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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7133/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7133/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 04 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), originariamente in qualità di Parte_1 C.F._1 amministratrice di sostegno di (c.f.: ) e, NA C.F._2 successivamente al decesso di quest'ultima (avvenuto in corso di causa in Caivano il
16.07.2024), in qualità di erede di quest'ultima, elettivamente domiciliata in Caivano (Na) alla via Colanton Fiore 27, presso lo studio dell'Avv. Cammisa Andrea (c.f.:
) e dell'Avv. Miele Tiziana ( ), dai quali è C.F._3 C.F._4 rappresentata e difesa in virtù di procure in calce all'originario atto di citazione e in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione volontaria del giudizio depositata telematicamente in data 24/09/2024);
ATTRICE
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Del Parco Margherita n.4, presso lo studio dell'Avv. Ferri Riccardo (c.f.: ), dal quale è C.F._5 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente;
CONVENUTA
E Contr I. c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: “Morte.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 04/11/2024.
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'attrice, , Parte_1 non in proprio, ma in qualità di amministratrice di sostegno della madre PE Con
, conveniva in giudizio la e la società i.
[...] Controparte_4 Controparte_3 per ottenere il ristoro dei danni, iure proprio e iure hereditatis, da questa ultima subìti a seguito della morte della sorella . Persona_2
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che: — il giorno 14/11/2019 alle ore
11:30 in Caivano (NA), stava attraversando il Corso Umberto I all'altezza Persona_2 del civico 401, servendosi delle strisce pedonali, quando veniva travolta dall'autocarro
Renault tg. DF630CW, di proprietà della Ti. ed assicurato con CP_5 Controparte_6 la compagnia — a seguito di tale investimento, Controparte_4 Persona_2 veniva ricoverata d'urgenza presso l' di Napoli ove decedeva il Controparte_7
15/11/2019; — a seguito dell'evento veniva instaurato procedimento penale innanzi al
Tribunale di Napoli Nord, che si concludeva con la sentenza n. 308/2020, di applicazione di pena su richiesta per l'imputato, conducente del predetto autocarro.
Ciò premesso, parte attrice, nella spiegata qualità, concludeva chiedendo all'adito
Tribunale di:
“1) sentite le parti e compiuto un sommario accertamento, attesi i gravi elementi di responsabilità a carico del conducente il veicolo responsabile, come risulta dalla documentazione in atti, Voglia provvedere con ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 5 legge n.102/2006, all'assegnazione a carico della convenuta
[...]
di una provvisionale pari ad una percentuale che vorrà valutare e Controparte_8 liquidare il giudicante d'ufficio, oltre interessi e rivalutazione come in premessa specificati.
2) Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva dall'autocarro modello Ranault 450.26 targato DF630CW di colore bianco, di Con proprietà della Ti. sedente in Villa Di Briano (CE) alla via Parte_2
Donizetti n. 8, C.F. e P. IVA , condotto da tal e P.IVA_2 Persona_3 conseguentemente
3) accertare e dichiarare l'obbligo ex lege della in solido Controparte_8 Con con la Ti. in persona dell'amministratore e legale rappresentante Parte_2 pro tempore, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, esistenziali-morali, iure proprio e iure ereditatis, subiti dagli attori a seguito della morte della signora e per l'effetto PE
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
4) condannare la convenuta in persona del legale Controparte_8 Con rappresentante pro tempore, in solido con la Ti. in persona Parte_2 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall' istante nessuno escluso, sia patrimoniali che non, biologici, esistenziali morali, sia iure proprio che iure ereditatis conseguenti la morte del congiunto, nella misura che sarà indicata e quantificata a mezzo C.T.U. di cui sin d'ora se ne avanza richiesta.
5) Il tutto con gli interessi legali e compensativi dal fatto al soddisfo e rivalutazione del credito alla data della decisone. 6) Con vittoria di spese, diritti e compensi di causa, con attribuzione e distrazione in favore dei procuratori che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscossi i compensi.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 23/11/2022, ed oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c., si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
la quale, di contro, deduceva ed eccepiva: — doversi riconoscere in favore di CP_4 parte attrice il solo risarcimento per danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi secondo i nuovi criteri sanciti nelle Tabelle del Tribunale di Milano dell'anno
2022; — doversi escludersi, invece, dalla quantificazione del risarcimento, pari ad euro
17.534,40, le ulteriori voci relative al danno biologico terminale e catastrofale, in conseguenza del breve lasso di tempo trascorso tra l'infausto evento ed il decesso del pedone.
Tutto ciò premesso, la predetta parte convenuta concludeva chiedendo:
“- Rigettare qualsiasi domanda proposta nei confronti delle Controparte_1
perché inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto e non
[...] provata, con vittoria di spese e competenze di lite;
- In subordine, ridimensionare le richieste attoree confermando i calcoli sviluppati dalla convenuta società e compensando integralmente le spese di giudizio.”.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo anche nei confronti della ulteriore convenuta (avvenuto a mezzo PEC in data 29/06/2022, come Controparte_9 comprovato in atti), quest'ultima non si costituiva nel presente giudizio, cosicchè della medesima ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data 28/11/2022.
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., deceduta, nelle more, la originaria attrice e depositata (in data NA
24/09/2024) comparsa di intervento per la prosecuzione volontaria del giudizio, ex art. 302
c.p.c., da parte della , nella asserita qualità di erede della Parte_1 PE
, ed espletata la prova testimoniale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle
[...] rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 04/11/2024, con provvedimento del 07/11/2024 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
In via pregiudiziale di rito va dato atto della proponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145, 148 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005, come si evince dalle richieste risarcitorie inviate via PEC e a mezzo di raccomandata A/R dalla attrice alla convenuta compagnia assicurativa in data 07/04/2021 (cfr. allegato alla memoria ex art. Controparte_4
183, comma 6, c.p.c. del 03/02/2023); inoltre, sussiste anche la procedibilità della domanda per l'avvenuto invito dei convenuti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, come espresso nelle summenzionate denunce di sinistro.
E', altresì, dimostrata la legittimazione attiva e passiva delle parti dell'odierno giudizio (id est, la titolarità sostanziale dal lato attivo e passivo del rapporto controverso in capo alle odierne parti in causa), come risulta dalla documentazione prodotta in atti dalla difesa di parte attrice e dalla mancata specifica contestazione dei relativi presupposti ex art. 115
c.p.c. da parte della convenuta costituita.
Sotto tale ultimo profilo, va segnalata l'ordinanza n. 13163/2024 del 14/5/2024 della
Cassazione in materia di crediti ereditari, la quale, confermando il proprio ormai consolidato orientamento (cfr., sul punto, Cass., SS.UU., n. 24657/2007), ha ribadito che i crediti del defunto, al pari degli altri beni/diritti di cui egli era titolare, cadono in successione e, dunque, sono oggetto della comunione ereditaria che viene a crearsi tra i di lui eredi. Ciò a differenza dei debiti ereditari che, in forza dell'art. 752 c.c., si “dividono” tra i coeredi, di talché essi sono tenuti al loro pagamento pro quota, in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
In tale quadro, la Cassazione precisa che ciascun coerede è legittimato a esercitare tutte le azioni a vantaggio della cosa comune e, dunque, anche quelle dirette a conseguire il pagamento dell'intero credito ereditario;
ciò senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, che, dunque, non sono parti necessarie di un tale procedimento, ferma restando la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (cfr. Cass., SS.UU., 24657/2007 cit. e, da ultimo, Cass.
10585/2024).
Quindi — come avvenuto nel caso di specie — sussiste in capo alla il Parte_1 diritto di domandare il pagamento dell'intero credito risarcitorio ereditario maturato in capo alla propria dante causa , nonostante la comprovata sussistenza di NA altri eredi (cfr. certificati anagrafici in atti), tuttavia non litisconsorti necessari nell'ambito del presente giudizio e il cui intervento in lite neppure risulta essere stato richiesto dalla convenuta costituita (peraltro, eventuali contrasti sorti tra gli stessi eredi concreditori ereditari troverebbero soluzione nell'ambito della distinta procedura di divisione, come chiarito da Cass. 20.11.2017 n. 27417).
Del resto, anche la qualità della di erede della de cuius Parte_1 PE
e, a sua volta, di quest'ultima di erede della vittima principale
[...] Persona_2
(entrambe le dette circostanze comprovate dalla istante con i certificati anagrafici in atti) non risultano essere state in alcun modo contestate dalla convenuta in modo specifico e n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
circostanziato (cfr., peraltro, in merito Cass. 4381/2009, a mente della quale “L'onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito, dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo.).
Nel merito, la domanda proposta da parte attrice si è rivelata solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
L'esame delle domande e delle questioni prospettate da parte attrice è avvenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., considerando il materiale probatorio da essa allegato, tra cui anche la sentenza n. 308/2020, depositata il 15 luglio 2020 dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Napoli (n. 3544/20 R.G. G.I.P. - n. 15751/19 R.G. N.R.), che ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 589-bis, c. 1, c.p. e, concesse Persona_3 le attenuanti generiche, con la diminuente di rito, l'ha condannato ai sensi dell'art. 444
c.p.p. alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa alle condizioni di legge.
Parte attrice ha prodotto in atti, sin dalla propria costituzione in giudizio, gli atti di indagine compiuti e acquisiti nel corso del menzionato procedimento penale, i quali ben possono essere utilizzati e valutati in questa sede anche dal Giudice civile.
Ed infatti, sul punto, occorre innanzitutto premettere che, quand'anche non pienamente opponibili alle parti in causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 651 c.p.p., i predetti atti possono certamente essere presi in considerazione anche nel presente giudizio civile quantomeno quali prove atipiche (su cui cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1593 del
20/01/2017, per la quale, appunto, “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.”, ma anche le sostanzialmente conformi Cass. 17392/2015; Cass. 13229/2015), avverso le cui risultanze, peraltro, anche all'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti nel presente giudizio, alcuna reale contestazione o confutazione è stata mai mossa dai convenuti.
Tanto premesso, occorre evidenziare che risulta pacifico (e, comunque, documentalmente provato, come da produzione versata in atti da parte attrice ed allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 03/02/2023: cfr., in particolare, rilievi sinistro stradale;
perizia medico-legale a firma del dott. nonché perizia tecnica ricostruttiva a Persona_4 cura dell'ing. , redatte nel procedimento penale iscritto presso il Persona_5
Tribunale di Napoli Nord al n. 15751/2019 RGNR) che, in data 14/11/201, alle ore 11:40 circa, in Caivano (Na) al Corso Umberto I, altezza civico 401, si verificava un incidente stradale che vedeva coinvolti, da un parte, l'autocarro Renault targato DF630CW, di proprietà della società convenuta contumace, nonché condotto nell'occasione dal Per_3
(veicolo garantito per la RCA con la compagnia e,
[...] Controparte_4 dall'altra parte, il pedone (dell'età di 82 anni circa), la quale veniva Persona_2
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
investita dal veicolo suddetto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ivi esistenti.
Lo stato dei luoghi, la posizione del pedone e le manovre compiute dall'autocarro in questione risultano tutte analiticamente rappresentate graficamente e fotograficamente sia nella planimetria di ricostruzione del sinistro allegata alla relazione d'incidente stradale in atti, sia dai fotogrammi estratti da una videocamera di sorveglianza, le cui immagini sono state acquisite nella pressoché immediatezza dei fatti dalle Autorità intervenute in loco
(tutti tali atti allegati al fascicolo del procedimento penale innanzi richiamato e prodotto in atti dall'istante).
Nello specifico, dai menzionati atti (dotati di un altissimo grado di precisione e attendibilità) risulta che il grave sinistro stradale dedotto in lite coinvolgeva l'autocarro innanzidetto ed un pedone, identificato nella sig.ra , che si trovava in corso Persona_2
Umberto I nell'intento di attraversare la carreggiata da destra verso sinistra, considerando il verso di percorrenza dell'autocarro, sulle strisce pedonali ivi esistenti;
in tale circostanza, il conducente del suddetto mezzo, dopo essersi fermato per l'intenso traffico, riprendeva improvvisamente la marcia, evidentemente non avvedendosi del pedone intento nell'attraversamento pedonale e, dunque, travolgendolo.
Orbene, sulla base degli elementi di fatto sopra indicati, nessun dubbio può sussistere in ordine alla responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della Controparte_9 nella causazione del sinistro stradale dedotto in lite e, in ultimo, nel decesso della
[...] stessa . Persona_2
Sotto tale profilo, infatti, appare del tutto evidente la sussistenza del nesso di causa tra il poli-traumatismo subito dal pedone a seguito dell'incidente stradale de quo ed il successivo decesso.
Invero, — come chiaramente indicato nella consulenza tecnica svolta in sede penale
(dall'ausiliario del P.M.) — risulta che il pedone (dell'età di 82 anni), a causa dell'investimento subì “una insufficienza cardiorespiratoria insorta a seguito di un gravissimo shock emorragico, dovuto alla lesione di Grossi vasi della arto inferiore destro, del retroperitoneo e delle anse intestinali pur in assenza di lacerazione. Si tratta incontrovertibilmente di una lesione compatibile con un incidente della strada, con investimento a pedone da parte di un mezzo pesante punto per quanto attiene la dinamica è da ipotizzare, dopo l'impatto al suolo della vittima verosimilmente il sormontamento della vittima da parte di un pneumatico del mezzo sulla gamba destra e avvolgimento del corpo con seguenti lesioni all'addome e dei vasi retroperitoneali sede del sanguinamento e quindi del versamento emorragico osservato nello scavo pelvico punto in sintesi la dinamica può essere rappresentata nelle seguenti fasi punto urto, abbattimento della vittima al solo, sormontamento dello pneumatico sulla arto inferiore destro e riavvolgimento del corpo. nesso di causalità dunque comprovato tra evento, lesioni e decesso. Per quel che attiene l'ora del decesso, è certificata nel dato documentale ed i fenomeni cadaverici da noi evidenziati nel corso dell'accertamento autoptico confermano l'epoca del decesso”.
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 6 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
La consulenza tecnica in questione è precisa, esauriente e priva di vizi logico- argomentativi, risulta svolta da un soggetto particolarmente qualificato e disinteressato
(quale il perito nominato dal P.M. in fase di indagini preliminari), ed è stata basata sull'esame oggettivo necroscopico della de cuius e di tutta la documentazione sanitaria acquisita.
Acclarato, dunque, che il decesso della è causalmente ricollegabile Persona_2 all'incidente stradale oggetto di causa, nessun dubbio può sussistere neppure in ordine al fatto che tale sinistro stradale sia da attribuirsi all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della convenuta Società contumace.
Al riguardo, si deve premettere che, nei sinistri derivanti dalla circolazione stradale, nel caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente il veicolo investitore può essere esclusa solo qualora risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento.
Tale esonero di responsabilità può aversi nel caso in cui il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, tale da comportare per il conducente il veicolo l'oggettiva impossibilità di avvistarlo e, in ogni caso, di considerarne tempestivamente i movimenti, come nel caso in cui il pedone si palesi repentinamente sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente nel rispetto di tutte le norme della circolazione stradale e di quelle dettate dalla comune prudenza e diligenza.
In tali casi, la prova liberatoria, che grava sul conducente del mezzo, risulta particolarmente rigorosa e può essere esclusa anche nel caso in cui il pedone abbia improvvisamente attraversato la strada, qualora tale condotta — in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo — risulti ragionevolmente non prevedibile.
Orbene, nel caso in esame, il conducente del veicolo investitore (e, per esso, la convenuta responsabile civile proprietaria del mezzo ex art. 2054, comma 3, c.c.), non solo ha omesso di fornire qualsivoglia elemento a supporto della prova liberatoria suddetta (non risultando provato, in alcun modo, che il pedone abbia attraversato la strada in modo imprevisto ed imprevedibile), ma, con la condotta tenuta, ha certamente violato gli artt.
141 e 191, comma 1, del codice della strada, omettendo di dare la dovuta precedenza al pedone che stava transitando sull'attraversamento pedonale;
in particolare, considerate tutte le condizioni concrete del caso in esame (tratto di strada rettilineo e pianeggiante;
presenza di traffico veicolare;
investimento avvenuto allorquando il pedone si trovava all'incirca a metà della carreggiata, intento ad attraversare sulle strisce pedonali;
piena visibilità ed orario diurno), deve ritenersi che il conducente si trovava certamente nella condizione di potersi avvedere della presenza del pedone e che, in ogni caso, non abbia fatto quanto in suo potere per evitare un possibile investimento.
Quanto al pedone non risulta, in alcun modo, che la stessa abbia posto in Persona_2 essere alcuna condotta improvvida, abnorme e/o imprevedibile, tale da interrompere il nesso di causalità certamente sussistente tra la condotta di guida negligente e colposa del n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 7 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
conducente del veicolo investitore e l'evento mortale, avendo la menzionata de cuius iniziato l'attraversamento sulle strisce pedonali, con andatura regolare e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal codice della strada.
In definitiva, sulla base di tutte le ragioni fin qui espresse, risulta pienamente dimostrato che il sinistro stradale oggetto di causa si è verificato per colpa esclusiva del conducente dall'autocarro modello Renault targato DF630CW di proprietà della Controparte_9 il quale, con la condotta tenuta (sopra descritta), ha certamente causato il decesso del pedone dante causa della odierna istante.
È altresì pacificamente provato che l'autocarro modello Renault targato DF630CW al momento del sinistro fosse assicurato per la RCA con la Compagnia Controparte_4
(circostanza, del resto, mai fatto oggetto di specifica contestazione da parte di
[...] quest'ultima Società, pur costituitasi nel presente giudizio).
Venendo, invece alla individuazione e liquidazione dei danni pretesi dall'odierna attrice originariamente in qualità di amministratrice di sostegno della Parte_1
, la quale aveva agito in giudizio in proprio e in qualità di erede della NA sorella (coinvolta nel su descritto sinistro stradale) e, successivamente, Persona_2 dalla in qualità di erede della madre , deceduta in Parte_1 NA corso di causa (cfr. certificati di stato di famiglia allegati alla memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. del 03/02/2023 depositata da parte attrice e mai contestati dalla convenuta costituita), si deve evidenziare come ella (originaria attrice, rappresentata dalla NA figlia in qualità di amministratrice di sostegno) avesse rivendicato Parte_1 danni iure hereditatis da danno biologico terminale e danno morale catastrofale da lucida agonia (patiti dalla propria dante causa ) e danni iure proprio da perdita del Persona_2 rapporto parentale;
danni oggi fatti valere iure hereditatis dalla , quale Parte_1 erede della originaria istante . NA
Muovendo le mosse dal danno detto da perdita del rapporto parentale, sofferto dalla dante causa dell'odierna attrice, sorella della vittima del sinistro stradale, va osservato che esso è funzionale al ristoro dell'incisione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà in ambito familiare, nonché alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona nell'ambito della famiglia, la cui tutela è costituzionalmente garantita.
Il danno da lesione del rapporto parentale costituisce, dunque, fattispecie di danno non patrimoniale risarcibile sulla base del combinato disposto degli att. 2059 c.c. e delle norme a tutela dei valori inviolabili dell'individuo nel suo diritto all'intangibilità familiare, collocate, in primo luogo, negli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione.
Il tema del risarcimento del danno non patrimoniale — da sempre oggetto di dibattito — ha trovato momento di sintesi e di riordino sistematico nelle pronunzie del 2008 rese dalla
Corte di legittimità a Sezioni Unite. La Suprema Corte ha definitivamente riconosciuto carattere di unitarietà alla categoria del danno non patrimoniale, ribadendo che esso va n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 8 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
risarcito integralmente senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni risarcitorie. È come mera sintesi descrittiva, infatti, che vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita di rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2008.
Le menzionate sentenze, d'altra parte, avevano avuto cura di precisare che non era utile ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e di rilevare che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. doveva essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona. Il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce numero chiuso e la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2
Cost., ad un processo evolutivo, essendo consentito all'interprete rinvenire nel sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano non genericamente rilevanti per l'ordinamento ma di rango costituzionale, attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.
Tuttavia, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, mentre va disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso in sé, parlando di “danno evento” (cfr. Cass. 14931/12 “[…] il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento […]”). Del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione secondo cui nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cassazione civile, SS.UU.,
11/11/2008, n. 26972).
La prova dell'esistenza del danno segue il principio generale dettato dall'art. 2697 c.c. e deve essere data da chi il risarcimento domanda. Tale prova può, tuttavia, essere fornita tramite presunzioni che ben possono assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice.
Con specifico riguardo alla fattispecie della perdita del rapporto parentale, appare, poi, opportuno fissare alcuni principi.
In merito al novero dei soggetti appartenenti al nucleo familiare cui può riconoscersi il risarcimento, nella giurisprudenza di legittimità si sono confrontati indirizzi contrapposti, che possono così riassumersi: 1) “Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 9 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 cost.” (cfr., in tal senso, Cass. 4253/12); 2) “Se è pur innegabile la necessità di conciliare il diritto del superstite alla tutela del rapporto parentale con l'esigenza di evitare il pericolo di una dilazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, il dato esterno ed oggettivo della convivenza non è elemento idoneo a bilanciare le evidenziate contrapposte esigenze e ad escludere a priori il diritto del non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale. La convivenza può tuttavia assurgere a elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare il quantum debeatur”. (cfr. Cass. 21230/16; Cass. 21146/16).
Preferibile deve ritenersi il secondo dei due orientamenti innanzi esposti (che, del resto, è anche quello sposato dalle pronunzie più recenti sul punto).
Quanto al regime della prova, essa segue le regole generali, ma è pacifico che l'esistenza del pregiudizio può essere riconosciuta anche secondo un criterio di regolarità logica fondato sull' “id quod plerumque accidit”, potendosi presumere (con presunzione semplice, iuris tantum, dunque suscettibile di smentita mediante prova contraria) la intensità del rapporto affettivo con la persona deceduta od offesa.
Tutto ciò chiarito in diritto, nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al processo, può ritenersi provata l'esistenza di un valido legame di solidarietà familiare e di vicinanza affettiva tra la (originaria attrice e madre dell'odierna NA attrice) e la di lei sorella, (vittima primaria dell'illecito dedotto in lite, Persona_2 deceduta a causa del sinistro de quo vertitur).
Infatti, le escussioni testimoniali hanno consentito di ritenere dimostrata l'effettiva sussistenza di uno stabile rapporto affettivo sussistente tra le menzionate sorelle, che si esplicava in concreti episodi di vita, dal che è certamente dato presumersi un significativo pregiudizio non patrimoniale subito dalla per effetto del decesso della NA germana PE
In particolare, la teste escussa all'udienza del 30 settembre 2024, Testimone_1 confermava che era solita fare visita alla sorella presso la Villa Persona_2 PE
Rachele, sita in Caivano, ove quest'ultima si trovava in ricovero residenziale, per farle compagnia;
in merito la teste riferiva: «[…] anche dopo la morte della andai a Persona_2 fare visita alla e la stessa sentiva molto la mancanza della sorella, poiché non NA vedeva più quest'ultima andare a farle visita;
so che, successivamente, la figlia riferì alla PE della scomparsa della sorella […] in occasione delle ricorrenze vedevo dalla
[...] PE la sorella andarle a fare visita» (cfr. verbale telematico di causa NA PE dell'udienza del 30/09/2024).
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Analogamente la teste nipote di escussa alla Testimone_2 NA medesima udienza, riferiva «[…] mia nonna e la erano le uniche sorelle in vita Persona_2 rimaste e avevano un rapporto giornaliero, nel senso che si vedevano e si chiamavano ogni giorno;
[…] mi è capitato di andare a fare visita a mia nonna, e vedevo la sorella NA PE con lei;
infatti, preciso che la andava a fare visita alla molto Persona_2 NA spesso, non tutti i giorni ma certamente a giorni alterni;
si facevano compagnia a vicenda;
[…] ricordo che mia nonna, chiedeva sempre a mia madre come mai la sorella NA PE non andasse a farle più visita e soffriva molto per questa cosa;
mia mamma non disse subito alla della morte di glielo disse un po' di tempo dopo, ma non so precisare NA PE quanto tempo dopo;
[…] mia nonna era solita ricordare tutti i giorni dei momenti belli trascorsi con la sorella (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 30/09/2024). PE
I testi escussi — della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare — hanno, dunque, confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la sussistenza di assidui rapporti di frequentazione, di momenti di condivisione e di una tangibile relazione affettiva esistente tra le due germane al momento di verificazione del sinistro, la cui lesione è meritevole, pertanto, di ristoro.
Di contro, la Compagnia Assicurativa convenuta non ha allegato, né tantomeno dimostrato, l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo stabile e continuativo tra le due sorelle.
All'esito dell'istruttoria, si può ritenere che l'istante abbia assolto all'onere probatorio, fornendo piena prova dell'effettività e della consistenza del legame affettivo, dimostrando che la era sempre stata una figura molto presente nel contesto familiare, la Persona_2 cui scomparsa aveva quindi per lei determinato un pregiudizio consistente nella sofferenza patita in ragione della definitiva impossibilità di godere di quel legame affettivo e nella forzosa rinuncia alle precedenti abitudini di vita.
Tanto osservato in ordine all'an della pretesa risarcitoria e passandone, dunque, alla determinazione del quantum, vanno svolte talune considerazioni.
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e
2056 c.c.. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso. Più precisamente, quale fattispecie,
l'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
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Allo scopo di “monetizzare” la sofferenza d'animo che consegue alla perdita di un prossimo congiunto e di evitare, al contempo, il rischio di decisioni rimesse all'arbitrio del singolo, la giurisprudenza di merito ha, da tempo, elaborato un sistema tabellare, ormai riconosciuto come criterio di riferimento anche dal giudice nomofilattico (cfr. Cass. n.
15760.2006: “in tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale), il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. A tal fine sono utilizzabili parametri tabellari, applicati dai Tribunali o dalle Corti.”).
L'accertamento e quantificazione di tale danno devono, poi, essere operati evitando di procedere a duplicazioni, intese come "congiunta attribuzione del danno morale (nella sua rinnovata configurazione) e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato" (cfr. Cass. Sez. 3, n. 25351 del 17/12/2015).
In assenza di criteri normativi per la liquidazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza, soprattutto di merito, è intervenuta con l'obiettivo, per un verso, di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente e, per altro, di stabilire parametri per la loro quantificazione al fine di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato dalla norma di cui all'art. 1226 c.c. (e richiamato dalla norma di cui all'art. 2056 c.c.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo "tabellare".
Le predette valutazioni hanno condotto all'elaborazione di parametri risarcitori – che rispondono all'esigenza di uniformità di trattamento tra situazioni simili e sul piano nazionale – compendiati nel noto sistema tabellare di risarcimento del danno non patrimoniale proposto dal Tribunale di Milano e che è stato individuato dalla Corte di legittimità (cfr. Cassazione, Sez. III Civ., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. 20 maggio 2015 n.
10263) e da ultimo anche dal legislatore, sia pure limitatamente al risarcimento per sinistri stradali (art. 17 della legge, 04/08/2017 n. 124, cd. DDL Concorrenza), come cornice entro la quale ricondurre e collocare tutte le valutazioni equitative relative alla quantificazione del danno non patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito.
Pertanto, il danno da perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza da ultimo consolidatasi, dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema che preveda l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la valutazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra cui l'età, il grado di parentela e la convivenza) con la possibilità di applicare sull'importo così ottenuto dei correttivi in ragione di particolari circostanze relative alla fattispecie concreta.
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 12 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
Seguendo tale criterio è opportuno disancorare comunque, nel caso di morte di un congiunto, la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale) da ogni astratto riferimento ad un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima primaria, privilegiando, invece, nella liquidazione essenzialmente il legame familiare tra la vittima primaria e le vittime secondarie e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili, in particolare, nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).
Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno ed alla conseguente scelta delle tabelle di riferimento, occorre evidenziare che dopo il Tribunale di Roma anche quello di
Milano ha elaborato delle nuove tabelle basate sul “sistema a punti” che hanno recepito le indicazioni della Suprema Corte sull'inadeguatezza del criterio c.d. “a forbice”, ritenuto non rispettoso dell'esigenza di uniformità. L'applicazione delle nuove tabelle a punti per la monetizzazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano e pubblicate nel giugno 2024 garantisce una quantificazione del pregiudizio in esame attraverso criteri di liquidazione da ritenersi congrui, aderenti alla realtà e tali da costituire valido parametro per una valutazione che sia il più possibile equilibrata e conformata al caso concreto.
Anche la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulle due Tabelle e dato atto della riformulazione di quella Milanese, ne ha confermato la piena validità, identificando, quale unico elemento distintivo, il suddetto paramento soggettivo relativo alla “qualità e intensità della relazione affettiva” (Corte Cass., sez. III, 16 dicembre 2022, n. 37009).
Le suddette tabelle milanesi — nella loro ultima formulazione c.d. “integrata a punti”, pubblicata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel giugno 2024, che, in questa sede, andrà presa in considerazione per pervenire ad una liquidazione quanto più attuale possibile e commisurata ai valori monetari odierni del danno riconosciuto (quale debito di valore e non di valuta) — prevedono, con riguardo alla quantificazione del danno da perdita del fratello, una somma risarcitoria monetaria che va da euro 28.301,23 ad euro 169.830,60; tale forbice di valore è modulabile in relazione ad un c.d. sistema a
“punti”, attribuibili in relazione a diverse variabili, tra cui: (a) l'età della vittima primaria;
(b) l'età della vittima secondaria;
(c) la persistenza o meno della situazione di convivenza tra vittima primaria e secondaria all'epoca dei fatti;
(d) la composizione del nucleo familiare residuo;
(e) la qualità e intensità della relazione affettiva che ha caratterizzato il rapporto parentale perduto.
Orbene, sulla base dei criteri che precedono: (a) avuto riguardo che la vittima primaria dell'illecito (ovvero la aveva, all'epoca del decesso, 82 anni circa (col Persona_2 conseguente riconoscimento di punti 4 a tal titolo, secondo il sistema tabellare qui preso in riferimento); (b) che la (vittima secondaria dell'illecito) aveva, all'epoca NA
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 13 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
del decesso della sorella 90 anni circa (col conseguente riconoscimento di punti 4 a PE tal titolo, secondo il sistema tabellare qui preso in riferimento); (c) che vi era assenza di convivenza tra la vittima primaria — — e la danneggiata secondaria — Persona_2
— , le quali non abitavano neppure nello stesso stabile o complesso NA condominiale (per cui alcun punto andrà riconosciuto a tal titolo); (d) che il nucleo familiare residuo della istante , a seguito del decesso della vittima NA primaria, è risultato composto da almeno altri tre superstiti entro il 2° grado, ovvero i figli
, — odierna istante — e — come da Controparte_10 Parte_1 CP_11 certificati anagrafici in atti — (col conseguente riconoscimento di punti 9 per tale criterio, secondo il sistema tabellare qui preso in riferimento); (e) che appare ragionevole presumersi un livello mediano di qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, in virtù di quanto emerso in atti e in assenza di più specifiche prove che denotino la sussistenza di una affectio diversa da quella
“normale”, quella cioè che può presumersi esistente tra fratelli e sorelle sulla base della comune esperienza e del criterio del cd. id quod plerumque accidit (per cui appare equo riconoscersi punti 15 per la voce in esame); il Tribunale ritiene di riconoscere alla PE
, per il rivendicato danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale,
[...] punti (4+4+0+9+15=) 32, che equivalgono ad euro 54.336,00
(cinquantaquattromilatrecentotrentasei/00), avuto riguardo al valore del punto base di euro
1.698,00 sancito dalle tabelle di riferimento.
Tale somma, maturata in capo alla a titolo di risarcimento del danno NA non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale con la de cuius PE
è transitata, alla morte della (avvenuta in corso di causa), in
[...] NA capo agli eredi di quest'ultima e andrà, dunque, riconosciuta, a tal titolo, in capo alla odierna istante . Parte_1
La somma innanzi indicata include in sé ed assorbe ogni ulteriore tipologia di danno non patrimoniale che, seppur passibile di declinazione attraverso l'utilizzazione di diverse formule semantiche (quali danno morale, danno esistenziale e danno da perdita del rapporto parentale), indicano, in definitiva, la lesione di un medesimo ed unitario bene giuridico leso, consistente nella sofferenza intima patita dalla dante della odierna istante per la perdita del proprio prossimo congiunto (in virtù della giurisprudenza innanzi menzionata), e che, quindi, non può essere scissa in molteplici sottovoci di danno tendenti, in ultimo, ad una indebita duplicazione risarcitoria.
Passando, invece, all'esame del danno iure hereditario parimenti chiesto dalla originaria attrice , va osservato quanto segue. NA
Va, innanzitutto, precisato che, anche di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
11279 del 21 giugno 2020, ha ribadito un principio ormai consolidato: il danno da perdita della vita è diverso dal (e inconciliabile col) danno da perdita della salute. La vita è un bene giuridico autonomo spettante esclusivamente al titolare della stessa. E, soprattutto, la sua perdita è insuscettibile di essere reintegrata per equivalente. Il che significa, in altri termini, che nessuno, tranne l'ucciso, potrebbe reclamare il risarcimento dell'esistenza n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 14 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
perduta. Ergo, con la morte della vittima, questa prerogativa ovviamente si estingue e non può trasmettersi ai suoi eredi. Di talché, nel caso in cui un soggetto muoia, i suoi successori non potranno reclamare, iure hereditario, il c.d. danno da perdita della vita o tanatologico (cfr, tra le altre, Cass., SS.UU., n. 15350 del 22.07.2015, a mente della quale “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.”).
Costituiscono, invece, diritti acquisibili iure hereditario, i diritti risarcitori derivanti, da un lato, dal c.d. danno biologico terminale e, dall'altro lato, dal danno morale “catastrofale”
(detto anche “morale biologico” o “da lucida agonia”).
Le due tipologie di danno non presentano alcuna disposizione codicistica, ma sono il frutto di una complessa elaborazione giurisprudenziale il cui fine è quello di garantire il risarcimento adeguato in caso di lesione di specifici diritti costituzionalmente garantiti e lesi dalla morte conseguente ad un fatto illecito.
In particolare, il danno biologico terminale è, ormai unanimemente, inteso quale pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale subita e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione;
tale danno, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra il momento di insorgenza delle lesioni e il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 3, sentenza n. 7923 del 23/03/2024; Cass., Sez. 3, ordinanza n. 21837 del
30/08/2019; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 33009 del 17/12/2024).
Premesso, dunque, che il danno in esame prescinde totalmente dall'accertamento della consapevole percezione o meno, da parte della vittima, della fine imminente (oggetto di indagine, invece, nella individuazione del diverso danno morale da lucida agonia), per la sua configurabilità si richiede l'accertamento di una patologia medicalmente accertabile, da un lato, e il “fattore tempo”, dall'altro lato. La giurisprudenza, infatti, richiede che la vittima sopravviva temporaneamente alla malattia per un “apprezzabile lasso di tempo”, ma, concretamente, non si è mai giunti a una definizione univoca del lasso temporale che deve intercorrere tra il verificarsi della malattia e la morte. Dalle sentenze succedutesi negli ultimi anni, infatti, emerge un ampio spettro di ipotesi che variano dai pochi minuti di sopravvivenza fino alla previsione di diverse giornate di agonia. Punto d'arresto sul tema è, comunque, che sia accertata l'esistenza di una malattia patita dal deceduto in un certo arco temporale, denominato spatium vivendi.
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 15 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
Ai fini della concreta liquidazione di un tale danno ben può farsi riferimento alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo previste per l'inabilità temporanea, adeguando, tuttavia, la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (cfr. in tal senso Cass.
36841/2022; Cass. 16592/2019 e Cass. 23183/2014).
Nel caso di specie, è risultato processualmente acquisito che la dante causa dell'istante,
, subì il grave sinistro stradale per cui è causa il 14/11/2019 alle ore 11:30 Persona_2 circa, mentre il decesso sopravveniva il successivo 15/11/2019, alle ore 22:00 circa (cfr certificazione di decesso a firma del dott. , allegato al deposito telematico Persona_6 operato da parte attrice in data 03/02/2023), per una sopravvivenza, dunque, di circa un giorno: lasso temporale che il Tribunale ritiene certamente “apprezzabile” e bisognoso di ristoro sotto il profilo del danno biologico terminale qui in discorso.
Applicando, dunque, le tabelle milanesi di risarcimento del danno biologico di natura temporanea (che, in caso di inabilità temporanea assoluta, prevedono la liquidazione di un valore monetario di euro 115,00 pro die, nell'ultima versione rivisitata e rivalutata del giugno 2024) e applicando l'adeguata personalizzazione di un tal tipo di danno al caso concreto (che ha visto una tale inabilità sfociare nella morte della vittima), in modo da evitare che la quantificazione sfoci in un risarcimento puramente simbolico (cfr. in tal senso Cass. 33009/2024), il Tribunale ritiene equo liquidare il danno in discorso in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).
Tale somma, maturata in capo alla de cuius , è transita, al momento della Persona_2 morte di quest'ultima, iure hereditario nel patrimonio della originaria istante PE
e, a sua volta, ancora iure hereditario, in quello della odierna istante
[...] Parte_1
al momento del decesso anche della .
[...] NA
Quanto, invece, al parimenti preteso danno “catastrofale” (o “morale biologico” o danno
“da lucida agonia”), va premesso che esso, secondo l'insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, è definito come il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine;
si tratta di un danno risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3, sentenza n. 7923 del 23/03/2024; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 33009 del 17/12/2024).
Presupposto ed elemento costitutivo fondamentale di un tal tipo di danno è la cosciente e lucida percezione, da parte del danneggiato, della fine imminente.
Ebbene, nel caso di specie non risulta essere stata raggiunta apprezzabile, ragionevole e rassicurante prova circa la sussistenza del suddetto presupposto.
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 16 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
L'accertamento di tale danno richiede, infatti, la dimostrazione dell'esistenza di un lasso di tempo, anche minimo e non necessariamente apprezzabile (come, invece, richiesto per il danno biologico terminale), in cui la vittima abbia potuto avvedersi e chiaramente comprendere di essere in procinto di morire. Assume, pertanto, un ruolo decisivo la sofferenza psichica e la disperazione della vittima che comprende l'avvicinarsi inesorabile del proprio trapasso. Seguendo tale linea interpretativa, la giurisprudenza giunge ad escludere il danno catastrofale in caso di coma o morte immediata, poiché, in tali frangenti, la vittima non ha modo di prendere coscienza delle circostanze letifere nelle quali versa.
L'elemento caratterizzante di tale danno – che permette di distinguerlo dal danno biologico terminale – è l'accertamento di un turbamento psichico dotato di particolare intensità, ma non definibile quale vera e propria malattia psichica, in quanto, generalmente, esso perdura per un lasso di tempo che non consente allo stato di turbamento di degenerare in una vera e propria patologia psichica.
È, dunque, un risarcimento per la sofferenza morale, per il dolore, per il “terror vacui”, ma la prova da fornire al giudicante è alquanto complessa in quanto deve essere dimostrata la presa di coscienza della vittima;
in altri termini, l'agonia dev'essere stata lucida (cfr., tra le ultime, Cass. 33009/2024).
Orbene, applicando le coordinate ermeneutiche poc'anzi indicate, mette conto evidenziare, nello sforzo interpretativo compiuto dal giudicante, pur compenetrandosi nella dolorosa vicenda umana per cui è causa, che nella specie parte attrice non ha fornito adeguata prova della sussistenza di una lucida agonia in capo alla vittima, tenuto conto, altresì, della circostanza che ella decedeva il giorno successivo l'infausto evento, il 15/11/2019, alle ore 22:00, presso il reparto di Rianimazione dell'Ospedale “ di Napoli (così CP_7 come si rileva dal Certificato di decesso in ospedale a firma del dott. Persona_6 innanzi già richiamato) in più che probabile e verosimile stato di totale incoscienza.
Peraltro, parte attrice non risulta aver prodotto in atti il diario clinico dettagliato, descrittivo dello stato della paziente dall'arrivo all'ospedale e sino al decesso, dovendosi anche osservare come la decedeva dopo aver subito l'amputazione Persona_2 dell'arto inferiore e, dunque, certamente sottoposta ad anestesia generale, dalla quale non
è dimostrato essersi mai risvegliata.
Gli elementi che precedono portano, dunque, ad escludere la configurabilità di un danno morale da c.d. “lucida agonia”, non compiutamente dimostrato nel caso di specie.
In definitiva, dunque, con riguardo ai pregiudizi rivendicati dall'attrice iure hereditario, si è rivelato sussistente il solo danno biologico terminale, quantificato, come sopra, nella complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00).
Va, inoltre, precisato riguardo gli importi risarcitori innanzi liquidati, che nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 17 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che l'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis e per prima Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, appare congruo riconoscere i detti interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso (14/11/2019), sugli importi risarcitori innanzi liquidati, ma devalutati all'epoca del sinistro (quale momento in cui l'illecito si è prodotto), in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), e, quindi, anno per anno, ogni successivo 14 novembre, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma innanzi indicata di volta in volta rivalutata in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza
(cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Pertanto, i convenuti, e vanno Controparte_1 Controparte_9 condannati, in solido tra loro, alla corresponsione, in favore di , nella Parte_1 qualità come innanzi descritta, della somma complessiva di euro (54.336,00 + 1.000,00 = )
55.336,00 (cinquantacinquemilatrecentotrentasei/00), per le casuali risarcitorie innanzi individuate, oltre interessi, al tasso e secondo il criterio di calcolo innanzi illustrato.
Quanto, infine, al riparto delle spese di lite tra le parti, esse sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie —), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, determinato in virtù del decisum
e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 —) e all'attività
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 18 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
concretamente esercitata dai difensori delle parti costituite (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., tenuto, altresì, conto della non complessa attività processuale svolta, rapportata altresì al tenore delle difese svolte dalle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7133/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Morte”, pendente tra nella qualità di Parte_1 erede della originaria attrice — attrice — e NA Controparte_4 Co e . TI. — convenuti — , ogni contraria istanza disattesa e
[...] Controparte_3 domanda e questione assorbita, così provvede:
1. dichiara la responsabilità esclusiva del conducente dall'autocarro modello Renault Con 450.26 targato DF630CW, di proprietà della convenuta Ti. nella Controparte_3 produzione del sinistro stradale per cui è causa;
2. per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da parte istante, condanna i convenuti, e Controparte_1 Controparte_9 in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, alla corresponsione, in favore di nella sua qualità di erede della Parte_1 originaria attrice , della somma complessiva di euro 55.336,00 NA
(cinquantacinquemilatrecentotrentasei/00), per le casuali risarcitorie illustrate in motivazione, oltre interessi, al tasso e secondo il criterio di calcolo indicato in motivazione;
3. condanna i convenuti, e in Controparte_1 Controparte_9 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore della istante , delle spese di lite relative al presente giudizio, Parte_1 che qui si liquidano in complessivi euro 10.600,00 (diecimilaseicento/00), di cui euro
600,00 (seicento/00) per spese vive ed euro 10.000,00 (diecimila/00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute e nelle aliquote di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte attrice, Avv.ti Miele Tiziana e Cammisa
Andrea, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Aversa, 17/02//2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasc icolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7133/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 04 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), originariamente in qualità di Parte_1 C.F._1 amministratrice di sostegno di (c.f.: ) e, NA C.F._2 successivamente al decesso di quest'ultima (avvenuto in corso di causa in Caivano il
16.07.2024), in qualità di erede di quest'ultima, elettivamente domiciliata in Caivano (Na) alla via Colanton Fiore 27, presso lo studio dell'Avv. Cammisa Andrea (c.f.:
) e dell'Avv. Miele Tiziana ( ), dai quali è C.F._3 C.F._4 rappresentata e difesa in virtù di procure in calce all'originario atto di citazione e in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione volontaria del giudizio depositata telematicamente in data 24/09/2024);
ATTRICE
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Del Parco Margherita n.4, presso lo studio dell'Avv. Ferri Riccardo (c.f.: ), dal quale è C.F._5 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente;
CONVENUTA
E Contr I. c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: “Morte.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 04/11/2024.
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'attrice, , Parte_1 non in proprio, ma in qualità di amministratrice di sostegno della madre PE Con
, conveniva in giudizio la e la società i.
[...] Controparte_4 Controparte_3 per ottenere il ristoro dei danni, iure proprio e iure hereditatis, da questa ultima subìti a seguito della morte della sorella . Persona_2
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che: — il giorno 14/11/2019 alle ore
11:30 in Caivano (NA), stava attraversando il Corso Umberto I all'altezza Persona_2 del civico 401, servendosi delle strisce pedonali, quando veniva travolta dall'autocarro
Renault tg. DF630CW, di proprietà della Ti. ed assicurato con CP_5 Controparte_6 la compagnia — a seguito di tale investimento, Controparte_4 Persona_2 veniva ricoverata d'urgenza presso l' di Napoli ove decedeva il Controparte_7
15/11/2019; — a seguito dell'evento veniva instaurato procedimento penale innanzi al
Tribunale di Napoli Nord, che si concludeva con la sentenza n. 308/2020, di applicazione di pena su richiesta per l'imputato, conducente del predetto autocarro.
Ciò premesso, parte attrice, nella spiegata qualità, concludeva chiedendo all'adito
Tribunale di:
“1) sentite le parti e compiuto un sommario accertamento, attesi i gravi elementi di responsabilità a carico del conducente il veicolo responsabile, come risulta dalla documentazione in atti, Voglia provvedere con ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 5 legge n.102/2006, all'assegnazione a carico della convenuta
[...]
di una provvisionale pari ad una percentuale che vorrà valutare e Controparte_8 liquidare il giudicante d'ufficio, oltre interessi e rivalutazione come in premessa specificati.
2) Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva dall'autocarro modello Ranault 450.26 targato DF630CW di colore bianco, di Con proprietà della Ti. sedente in Villa Di Briano (CE) alla via Parte_2
Donizetti n. 8, C.F. e P. IVA , condotto da tal e P.IVA_2 Persona_3 conseguentemente
3) accertare e dichiarare l'obbligo ex lege della in solido Controparte_8 Con con la Ti. in persona dell'amministratore e legale rappresentante Parte_2 pro tempore, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, esistenziali-morali, iure proprio e iure ereditatis, subiti dagli attori a seguito della morte della signora e per l'effetto PE
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
4) condannare la convenuta in persona del legale Controparte_8 Con rappresentante pro tempore, in solido con la Ti. in persona Parte_2 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall' istante nessuno escluso, sia patrimoniali che non, biologici, esistenziali morali, sia iure proprio che iure ereditatis conseguenti la morte del congiunto, nella misura che sarà indicata e quantificata a mezzo C.T.U. di cui sin d'ora se ne avanza richiesta.
5) Il tutto con gli interessi legali e compensativi dal fatto al soddisfo e rivalutazione del credito alla data della decisone. 6) Con vittoria di spese, diritti e compensi di causa, con attribuzione e distrazione in favore dei procuratori che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscossi i compensi.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 23/11/2022, ed oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c., si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
la quale, di contro, deduceva ed eccepiva: — doversi riconoscere in favore di CP_4 parte attrice il solo risarcimento per danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi secondo i nuovi criteri sanciti nelle Tabelle del Tribunale di Milano dell'anno
2022; — doversi escludersi, invece, dalla quantificazione del risarcimento, pari ad euro
17.534,40, le ulteriori voci relative al danno biologico terminale e catastrofale, in conseguenza del breve lasso di tempo trascorso tra l'infausto evento ed il decesso del pedone.
Tutto ciò premesso, la predetta parte convenuta concludeva chiedendo:
“- Rigettare qualsiasi domanda proposta nei confronti delle Controparte_1
perché inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto e non
[...] provata, con vittoria di spese e competenze di lite;
- In subordine, ridimensionare le richieste attoree confermando i calcoli sviluppati dalla convenuta società e compensando integralmente le spese di giudizio.”.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo anche nei confronti della ulteriore convenuta (avvenuto a mezzo PEC in data 29/06/2022, come Controparte_9 comprovato in atti), quest'ultima non si costituiva nel presente giudizio, cosicchè della medesima ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data 28/11/2022.
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., deceduta, nelle more, la originaria attrice e depositata (in data NA
24/09/2024) comparsa di intervento per la prosecuzione volontaria del giudizio, ex art. 302
c.p.c., da parte della , nella asserita qualità di erede della Parte_1 PE
, ed espletata la prova testimoniale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle
[...] rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 04/11/2024, con provvedimento del 07/11/2024 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
In via pregiudiziale di rito va dato atto della proponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145, 148 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005, come si evince dalle richieste risarcitorie inviate via PEC e a mezzo di raccomandata A/R dalla attrice alla convenuta compagnia assicurativa in data 07/04/2021 (cfr. allegato alla memoria ex art. Controparte_4
183, comma 6, c.p.c. del 03/02/2023); inoltre, sussiste anche la procedibilità della domanda per l'avvenuto invito dei convenuti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, come espresso nelle summenzionate denunce di sinistro.
E', altresì, dimostrata la legittimazione attiva e passiva delle parti dell'odierno giudizio (id est, la titolarità sostanziale dal lato attivo e passivo del rapporto controverso in capo alle odierne parti in causa), come risulta dalla documentazione prodotta in atti dalla difesa di parte attrice e dalla mancata specifica contestazione dei relativi presupposti ex art. 115
c.p.c. da parte della convenuta costituita.
Sotto tale ultimo profilo, va segnalata l'ordinanza n. 13163/2024 del 14/5/2024 della
Cassazione in materia di crediti ereditari, la quale, confermando il proprio ormai consolidato orientamento (cfr., sul punto, Cass., SS.UU., n. 24657/2007), ha ribadito che i crediti del defunto, al pari degli altri beni/diritti di cui egli era titolare, cadono in successione e, dunque, sono oggetto della comunione ereditaria che viene a crearsi tra i di lui eredi. Ciò a differenza dei debiti ereditari che, in forza dell'art. 752 c.c., si “dividono” tra i coeredi, di talché essi sono tenuti al loro pagamento pro quota, in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
In tale quadro, la Cassazione precisa che ciascun coerede è legittimato a esercitare tutte le azioni a vantaggio della cosa comune e, dunque, anche quelle dirette a conseguire il pagamento dell'intero credito ereditario;
ciò senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, che, dunque, non sono parti necessarie di un tale procedimento, ferma restando la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (cfr. Cass., SS.UU., 24657/2007 cit. e, da ultimo, Cass.
10585/2024).
Quindi — come avvenuto nel caso di specie — sussiste in capo alla il Parte_1 diritto di domandare il pagamento dell'intero credito risarcitorio ereditario maturato in capo alla propria dante causa , nonostante la comprovata sussistenza di NA altri eredi (cfr. certificati anagrafici in atti), tuttavia non litisconsorti necessari nell'ambito del presente giudizio e il cui intervento in lite neppure risulta essere stato richiesto dalla convenuta costituita (peraltro, eventuali contrasti sorti tra gli stessi eredi concreditori ereditari troverebbero soluzione nell'ambito della distinta procedura di divisione, come chiarito da Cass. 20.11.2017 n. 27417).
Del resto, anche la qualità della di erede della de cuius Parte_1 PE
e, a sua volta, di quest'ultima di erede della vittima principale
[...] Persona_2
(entrambe le dette circostanze comprovate dalla istante con i certificati anagrafici in atti) non risultano essere state in alcun modo contestate dalla convenuta in modo specifico e n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
circostanziato (cfr., peraltro, in merito Cass. 4381/2009, a mente della quale “L'onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito, dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo.).
Nel merito, la domanda proposta da parte attrice si è rivelata solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
L'esame delle domande e delle questioni prospettate da parte attrice è avvenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., considerando il materiale probatorio da essa allegato, tra cui anche la sentenza n. 308/2020, depositata il 15 luglio 2020 dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Napoli (n. 3544/20 R.G. G.I.P. - n. 15751/19 R.G. N.R.), che ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 589-bis, c. 1, c.p. e, concesse Persona_3 le attenuanti generiche, con la diminuente di rito, l'ha condannato ai sensi dell'art. 444
c.p.p. alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa alle condizioni di legge.
Parte attrice ha prodotto in atti, sin dalla propria costituzione in giudizio, gli atti di indagine compiuti e acquisiti nel corso del menzionato procedimento penale, i quali ben possono essere utilizzati e valutati in questa sede anche dal Giudice civile.
Ed infatti, sul punto, occorre innanzitutto premettere che, quand'anche non pienamente opponibili alle parti in causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 651 c.p.p., i predetti atti possono certamente essere presi in considerazione anche nel presente giudizio civile quantomeno quali prove atipiche (su cui cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1593 del
20/01/2017, per la quale, appunto, “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.”, ma anche le sostanzialmente conformi Cass. 17392/2015; Cass. 13229/2015), avverso le cui risultanze, peraltro, anche all'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti nel presente giudizio, alcuna reale contestazione o confutazione è stata mai mossa dai convenuti.
Tanto premesso, occorre evidenziare che risulta pacifico (e, comunque, documentalmente provato, come da produzione versata in atti da parte attrice ed allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 03/02/2023: cfr., in particolare, rilievi sinistro stradale;
perizia medico-legale a firma del dott. nonché perizia tecnica ricostruttiva a Persona_4 cura dell'ing. , redatte nel procedimento penale iscritto presso il Persona_5
Tribunale di Napoli Nord al n. 15751/2019 RGNR) che, in data 14/11/201, alle ore 11:40 circa, in Caivano (Na) al Corso Umberto I, altezza civico 401, si verificava un incidente stradale che vedeva coinvolti, da un parte, l'autocarro Renault targato DF630CW, di proprietà della società convenuta contumace, nonché condotto nell'occasione dal Per_3
(veicolo garantito per la RCA con la compagnia e,
[...] Controparte_4 dall'altra parte, il pedone (dell'età di 82 anni circa), la quale veniva Persona_2
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
investita dal veicolo suddetto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ivi esistenti.
Lo stato dei luoghi, la posizione del pedone e le manovre compiute dall'autocarro in questione risultano tutte analiticamente rappresentate graficamente e fotograficamente sia nella planimetria di ricostruzione del sinistro allegata alla relazione d'incidente stradale in atti, sia dai fotogrammi estratti da una videocamera di sorveglianza, le cui immagini sono state acquisite nella pressoché immediatezza dei fatti dalle Autorità intervenute in loco
(tutti tali atti allegati al fascicolo del procedimento penale innanzi richiamato e prodotto in atti dall'istante).
Nello specifico, dai menzionati atti (dotati di un altissimo grado di precisione e attendibilità) risulta che il grave sinistro stradale dedotto in lite coinvolgeva l'autocarro innanzidetto ed un pedone, identificato nella sig.ra , che si trovava in corso Persona_2
Umberto I nell'intento di attraversare la carreggiata da destra verso sinistra, considerando il verso di percorrenza dell'autocarro, sulle strisce pedonali ivi esistenti;
in tale circostanza, il conducente del suddetto mezzo, dopo essersi fermato per l'intenso traffico, riprendeva improvvisamente la marcia, evidentemente non avvedendosi del pedone intento nell'attraversamento pedonale e, dunque, travolgendolo.
Orbene, sulla base degli elementi di fatto sopra indicati, nessun dubbio può sussistere in ordine alla responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della Controparte_9 nella causazione del sinistro stradale dedotto in lite e, in ultimo, nel decesso della
[...] stessa . Persona_2
Sotto tale profilo, infatti, appare del tutto evidente la sussistenza del nesso di causa tra il poli-traumatismo subito dal pedone a seguito dell'incidente stradale de quo ed il successivo decesso.
Invero, — come chiaramente indicato nella consulenza tecnica svolta in sede penale
(dall'ausiliario del P.M.) — risulta che il pedone (dell'età di 82 anni), a causa dell'investimento subì “una insufficienza cardiorespiratoria insorta a seguito di un gravissimo shock emorragico, dovuto alla lesione di Grossi vasi della arto inferiore destro, del retroperitoneo e delle anse intestinali pur in assenza di lacerazione. Si tratta incontrovertibilmente di una lesione compatibile con un incidente della strada, con investimento a pedone da parte di un mezzo pesante punto per quanto attiene la dinamica è da ipotizzare, dopo l'impatto al suolo della vittima verosimilmente il sormontamento della vittima da parte di un pneumatico del mezzo sulla gamba destra e avvolgimento del corpo con seguenti lesioni all'addome e dei vasi retroperitoneali sede del sanguinamento e quindi del versamento emorragico osservato nello scavo pelvico punto in sintesi la dinamica può essere rappresentata nelle seguenti fasi punto urto, abbattimento della vittima al solo, sormontamento dello pneumatico sulla arto inferiore destro e riavvolgimento del corpo. nesso di causalità dunque comprovato tra evento, lesioni e decesso. Per quel che attiene l'ora del decesso, è certificata nel dato documentale ed i fenomeni cadaverici da noi evidenziati nel corso dell'accertamento autoptico confermano l'epoca del decesso”.
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 6 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
La consulenza tecnica in questione è precisa, esauriente e priva di vizi logico- argomentativi, risulta svolta da un soggetto particolarmente qualificato e disinteressato
(quale il perito nominato dal P.M. in fase di indagini preliminari), ed è stata basata sull'esame oggettivo necroscopico della de cuius e di tutta la documentazione sanitaria acquisita.
Acclarato, dunque, che il decesso della è causalmente ricollegabile Persona_2 all'incidente stradale oggetto di causa, nessun dubbio può sussistere neppure in ordine al fatto che tale sinistro stradale sia da attribuirsi all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della convenuta Società contumace.
Al riguardo, si deve premettere che, nei sinistri derivanti dalla circolazione stradale, nel caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente il veicolo investitore può essere esclusa solo qualora risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento.
Tale esonero di responsabilità può aversi nel caso in cui il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, tale da comportare per il conducente il veicolo l'oggettiva impossibilità di avvistarlo e, in ogni caso, di considerarne tempestivamente i movimenti, come nel caso in cui il pedone si palesi repentinamente sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente nel rispetto di tutte le norme della circolazione stradale e di quelle dettate dalla comune prudenza e diligenza.
In tali casi, la prova liberatoria, che grava sul conducente del mezzo, risulta particolarmente rigorosa e può essere esclusa anche nel caso in cui il pedone abbia improvvisamente attraversato la strada, qualora tale condotta — in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo — risulti ragionevolmente non prevedibile.
Orbene, nel caso in esame, il conducente del veicolo investitore (e, per esso, la convenuta responsabile civile proprietaria del mezzo ex art. 2054, comma 3, c.c.), non solo ha omesso di fornire qualsivoglia elemento a supporto della prova liberatoria suddetta (non risultando provato, in alcun modo, che il pedone abbia attraversato la strada in modo imprevisto ed imprevedibile), ma, con la condotta tenuta, ha certamente violato gli artt.
141 e 191, comma 1, del codice della strada, omettendo di dare la dovuta precedenza al pedone che stava transitando sull'attraversamento pedonale;
in particolare, considerate tutte le condizioni concrete del caso in esame (tratto di strada rettilineo e pianeggiante;
presenza di traffico veicolare;
investimento avvenuto allorquando il pedone si trovava all'incirca a metà della carreggiata, intento ad attraversare sulle strisce pedonali;
piena visibilità ed orario diurno), deve ritenersi che il conducente si trovava certamente nella condizione di potersi avvedere della presenza del pedone e che, in ogni caso, non abbia fatto quanto in suo potere per evitare un possibile investimento.
Quanto al pedone non risulta, in alcun modo, che la stessa abbia posto in Persona_2 essere alcuna condotta improvvida, abnorme e/o imprevedibile, tale da interrompere il nesso di causalità certamente sussistente tra la condotta di guida negligente e colposa del n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 7 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
conducente del veicolo investitore e l'evento mortale, avendo la menzionata de cuius iniziato l'attraversamento sulle strisce pedonali, con andatura regolare e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal codice della strada.
In definitiva, sulla base di tutte le ragioni fin qui espresse, risulta pienamente dimostrato che il sinistro stradale oggetto di causa si è verificato per colpa esclusiva del conducente dall'autocarro modello Renault targato DF630CW di proprietà della Controparte_9 il quale, con la condotta tenuta (sopra descritta), ha certamente causato il decesso del pedone dante causa della odierna istante.
È altresì pacificamente provato che l'autocarro modello Renault targato DF630CW al momento del sinistro fosse assicurato per la RCA con la Compagnia Controparte_4
(circostanza, del resto, mai fatto oggetto di specifica contestazione da parte di
[...] quest'ultima Società, pur costituitasi nel presente giudizio).
Venendo, invece alla individuazione e liquidazione dei danni pretesi dall'odierna attrice originariamente in qualità di amministratrice di sostegno della Parte_1
, la quale aveva agito in giudizio in proprio e in qualità di erede della NA sorella (coinvolta nel su descritto sinistro stradale) e, successivamente, Persona_2 dalla in qualità di erede della madre , deceduta in Parte_1 NA corso di causa (cfr. certificati di stato di famiglia allegati alla memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. del 03/02/2023 depositata da parte attrice e mai contestati dalla convenuta costituita), si deve evidenziare come ella (originaria attrice, rappresentata dalla NA figlia in qualità di amministratrice di sostegno) avesse rivendicato Parte_1 danni iure hereditatis da danno biologico terminale e danno morale catastrofale da lucida agonia (patiti dalla propria dante causa ) e danni iure proprio da perdita del Persona_2 rapporto parentale;
danni oggi fatti valere iure hereditatis dalla , quale Parte_1 erede della originaria istante . NA
Muovendo le mosse dal danno detto da perdita del rapporto parentale, sofferto dalla dante causa dell'odierna attrice, sorella della vittima del sinistro stradale, va osservato che esso è funzionale al ristoro dell'incisione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà in ambito familiare, nonché alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona nell'ambito della famiglia, la cui tutela è costituzionalmente garantita.
Il danno da lesione del rapporto parentale costituisce, dunque, fattispecie di danno non patrimoniale risarcibile sulla base del combinato disposto degli att. 2059 c.c. e delle norme a tutela dei valori inviolabili dell'individuo nel suo diritto all'intangibilità familiare, collocate, in primo luogo, negli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione.
Il tema del risarcimento del danno non patrimoniale — da sempre oggetto di dibattito — ha trovato momento di sintesi e di riordino sistematico nelle pronunzie del 2008 rese dalla
Corte di legittimità a Sezioni Unite. La Suprema Corte ha definitivamente riconosciuto carattere di unitarietà alla categoria del danno non patrimoniale, ribadendo che esso va n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 8 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
risarcito integralmente senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni risarcitorie. È come mera sintesi descrittiva, infatti, che vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita di rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2008.
Le menzionate sentenze, d'altra parte, avevano avuto cura di precisare che non era utile ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e di rilevare che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. doveva essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona. Il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce numero chiuso e la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2
Cost., ad un processo evolutivo, essendo consentito all'interprete rinvenire nel sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano non genericamente rilevanti per l'ordinamento ma di rango costituzionale, attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.
Tuttavia, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, mentre va disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso in sé, parlando di “danno evento” (cfr. Cass. 14931/12 “[…] il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento […]”). Del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione secondo cui nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cassazione civile, SS.UU.,
11/11/2008, n. 26972).
La prova dell'esistenza del danno segue il principio generale dettato dall'art. 2697 c.c. e deve essere data da chi il risarcimento domanda. Tale prova può, tuttavia, essere fornita tramite presunzioni che ben possono assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice.
Con specifico riguardo alla fattispecie della perdita del rapporto parentale, appare, poi, opportuno fissare alcuni principi.
In merito al novero dei soggetti appartenenti al nucleo familiare cui può riconoscersi il risarcimento, nella giurisprudenza di legittimità si sono confrontati indirizzi contrapposti, che possono così riassumersi: 1) “Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 9 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 cost.” (cfr., in tal senso, Cass. 4253/12); 2) “Se è pur innegabile la necessità di conciliare il diritto del superstite alla tutela del rapporto parentale con l'esigenza di evitare il pericolo di una dilazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, il dato esterno ed oggettivo della convivenza non è elemento idoneo a bilanciare le evidenziate contrapposte esigenze e ad escludere a priori il diritto del non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale. La convivenza può tuttavia assurgere a elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare il quantum debeatur”. (cfr. Cass. 21230/16; Cass. 21146/16).
Preferibile deve ritenersi il secondo dei due orientamenti innanzi esposti (che, del resto, è anche quello sposato dalle pronunzie più recenti sul punto).
Quanto al regime della prova, essa segue le regole generali, ma è pacifico che l'esistenza del pregiudizio può essere riconosciuta anche secondo un criterio di regolarità logica fondato sull' “id quod plerumque accidit”, potendosi presumere (con presunzione semplice, iuris tantum, dunque suscettibile di smentita mediante prova contraria) la intensità del rapporto affettivo con la persona deceduta od offesa.
Tutto ciò chiarito in diritto, nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al processo, può ritenersi provata l'esistenza di un valido legame di solidarietà familiare e di vicinanza affettiva tra la (originaria attrice e madre dell'odierna NA attrice) e la di lei sorella, (vittima primaria dell'illecito dedotto in lite, Persona_2 deceduta a causa del sinistro de quo vertitur).
Infatti, le escussioni testimoniali hanno consentito di ritenere dimostrata l'effettiva sussistenza di uno stabile rapporto affettivo sussistente tra le menzionate sorelle, che si esplicava in concreti episodi di vita, dal che è certamente dato presumersi un significativo pregiudizio non patrimoniale subito dalla per effetto del decesso della NA germana PE
In particolare, la teste escussa all'udienza del 30 settembre 2024, Testimone_1 confermava che era solita fare visita alla sorella presso la Villa Persona_2 PE
Rachele, sita in Caivano, ove quest'ultima si trovava in ricovero residenziale, per farle compagnia;
in merito la teste riferiva: «[…] anche dopo la morte della andai a Persona_2 fare visita alla e la stessa sentiva molto la mancanza della sorella, poiché non NA vedeva più quest'ultima andare a farle visita;
so che, successivamente, la figlia riferì alla PE della scomparsa della sorella […] in occasione delle ricorrenze vedevo dalla
[...] PE la sorella andarle a fare visita» (cfr. verbale telematico di causa NA PE dell'udienza del 30/09/2024).
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 10 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
Analogamente la teste nipote di escussa alla Testimone_2 NA medesima udienza, riferiva «[…] mia nonna e la erano le uniche sorelle in vita Persona_2 rimaste e avevano un rapporto giornaliero, nel senso che si vedevano e si chiamavano ogni giorno;
[…] mi è capitato di andare a fare visita a mia nonna, e vedevo la sorella NA PE con lei;
infatti, preciso che la andava a fare visita alla molto Persona_2 NA spesso, non tutti i giorni ma certamente a giorni alterni;
si facevano compagnia a vicenda;
[…] ricordo che mia nonna, chiedeva sempre a mia madre come mai la sorella NA PE non andasse a farle più visita e soffriva molto per questa cosa;
mia mamma non disse subito alla della morte di glielo disse un po' di tempo dopo, ma non so precisare NA PE quanto tempo dopo;
[…] mia nonna era solita ricordare tutti i giorni dei momenti belli trascorsi con la sorella (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 30/09/2024). PE
I testi escussi — della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare — hanno, dunque, confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la sussistenza di assidui rapporti di frequentazione, di momenti di condivisione e di una tangibile relazione affettiva esistente tra le due germane al momento di verificazione del sinistro, la cui lesione è meritevole, pertanto, di ristoro.
Di contro, la Compagnia Assicurativa convenuta non ha allegato, né tantomeno dimostrato, l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo stabile e continuativo tra le due sorelle.
All'esito dell'istruttoria, si può ritenere che l'istante abbia assolto all'onere probatorio, fornendo piena prova dell'effettività e della consistenza del legame affettivo, dimostrando che la era sempre stata una figura molto presente nel contesto familiare, la Persona_2 cui scomparsa aveva quindi per lei determinato un pregiudizio consistente nella sofferenza patita in ragione della definitiva impossibilità di godere di quel legame affettivo e nella forzosa rinuncia alle precedenti abitudini di vita.
Tanto osservato in ordine all'an della pretesa risarcitoria e passandone, dunque, alla determinazione del quantum, vanno svolte talune considerazioni.
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e
2056 c.c.. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso. Più precisamente, quale fattispecie,
l'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 11 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
Allo scopo di “monetizzare” la sofferenza d'animo che consegue alla perdita di un prossimo congiunto e di evitare, al contempo, il rischio di decisioni rimesse all'arbitrio del singolo, la giurisprudenza di merito ha, da tempo, elaborato un sistema tabellare, ormai riconosciuto come criterio di riferimento anche dal giudice nomofilattico (cfr. Cass. n.
15760.2006: “in tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale), il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. A tal fine sono utilizzabili parametri tabellari, applicati dai Tribunali o dalle Corti.”).
L'accertamento e quantificazione di tale danno devono, poi, essere operati evitando di procedere a duplicazioni, intese come "congiunta attribuzione del danno morale (nella sua rinnovata configurazione) e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato" (cfr. Cass. Sez. 3, n. 25351 del 17/12/2015).
In assenza di criteri normativi per la liquidazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza, soprattutto di merito, è intervenuta con l'obiettivo, per un verso, di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente e, per altro, di stabilire parametri per la loro quantificazione al fine di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato dalla norma di cui all'art. 1226 c.c. (e richiamato dalla norma di cui all'art. 2056 c.c.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo "tabellare".
Le predette valutazioni hanno condotto all'elaborazione di parametri risarcitori – che rispondono all'esigenza di uniformità di trattamento tra situazioni simili e sul piano nazionale – compendiati nel noto sistema tabellare di risarcimento del danno non patrimoniale proposto dal Tribunale di Milano e che è stato individuato dalla Corte di legittimità (cfr. Cassazione, Sez. III Civ., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. 20 maggio 2015 n.
10263) e da ultimo anche dal legislatore, sia pure limitatamente al risarcimento per sinistri stradali (art. 17 della legge, 04/08/2017 n. 124, cd. DDL Concorrenza), come cornice entro la quale ricondurre e collocare tutte le valutazioni equitative relative alla quantificazione del danno non patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito.
Pertanto, il danno da perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza da ultimo consolidatasi, dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema che preveda l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la valutazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra cui l'età, il grado di parentela e la convivenza) con la possibilità di applicare sull'importo così ottenuto dei correttivi in ragione di particolari circostanze relative alla fattispecie concreta.
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 12 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
Seguendo tale criterio è opportuno disancorare comunque, nel caso di morte di un congiunto, la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale) da ogni astratto riferimento ad un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima primaria, privilegiando, invece, nella liquidazione essenzialmente il legame familiare tra la vittima primaria e le vittime secondarie e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili, in particolare, nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).
Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno ed alla conseguente scelta delle tabelle di riferimento, occorre evidenziare che dopo il Tribunale di Roma anche quello di
Milano ha elaborato delle nuove tabelle basate sul “sistema a punti” che hanno recepito le indicazioni della Suprema Corte sull'inadeguatezza del criterio c.d. “a forbice”, ritenuto non rispettoso dell'esigenza di uniformità. L'applicazione delle nuove tabelle a punti per la monetizzazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano e pubblicate nel giugno 2024 garantisce una quantificazione del pregiudizio in esame attraverso criteri di liquidazione da ritenersi congrui, aderenti alla realtà e tali da costituire valido parametro per una valutazione che sia il più possibile equilibrata e conformata al caso concreto.
Anche la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulle due Tabelle e dato atto della riformulazione di quella Milanese, ne ha confermato la piena validità, identificando, quale unico elemento distintivo, il suddetto paramento soggettivo relativo alla “qualità e intensità della relazione affettiva” (Corte Cass., sez. III, 16 dicembre 2022, n. 37009).
Le suddette tabelle milanesi — nella loro ultima formulazione c.d. “integrata a punti”, pubblicata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel giugno 2024, che, in questa sede, andrà presa in considerazione per pervenire ad una liquidazione quanto più attuale possibile e commisurata ai valori monetari odierni del danno riconosciuto (quale debito di valore e non di valuta) — prevedono, con riguardo alla quantificazione del danno da perdita del fratello, una somma risarcitoria monetaria che va da euro 28.301,23 ad euro 169.830,60; tale forbice di valore è modulabile in relazione ad un c.d. sistema a
“punti”, attribuibili in relazione a diverse variabili, tra cui: (a) l'età della vittima primaria;
(b) l'età della vittima secondaria;
(c) la persistenza o meno della situazione di convivenza tra vittima primaria e secondaria all'epoca dei fatti;
(d) la composizione del nucleo familiare residuo;
(e) la qualità e intensità della relazione affettiva che ha caratterizzato il rapporto parentale perduto.
Orbene, sulla base dei criteri che precedono: (a) avuto riguardo che la vittima primaria dell'illecito (ovvero la aveva, all'epoca del decesso, 82 anni circa (col Persona_2 conseguente riconoscimento di punti 4 a tal titolo, secondo il sistema tabellare qui preso in riferimento); (b) che la (vittima secondaria dell'illecito) aveva, all'epoca NA
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 13 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
del decesso della sorella 90 anni circa (col conseguente riconoscimento di punti 4 a PE tal titolo, secondo il sistema tabellare qui preso in riferimento); (c) che vi era assenza di convivenza tra la vittima primaria — — e la danneggiata secondaria — Persona_2
— , le quali non abitavano neppure nello stesso stabile o complesso NA condominiale (per cui alcun punto andrà riconosciuto a tal titolo); (d) che il nucleo familiare residuo della istante , a seguito del decesso della vittima NA primaria, è risultato composto da almeno altri tre superstiti entro il 2° grado, ovvero i figli
, — odierna istante — e — come da Controparte_10 Parte_1 CP_11 certificati anagrafici in atti — (col conseguente riconoscimento di punti 9 per tale criterio, secondo il sistema tabellare qui preso in riferimento); (e) che appare ragionevole presumersi un livello mediano di qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, in virtù di quanto emerso in atti e in assenza di più specifiche prove che denotino la sussistenza di una affectio diversa da quella
“normale”, quella cioè che può presumersi esistente tra fratelli e sorelle sulla base della comune esperienza e del criterio del cd. id quod plerumque accidit (per cui appare equo riconoscersi punti 15 per la voce in esame); il Tribunale ritiene di riconoscere alla PE
, per il rivendicato danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale,
[...] punti (4+4+0+9+15=) 32, che equivalgono ad euro 54.336,00
(cinquantaquattromilatrecentotrentasei/00), avuto riguardo al valore del punto base di euro
1.698,00 sancito dalle tabelle di riferimento.
Tale somma, maturata in capo alla a titolo di risarcimento del danno NA non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale con la de cuius PE
è transitata, alla morte della (avvenuta in corso di causa), in
[...] NA capo agli eredi di quest'ultima e andrà, dunque, riconosciuta, a tal titolo, in capo alla odierna istante . Parte_1
La somma innanzi indicata include in sé ed assorbe ogni ulteriore tipologia di danno non patrimoniale che, seppur passibile di declinazione attraverso l'utilizzazione di diverse formule semantiche (quali danno morale, danno esistenziale e danno da perdita del rapporto parentale), indicano, in definitiva, la lesione di un medesimo ed unitario bene giuridico leso, consistente nella sofferenza intima patita dalla dante della odierna istante per la perdita del proprio prossimo congiunto (in virtù della giurisprudenza innanzi menzionata), e che, quindi, non può essere scissa in molteplici sottovoci di danno tendenti, in ultimo, ad una indebita duplicazione risarcitoria.
Passando, invece, all'esame del danno iure hereditario parimenti chiesto dalla originaria attrice , va osservato quanto segue. NA
Va, innanzitutto, precisato che, anche di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
11279 del 21 giugno 2020, ha ribadito un principio ormai consolidato: il danno da perdita della vita è diverso dal (e inconciliabile col) danno da perdita della salute. La vita è un bene giuridico autonomo spettante esclusivamente al titolare della stessa. E, soprattutto, la sua perdita è insuscettibile di essere reintegrata per equivalente. Il che significa, in altri termini, che nessuno, tranne l'ucciso, potrebbe reclamare il risarcimento dell'esistenza n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 14 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
perduta. Ergo, con la morte della vittima, questa prerogativa ovviamente si estingue e non può trasmettersi ai suoi eredi. Di talché, nel caso in cui un soggetto muoia, i suoi successori non potranno reclamare, iure hereditario, il c.d. danno da perdita della vita o tanatologico (cfr, tra le altre, Cass., SS.UU., n. 15350 del 22.07.2015, a mente della quale “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.”).
Costituiscono, invece, diritti acquisibili iure hereditario, i diritti risarcitori derivanti, da un lato, dal c.d. danno biologico terminale e, dall'altro lato, dal danno morale “catastrofale”
(detto anche “morale biologico” o “da lucida agonia”).
Le due tipologie di danno non presentano alcuna disposizione codicistica, ma sono il frutto di una complessa elaborazione giurisprudenziale il cui fine è quello di garantire il risarcimento adeguato in caso di lesione di specifici diritti costituzionalmente garantiti e lesi dalla morte conseguente ad un fatto illecito.
In particolare, il danno biologico terminale è, ormai unanimemente, inteso quale pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale subita e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione;
tale danno, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra il momento di insorgenza delle lesioni e il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 3, sentenza n. 7923 del 23/03/2024; Cass., Sez. 3, ordinanza n. 21837 del
30/08/2019; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 33009 del 17/12/2024).
Premesso, dunque, che il danno in esame prescinde totalmente dall'accertamento della consapevole percezione o meno, da parte della vittima, della fine imminente (oggetto di indagine, invece, nella individuazione del diverso danno morale da lucida agonia), per la sua configurabilità si richiede l'accertamento di una patologia medicalmente accertabile, da un lato, e il “fattore tempo”, dall'altro lato. La giurisprudenza, infatti, richiede che la vittima sopravviva temporaneamente alla malattia per un “apprezzabile lasso di tempo”, ma, concretamente, non si è mai giunti a una definizione univoca del lasso temporale che deve intercorrere tra il verificarsi della malattia e la morte. Dalle sentenze succedutesi negli ultimi anni, infatti, emerge un ampio spettro di ipotesi che variano dai pochi minuti di sopravvivenza fino alla previsione di diverse giornate di agonia. Punto d'arresto sul tema è, comunque, che sia accertata l'esistenza di una malattia patita dal deceduto in un certo arco temporale, denominato spatium vivendi.
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 15 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
Ai fini della concreta liquidazione di un tale danno ben può farsi riferimento alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo previste per l'inabilità temporanea, adeguando, tuttavia, la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (cfr. in tal senso Cass.
36841/2022; Cass. 16592/2019 e Cass. 23183/2014).
Nel caso di specie, è risultato processualmente acquisito che la dante causa dell'istante,
, subì il grave sinistro stradale per cui è causa il 14/11/2019 alle ore 11:30 Persona_2 circa, mentre il decesso sopravveniva il successivo 15/11/2019, alle ore 22:00 circa (cfr certificazione di decesso a firma del dott. , allegato al deposito telematico Persona_6 operato da parte attrice in data 03/02/2023), per una sopravvivenza, dunque, di circa un giorno: lasso temporale che il Tribunale ritiene certamente “apprezzabile” e bisognoso di ristoro sotto il profilo del danno biologico terminale qui in discorso.
Applicando, dunque, le tabelle milanesi di risarcimento del danno biologico di natura temporanea (che, in caso di inabilità temporanea assoluta, prevedono la liquidazione di un valore monetario di euro 115,00 pro die, nell'ultima versione rivisitata e rivalutata del giugno 2024) e applicando l'adeguata personalizzazione di un tal tipo di danno al caso concreto (che ha visto una tale inabilità sfociare nella morte della vittima), in modo da evitare che la quantificazione sfoci in un risarcimento puramente simbolico (cfr. in tal senso Cass. 33009/2024), il Tribunale ritiene equo liquidare il danno in discorso in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).
Tale somma, maturata in capo alla de cuius , è transita, al momento della Persona_2 morte di quest'ultima, iure hereditario nel patrimonio della originaria istante PE
e, a sua volta, ancora iure hereditario, in quello della odierna istante
[...] Parte_1
al momento del decesso anche della .
[...] NA
Quanto, invece, al parimenti preteso danno “catastrofale” (o “morale biologico” o danno
“da lucida agonia”), va premesso che esso, secondo l'insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, è definito come il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine;
si tratta di un danno risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3, sentenza n. 7923 del 23/03/2024; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 33009 del 17/12/2024).
Presupposto ed elemento costitutivo fondamentale di un tal tipo di danno è la cosciente e lucida percezione, da parte del danneggiato, della fine imminente.
Ebbene, nel caso di specie non risulta essere stata raggiunta apprezzabile, ragionevole e rassicurante prova circa la sussistenza del suddetto presupposto.
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 16 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
L'accertamento di tale danno richiede, infatti, la dimostrazione dell'esistenza di un lasso di tempo, anche minimo e non necessariamente apprezzabile (come, invece, richiesto per il danno biologico terminale), in cui la vittima abbia potuto avvedersi e chiaramente comprendere di essere in procinto di morire. Assume, pertanto, un ruolo decisivo la sofferenza psichica e la disperazione della vittima che comprende l'avvicinarsi inesorabile del proprio trapasso. Seguendo tale linea interpretativa, la giurisprudenza giunge ad escludere il danno catastrofale in caso di coma o morte immediata, poiché, in tali frangenti, la vittima non ha modo di prendere coscienza delle circostanze letifere nelle quali versa.
L'elemento caratterizzante di tale danno – che permette di distinguerlo dal danno biologico terminale – è l'accertamento di un turbamento psichico dotato di particolare intensità, ma non definibile quale vera e propria malattia psichica, in quanto, generalmente, esso perdura per un lasso di tempo che non consente allo stato di turbamento di degenerare in una vera e propria patologia psichica.
È, dunque, un risarcimento per la sofferenza morale, per il dolore, per il “terror vacui”, ma la prova da fornire al giudicante è alquanto complessa in quanto deve essere dimostrata la presa di coscienza della vittima;
in altri termini, l'agonia dev'essere stata lucida (cfr., tra le ultime, Cass. 33009/2024).
Orbene, applicando le coordinate ermeneutiche poc'anzi indicate, mette conto evidenziare, nello sforzo interpretativo compiuto dal giudicante, pur compenetrandosi nella dolorosa vicenda umana per cui è causa, che nella specie parte attrice non ha fornito adeguata prova della sussistenza di una lucida agonia in capo alla vittima, tenuto conto, altresì, della circostanza che ella decedeva il giorno successivo l'infausto evento, il 15/11/2019, alle ore 22:00, presso il reparto di Rianimazione dell'Ospedale “ di Napoli (così CP_7 come si rileva dal Certificato di decesso in ospedale a firma del dott. Persona_6 innanzi già richiamato) in più che probabile e verosimile stato di totale incoscienza.
Peraltro, parte attrice non risulta aver prodotto in atti il diario clinico dettagliato, descrittivo dello stato della paziente dall'arrivo all'ospedale e sino al decesso, dovendosi anche osservare come la decedeva dopo aver subito l'amputazione Persona_2 dell'arto inferiore e, dunque, certamente sottoposta ad anestesia generale, dalla quale non
è dimostrato essersi mai risvegliata.
Gli elementi che precedono portano, dunque, ad escludere la configurabilità di un danno morale da c.d. “lucida agonia”, non compiutamente dimostrato nel caso di specie.
In definitiva, dunque, con riguardo ai pregiudizi rivendicati dall'attrice iure hereditario, si è rivelato sussistente il solo danno biologico terminale, quantificato, come sopra, nella complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00).
Va, inoltre, precisato riguardo gli importi risarcitori innanzi liquidati, che nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 17 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che l'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis e per prima Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, appare congruo riconoscere i detti interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso (14/11/2019), sugli importi risarcitori innanzi liquidati, ma devalutati all'epoca del sinistro (quale momento in cui l'illecito si è prodotto), in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), e, quindi, anno per anno, ogni successivo 14 novembre, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma innanzi indicata di volta in volta rivalutata in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza
(cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Pertanto, i convenuti, e vanno Controparte_1 Controparte_9 condannati, in solido tra loro, alla corresponsione, in favore di , nella Parte_1 qualità come innanzi descritta, della somma complessiva di euro (54.336,00 + 1.000,00 = )
55.336,00 (cinquantacinquemilatrecentotrentasei/00), per le casuali risarcitorie innanzi individuate, oltre interessi, al tasso e secondo il criterio di calcolo innanzi illustrato.
Quanto, infine, al riparto delle spese di lite tra le parti, esse sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie —), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, determinato in virtù del decisum
e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 —) e all'attività
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 18 di 19 N. 7133/2022 R.G.A.C.
concretamente esercitata dai difensori delle parti costituite (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., tenuto, altresì, conto della non complessa attività processuale svolta, rapportata altresì al tenore delle difese svolte dalle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7133/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Morte”, pendente tra nella qualità di Parte_1 erede della originaria attrice — attrice — e NA Controparte_4 Co e . TI. — convenuti — , ogni contraria istanza disattesa e
[...] Controparte_3 domanda e questione assorbita, così provvede:
1. dichiara la responsabilità esclusiva del conducente dall'autocarro modello Renault Con 450.26 targato DF630CW, di proprietà della convenuta Ti. nella Controparte_3 produzione del sinistro stradale per cui è causa;
2. per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da parte istante, condanna i convenuti, e Controparte_1 Controparte_9 in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, alla corresponsione, in favore di nella sua qualità di erede della Parte_1 originaria attrice , della somma complessiva di euro 55.336,00 NA
(cinquantacinquemilatrecentotrentasei/00), per le casuali risarcitorie illustrate in motivazione, oltre interessi, al tasso e secondo il criterio di calcolo indicato in motivazione;
3. condanna i convenuti, e in Controparte_1 Controparte_9 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore della istante , delle spese di lite relative al presente giudizio, Parte_1 che qui si liquidano in complessivi euro 10.600,00 (diecimilaseicento/00), di cui euro
600,00 (seicento/00) per spese vive ed euro 10.000,00 (diecimila/00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute e nelle aliquote di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte attrice, Avv.ti Miele Tiziana e Cammisa
Andrea, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Aversa, 17/02//2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasc icolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 7133/2022 r.g.a.c. Pag. 19 di 19