2023, dopodiché rinviava all'udienza del 18/03/2024 per la verifica della possibilità di bonario componimento, poi non concretizzatosi per il mancato riscontro di parte opponente alla proposta formulata dal professionista.
Alla successiva udienza la difesa di richiedeva al giudice di emettere nei CP_1
confronti del l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc relativamente a una Parte_1
serie di documenti (registro fatture del degli anni 2018 e 2019; referti delle Parte_1
prestazioni di endoscopia digestiva a firma di presenti nel data base della CP_1
Società ; contratto di lavoro autonomo libero professionale sottoscritto tra le Pt_1
parti) per i quali era stato richiesto il rilascio, poi negato.
Con ordinanza del 9/7/2024 il giudice ordinava alla l'esibizione in Parte_1
giudizio della documentazione nel termine della successiva udienza del 14.10.2024, spirato in assenza di adempimento.
La causa veniva rinviata all'udienza del 27/01/2025 per la precisazione delle conclusioni, dopodiché veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
pagina 4 di 9 Preliminarmente si rileva che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., per cui incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi e modificativi del credito.
In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte (ex multis SS. UU.
n. 13533/01, 1743/07, 1554/05), il creditore che agisca per l'adempimento (i seguenti principi operano anche in caso di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo.
La parte opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria basata sulle fatture, sostenendone l'insufficiente valore probatorio per la loro formazione unilaterale.
È principio consolidato che la fattura commerciale, sebbene idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione non integra di per sé la piena prova del credito in essa indicato e non comporta l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito (Cass., 28 aprile 2004, n.
8126; Cass. sent. n. 3090/1979). Grava pertanto sull'opposto, attore in senso sostanziale,
l'onere di fornire prova delle prestazioni rese.
pagina 5 di 9 Nel caso di specie, l'istruttoria ha dimostrato la piena fondatezza della pretesa azionata dal dott. I due testimoni escussi all'udienza del 13/11/2023 hanno CP_1
concordemente confermato che il dott. si recava settimanalmente, dal CP_1
2018 a febbraio 2020, presso il centro per effettuare prestazioni Parte_1
endoscopiche. L'amministrazione, in particolare tramite il sig. Persona_1
calendarizzava le visite eseguite in regime di convenzione, a totale carico del SSN.
L'infermiera ha specificato che al momento della visita veniva presa in consegna la ricevuta di pagamento.
Quanto alle condizioni economiche, il sig. responsabile del Testimone_1
personale di ha dichiarato che inizialmente il dott. era Parte_1 CP_1
retribuito a percentuale del fatturato, e successivamente fu raggiunto un accordo su un fisso mensile di € 600,00 a seduta settimanale. Ha precisato che era lui a comunicare gli importi da fatturare in base al numero di sedute, e che il dottore emetteva le fatture, portate direttamente a lui quando erano ancora cartacee. Ha inoltre confermato che tutte le sedute effettuate dal dott. risultavano registrate dalla . Il sig. CP_1 Parte_1
ha, infine, confermato di aver avuto conversazioni via whatsapp con il dott. Tes_1
prodotte in atti, che avvalorano le dichiarazioni e hanno piena efficacia CP_1
probatoria, in assenza di valido disconoscimento e accertata la loro genuinità
(Cassazione civile sez. II, 18/01/2025, n. 1254; Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n.
12794; Cass. sent. n. 19155/2019).
L'effettività del rapporto contrattuale e le condizioni economiche sono state pienamente dimostrate dalla documentazione prodotta.
Le fatture emesse, regolarmente ricevute e annotate in contabilità da e Parte_1
mai contestate neppure tardivamente, assumono valore di prova nei confronti dell'opponente-imprenditore. Tra imprenditori commerciali, la mancata contestazione di una fattura fa presumere la registrazione della stessa in contabilità e le attribuisce valore confessorio ex artt. 2720 e 2730 c.c., in relazione alla correttezza del corrispettivo, alla prova del rapporto negoziale e alla regolarità della prestazione (Cass. Civ. sent. n.
pagina 6 di 9 15832/2011; Cass. Civ. ord. n. 26801/2019; Cass. civ. n. 3581/2024; Cass. Civ. n.
296/2024).
A ciò si aggiungono specifici argomenti di prova desumibili dal mancato adempimento da parte dell'opponente all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili, disposto dal Giudice con ordinanza del 09/07/2024. L'ordine di esibizione, sebbene non suscettibile di esecuzione coattiva (Cass. 18833/2003), qualora inadempiuto, consente al giudice di desumere argomenti di prova ex art. 116, co. 2, c.p.c. Tale omissione, nel contesto probatorio delineato, rafforza la presunzione di regolare annotazione delle fatture e l'esistenza del credito.
Ulteriore prova del rapporto e delle sue modalità di svolgimento è costituita dall'accredito da parte di di quattro bonifici per un importo complessivo Parte_1
di € 19.159,00 (al netto della r.a.) a saldo di tre fatture emesse nel 2018, e di due acconti sulle fatture successive, oltre al versamento della relativa ritenuta d'acconto (doc. I e J).
La parte opposta ha, inoltre, provato l'effettività delle prestazioni mediante la produzione dell'elenco delle prestazioni di gastroenterologia erogate dalla nel 2018-2019 e Pt_1
2020, rilasciato dall'ASL Salerno, in cui sono annotati nomi dei pazienti, date di esecuzione delle prestazioni (la maggior parte di martedì) e tipo di prestazione. I quattro referti di prestazioni di endoscopia eseguite dal dott. presso il centro e da CP_1 Pt_1
lui sottoscritti si ritrovano nell'elenco delle prestazioni (doc. M). Vi è inoltre perfetta corrispondenza tra la foto dei refertati inviata via whatsapp dal dott. al sig. CP_1
in data 29/10/2019 e le pagine delle prestazioni richieste a rimborso eseguite Tes_1
il 29/10/2020. I testimoni hanno confermato che nel periodo di riferimento le prestazioni endoscopiche presso il Centro erano eseguite dal dott. e da solo un altro CP_1
endoscopista.
La società opponente ha ottenuto l'integrale pagamento dall'ASL Salerno delle prestazioni eseguite a carico del SSN dal dott. (doc. O e P). CP_1
Infine, la società opponente ha inserito il nominativo del dott. sul sito CP_1
istituzionale del Centro quale responsabile dell'Ambulatorio di gastroenterologia ed pagina 7 di 9 esecutore di esami in convenzione con il SSR (doc. E), mantenendolo fino a maggio
2022 nonostante la cessazione del rapporto, eliminandolo solo dopo la costituzione in giudizio del dott. CP_1
Pertanto, l'istruttoria ha fornito piena prova dell'esistenza e legittimità della richiesta creditoria avanzata dal dott. CP_1
Con riferimento agli interessi moratori, il dott. li ha richiesti dalla data delle CP_1
fatture ai sensi del D.lgs. 231/2002, estesi dalla Legge 81/2017 ai rapporti economici con lavoratori autonomi. In subordine, ha chiesto che detti interessi siano riconosciuti dalla data di messa in mora (26/10/2020).
La ha eccepito l'erronea richiesta e illegittima applicazione dell'art. Parte_1
1284, co. 4, c.c., sostenendo che il perimetro applicativo degli interessi di mora ex D. lgs. 231/2002 è circoscritto alle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Ha inoltre dedotto l'inapplicabilità dell'art. 1284, co. 4, c.c. ai crediti di lavoro, per la disciplina speciale prevista dall'art. 429, co. 3,
c.p.c.
Tuttavia, il rapporto intercorso tra le parti, come accertato, non ha natura di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato rientrante nella disciplina speciale dei crediti di lavoro. Trattasi di prestazioni rese da professionista autonomo con partita IVA, riconducibili a "transazioni commerciali" ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, che trova applicazione ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in transazioni commerciali, intese come contratti tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione che comportano la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
La Legge 81/2017 ha esteso l'applicazione del D. Lgs. 231/2002 anche ai rapporti economici in cui è parte un lavoratore autonomo. Pertanto, la decorrenza degli interessi moratori, come richiesto, è dalla data delle fatture, non essendovi prova che il ritardo nel pagamento sia dipeso da causa non imputabile alla debitrice.
pagina 8 di 9 La decorrenza degli interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.c., può avvenire dalla proposizione della domanda giudiziale per i crediti liquidi ed esigibili. Nel caso di specie, la richiesta di negoziazione assistita, pur essendo condizione di procedibilità del giudizio, non costituisce domanda giudiziale idonea a far decorrere la maggiorazione degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. Quest'ultima decorrenza è applicabile dalla domanda giudiziale, ovvero dal ricorso per ingiunzione.
Alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da contro il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 1156/2021.
- CONFERMA il Decreto Ingiuntivo n. 1156/2021, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva.
- CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore del dott. che si liquidano in CP_1
€ 5.077,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 20 giugno 2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Stefania Picece
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.5489 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 27/01/2025
TRA
(P.IVA Parte_1
) in persona del suo legale rapp.te p.t, con sede in Capezzano di Pellezzano P.IVA_1
(Sa), alla via G. Amendola n. 3 , rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dagli avv. Stefano Salimbene e Giovanni Allegro (C.F. ), tutti C.F._1
domiciliati presso e nello studio Salimbene alla Via Nizza 174 indirizzo P.E.C.:
; Email_1 Email_2
ATTRICE - OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
n.40, rappresentato e difeso in forza di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo pagina 1 di 9 dagli avv.ti Pasquale Giovannelli, Laura Giovannelli e Antonio De Lillo del foro di
Benevento, con studio in Ariano Irpino alla via Tucci, 21, elettivamente domiciliati presso i domicili digitali costituiti dalle seguenti pec:
, Email_3
, Email_4
Email_5
CONVENUTO – OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 10/05/2021 RG n.3902/2021, il dott. medico specializzato in chirurgia dell'apparato digerente ed CP_1
endoscopia digestiva chirurgica, esponeva di aver svolto negli anni 2018 e 2019 le funzioni di responsabile di endoscopia digestiva per la Parte_1
, in persona del l.r.p.t., eseguendo ogni martedì prestazioni
[...]
endoscopiche presso l'ambulatorio della predetta società.
Per tali attività nel 2019 e 2020 aveva emesso le fatture n.1 del 22/01/2019 di €
6.002,00; n.2 del 02/04/2019 di € 4.800,00; n.4 del 25/06/2019 di € 6.000,00; n.6 del
29/10/2019 di € 4.200,00 e n.1 del 30/01/2020 di € 4.320,00 (al netto della r.a.), regolarmente registrate e trasmesse alla società debitrice.
Sulle predette fatture, la aveva corrisposto due acconti: il primo di € Parte_1
2.400,00 in data 14/06/2019 e un altro di € 1.920,00 in data 26/09/2019, rimaneva quindi debitrice dell'importo di € 21.002,00 al lordo della ritenuta di acconto, pari ad un netto a pagare di euro 19.922,00 ed una r.a. da versare (sulla sola fattura n. 1/2020) di euro
1.080,00.
pagina 2 di 9 Con DI n. 1156/2021 del 12/05/2021, il tribunale di Salerno ingiungeva alla Parte_1
di pagare in favore di la somma di € 21.002,00 oltre gli interessi
[...] CP_1
richiesti e le spese del procedimento monitorio nella misura di € 145,50 per spese, €
540,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
assegnava il termine di giorni quaranta per l'opposizione.
Con atto di citazione notificato in data 28/06/2021, la proponeva Parte_1
opposizione al D.I., rassegnando le seguenti conclusioni: “A. accogliere la preliminare eccezione e, per l'effetto, devolvere la cognizione della presente controversia al
Tribunale di Salerno in funzione di Giudice del Lavoro trattandosi di controversia ex art. 409, 3° comma, c.p.c..; B. all'esito e comunque, nel merito, accogliere la presente opposizione e revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n°1156/2021 - RG n.
3902/2021 reso dal Tribunale di Salerno in data del 12.05.2021 e notificato all'esponente società a mezzo PEC in data 19.05.2021, per l'inesistenza di valida ragione creditoria poiché nulla è dovuto dalla Parte_1
C. condannare l'opposto al pagamento delle spese e compensi di
[...]
giudizio”.
Si costituiva in data 13/05/2022 che resisteva all'avversa pretesa, CP_1
contestandola e ritenendola infondata in fatto e in diritto;
perciò, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Salerno disattendere la preliminare e generica eccezione di incompetenza per materia. Voglia rigettare l'opposizione perché destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per tutti i motivi illustrati nel presente atto
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.1156/2021 emesso il 12=18/5/2021 nel procedimento n. 3902/2021 RG. Voglia, in ogni caso, accertare il diritto di credito del dott. nei confronti della CP_1 Parte_1
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., per la causale di cui alla domanda e P.IVA_1
condannare essa al pagamento della somma lorda di euro € 21.002,00 (di Parte_1
cui € 1.080,00 a titolo di ritenuta di acconto), o di quella diversa somma che risulterà provata nel corso del giudizio, oltre interessi legali dall'emissione delle fatture e
pagina 3 di 9 interessi legali “maggiorati” ex art. 1284, VI co. c.c., dalla richiesta di negoziazione assistita o, in subordine, dal deposito del ricorso per d.i. Voglia condannare Parte_1
al pagamento di spese e competenze del giudizio, anche ai sensi e per effetti
[...]
dell'art.96 c.p.c, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.”
Con ordinanza del 30/06/2022 il giudice rigettava l'eccezione di incompetenza funzionale, non ravvisandosi dagli atti di causa la sussistenza di un rapporto di lavoro riconducibile alla competenza del giudice del lavoro;
quindi, assegnava i termini di cui all'art.183, VI comma, c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie, il giudicante ammetteva la prova orale ed i testimoni venivano escussi all'udienza del 13/11/2023, dopodiché rinviava all'udienza del 18/03/2024 per la verifica della possibilità di bonario componimento, poi non concretizzatosi per il mancato riscontro di parte opponente alla proposta formulata dal professionista.
Alla successiva udienza la difesa di richiedeva al giudice di emettere nei CP_1
confronti del l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc relativamente a una Parte_1
serie di documenti (registro fatture del degli anni 2018 e 2019; referti delle Parte_1
prestazioni di endoscopia digestiva a firma di presenti nel data base della CP_1
Società ; contratto di lavoro autonomo libero professionale sottoscritto tra le Pt_1
parti) per i quali era stato richiesto il rilascio, poi negato.
Con ordinanza del 9/7/2024 il giudice ordinava alla l'esibizione in Parte_1
giudizio della documentazione nel termine della successiva udienza del 14.10.2024, spirato in assenza di adempimento.
La causa veniva rinviata all'udienza del 27/01/2025 per la precisazione delle conclusioni, dopodiché veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
pagina 4 di 9 Preliminarmente si rileva che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., per cui incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi e modificativi del credito.
In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte (ex multis SS. UU.
n. 13533/01, 1743/07, 1554/05), il creditore che agisca per l'adempimento (i seguenti principi operano anche in caso di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo.
La parte opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria basata sulle fatture, sostenendone l'insufficiente valore probatorio per la loro formazione unilaterale.
È principio consolidato che la fattura commerciale, sebbene idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione non integra di per sé la piena prova del credito in essa indicato e non comporta l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito (Cass., 28 aprile 2004, n.
8126; Cass. sent. n. 3090/1979). Grava pertanto sull'opposto, attore in senso sostanziale,
l'onere di fornire prova delle prestazioni rese.
pagina 5 di 9 Nel caso di specie, l'istruttoria ha dimostrato la piena fondatezza della pretesa azionata dal dott. I due testimoni escussi all'udienza del 13/11/2023 hanno CP_1
concordemente confermato che il dott. si recava settimanalmente, dal CP_1
2018 a febbraio 2020, presso il centro per effettuare prestazioni Parte_1
endoscopiche. L'amministrazione, in particolare tramite il sig. Persona_1
calendarizzava le visite eseguite in regime di convenzione, a totale carico del SSN.
L'infermiera ha specificato che al momento della visita veniva presa in consegna la ricevuta di pagamento.
Quanto alle condizioni economiche, il sig. responsabile del Testimone_1
personale di ha dichiarato che inizialmente il dott. era Parte_1 CP_1
retribuito a percentuale del fatturato, e successivamente fu raggiunto un accordo su un fisso mensile di € 600,00 a seduta settimanale. Ha precisato che era lui a comunicare gli importi da fatturare in base al numero di sedute, e che il dottore emetteva le fatture, portate direttamente a lui quando erano ancora cartacee. Ha inoltre confermato che tutte le sedute effettuate dal dott. risultavano registrate dalla . Il sig. CP_1 Parte_1
ha, infine, confermato di aver avuto conversazioni via whatsapp con il dott. Tes_1
prodotte in atti, che avvalorano le dichiarazioni e hanno piena efficacia CP_1
probatoria, in assenza di valido disconoscimento e accertata la loro genuinità
(Cassazione civile sez. II, 18/01/2025, n. 1254; Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n.
12794; Cass. sent. n. 19155/2019).
L'effettività del rapporto contrattuale e le condizioni economiche sono state pienamente dimostrate dalla documentazione prodotta.
Le fatture emesse, regolarmente ricevute e annotate in contabilità da e Parte_1
mai contestate neppure tardivamente, assumono valore di prova nei confronti dell'opponente-imprenditore. Tra imprenditori commerciali, la mancata contestazione di una fattura fa presumere la registrazione della stessa in contabilità e le attribuisce valore confessorio ex artt. 2720 e 2730 c.c., in relazione alla correttezza del corrispettivo, alla prova del rapporto negoziale e alla regolarità della prestazione (Cass. Civ. sent. n.
pagina 6 di 9 15832/2011; Cass. Civ. ord. n. 26801/2019; Cass. civ. n. 3581/2024; Cass. Civ. n.
296/2024).
A ciò si aggiungono specifici argomenti di prova desumibili dal mancato adempimento da parte dell'opponente all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili, disposto dal Giudice con ordinanza del 09/07/2024. L'ordine di esibizione, sebbene non suscettibile di esecuzione coattiva (Cass. 18833/2003), qualora inadempiuto, consente al giudice di desumere argomenti di prova ex art. 116, co. 2, c.p.c. Tale omissione, nel contesto probatorio delineato, rafforza la presunzione di regolare annotazione delle fatture e l'esistenza del credito.
Ulteriore prova del rapporto e delle sue modalità di svolgimento è costituita dall'accredito da parte di di quattro bonifici per un importo complessivo Parte_1
di € 19.159,00 (al netto della r.a.) a saldo di tre fatture emesse nel 2018, e di due acconti sulle fatture successive, oltre al versamento della relativa ritenuta d'acconto (doc. I e J).
La parte opposta ha, inoltre, provato l'effettività delle prestazioni mediante la produzione dell'elenco delle prestazioni di gastroenterologia erogate dalla nel 2018-2019 e Pt_1
2020, rilasciato dall'ASL Salerno, in cui sono annotati nomi dei pazienti, date di esecuzione delle prestazioni (la maggior parte di martedì) e tipo di prestazione. I quattro referti di prestazioni di endoscopia eseguite dal dott. presso il centro e da CP_1 Pt_1
lui sottoscritti si ritrovano nell'elenco delle prestazioni (doc. M). Vi è inoltre perfetta corrispondenza tra la foto dei refertati inviata via whatsapp dal dott. al sig. CP_1
in data 29/10/2019 e le pagine delle prestazioni richieste a rimborso eseguite Tes_1
il 29/10/2020. I testimoni hanno confermato che nel periodo di riferimento le prestazioni endoscopiche presso il Centro erano eseguite dal dott. e da solo un altro CP_1
endoscopista.
La società opponente ha ottenuto l'integrale pagamento dall'ASL Salerno delle prestazioni eseguite a carico del SSN dal dott. (doc. O e P). CP_1
Infine, la società opponente ha inserito il nominativo del dott. sul sito CP_1
istituzionale del Centro quale responsabile dell'Ambulatorio di gastroenterologia ed pagina 7 di 9 esecutore di esami in convenzione con il SSR (doc. E), mantenendolo fino a maggio
2022 nonostante la cessazione del rapporto, eliminandolo solo dopo la costituzione in giudizio del dott. CP_1
Pertanto, l'istruttoria ha fornito piena prova dell'esistenza e legittimità della richiesta creditoria avanzata dal dott. CP_1
Con riferimento agli interessi moratori, il dott. li ha richiesti dalla data delle CP_1
fatture ai sensi del D.lgs. 231/2002, estesi dalla Legge 81/2017 ai rapporti economici con lavoratori autonomi. In subordine, ha chiesto che detti interessi siano riconosciuti dalla data di messa in mora (26/10/2020).
La ha eccepito l'erronea richiesta e illegittima applicazione dell'art. Parte_1
1284, co. 4, c.c., sostenendo che il perimetro applicativo degli interessi di mora ex D. lgs. 231/2002 è circoscritto alle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Ha inoltre dedotto l'inapplicabilità dell'art. 1284, co. 4, c.c. ai crediti di lavoro, per la disciplina speciale prevista dall'art. 429, co. 3,
c.p.c.
Tuttavia, il rapporto intercorso tra le parti, come accertato, non ha natura di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato rientrante nella disciplina speciale dei crediti di lavoro. Trattasi di prestazioni rese da professionista autonomo con partita IVA, riconducibili a "transazioni commerciali" ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, che trova applicazione ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in transazioni commerciali, intese come contratti tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione che comportano la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
La Legge 81/2017 ha esteso l'applicazione del D. Lgs. 231/2002 anche ai rapporti economici in cui è parte un lavoratore autonomo. Pertanto, la decorrenza degli interessi moratori, come richiesto, è dalla data delle fatture, non essendovi prova che il ritardo nel pagamento sia dipeso da causa non imputabile alla debitrice.
pagina 8 di 9 La decorrenza degli interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.c., può avvenire dalla proposizione della domanda giudiziale per i crediti liquidi ed esigibili. Nel caso di specie, la richiesta di negoziazione assistita, pur essendo condizione di procedibilità del giudizio, non costituisce domanda giudiziale idonea a far decorrere la maggiorazione degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. Quest'ultima decorrenza è applicabile dalla domanda giudiziale, ovvero dal ricorso per ingiunzione.
Alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da contro il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 1156/2021.
- CONFERMA il Decreto Ingiuntivo n. 1156/2021, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva.
- CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore del dott. che si liquidano in CP_1
€ 5.077,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 20 giugno 2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Stefania Picece
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