TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/10/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1427/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa RI Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1427/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to PIGLIAPOCO MASSIMO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.4.25 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la separazione e il divorzio alle seguenti condizioni:” 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) entrambi i figli dei ricorrenti, e , verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione di proprietà dei nonni paterni sita in Labico (Rm) Via Afilani n. 25, dove attualmente risiedono. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo tra i genitori i quali, conseguentemente, dovranno decidere insieme per le questioni di maggiore importanza relative all'educazione, formazione, istruzione e salute dei figli. I genitori potranno, invece, esercitare anche separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) posto che la distanza esistente tra i luoghi di vita dei genitori imporrebbe ai figli della coppia di sopportare tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne la frequentazione della scuola, il riposo e la vita di relazione, il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà, tenere i figli con sé: - previo accordo con la madre, un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 allorquando il padre si trovi nel pagina 1 di 3 Comune di residenza dei figli;
- nel caso, invece, i figli siano liberi dagli impegni scolastici ed extrascolastici e il padre sia nel Comune di residenza degli stessi, dal sabato mattina dalle ore 10:00 sino alla domenica sera alle ore 20:00 a settimane alterne;
- data la distanza tra il luogo di residenza del padre con quella dei figli, qualora le circostanze lo consentano e senza che ciò possa creare nocumento ai figli stessi, i figli potranno raggiungere il padre in Sardegna un weekend al mese;
- durante le vacanze estive il padre, previo accordo con la madre da comunicarsi entro e non oltre il 30 maggio dello stesso anno, potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di 15 giorni alternativamente nel mese di luglio o di agosto;
Nell'altro mese estivo nel quale i figli non trascorreranno le vacanze con il padre, sempre previo accordo con la madre da comunicarsi entro e non oltre il 30 maggio dello stesso anno, al solo ed unico fine di consentire idonea frequentazione dei figli con la figura genitoriale paterna in ragione soprattutto della distanza tra i luoghi di residenza, il padre potrà tenere con sé i figli per una settimana nel mese alternativamente nel mese di luglio o di agosto;
- Quanto alle festività del 1° novembre, 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1° e 6 gennaio, la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, il 25 Aprile, il 1° maggio, 2 giugno, ferma restando la possibilità che le parti intendano in tali occasioni riunirsi o salvo diverso loro accordo, i figli le trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei due genitori;
4) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e nessun impegno economico, concordemente, assumono l'uno verso l'altro. 5) Il sig. , in ragione Parte_2 della distanza intercorrente tra il Comune di sua residenza e quello dei figli, si impegna a versare mani della madre, sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di € Parte_1
200,00 per ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, sino a quando gli stessi non diverranno economicamente autosufficienti oltre alla contribuzione alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli che verranno rimborsate nella misura del 50% da ciascun genitore all'altro, previa esibizione dei documenti di spesa, individuando le stesse così come enunciate nel protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale del 30 marzo 2015; 6) Parimenti il sig. , quale pattuizione essenziale e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si Parte_2 impegna a trasferire, entro e non oltre un anno dalla pronunciata separazione personale dei coniugi, la nuda proprietà ai figli e nella misura del 50% ciascuno e l'usufrutto dell'intero alla Persona_1 Persona_2 sig.ra del terreno agricolo sito nel Comune di Labico, località “Afilani” della superficie Parte_1 catastale complessiva di metri quadrati 2.500 il tutto distinto nel Catasto Terreni del Comune di Labico al figlio 2, particella 518, della superficie di metri quadrati 1.174, reddito dominicale € 3,03 e reddito agrario € 4,55 e al figlio 2, particella 521, della superficie di metri quadrati 1.326, reddito dominicale 3,42 e reddito agrario € 5,14 allo stesso pervenuto giusta donazione da parte dei genitori avvenuta in data 4 maggio 2010 con atto a rogito del Notaio in Paliano (Fr) recante Rep. n. 5874 e Racc. 3788”. Persona_3
All'udienza del 13 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, il difensore ha precisato le conclusioni e il giudice, preso atto delle dichiarazioni sottoscritte delle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
In data 5 maggio 2025 gli atti sono stati comunicati al P.M. ai fini dell'intervento.
Ritiene il Tribunale che la domanda meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza. Possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Si osserva altresì che le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo pagina 2 di 3 del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio il 20 settembre 2003 nel Comune di Rocca Priora alle condizioni concordate dalle parti, come sopra trascritte;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Rocca Priora (Rm) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto 30, parte II, serie A); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in udienza in data odierna.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 15/10/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa RI Picalarga dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa RI Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1427/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to PIGLIAPOCO MASSIMO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.4.25 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la separazione e il divorzio alle seguenti condizioni:” 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) entrambi i figli dei ricorrenti, e , verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione di proprietà dei nonni paterni sita in Labico (Rm) Via Afilani n. 25, dove attualmente risiedono. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo tra i genitori i quali, conseguentemente, dovranno decidere insieme per le questioni di maggiore importanza relative all'educazione, formazione, istruzione e salute dei figli. I genitori potranno, invece, esercitare anche separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) posto che la distanza esistente tra i luoghi di vita dei genitori imporrebbe ai figli della coppia di sopportare tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne la frequentazione della scuola, il riposo e la vita di relazione, il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà, tenere i figli con sé: - previo accordo con la madre, un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 allorquando il padre si trovi nel pagina 1 di 3 Comune di residenza dei figli;
- nel caso, invece, i figli siano liberi dagli impegni scolastici ed extrascolastici e il padre sia nel Comune di residenza degli stessi, dal sabato mattina dalle ore 10:00 sino alla domenica sera alle ore 20:00 a settimane alterne;
- data la distanza tra il luogo di residenza del padre con quella dei figli, qualora le circostanze lo consentano e senza che ciò possa creare nocumento ai figli stessi, i figli potranno raggiungere il padre in Sardegna un weekend al mese;
- durante le vacanze estive il padre, previo accordo con la madre da comunicarsi entro e non oltre il 30 maggio dello stesso anno, potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di 15 giorni alternativamente nel mese di luglio o di agosto;
Nell'altro mese estivo nel quale i figli non trascorreranno le vacanze con il padre, sempre previo accordo con la madre da comunicarsi entro e non oltre il 30 maggio dello stesso anno, al solo ed unico fine di consentire idonea frequentazione dei figli con la figura genitoriale paterna in ragione soprattutto della distanza tra i luoghi di residenza, il padre potrà tenere con sé i figli per una settimana nel mese alternativamente nel mese di luglio o di agosto;
- Quanto alle festività del 1° novembre, 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1° e 6 gennaio, la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, il 25 Aprile, il 1° maggio, 2 giugno, ferma restando la possibilità che le parti intendano in tali occasioni riunirsi o salvo diverso loro accordo, i figli le trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei due genitori;
4) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e nessun impegno economico, concordemente, assumono l'uno verso l'altro. 5) Il sig. , in ragione Parte_2 della distanza intercorrente tra il Comune di sua residenza e quello dei figli, si impegna a versare mani della madre, sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di € Parte_1
200,00 per ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, sino a quando gli stessi non diverranno economicamente autosufficienti oltre alla contribuzione alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli che verranno rimborsate nella misura del 50% da ciascun genitore all'altro, previa esibizione dei documenti di spesa, individuando le stesse così come enunciate nel protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale del 30 marzo 2015; 6) Parimenti il sig. , quale pattuizione essenziale e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si Parte_2 impegna a trasferire, entro e non oltre un anno dalla pronunciata separazione personale dei coniugi, la nuda proprietà ai figli e nella misura del 50% ciascuno e l'usufrutto dell'intero alla Persona_1 Persona_2 sig.ra del terreno agricolo sito nel Comune di Labico, località “Afilani” della superficie Parte_1 catastale complessiva di metri quadrati 2.500 il tutto distinto nel Catasto Terreni del Comune di Labico al figlio 2, particella 518, della superficie di metri quadrati 1.174, reddito dominicale € 3,03 e reddito agrario € 4,55 e al figlio 2, particella 521, della superficie di metri quadrati 1.326, reddito dominicale 3,42 e reddito agrario € 5,14 allo stesso pervenuto giusta donazione da parte dei genitori avvenuta in data 4 maggio 2010 con atto a rogito del Notaio in Paliano (Fr) recante Rep. n. 5874 e Racc. 3788”. Persona_3
All'udienza del 13 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, il difensore ha precisato le conclusioni e il giudice, preso atto delle dichiarazioni sottoscritte delle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
In data 5 maggio 2025 gli atti sono stati comunicati al P.M. ai fini dell'intervento.
Ritiene il Tribunale che la domanda meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza. Possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Si osserva altresì che le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo pagina 2 di 3 del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio il 20 settembre 2003 nel Comune di Rocca Priora alle condizioni concordate dalle parti, come sopra trascritte;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Rocca Priora (Rm) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto 30, parte II, serie A); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in udienza in data odierna.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 15/10/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa RI Picalarga dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3