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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 7205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7205 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31425/2017
TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 31425/2017
Oggi 17 luglio 2025 alle ore 11.40 innanzi al dott. Nicoletta Calise, sono presenti l'avv. Paolo
Varriale e l'avv. Biagio Grasso per , i quali si riportano all'istanza di Parte_1 estinzione del giudizio con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. È altresì presente l'avv. Corrado Palmieri per il quale si associa alle richieste di Controparte_1 controparte e si riporta all'istanza di rinuncia agli atti e di rinuncia al gravame, con compensazione delle spese, con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come sopra dichiarando fin da ora di rinunciare al gravame.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Calise
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Calise ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31425/2017 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Biagio Grasso e dall'avv. Paolo Varriale, domiciliatario quest'ultimo in Napoli, alla via
Michelangelo Schipa, 34;
ATTORE
CONTRO
, nata il [...] PR CK (Polonia), Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Palmieri, domiciliatario in Sessa Aurunca (CE) alla Loc.
Corte Grande, s.n.c.;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c depositate il
9.7.2025 le parti hanno depositato, in allegato, un'istanza congiunta per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. sottoscritta dalle parti personalmente nonché dai rispettivi difensori, con la quale le parti hanno reciprocamente rinunciato agli atti del giudizio e accettato dette rinunce ex art. 306 c.p.c.
Rinuncia e accettazione sono regolari in quanto sottoscritte dalle parti personalmente.
Va, conseguentemente, dichiarata con sentenza l'estinzione del processo (art. 306 cpc).
2 È noto il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui nei procedimenti davanti ai giudici monocratici l'estinzione deve essere sempre dichiarata con sentenza e, se dichiarata con provvedimento definito ordinanza, questa ha natura di sentenza, come tale impugnabile con i normali mezzi di gravame (cfr. ex plurimis Cass. ord. n. 11663/2022, Cass. ord. n. 27311/2017,
Cass. n. 9279/1993) che peraltro le parti fin da adesso hanno dichiarato di non voler attivare avendovi rinunciato.
Le parti hanno anche concordemente chiesto al giudice di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda.
La domanda va accolta.
Invero, l'ordine giudiziale di cancellazione di una domanda trascritta ai sensi degli artt. 2652-
2653 c.c. deve essere conferito al Conservatore a seguito di una sentenza passata in giudicato e non con un provvedimento dell'istruttore anche nell'ipotesi di pronunzia di estinzione del processo emessa nel medesimo giudizio cui si riferisce la domanda (cfr. il comma 2 dell'art. 2668
c.c.).
Secondo l'accordo delle parti le spese processuali vanno tra loro interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- dichiara estinto il giudizio;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
- ordina al Conservatore dei RR.II. di Napoli 1 – ufficio provinciale di Napoli – Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data 5.2.2018 ai nn. 3165 RG e 2455 RP, numero di repertorio 110323.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Napoli, 17 luglio 2025.
Il Giudice dott. Nicoletta Calise
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TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 31425/2017
Oggi 17 luglio 2025 alle ore 11.40 innanzi al dott. Nicoletta Calise, sono presenti l'avv. Paolo
Varriale e l'avv. Biagio Grasso per , i quali si riportano all'istanza di Parte_1 estinzione del giudizio con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. È altresì presente l'avv. Corrado Palmieri per il quale si associa alle richieste di Controparte_1 controparte e si riporta all'istanza di rinuncia agli atti e di rinuncia al gravame, con compensazione delle spese, con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come sopra dichiarando fin da ora di rinunciare al gravame.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Calise
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Calise ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31425/2017 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Biagio Grasso e dall'avv. Paolo Varriale, domiciliatario quest'ultimo in Napoli, alla via
Michelangelo Schipa, 34;
ATTORE
CONTRO
, nata il [...] PR CK (Polonia), Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Palmieri, domiciliatario in Sessa Aurunca (CE) alla Loc.
Corte Grande, s.n.c.;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c depositate il
9.7.2025 le parti hanno depositato, in allegato, un'istanza congiunta per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. sottoscritta dalle parti personalmente nonché dai rispettivi difensori, con la quale le parti hanno reciprocamente rinunciato agli atti del giudizio e accettato dette rinunce ex art. 306 c.p.c.
Rinuncia e accettazione sono regolari in quanto sottoscritte dalle parti personalmente.
Va, conseguentemente, dichiarata con sentenza l'estinzione del processo (art. 306 cpc).
2 È noto il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui nei procedimenti davanti ai giudici monocratici l'estinzione deve essere sempre dichiarata con sentenza e, se dichiarata con provvedimento definito ordinanza, questa ha natura di sentenza, come tale impugnabile con i normali mezzi di gravame (cfr. ex plurimis Cass. ord. n. 11663/2022, Cass. ord. n. 27311/2017,
Cass. n. 9279/1993) che peraltro le parti fin da adesso hanno dichiarato di non voler attivare avendovi rinunciato.
Le parti hanno anche concordemente chiesto al giudice di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda.
La domanda va accolta.
Invero, l'ordine giudiziale di cancellazione di una domanda trascritta ai sensi degli artt. 2652-
2653 c.c. deve essere conferito al Conservatore a seguito di una sentenza passata in giudicato e non con un provvedimento dell'istruttore anche nell'ipotesi di pronunzia di estinzione del processo emessa nel medesimo giudizio cui si riferisce la domanda (cfr. il comma 2 dell'art. 2668
c.c.).
Secondo l'accordo delle parti le spese processuali vanno tra loro interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- dichiara estinto il giudizio;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
- ordina al Conservatore dei RR.II. di Napoli 1 – ufficio provinciale di Napoli – Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data 5.2.2018 ai nn. 3165 RG e 2455 RP, numero di repertorio 110323.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Napoli, 17 luglio 2025.
Il Giudice dott. Nicoletta Calise
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