Articolo 1 della Legge 22 novembre 1962, n. 1707
Articolo 2
Versione
12 gennaio 1963
Art. 1.
Al personale dell'Ospedale principale di Tripoli "Vittorio Emanuele III" eretto in ente morale con regio decreto 21 novembre 1938, n. 2280 , ed a quello del Consorzio generale antitubercolare per la Libia istituito con decreto del Governo della Libia del 2 settembre 1937, assunto prima della cessazione del funzionamento del Governo della Libia ed in servizio presso i predetti enti e gli organi tecnici da essi dipendenti alla data del 29 marzo 1955, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, terzo e quarto comma 28, primo comma, e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 .
Entrata in vigore il 12 gennaio 1963