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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/12/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. David Micheli e domiciliati presso il suo studio in Trento via dei Paradisi n. 15/5 giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 28.11.2014 in Besenello (TN) nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 07.11.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta che per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo futuri e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) Il figlio minore resta collocato prevalentemente presso la Per_1
dimora della madre;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- Dal sabato sino alla domenica sera dopo cena quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00;
- Nel periodo in cui il figlio non sarà impegnato con la frequenza della scuola potrà trascorrere con il padre ulteriori giornate previ accordi con la madre;
pag. 2 di 4 - Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun Per_1
genitore sino a un massimo di 3 settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 1° giugno di ogni anno;
- Durante le festività di Natale e Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
4) verserà tramite accredito sul conto corrente IT 73 E Parte_2
08304 34350 000080053181 intestato a entro e non Parte_1
oltre il giorno 5 di ogni mese l'assegno di mantenimento del figlio che viene consensualmente stabilito in euro 250,00, assegno Per_1
che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dalla omologazione della separazione;
5) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i seguenti criteri:
- Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista ed erogate dal servizio sanitario nazionale, ticket sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante/pediatra o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale, tasse scolastiche e università per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, dotazioni informatiche imposte dalla scuola o comunque connessa al programma di studio, assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di pag. 3 di 4 residenza all'istituto scolastico non avranno la necessità di essere preventivamente concordate;
- Cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero lezioni private, corsi di specializzazione/master, corsi post universitari – alloggio presso sedi universitarie, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
6) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio;
7) Spese legali compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 17.12.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. David Micheli e domiciliati presso il suo studio in Trento via dei Paradisi n. 15/5 giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 28.11.2014 in Besenello (TN) nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 07.11.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta che per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo futuri e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) Il figlio minore resta collocato prevalentemente presso la Per_1
dimora della madre;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- Dal sabato sino alla domenica sera dopo cena quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00;
- Nel periodo in cui il figlio non sarà impegnato con la frequenza della scuola potrà trascorrere con il padre ulteriori giornate previ accordi con la madre;
pag. 2 di 4 - Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun Per_1
genitore sino a un massimo di 3 settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 1° giugno di ogni anno;
- Durante le festività di Natale e Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
4) verserà tramite accredito sul conto corrente IT 73 E Parte_2
08304 34350 000080053181 intestato a entro e non Parte_1
oltre il giorno 5 di ogni mese l'assegno di mantenimento del figlio che viene consensualmente stabilito in euro 250,00, assegno Per_1
che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dalla omologazione della separazione;
5) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i seguenti criteri:
- Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista ed erogate dal servizio sanitario nazionale, ticket sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante/pediatra o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale, tasse scolastiche e università per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, dotazioni informatiche imposte dalla scuola o comunque connessa al programma di studio, assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di pag. 3 di 4 residenza all'istituto scolastico non avranno la necessità di essere preventivamente concordate;
- Cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero lezioni private, corsi di specializzazione/master, corsi post universitari – alloggio presso sedi universitarie, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
6) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio;
7) Spese legali compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 17.12.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 4 di 4