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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2037/2023 RG
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Augusto Parte_1
Chiosi ed elett.te dom.ta presso lo studio di detto difensore in Napoli alla via G. Carducci n. 61
OPPONENTE
E
1 e per essa, quale mandataria, , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 Controparte_2
elett.te dom.ta in Roma alla via V. Veneto n. 7, presso lo studio degli avv.ti Filippo Pingue e Massimino Lo
Conte, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 310/2023 del 14.2.2023 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata, Sez. II.
Conclusioni: come da atti e verbali d'udienza del 22.10.2024.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 310/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 14.2.2023, attraverso il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, della complessiva somma di euro 1.149.201,70 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese, quale somma dovuta per prestazioni erogate in favore degli assistiti dal SSN per i mesi da Giugno ad Agosto dell'anno 2019.
L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito che la somma richiesta non era dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai tetti di spesa prefissati per macroarea, e quindi non ricompresa nella convenzione con il servizio sanitario nazionale.
Pertanto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la società opposta si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione e istando per il relativo rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione spiegata dalla è fondata e merita accoglimento per i motivi che CP_3 Pt_2
seguono.
2 Giova ricordare che, per costante giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr.
Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n.
10261); orbene, la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Nella fattispecie, non è contestato che l'opposta sia autorizzata ad erogare prestazioni sanitarie ai sensi della legge 833/78; nonché che, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del d.lgs. n. 502/1992 tra le parti sia stato sottoscritto ( peraltro, solo nell'anno 2020) un contratto avente ad oggetto le prestazioni rese nell'anno 2019 (cfr. all. atto di opposizione).
Part Ciò premesso, l' opponente ha eccepito la non debenza delle fatture azionate in quanto riferite e prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa fissato per macroarea.
Segnatamente, l'opponente ha rilevato che, con note nn. 104 del 29.7.2019 e 94 del 2.7.2019, rispettivamente trasmesse a mezzo PEC in data 29.7.2019 e in data 5.7.2019, ha comunicato alla società opposta l'avvenuto esaurimento del tetto di spesa per tutte le fatture relative al Giugno del
2019 e per gran parte di quelle di Luglio ed agosto del medesimo anno.
Peraltro, l'opponente ha dedotto che, con riferimento all'anno 2019, l' ha approvato la CP_4
Delibera n. 137851 del 18.11.2022, comunicata a mezzo PEC in data 18.11.2022, con cui ha determinato la regressione tariffaria unica per l'anno 2019.
Orbene, in ordine alla predetta eccezione di avvenuto sforamento del tetto di spesa si ricorda che il nuovo modello di servizio sanitario nazionale che si è andato delineando a partire dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - è caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria che si concretizza con l'adozione di un piano annuale preventivo che, previsto inizialmente per le sole aziende ospedaliere (articolo 6, comma 5° della legge 23 dicembre 1994, n. 724), è stato esteso
3 dall'articolo 2, comma 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati.
Il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato, con significative modifiche, dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, con l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997 le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, sono tenute ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali, con ciò esprimendo la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario (ed in particolare di quelli privati accreditati) si svolga esclusivamente nell'ambito di una pianificazione finanziaria, con la conseguenza che tale imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, deve intervenire in ogni caso, perché la fissazione dei limiti di spesa rappresenta comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate
(Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418).
Dalla disciplina sopra descritta emerge, quindi, che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva.
La determinazione della capacità operativa massima dipende dalle dotazioni di personale e di attrezzature tecniche nonché dall'assetto organizzativo della struttura accreditata ed è un limite ulteriore posto a garanzia del livello qualitativo delle prestazioni erogate, per cui l'osservanza di tale vincolo non esclude la fissazione del budget che risponde a diverse esigenze di programmazione, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria.
In materia si è anche chiarito che il principio di irrilevanza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari trova fondamento nell'esigenza indefettibile che una modificazione dei tetti di spesa può derivare unicamente dal reperimento delle risorse finanziarie per fronteggiare l'incremento dell'onere finanziario, essendo da escludere che il servizio sanitario possa essere chiamato a pagare somme che non trovano adeguata copertura, essendo le risorse inesistenti o indisponibili.
Tale principio ha il suo esplicito riscontro normativo nell'art. 8 quinquies comma 2 lett. e bis), d.lgs.
n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 d.l. n. 248 del 2007, nella parte in cui prevede che, in caso di incremento dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al
4 mantenimento dei limiti di spesa, a meno che non sopravvengono nuovi accordi integrativi, nel rispetto comunque dell'equilibrio economico — finanziario programmato.
In tale quadro, l'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria serve appunto a garantire l'osservanza degli insormontabili limiti di spesa (cfr. Napoli, sez. I, 03/06/2013, Controparte_5
n. 2862).
Chiarito ciò, occorre considerare che il quadro normativo dianzi descritto comporta un riparto dell'onere della prova a carico degli odierni contendenti, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni di cui si Part domanda il pagamento, mentre l' opponente è gravata della prova circa l'inosservanza del predetto limite costituito dal tetto di spesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-08-2016, sentenza n.
17437).
Nel caso in esame, la società opposta creditrice contesta il mancato assolvimento dell'onere della Part prova incombente sull' n ordine alla non liquidabilità del credito azionato.
L' , viceversa, ha fornito la prova dell'avvenuto superamento del credito mediante la Parte_1
produzione della Delibera n. 137851 del 18.11.2022, comunicata a mezzo PEC in data 18.11.2022, con cui ha determinato la regressione tariffaria unica per l'anno 2019, il cui contenuto è stato integralmente confermato nella determina del Responsabile UOS CP Distretto Sanitario 56 n. 49815 del 9.3.2023.
Nel dettaglio, dall'esame di detti documenti, si evince come, relativamente alle prestazioni di radiodiagnostica di cui alla fattura n. 29/E del 30.6.2019, non è stato liquidato l'importo di euro
544.598,28 in quanto riferito a prestazioni erogate oltre il tetto di spesa annuale;
ancora, relativamente alle prestazioni di patologia clinica di cui alla fattura n. 7 EL del 31.7.2019, non è stato liquidato l'importo di euro 220.605,39 in quanto riferito a prestazioni erogate oltre il tetto di spesa annuale;
relativamente alle prestazioni di radiodiagnostica di cui alla fattura n. 37/E del
31.7.2019, non è stato liquidato l'importo di euro 156.409,63 in quanto riferito a prestazioni erogate oltre il tetto di spesa annuale;
relativamente alle prestazioni di patologia clinica di cui alla fattura n.
8/EL del 31.8.2019, non è stato liquidato l'importo di euro 225.603,81 in quanto riferito a prestazioni erogate oltre il tetto di spesa annuale.
Part La società opposta si è limitata a contestare che l' non avrebbe provveduto a dare adeguata prova dell'avvenuto sforamento del tetto di spesa per l'anno 2019, il che, di contro, risulta sconfessato dal contenuto delle cennate note note nn. 104 del 29.7.2019 e 94 del 2.7.2019, rispettivamente trasmesse a mezzo PEC in data 29.7.2019 e in data 5.7.2019.
A tal proposito, si ribadisce come la ratio del meccanismo di definizione della RTU è quella di garantire la tenuta del sistema finanziario sanitario regionale che richiede la corrispondenza
5 dell'importo delle prestazioni erogate in regime di accreditamento ai limiti di spesa preventivamente stabiliti.
Ne consegue che in tema di regressione tariffaria gli operatori del settore hanno autonomia limitata, condizionata dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale.
La assunta tardività della comunicazione ( dell'avvenuto superamento, da parte del Centro, del tetto di spesa annuale), dunque, non ha sacrificato l'interesse del centro opposto al corrispettivo, in quanto tale corrispettivo è parametrato a quanto oggettivamente rientrante entro i limiti di spesa, e rimane tale anche se la comunicazione della decurtazione non è stata tempestiva. Né può parlarsi di violazione del dove di buona fede, in quanto mediante la predisposizione del regolamento contrattuale le parti hanno espressamente accettato che in caso di superamento dei tetti di spesa determinata per macroarea avrebbe operato il meccanismo della regressione tariffaria, con la conseguenza che la tardiva comunicazione non ha influenza alcuna sul programma contrattuale consensualmente stabilito (cfr. T.A.R. Napoli, sez. I, 11/11/2019, n. 5339; Cassazione CP_5
civile sez. III, 22/11/2019, n. 30510).
Tutto quanto premesso, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 310/2023 del 14.2.2023 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 1.000.000,00 ad euro
2.000.000,00); nondimeno, in ragione della natura della causa, nonché della circostanza per cui, oggettivamente, in sede monitoria era stata avanzata richiesta di pagamento di prestazioni comunque effettuate in favore di soggetti assistiti dal SSN, i compensi possono liquidarsi in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 310/2023 del
14.2.2023 emesso dal Tribunale di Torre annunziata, Sez. II, dichiara non dovuta, da parte dell'opponente in favore della parte opposta, la somma di euro 1.149.201,70; CP_4
B) Condanna la e per essa, quale mandataria, , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell' , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano in euro 872,50 per spese vive
6 ed euro 18.977,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, 10.2.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2037/2023 RG
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Augusto Parte_1
Chiosi ed elett.te dom.ta presso lo studio di detto difensore in Napoli alla via G. Carducci n. 61
OPPONENTE
E
1 e per essa, quale mandataria, , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 Controparte_2
elett.te dom.ta in Roma alla via V. Veneto n. 7, presso lo studio degli avv.ti Filippo Pingue e Massimino Lo
Conte, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 310/2023 del 14.2.2023 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata, Sez. II.
Conclusioni: come da atti e verbali d'udienza del 22.10.2024.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 310/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 14.2.2023, attraverso il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, della complessiva somma di euro 1.149.201,70 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese, quale somma dovuta per prestazioni erogate in favore degli assistiti dal SSN per i mesi da Giugno ad Agosto dell'anno 2019.
L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito che la somma richiesta non era dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai tetti di spesa prefissati per macroarea, e quindi non ricompresa nella convenzione con il servizio sanitario nazionale.
Pertanto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la società opposta si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione e istando per il relativo rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione spiegata dalla è fondata e merita accoglimento per i motivi che CP_3 Pt_2
seguono.
2 Giova ricordare che, per costante giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr.
Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n.
10261); orbene, la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Nella fattispecie, non è contestato che l'opposta sia autorizzata ad erogare prestazioni sanitarie ai sensi della legge 833/78; nonché che, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del d.lgs. n. 502/1992 tra le parti sia stato sottoscritto ( peraltro, solo nell'anno 2020) un contratto avente ad oggetto le prestazioni rese nell'anno 2019 (cfr. all. atto di opposizione).
Part Ciò premesso, l' opponente ha eccepito la non debenza delle fatture azionate in quanto riferite e prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa fissato per macroarea.
Segnatamente, l'opponente ha rilevato che, con note nn. 104 del 29.7.2019 e 94 del 2.7.2019, rispettivamente trasmesse a mezzo PEC in data 29.7.2019 e in data 5.7.2019, ha comunicato alla società opposta l'avvenuto esaurimento del tetto di spesa per tutte le fatture relative al Giugno del
2019 e per gran parte di quelle di Luglio ed agosto del medesimo anno.
Peraltro, l'opponente ha dedotto che, con riferimento all'anno 2019, l' ha approvato la CP_4
Delibera n. 137851 del 18.11.2022, comunicata a mezzo PEC in data 18.11.2022, con cui ha determinato la regressione tariffaria unica per l'anno 2019.
Orbene, in ordine alla predetta eccezione di avvenuto sforamento del tetto di spesa si ricorda che il nuovo modello di servizio sanitario nazionale che si è andato delineando a partire dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - è caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria che si concretizza con l'adozione di un piano annuale preventivo che, previsto inizialmente per le sole aziende ospedaliere (articolo 6, comma 5° della legge 23 dicembre 1994, n. 724), è stato esteso
3 dall'articolo 2, comma 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati.
Il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato, con significative modifiche, dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, con l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997 le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, sono tenute ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali, con ciò esprimendo la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario (ed in particolare di quelli privati accreditati) si svolga esclusivamente nell'ambito di una pianificazione finanziaria, con la conseguenza che tale imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, deve intervenire in ogni caso, perché la fissazione dei limiti di spesa rappresenta comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate
(Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418).
Dalla disciplina sopra descritta emerge, quindi, che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva.
La determinazione della capacità operativa massima dipende dalle dotazioni di personale e di attrezzature tecniche nonché dall'assetto organizzativo della struttura accreditata ed è un limite ulteriore posto a garanzia del livello qualitativo delle prestazioni erogate, per cui l'osservanza di tale vincolo non esclude la fissazione del budget che risponde a diverse esigenze di programmazione, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria.
In materia si è anche chiarito che il principio di irrilevanza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari trova fondamento nell'esigenza indefettibile che una modificazione dei tetti di spesa può derivare unicamente dal reperimento delle risorse finanziarie per fronteggiare l'incremento dell'onere finanziario, essendo da escludere che il servizio sanitario possa essere chiamato a pagare somme che non trovano adeguata copertura, essendo le risorse inesistenti o indisponibili.
Tale principio ha il suo esplicito riscontro normativo nell'art. 8 quinquies comma 2 lett. e bis), d.lgs.
n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 d.l. n. 248 del 2007, nella parte in cui prevede che, in caso di incremento dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al
4 mantenimento dei limiti di spesa, a meno che non sopravvengono nuovi accordi integrativi, nel rispetto comunque dell'equilibrio economico — finanziario programmato.
In tale quadro, l'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria serve appunto a garantire l'osservanza degli insormontabili limiti di spesa (cfr. Napoli, sez. I, 03/06/2013, Controparte_5
n. 2862).
Chiarito ciò, occorre considerare che il quadro normativo dianzi descritto comporta un riparto dell'onere della prova a carico degli odierni contendenti, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni di cui si Part domanda il pagamento, mentre l' opponente è gravata della prova circa l'inosservanza del predetto limite costituito dal tetto di spesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-08-2016, sentenza n.
17437).
Nel caso in esame, la società opposta creditrice contesta il mancato assolvimento dell'onere della Part prova incombente sull' n ordine alla non liquidabilità del credito azionato.
L' , viceversa, ha fornito la prova dell'avvenuto superamento del credito mediante la Parte_1
produzione della Delibera n. 137851 del 18.11.2022, comunicata a mezzo PEC in data 18.11.2022, con cui ha determinato la regressione tariffaria unica per l'anno 2019, il cui contenuto è stato integralmente confermato nella determina del Responsabile UOS CP Distretto Sanitario 56 n. 49815 del 9.3.2023.
Nel dettaglio, dall'esame di detti documenti, si evince come, relativamente alle prestazioni di radiodiagnostica di cui alla fattura n. 29/E del 30.6.2019, non è stato liquidato l'importo di euro
544.598,28 in quanto riferito a prestazioni erogate oltre il tetto di spesa annuale;
ancora, relativamente alle prestazioni di patologia clinica di cui alla fattura n. 7 EL del 31.7.2019, non è stato liquidato l'importo di euro 220.605,39 in quanto riferito a prestazioni erogate oltre il tetto di spesa annuale;
relativamente alle prestazioni di radiodiagnostica di cui alla fattura n. 37/E del
31.7.2019, non è stato liquidato l'importo di euro 156.409,63 in quanto riferito a prestazioni erogate oltre il tetto di spesa annuale;
relativamente alle prestazioni di patologia clinica di cui alla fattura n.
8/EL del 31.8.2019, non è stato liquidato l'importo di euro 225.603,81 in quanto riferito a prestazioni erogate oltre il tetto di spesa annuale.
Part La società opposta si è limitata a contestare che l' non avrebbe provveduto a dare adeguata prova dell'avvenuto sforamento del tetto di spesa per l'anno 2019, il che, di contro, risulta sconfessato dal contenuto delle cennate note note nn. 104 del 29.7.2019 e 94 del 2.7.2019, rispettivamente trasmesse a mezzo PEC in data 29.7.2019 e in data 5.7.2019.
A tal proposito, si ribadisce come la ratio del meccanismo di definizione della RTU è quella di garantire la tenuta del sistema finanziario sanitario regionale che richiede la corrispondenza
5 dell'importo delle prestazioni erogate in regime di accreditamento ai limiti di spesa preventivamente stabiliti.
Ne consegue che in tema di regressione tariffaria gli operatori del settore hanno autonomia limitata, condizionata dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale.
La assunta tardività della comunicazione ( dell'avvenuto superamento, da parte del Centro, del tetto di spesa annuale), dunque, non ha sacrificato l'interesse del centro opposto al corrispettivo, in quanto tale corrispettivo è parametrato a quanto oggettivamente rientrante entro i limiti di spesa, e rimane tale anche se la comunicazione della decurtazione non è stata tempestiva. Né può parlarsi di violazione del dove di buona fede, in quanto mediante la predisposizione del regolamento contrattuale le parti hanno espressamente accettato che in caso di superamento dei tetti di spesa determinata per macroarea avrebbe operato il meccanismo della regressione tariffaria, con la conseguenza che la tardiva comunicazione non ha influenza alcuna sul programma contrattuale consensualmente stabilito (cfr. T.A.R. Napoli, sez. I, 11/11/2019, n. 5339; Cassazione CP_5
civile sez. III, 22/11/2019, n. 30510).
Tutto quanto premesso, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 310/2023 del 14.2.2023 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 1.000.000,00 ad euro
2.000.000,00); nondimeno, in ragione della natura della causa, nonché della circostanza per cui, oggettivamente, in sede monitoria era stata avanzata richiesta di pagamento di prestazioni comunque effettuate in favore di soggetti assistiti dal SSN, i compensi possono liquidarsi in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 310/2023 del
14.2.2023 emesso dal Tribunale di Torre annunziata, Sez. II, dichiara non dovuta, da parte dell'opponente in favore della parte opposta, la somma di euro 1.149.201,70; CP_4
B) Condanna la e per essa, quale mandataria, , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell' , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano in euro 872,50 per spese vive
6 ed euro 18.977,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, 10.2.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
7