Ordinanza collegiale 4 luglio 2025
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00078/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01031/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Licata e Fabrizio Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) il decreto n. -OMISSIS- con il quale il Ministero della Difesa ha rigettato la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo presentata dal ricorrente;
2) il parere n. -OMISSIS- del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio espresso nell’ambito del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ES HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, svolge attività di lavoro subordinato, con il grado di-OMISSIS-, e con la mansione di motorista navale, in favore del Ministero della Difesa e segnatamente in servizio presso la nave -OMISSIS-.
In data 31.12.2021, mentre percorreva l’autostrada Palermo-Catania per raggiungere il posto di lavoro, il ricorrente subiva, a causa di un tamponamento a catena, un “ -OMISSIS- ”, come da relativo referto di pronto soccorso redatto nella medesima data.
Successivamente a tale data, il ricorrente si sottoponeva a una serie di esami specialistici, a cui seguiva: in data 17.02.2022, la diagnosi di un -OMISSIS-; in data 19.02.2022, la diagnosi -OMISSIS-; in data 21.03.2022, la diagnosi di uno -OMISSIS-.
Con domanda del 29.07.2022 il ricorrente richiedeva il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per i sergenti e i militari di truppa delle Forze Armate per l’infermità “ -OMISSIS- ”.
Con verbale -OMISSIS- la Commissione medica ospedaliera (C.M.O.) di Augusta giudicava il richiedente affetto dalla predetta infermità e stabiliva quale data di conoscenza il 31.12.2021, giorno dell’incidente e data del referto di pronto soccorso.
Con il parere n. -OMISSIS- il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio giudicava la sopracitata infermità SI dipendente da fatti di servizio.
La Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa, tuttavia, con decreto n. -OMISSIS- rigettava la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo del 29.07.2022 – fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio – per intempestività ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 461/2001.
2. Con ricorso notificato in data 3.05.2024 e depositato il 30.05.2024 il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento: 1) il decreto n. -OMISSIS-, con il quale la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa ha rigettato la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo presentata il 29.07.2022; 2) il parere n. -OMISSIS-del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, notificato, insieme al predetto decreto, in data 11.03.2024.
Il ricorso è stato presentato per il seguente, unico, motivo di diritto: Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere, difetto di motivazione e carenza di istruttoria .
2.1. Il ricorrente deduce, in particolare, che l’Amministrazione abbia erroneamente interpretato la normativa di riferimento, in quanto il termine semestrale previsto dall’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 461 del 2001 non decorrerebbe dal momento in cui si è verificato l’evento di danno bensì da quello dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con l’attività di servizio, occorrendo tenere in considerazione il momento in cui si acquisisca la consapevolezza della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
Viene rilevato, più nello specifico, che la conoscenza del -OMISSIS-, -OMISSIS- e dello stato -OMISSIS- sia avvenuta, rispettivamente, in data 17.02.2022, 19.02.2022 e 21.03.2022.
3. Il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso in data 9.06.2025.
4. All’udienza pubblica del 2.07.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, il difensore delle Amministrazioni resistenti ha chiesto al Collegio di disporre un rinvio della trattazione della causa al fine di consentire la produzione di una documentazione pervenuta in data non utile per il rispetto dei termini a difesa. La causa, quindi, è stata posta in decisione, anche su tale richiesta di rinvio.
5. Con ordinanza n.-OMISSIS- la Sezione ha disposto, ai sensi dell’art. 64, co. 3, c.p.a., l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere nella disponibilità della pubblica amministrazione, ordinando al Vice Direttore Generale della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa di produrre nel presente giudizio documentati chiarimenti sui fatti di causa, ivi compresa la documentazione concernente l’istruttoria che ha proceduto l’adozione del decreto n. -OMISSIS-, nella quale rientra il verbale mod. -OMISSIS- della C.M.O. di Augusta, di cui si fa espressa menzione nel suddetto provvedimento.
Nelle more dell’acquisizione dei suddetti documentati chiarimenti, la trattazione del merito del ricorso è stata differita all’udienza pubblica del 14.01.2026.
6. In esecuzione della predetta ordinanza, il Ministero della Difesa ha versato in atti, in data 11.08.2025, una documentata relazione sui fatti di causa, a firma del Vice Direttore Generale della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, nella quale viene evidenziato, in particolare, che:
(i) con lettera prot. -OMISSIS- la Direzione Generale abbia ritenuto opportuno chiedere chiarimenti alla C.M.O. di Augusta, tenuto conto che ai sensi dell’art. 6, comma 6 del D.P.R. n. 461/2001 la Commissione medica ospedaliera è l’organo competente a determinare la data di conoscibilità dell’infermità;
(ii) con nota prot. -OMISSIS-, versata in atti, la C.M.O. di Augusta ha comunicato di non ritenere necessario procedere alla formulazione di un verbale di riesame in quanto la data del 31.12.2021 corrisponde, di fatto, alla data in cui si è verificato l’evento lesivo, come da fascicolo medico-legale prodotto dall’interessato e come altresì evidenziato proprio da quest’ultimo nell’istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio relativa all’evento traumatico preso in considerazione.
7. All’udienza pubblica del 14.01.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
8. Il ricorso è da ritenersi infondato per quanto di seguito esposto e considerato.
8.1. A fini di inquadramento sistematico della vicenda controversa, giova ricostruire il contesto normativo di riferimento.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 461/2001 – Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie – “ Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento ”.
La domanda di equo indennizzo, a sua volta, può essere successiva o contestuale a quella di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere presentata nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta trasmissione degli atti al Comitato per la Valutazione delle Cause di Servizio.
In tale ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo (comma 3). Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 sopra richiamato, il termine di presentazione della domanda di equo indennizzo è disciplinato nel comma 6 della norma, che stabilisce che essa sia presentata “[…] non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell’infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio ». A ciò consegue che « L’ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato [...] quando riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità o lesione, che la domanda è stata presentata oltre i termini di decadenza ”.
La domanda finalizzata all’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio del dipendente “... che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti ”, pertanto, secondo la disciplina prevista dal sopra riportato primo comma dell’art. 2, deve essere presentata entro il perentorio termine di sei mesi decorrenti, alternativamente, da:
(i) la data in cui si è verificato l'evento dannoso;
(ii) la data in cui il dipendente ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione;
(iii) la data in cui il dipendente ha avuto conoscenza dell’aggravamento di una infermità o di una lesione preesistente.
L’utilizzo della congiunzione disgiuntiva “o” all’interno della disposizione non consente di dubitare del fatto che i tre momenti che fungono da dies a quo ai fini della decorrenza del termine di sei mesi siano tra di essi alternativi, risultando correlati a tre differenti – e non sovrapponibili – fattispecie che possono concretamente venire a verificarsi.
L’esatta individuazione del dies a quo di decorrenza del predetto termine semestrale è senz’altro di più agevole determinazione quando l’infermità è conseguenza di un evento dannoso istantaneo, in quanto tale oggettivamente collocabile nel tempo, mentre presenta maggiori criticità quando l’infermità deriva da cause che incidono progressivamente sulla integrità psico-fisica del dipendente.
Il termine di sei mesi decorre, infatti, dalla “ data in cui si è verificato l’evento dannoso ” allorquando sussista un preciso evento, connesso, evidentemente, all’esercizio delle funzioni lavorative, al quale imputare il danno subito. In tale ipotesi, in particolare, l’istantaneità dell’episodio da cui discende il nocumento alla salute del dipendente rende agevole il calcolo della decorrenza del suddetto termine semestrale, trattandosi di un evento dai precisi confini temporali, insuscettibili, per natura, di dilatarsi o comprimersi a seconda della diversa “percezione” dello stesso, il quale, per definizione, si è verificato hic et nunc , senza il rischio di “soggettivizzare” la sua essenza di evento di danno dando luogo a differenti imputazioni del momento in cui esso si sia verificato.
L’individuazione del dies a quo , invece, può divenire più problematica quando, in assenza di un “evento dannoso”, debba procedersi all’accertamento del momento in cui il dipendente abbia avuto “conoscenza” di una infermità o di una lesione causata dall’esercizio delle proprie funzioni lavorative o, ancora, dell’aggravamento di una infermità o di una lesione preesistente dovuto all’attività lavorativa prestata.
Come precisato, in particolare, dal Giudice civile di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 4 gennaio 2018, n. 101) e affermato, di recente, dal Giudice amministrativo di secondo grado (Cons. Stato, sez. II, 7 giugno 2024, n. 5137), in presenza di una infermità o di una lesione il termine semestrale “(...) non inizia a decorrere dal momento in cui il danno, conseguente alla lesione dell’integrità fisica o psichica, si è avverato, ma da quello in cui lo stesso è divenuto, in base ad indici oggettivi, conoscibile dall’interessato alla luce delle nozioni comuni dell’uomo medio, eventualmente integrate da diagnosi mediche. In altre parole, il lavoratore deve essere in possesso di elementi diagnostici da cui possa desumere, secondo criteri di normalità, la natura e la gravità della malattia. Tale condizione dunque non equivale alla conoscenza dell’esatta situazione clinica, idonea, in quanto tale, a protrarre a tempo indeterminato (ed anche a vanificare) il termine decadenziale, con conseguente menomazione del diritto di difesa, anche in giudizio, del titolare del debito indennitario ”.
Laddove, quindi, la dipendenza da causa di servizio riguardi una infermità o una lesione che non siano, esse stesse, espressione di un evento dannoso istantaneo, in mancanza di criteri normativamente precostituiti, occorre far riferimento al principio di ragionevolezza, secondo il quale la tempestività della domanda va valutata in relazione al momento dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità; in particolare, la decorrenza del termine va individuata tenendo presente il momento in cui l’interessato abbia acquisito, secondo un criterio di normalità, conoscenza dell’effettiva consistenza e gravità dell’affezione e delle relative conseguenze invalidanti (Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 898; sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2184). Egli, quindi, deve avere avuto la percezione delle conseguenze della malattia sulla sua capacità di attendere alle normali occupazioni, ossia delle conseguenze invalidanti, il che coincide con il momento in cui l’infermità, nella sua oggettività in qualche modo accertabile, si è manifestata (o ha avuto un ulteriore aggravamento), e non con quello, di per sé notevolmente difficile da determinare, nel quale è successivamente sorto il dubbio o è maturata la sicura conoscenza che l’infermità sia stata causata da motivi di servizio (Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2022, n. 1901; sez. III, 9 ottobre 2015, n. 4680).
Occorre, ancora meglio, avere riguardo al momento in cui l'interessato acquisisce una “conoscenza minima indispensabile” in merito alla connessione dell'evento dannoso con la patologia sofferta (cfr. Cons. Stato Sez. III, 9 ottobre 2015, n. 4680), essendo altrimenti rimessa la decorrenza dello stesso termine alle scelte dell'interessato in merito agli accertamenti da compiere (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 24 aprile 2023, n. 7035).
8.2. Premesso quanto sopra, nella fattispecie oggetto del presente scrutinio l’odierno ricorrente:
(i) è stato vittima di un sinistro stradale in data 31.12.2021, occorso nel tragitto per raggiungere la sede lavorativa, riportando, secondo quanto indicato nel referto di pronto soccorso di pari data, un “ -OMISSIS- ”;
(ii) si è sottoposto, nei mesi successivi al sinistro, ad ulteriori accertamenti medico-specialistici, con i quali sono stati diagnosticati, rispettivamente, il 17.02.2022, il 19.02.2022 e il 21.03.2022, un “ -OMISSIS- .”, una “ -OMISSIS- ”, nonché uno “ -OMISSIS-” ;
(iii) ha presentato, in data 29.07.2022, domanda per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo per la seguente infermità: “ -OMISSIS- ”.
È di tutta evidenza che nel caso di specie sussista un “evento dannoso”, ossia il sinistro stradale occorso in data 31.12.2021, dal quale scaturiscono, sul piano causale, le seguenti lesioni e infermità:
(i)-OMISSIS-accertata nell’immediatezza dell’evento, come da referto di pronto soccorso del 31.12.2021;
(ii) -OMISSIS-., diagnosticato il 17.02.2022;
(iii) lesione del-OMISSIS-, diagnosticato il 19.02.2022;
(iv) -OMISSIS-, diagnosticato il 21.03.2022.
Ne discende, pertanto, che in applicazione delle coordinate normative e applicative sopra esposte in ordine all’individuazione del dies a quo ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, quest’ultima avrebbe dovuto essere presentata, dal ricorrente, entro sei mesi “ dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso ” – il sinistro stradale – il quale, fungendo da evento di danno istantaneo e oggettivamente collocabile nel tempo, rientra agevolmente nella prima delle tre fattispecie previste dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. 461/2001.
Tale conclusione, del resto, risulta comprovata dalla stessa formulazione utilizzata nella domanda, ove il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio viene chiesto per gli “ -OMISSIS- ”, indicandosi, in seguito, le patologie scaturenti da tale-OMISSIS- (“ -OMISSIS- ”).
Il danno-evento riportato nella domanda, ossia il “ -OMISSIS- ”, in quanto avente un preciso collocamento temporale (la data del sinistro), funge quindi da dies a quo al quale ancora la decorrenza del termine semestrale, dovendosi escludere che le lesioni e le infermità diagnostiche in seguito possano determinarne un differimento in avanti.
Infatti, laddove si ritenesse che – in presenza di un preciso evento dannoso – il termine semestrale possa decorrere dal momento di “conoscenza” della connessione tra tale evento e le ulteriori patologie sofferte a causa di tale evento, in presenza di più lesioni o infermità accertate in periodi temporali successivi alla data dell’evento si avrebbe una continua, e, potenzialmente, inarrestabile posticipazione del termine di presentazione della domanda.
La giurisprudenza ha già escluso che il termine semestrale per la presentazione dell'istanza decorra dal momento in cui si siano conosciuti tutti gli elementi che entrano a supportare la domanda (diagnosi, gravità e eziopatogenesi della patologia), evidenziando che “... tale tesi contrasta frontalmente con la normativa che richiede esplicitamente per la decorrenza solo la manifestazione dell'evento dannoso, e non il compimento da parte del soggetto interessato di un'indagine in merito ad esso, che spetta invece all'autorità amministrativa investita dall'istanza. Si deve quindi senz'altro escludere che la parte possa o addirittura debba acquisire autonomamente e preventivamente i termini relativi a diagnosi, gravità e eziopatogenesi della patologia e quindi attendere il compimento di queste autonome acquisizioni. La legge dice con chiarezza il contrario e che il termine decorre dall'evento e dal primo manifestarsi della sintomatologia dannosa della menomazione o della morte ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 30 maggio 2024, n. 4849; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 17 marzo 2025, n. 583).
Una differente interpretazione della normativa di riferimento “... vanificherebbe del tutto la funzione del termine stabilito dalla legge dal momento che, al di fuori dei casi di eventi traumatici puntuali, per ogni altra infermità il termine a quo diventerebbe del tutto incerto e dipendente da attività che la stessa parte dovrebbe svolgere e da quando decide di svolgerle e portarle a compimento. Bisognerebbe paradossalmente attendere che la parte compia autonomamente gli stessi accertamenti che poi dovrà compiere l'autorità amministrativa per verificare la sussistenza della causa di servizio ” (Cons. Stato, sez. III, 9 ottobre 2015, n. 4680).
Nel caso in esame il ricorrente ha avuto immediata conoscenza dell'evento dannoso (sinistro stradale) nonché della prima delle patologie sofferte quale sua conseguenza – ossia-OMISSIS-–, accertata già nella stessa data del sinistro, il 31.12.2021, come da referto consegnato in pari data dal personale medico di pronto soccorso del P.O. di Augusta.
Ne consegue che l’accertamento diagnostico delle ulteriori patologie correlate all’evento di danno, peraltro da inquadrare nel contesto di un “ -OMISSIS- ”, pur successive, non possono determinare lo slittamento in avanti del dies a quo per la presentazione della domanda, dovendosi ritenere che la particolarità dell’evento dannoso (il “-OMISSIS-” è infatti un trauma da cui scaturiscono più lesioni o compromissioni traumatiche) avrebbe dovuto ragionevolmente indurre il dipendente a presentare la propria domanda entro sei mesi dal verificarsi dell’evento da cui scaturisce tale “trauma”, peraltro coincidente con quello dell’insorgenza di uno dei “traumi” indicati dallo stesso nella domanda medesima, ossia il “ -OMISSIS- ”.
A tutela del dipendente che subisca un “... aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo (...)” l’ordinamento prevede che, entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di concessione di equo indennizzo, possa essere richiesta, per una sola vola, la revisione dell’equo indennizzo già richiesto (art. 14, comma 4, del D.P.R. 461/2001). Tale disposizione, quindi, preoccupandosi che il dipendente non resti sguarnito di tutele, laddove, nel tempo, dall’evento dannoso scaturiscano ulteriori compromissioni alla salute del dipendente, conferma – sul piano sistematico – la necessità di una interpretazione rigorosa della decorrenza del termine perentorio semestrale di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.R. 461/2001, tenuto conto che il dipendente che osservi rigorosamente il dies a quo ivi indicato dispone, comunque, della possibilità, entro un congruo lasso temporale (cinque anni), di veder riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di altre lesioni o infermità medio tempore insorte, chiedendo la revisione dell’equo indennizzo già concesso.
9. Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso, in quanto infondato, deve essere, quindi, rigettato.
10. In considerazione delle peculiarità della questione di lite e tenuto altresì conto della natura dell’attività difensiva svolta dalle Amministrazioni resistenti, devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR EN, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
ES HE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES HE | OR EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.