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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/12/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione Speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1400 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ,), rappresentata e difesa nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Anna Scifoni
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Angelo Conte
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 04.04.2025 la ricorrente - premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con , in Cisterna di Latina, in data 24.09.1989 e che dal matrimonio erano CP_1 nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti - chiedeva al Per_1 Per_2
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis, a causa del comportamento del marito;
chiedeva, inoltre, la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
In data 07.11.2025, si costituiva in giudizio il resistente aderendo alle domande di CP_1 separazione e di divorzio, ma contestando la domanda di addebito;
chiedeva, inoltre, di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 09.12.2025 il Giudice tentava la conciliazione tra le parti con esito positivo.
Pertanto, le parti chiedevano di dichiarare la separazione alle seguenti condizioni: “parte ricorrente rinuncia alla domanda di addebito, nonché di assegnazione della casa familiare. Parte resistente si impegna a rilasciare la casa familiare entro il 15.03.2026, in tal caso nulla sarà dovuto alla ricorrente a titolo di mantenimento e le utenze rimarranno a carico della ricorrente. Le parti dichiarano che in caso di mancato rilascio della casa familiare da parte del resistente alla data del 16.03.2026, lo stesso si impegna a versare un mantenimento per la ricorrente pari a € 450,00 mensili, previo rilascio della casa familiare da parte della ricorrente e le utenze rimarranno a carico del resistente. Le parti nelle more si impegnano a mantenere il reciproco rispetto. Spese compensate”.
Il giudice istruttore, pertanto, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, adotta i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 comma 1 c.p.c., secondo quanto concordato dalle parti nel verbale e rimetteva la causa in decisione al
Collegio.
**********
La domanda di separazione proposta è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2 In particolare, dalle allegazioni delle parti si ricavano elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto appaiono le condizioni di separazione di cui al verbale di udienza del 09.12.2025 che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le parti, inoltre, nei loro atti introduttivi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Cisterna di Latina in data 24.09.1989, (atto n. 100, parte II, serie A, Anno 1989);
- dichiara efficaci le condizioni di separazione di cui al verbale di udienza del 09.12.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Latina, 12.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione Speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1400 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ,), rappresentata e difesa nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Anna Scifoni
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Angelo Conte
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 04.04.2025 la ricorrente - premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con , in Cisterna di Latina, in data 24.09.1989 e che dal matrimonio erano CP_1 nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti - chiedeva al Per_1 Per_2
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis, a causa del comportamento del marito;
chiedeva, inoltre, la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
In data 07.11.2025, si costituiva in giudizio il resistente aderendo alle domande di CP_1 separazione e di divorzio, ma contestando la domanda di addebito;
chiedeva, inoltre, di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 09.12.2025 il Giudice tentava la conciliazione tra le parti con esito positivo.
Pertanto, le parti chiedevano di dichiarare la separazione alle seguenti condizioni: “parte ricorrente rinuncia alla domanda di addebito, nonché di assegnazione della casa familiare. Parte resistente si impegna a rilasciare la casa familiare entro il 15.03.2026, in tal caso nulla sarà dovuto alla ricorrente a titolo di mantenimento e le utenze rimarranno a carico della ricorrente. Le parti dichiarano che in caso di mancato rilascio della casa familiare da parte del resistente alla data del 16.03.2026, lo stesso si impegna a versare un mantenimento per la ricorrente pari a € 450,00 mensili, previo rilascio della casa familiare da parte della ricorrente e le utenze rimarranno a carico del resistente. Le parti nelle more si impegnano a mantenere il reciproco rispetto. Spese compensate”.
Il giudice istruttore, pertanto, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, adotta i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 comma 1 c.p.c., secondo quanto concordato dalle parti nel verbale e rimetteva la causa in decisione al
Collegio.
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La domanda di separazione proposta è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2 In particolare, dalle allegazioni delle parti si ricavano elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto appaiono le condizioni di separazione di cui al verbale di udienza del 09.12.2025 che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le parti, inoltre, nei loro atti introduttivi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Cisterna di Latina in data 24.09.1989, (atto n. 100, parte II, serie A, Anno 1989);
- dichiara efficaci le condizioni di separazione di cui al verbale di udienza del 09.12.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Latina, 12.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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