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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2025, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NO CH AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA ,BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, FRANCESCA CERONI, che ha ritenuto fondato l'ultimo motivo di ricorso, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza sul punto e il rigetto nel resto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3012 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 17/10/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 ottobre 2023, la Corte d'appello di Bari ha confermato il giudizio di responsabilità pronunciato in primo grado nei confronti di CH UC Di OI per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con condanna alla pena detentiva di anni quattro di reclusione e alla pena accessoria, di cui all'art. 29 cod. pen., dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
infine, ai sensi dell'art. 216, u.c., I. fall., l'imputato è stato dichiarato inabilitato all'esercizio dell'imprésa commerciale e incapace all'esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni quattro. Secondo il capo d'accusa, l'imputato - in qualità di amministratore unico della Di Bi Costruzioni 2 s.r.l. (il cui 90% delle quote era detenuto dallo stesso Di OI), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Foggia del 2 marzo 2016 - distraeva 1) 37.000 euro derivanti dalle somme incassate dalla vendita di una imbarcazione che la fallita società aveva acquistato per la somma di euro 140.000; 2) la differenza di valore di due immobili del reale valore di 321.000 euro, poi assegnati all'imputato per un valore di 120.000 a titolo, tra l'altro, di pagamento di TFR. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Col primo motivo, si deduce vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento di prova, per avere la Corte d'appello illogicamente trascurato una serie di circostanze - ampiamente esplicate nell'atto d'appello - e, segnatamente, 1) il fatto che le condotte ascritte fossero intervenute nel 2014, cioè molto tempo prima del verificarsi del dissesto economico derivante, peraltro, da causa non riconducibile all'agire dell'imputato, bensì dal mancato pagamento del debito maturato dall'impresa appaltante (la Selve costruzioni s.r.I.) nei confronti della fallita;
2) le condotte ascritte all'imputato sono state illogicamente intese a ledere l'interesse del ceto creditorio, posto che, all'epoca del fallimento, l'unico creditore della fallita società era il fornitore dell'unico appalto in corso;
3) lo stato dell'esposizione debitoria nel 2014 non ammontava a euro 600.000, come invece ritenuto in sentenza. Con tali censure, la Corte distrettuale ha mancato di confrontarsi, rendendo una motivazione meramente apparente. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento alla condanna per bancarotta distrattiva, non sussistendo, né essendo stati provati, gli elementi costitutivi del reato ascritto. Quanto alla prima condotta, la Corte d'appello ha disatteso illogicamente la prova resa dal consulente contabile Scarpiello relativa alle 54 rate (ciascuna di euro 1.850, l'ultima delle quali corrisposta nel luglio 2014), con cui è stato ripagato un mutuo contratto presso AN PU;
posto che le uniche entrate della società provenivano dal contratto di appalto, e che non risultano in bilancio fatture in incasso diverse da quelle concernenti l'appalto stesso, sarebbe stato ragionevole dedurre che i 37.000 euro derivanti dalla vendita della barca fossero serviti a ripagare le rate del mutuo e gli stipendi dei lavoratori. Inoltre, il problema della vendita sottocosto della barca, su cui hanno insistiti i giudici di merito, doveva ritenersi superato dalla perizia, che aveva accertato la congruità del valore del natante, come confermato dal teste Battista. Quanto alla seconda operazione (come detto, acquisto di due immobili da parte della fallita, per un importo di 321.000 euro, poi assegnati all'imputato per un valore di 120.000 a titolo di pagamento di TFR), la Corte avrebbe illogicamente trascurato la tesi difensiva secondo cui l'imputato, assegnando a se stesso i due immobili, aveva inteso soltanto disporre di liquidità per salvare i beni da un pignoramento in corso. A tutto voler concedere,, la condotta ascritta può essere qualificata come infedeltà patrimoniale. Si contesta, inoltre, il ravvisato requisito della consapevolezza, in capo all'imputato, dello stato di dissesto;
che già nel 2014 il ricorrente potesse prevedere il fallimento intervenuto nel 2016 è affermazione apodittica, derivante dal mancato confronto con le risultanze processuali. Peraltro, in riferimento alla seconda condotta asseritamente distrattiva (quella del febbraio 2014), non è provata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, pretendendo la Corte d'appello di affrontare il tema mediante un mero un richiamo al presunto dolo connotante la seconda condotta. . 2.3 Col terzo motivo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2.4 Col quarto motivo, si duole di omessa motivazione in relazione all'istanza di rideterminazione della durata delle pene accessorie. 3. Sono state trasmesse 1) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, AN NI, che ha ritenuto fondato l'ultimo motivo di ricorso, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza sul punto e il rigetto nel resto;
2) conclusioni nell'interesse dell'imputato, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, per le ragioni di seguito indicate. 2. I primi due motivi - esaminabili congiuntamente, data la stretta connessione logica che li avvince - sono manifestamente infondati, in quanto aspecifici e reiterativi di doglianze già sottoposte al giudice di appello e, da questi, legittimamente respinte. È pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di (Y3 aspecificità per violazione dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 — 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 -- O;
Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo, non mass.). Inoltre, dacché il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al presunto travisamento della prova, per avere entrambi i Giudici del merito ricostruito il fatto senza tenere adeguatamente conto della prova resa dal consulente contabile Scarpiello e della perizia, che aveva accertato la congruità del valore del natante (teste Battista), gioverà ricordare che «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o•per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 - 01, tra le tante pronunce in tal senso). Ciò non è avvenuto nel caso di specie, posto che, come ricordato dal ricorrente stesso, in entrambi i gradi di giudizio è stata già esaminata la censura oggetto del presente ricorso. Si osserva, inoltre, che, nella ricostruzione del fatto proposta dalla difesa, si omette il confronto con interi passaggi della motivazione resa dalla Corte distrettuale, in cui si è adeguatamente disattesa la tesi difensiva secondo cui i 37.000 euro derivanti dalla vendita del natante sarebbero stati utilizzati per ripagare le rate del mutuo contratto con AN PU e gli stipendi dei lavoratori. A proposito della prima delle condotte distrattive ascritte (v. punto 1 della rubrica), si è infatti evidenziato che, a seguito della vendita dell'imbarcazione (in data 14 febbraio 2014) per la somma di euro 62.500 (metà del prezzo con cui il bene era stato ac:quistato dalla società), si è persa traccia di una parte di tale somma (euro 37.000), posto che gli assegni -intestati non alla fallita società, bensì al Di OI- non sono mai transitati per le casse sociali, come dimostrato dall'esame dei libri contabili della fallita società. Né dagli estratti conto bancari è risultato effettuato un versamento (o più versamenti pari alla somma) di euro 37.000, a copertura del mutuo. A tal riguardo, i giudici di merito hanno chiarito che la voce "finanziamento rata 54" corrispondeva a una sola rata, pari all'importo di euro 1.816, diversamente da quanto sostenuto -in maniera del tutto indimostrata- dal ricorrente, secondo il quale tale rata era invece l'ultima, versata a estinzione del mutuo. Altresì efficacemente disarticolata è stata la tesi difensiva che, facendo leva sulle testimonianze dei dipendenti della fallita società, afferma che parte di quei 37.000 euro sarebbe stata utilizzata per rimborsare l'imputato delle anticipazioni da lui stesso versate per i pagamenti delle retribuzioni: i giudici di merito hanno correttamente rimarcato che, se tali pagamenti fossero stati realmente eseguiti dal Di OI con il proprio denaro personale, egli avrebbe dovuto darne prova trattenendo (e producendo in giudizio) le ricevute di detti pagamenti (senza le quali, peraltro, non avrebbe potuto esigere una riscossione dell'anticipazione finanziaria); e lo stesso vale per gli asseriti bonifici fatti a vantaggio della banca per il pagamento delle rate del mutuo, privi di qualsivoglia documentazione utilmente invocabile a riscontro dell'effettivo versamento degli stessi. Alla luce di tale ricostruzione, deve convenirsi con l'affermazione di responsabilità pronunciata dai giudici di merito, che risulta coerente con i principi dettati da questa Corte: a tal proposito, deve ricordarsi che «in materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell'amministratore della destinazione dei beni suddetti, ma l'affermazione dell'imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, non può essere ignorata dal giudice che, in tal caso, non può limitarsi a rilevare l'assenza dei beni nel possesso del fallito» (Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014 - dep, 14/05/2014, Ranon, Rv. 259848-01). Con argomentazioni esenti dai dedotti vizi, i giudici di merito hanno anche dimostrato la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riguardo alla seconda distrazione contestata (relativa a 120.000 euro derivanti dall'acquisto di due immobili del valore complessivo di euro 321.000, intestati alla Di Bi Costruzioni), eviclenziandone, peraltro, la concatenazione logica e cronologica con la distrazione attinente all'operazione della vendita dell'imbarcazione, di cui al punto 1) dell'imputazione. E, infatti, i giudici del merito hanno ricordato che, a distanza di una settimana dalla cessione del natante (avvenuta il 14 luglio 2014) e, precisamente in data 21 luglio 2014, il ricorrente provvedeva ad assegnare a se stesso i due immobili intestati alla fallita (precedentemente acquistati da quest'ultima per l'importo totale di euro 321.000) per l'importo di euro 120.000. A "giustificazione" di siffatta operazione, il ricorrente imputava detto importo a diversi suoi asseriti crediti (TFR, conto finanziamento infruttifero, distribuzione riserva straordinaria); la Corte d'appello ha evidenziato, in particolare -ed ecco la concatenazione tra le due condotte distrattive- la quasi perfetta corrispondenza tra la somma (euro 36 circa) dell'asserito credito "quota spettante al socio per la distribuzione del Fondo Riserva Straordinaria" e l'importo di euro 37.000 di cui era persa traccia dopo la cessione dell'imbarcazione. Corrispondenza, questa, che può inquadrarsi nella cornice degli "indici di fraudolenza" che la consolidata giurisprudenza di questa Corte consenl:e di valorizzare al fine di accertare l'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). La rilevata anomalia dell'operazione con cui gli immobili menzionati - ceduti con una minusvalenza di circa 140.000 euro - sono stati svalutati (si veda, ad es. Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644 - 01, con riferimento alla cessione del ramo d'azienda, ma con principio generalizzabile e applicabile al caso in scrutinio: «integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale»), è stata correttamente argomentata dai giudici di merito che, infatti, hanno disatteso efficacemente le eccezioni difensive, in tal sede puntualmente riproposte, mirate a evidenziare 1) che l'imputato, assegnando a se stesso i due immobili, aveva inteso soltanto disporre di liquidità per salvare i beni da un pignoramento in corso;
2) che la predetta operazione non venne effettuata in una fase di difficoltà della società. Per disarticolare il primo rilievo difensivo, è sufficiente osservare che, sottraendo alla società beni dalla stessa' in precedenza acquistati, peraltro a un prezzo doppio, il ricorrente- amministratore imprimeva consapevolmente a una parte consistente del patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01: «l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte»), senza predisporre rimedi o compensazioni di sorta. A tal proposito, risulta adeguatamente e logicamente motivata l'obiezione dei giudici di merito relativa alla inverosimiglianza della tesi difensiva secondo cui il ricorrente avrebbe atteso dalla società sub appaltante Selve s.r.l. il pagamento di un'ingente somma (350.000 euro) per lavori eseguiti extra-capitolato e al di fuori di qualsivoglia pattuizione scritta: tesi inverosimile, ha spiegato luddamente la Corte d'appello, perché non plausibile è la condotta di un imprenditore edile che affidi a un mero accordo verbale l'impegno di eseguire lavori per un importo corrispondente a quella somma. Peraltro, la tesi difensiva è stata disattesa anche avuto riguardo dai risultati del procedimento di Accertamento tec:nico preventivo, che, con riferimento all'accordo (scritto) tra la fallita e la Selve s.r.I., ha dimostrato essere la società dell'imputato, non già la società subappaltante, a non aver rispettato i termini dell'accordo. Il secondo rilievo difensivo deve ritenersi, a sua volta, efficacemente contrastato dalla Corte d'appello, che ha ricordato come il ricorrente, nel decidere di assegnare a sé i due immobili imputando la somma ai suoi crediti, comunicava all'assemblea dei soci (il 21 luglio 2014: data, come si è detto, coincidente con quella dell'auto-assegnazione dei due immobili) "l'impossibilità per la società a soddisfare la richiesta [di pagamento di TFR] con mezzi ordinari, non ravvisandosi momento favorevole anche all'ipotesi di un ricorso al credito bancario". Ciò dimostra quanto affermato dai giudici di merito, vale a dire la consapevolezza, in capo all'allora amministratore unico della società (fallita due anni dopo), della fase di difficoltà attraversata, già all'epoca delle distrazioni contestate, dalla Di Bi Costruzioni 2 s.r.I.; l'operazione dell'auto-assegnazione dei due immobili di proprietà della società generava indubbiamente uno «squilibrio tra attività e passività» irriducibile a «canoni di ragionevolezza imprenditoriale» (Sgaramella, Rv. 270763 - 01, cit.). 2.3 II terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale reso adeguate ragioni in tema di dosimetria della pena e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Premesso che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria . soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596)», si osserva che, nel caso in esame, la pena irrogata è bensì superiore, ma con lieve scarto, rispetto al minimo previsto per legge. Inoltre, tanto il giudizio sulla determinazione della pena quanto quello sul diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche sono stati congruamente motivati in considerazione delle modalità delle condotte distrattive ascritte, oltre che delle pretese infondate avanzate dal ricorrente nei confronti della società appaltante, rimarcate dalla Corte distrettuale. A tal riguardo, la Corte d'appello ha chiarito come le ascritte distrazioni, insieme alla scorrettezza della condotta tenuta nei confronti della subappaltante, abbiano fatto aggio sul dato dell'incensuratezza dell'imputato. Pertanto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non v'è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che «in tema di circostanze attenuanti generiche, che consentono un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza (Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, P.g. in proc. La Selva, Itv. 254716 - 01)», deve ritenersi congruamente motivata la decisione dei giudici di merito. 2.4 Il quarto motivo è infondato, perché il ricorrente, nel dedurre il vizio di carenza assoluta di motivazione sulle pene accessorie, manca di confrontarsi con l'impugnata sentenza, oltre che con il dato normativo. Per quel che concerne la condanna alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, si osserva che tale è la durata prevista dall'art. 29 cod. pen. in caso di condanna a pena detentiva per un tempo non inferiore a tre anni (nel caso di specie, si ricorda che l'imputato è stato condannato alla pena detentiva di anni quattro di reclusione). Ora, la più specifica motivazione in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, invocata dal ricorrente, è necessaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale»: in tal caso, «è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 - 01)». Per che ha riguardo alle pene accessorie disposte dai giudici di merito ai sensi dell'art. 216, u.c., I. fall., con cui l'imputato è stato dichiarato inabilitato all'esercizio dell'impresa commerciale e incapace all'esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni quattro (e, Il Presidente si ricorda, il massimo edittale è di anni dieci), si osserva che la motivazione è implicitamente resa, posto quanto già ricordato (sub 2.3) a proposito della ritenuta gravità delle condotte distrattive e degli altri profili, stigmatizzati dalla Corte distrettuale, relativi ai tentativi dell'imputato di gettare cattiva luce sull'impresa subappaltante. Risultano pertanto infondate le censure difensive, alla luce dei principi posti da questa Corte in tema dì reati fallimentari e di durata delle pene accessorie (cfr. Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Bertoli, Rv. 280488 - 01: la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica ed adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse;
Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, .Rv. 280898 - 02: in tema dì bancarotta, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, per la spiccata finalità specialpreventiva delle stesse, assumono significativo rilievo, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente). 3. Per tali ragioni, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17/10/2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA ,BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, FRANCESCA CERONI, che ha ritenuto fondato l'ultimo motivo di ricorso, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza sul punto e il rigetto nel resto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3012 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 17/10/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 ottobre 2023, la Corte d'appello di Bari ha confermato il giudizio di responsabilità pronunciato in primo grado nei confronti di CH UC Di OI per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con condanna alla pena detentiva di anni quattro di reclusione e alla pena accessoria, di cui all'art. 29 cod. pen., dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
infine, ai sensi dell'art. 216, u.c., I. fall., l'imputato è stato dichiarato inabilitato all'esercizio dell'imprésa commerciale e incapace all'esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni quattro. Secondo il capo d'accusa, l'imputato - in qualità di amministratore unico della Di Bi Costruzioni 2 s.r.l. (il cui 90% delle quote era detenuto dallo stesso Di OI), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Foggia del 2 marzo 2016 - distraeva 1) 37.000 euro derivanti dalle somme incassate dalla vendita di una imbarcazione che la fallita società aveva acquistato per la somma di euro 140.000; 2) la differenza di valore di due immobili del reale valore di 321.000 euro, poi assegnati all'imputato per un valore di 120.000 a titolo, tra l'altro, di pagamento di TFR. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Col primo motivo, si deduce vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento di prova, per avere la Corte d'appello illogicamente trascurato una serie di circostanze - ampiamente esplicate nell'atto d'appello - e, segnatamente, 1) il fatto che le condotte ascritte fossero intervenute nel 2014, cioè molto tempo prima del verificarsi del dissesto economico derivante, peraltro, da causa non riconducibile all'agire dell'imputato, bensì dal mancato pagamento del debito maturato dall'impresa appaltante (la Selve costruzioni s.r.I.) nei confronti della fallita;
2) le condotte ascritte all'imputato sono state illogicamente intese a ledere l'interesse del ceto creditorio, posto che, all'epoca del fallimento, l'unico creditore della fallita società era il fornitore dell'unico appalto in corso;
3) lo stato dell'esposizione debitoria nel 2014 non ammontava a euro 600.000, come invece ritenuto in sentenza. Con tali censure, la Corte distrettuale ha mancato di confrontarsi, rendendo una motivazione meramente apparente. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento alla condanna per bancarotta distrattiva, non sussistendo, né essendo stati provati, gli elementi costitutivi del reato ascritto. Quanto alla prima condotta, la Corte d'appello ha disatteso illogicamente la prova resa dal consulente contabile Scarpiello relativa alle 54 rate (ciascuna di euro 1.850, l'ultima delle quali corrisposta nel luglio 2014), con cui è stato ripagato un mutuo contratto presso AN PU;
posto che le uniche entrate della società provenivano dal contratto di appalto, e che non risultano in bilancio fatture in incasso diverse da quelle concernenti l'appalto stesso, sarebbe stato ragionevole dedurre che i 37.000 euro derivanti dalla vendita della barca fossero serviti a ripagare le rate del mutuo e gli stipendi dei lavoratori. Inoltre, il problema della vendita sottocosto della barca, su cui hanno insistiti i giudici di merito, doveva ritenersi superato dalla perizia, che aveva accertato la congruità del valore del natante, come confermato dal teste Battista. Quanto alla seconda operazione (come detto, acquisto di due immobili da parte della fallita, per un importo di 321.000 euro, poi assegnati all'imputato per un valore di 120.000 a titolo di pagamento di TFR), la Corte avrebbe illogicamente trascurato la tesi difensiva secondo cui l'imputato, assegnando a se stesso i due immobili, aveva inteso soltanto disporre di liquidità per salvare i beni da un pignoramento in corso. A tutto voler concedere,, la condotta ascritta può essere qualificata come infedeltà patrimoniale. Si contesta, inoltre, il ravvisato requisito della consapevolezza, in capo all'imputato, dello stato di dissesto;
che già nel 2014 il ricorrente potesse prevedere il fallimento intervenuto nel 2016 è affermazione apodittica, derivante dal mancato confronto con le risultanze processuali. Peraltro, in riferimento alla seconda condotta asseritamente distrattiva (quella del febbraio 2014), non è provata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, pretendendo la Corte d'appello di affrontare il tema mediante un mero un richiamo al presunto dolo connotante la seconda condotta. . 2.3 Col terzo motivo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2.4 Col quarto motivo, si duole di omessa motivazione in relazione all'istanza di rideterminazione della durata delle pene accessorie. 3. Sono state trasmesse 1) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, AN NI, che ha ritenuto fondato l'ultimo motivo di ricorso, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza sul punto e il rigetto nel resto;
2) conclusioni nell'interesse dell'imputato, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, per le ragioni di seguito indicate. 2. I primi due motivi - esaminabili congiuntamente, data la stretta connessione logica che li avvince - sono manifestamente infondati, in quanto aspecifici e reiterativi di doglianze già sottoposte al giudice di appello e, da questi, legittimamente respinte. È pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di (Y3 aspecificità per violazione dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 — 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 -- O;
Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo, non mass.). Inoltre, dacché il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al presunto travisamento della prova, per avere entrambi i Giudici del merito ricostruito il fatto senza tenere adeguatamente conto della prova resa dal consulente contabile Scarpiello e della perizia, che aveva accertato la congruità del valore del natante (teste Battista), gioverà ricordare che «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o•per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 - 01, tra le tante pronunce in tal senso). Ciò non è avvenuto nel caso di specie, posto che, come ricordato dal ricorrente stesso, in entrambi i gradi di giudizio è stata già esaminata la censura oggetto del presente ricorso. Si osserva, inoltre, che, nella ricostruzione del fatto proposta dalla difesa, si omette il confronto con interi passaggi della motivazione resa dalla Corte distrettuale, in cui si è adeguatamente disattesa la tesi difensiva secondo cui i 37.000 euro derivanti dalla vendita del natante sarebbero stati utilizzati per ripagare le rate del mutuo contratto con AN PU e gli stipendi dei lavoratori. A proposito della prima delle condotte distrattive ascritte (v. punto 1 della rubrica), si è infatti evidenziato che, a seguito della vendita dell'imbarcazione (in data 14 febbraio 2014) per la somma di euro 62.500 (metà del prezzo con cui il bene era stato ac:quistato dalla società), si è persa traccia di una parte di tale somma (euro 37.000), posto che gli assegni -intestati non alla fallita società, bensì al Di OI- non sono mai transitati per le casse sociali, come dimostrato dall'esame dei libri contabili della fallita società. Né dagli estratti conto bancari è risultato effettuato un versamento (o più versamenti pari alla somma) di euro 37.000, a copertura del mutuo. A tal riguardo, i giudici di merito hanno chiarito che la voce "finanziamento rata 54" corrispondeva a una sola rata, pari all'importo di euro 1.816, diversamente da quanto sostenuto -in maniera del tutto indimostrata- dal ricorrente, secondo il quale tale rata era invece l'ultima, versata a estinzione del mutuo. Altresì efficacemente disarticolata è stata la tesi difensiva che, facendo leva sulle testimonianze dei dipendenti della fallita società, afferma che parte di quei 37.000 euro sarebbe stata utilizzata per rimborsare l'imputato delle anticipazioni da lui stesso versate per i pagamenti delle retribuzioni: i giudici di merito hanno correttamente rimarcato che, se tali pagamenti fossero stati realmente eseguiti dal Di OI con il proprio denaro personale, egli avrebbe dovuto darne prova trattenendo (e producendo in giudizio) le ricevute di detti pagamenti (senza le quali, peraltro, non avrebbe potuto esigere una riscossione dell'anticipazione finanziaria); e lo stesso vale per gli asseriti bonifici fatti a vantaggio della banca per il pagamento delle rate del mutuo, privi di qualsivoglia documentazione utilmente invocabile a riscontro dell'effettivo versamento degli stessi. Alla luce di tale ricostruzione, deve convenirsi con l'affermazione di responsabilità pronunciata dai giudici di merito, che risulta coerente con i principi dettati da questa Corte: a tal proposito, deve ricordarsi che «in materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell'amministratore della destinazione dei beni suddetti, ma l'affermazione dell'imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, non può essere ignorata dal giudice che, in tal caso, non può limitarsi a rilevare l'assenza dei beni nel possesso del fallito» (Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014 - dep, 14/05/2014, Ranon, Rv. 259848-01). Con argomentazioni esenti dai dedotti vizi, i giudici di merito hanno anche dimostrato la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riguardo alla seconda distrazione contestata (relativa a 120.000 euro derivanti dall'acquisto di due immobili del valore complessivo di euro 321.000, intestati alla Di Bi Costruzioni), eviclenziandone, peraltro, la concatenazione logica e cronologica con la distrazione attinente all'operazione della vendita dell'imbarcazione, di cui al punto 1) dell'imputazione. E, infatti, i giudici del merito hanno ricordato che, a distanza di una settimana dalla cessione del natante (avvenuta il 14 luglio 2014) e, precisamente in data 21 luglio 2014, il ricorrente provvedeva ad assegnare a se stesso i due immobili intestati alla fallita (precedentemente acquistati da quest'ultima per l'importo totale di euro 321.000) per l'importo di euro 120.000. A "giustificazione" di siffatta operazione, il ricorrente imputava detto importo a diversi suoi asseriti crediti (TFR, conto finanziamento infruttifero, distribuzione riserva straordinaria); la Corte d'appello ha evidenziato, in particolare -ed ecco la concatenazione tra le due condotte distrattive- la quasi perfetta corrispondenza tra la somma (euro 36 circa) dell'asserito credito "quota spettante al socio per la distribuzione del Fondo Riserva Straordinaria" e l'importo di euro 37.000 di cui era persa traccia dopo la cessione dell'imbarcazione. Corrispondenza, questa, che può inquadrarsi nella cornice degli "indici di fraudolenza" che la consolidata giurisprudenza di questa Corte consenl:e di valorizzare al fine di accertare l'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). La rilevata anomalia dell'operazione con cui gli immobili menzionati - ceduti con una minusvalenza di circa 140.000 euro - sono stati svalutati (si veda, ad es. Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644 - 01, con riferimento alla cessione del ramo d'azienda, ma con principio generalizzabile e applicabile al caso in scrutinio: «integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale»), è stata correttamente argomentata dai giudici di merito che, infatti, hanno disatteso efficacemente le eccezioni difensive, in tal sede puntualmente riproposte, mirate a evidenziare 1) che l'imputato, assegnando a se stesso i due immobili, aveva inteso soltanto disporre di liquidità per salvare i beni da un pignoramento in corso;
2) che la predetta operazione non venne effettuata in una fase di difficoltà della società. Per disarticolare il primo rilievo difensivo, è sufficiente osservare che, sottraendo alla società beni dalla stessa' in precedenza acquistati, peraltro a un prezzo doppio, il ricorrente- amministratore imprimeva consapevolmente a una parte consistente del patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01: «l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte»), senza predisporre rimedi o compensazioni di sorta. A tal proposito, risulta adeguatamente e logicamente motivata l'obiezione dei giudici di merito relativa alla inverosimiglianza della tesi difensiva secondo cui il ricorrente avrebbe atteso dalla società sub appaltante Selve s.r.l. il pagamento di un'ingente somma (350.000 euro) per lavori eseguiti extra-capitolato e al di fuori di qualsivoglia pattuizione scritta: tesi inverosimile, ha spiegato luddamente la Corte d'appello, perché non plausibile è la condotta di un imprenditore edile che affidi a un mero accordo verbale l'impegno di eseguire lavori per un importo corrispondente a quella somma. Peraltro, la tesi difensiva è stata disattesa anche avuto riguardo dai risultati del procedimento di Accertamento tec:nico preventivo, che, con riferimento all'accordo (scritto) tra la fallita e la Selve s.r.I., ha dimostrato essere la società dell'imputato, non già la società subappaltante, a non aver rispettato i termini dell'accordo. Il secondo rilievo difensivo deve ritenersi, a sua volta, efficacemente contrastato dalla Corte d'appello, che ha ricordato come il ricorrente, nel decidere di assegnare a sé i due immobili imputando la somma ai suoi crediti, comunicava all'assemblea dei soci (il 21 luglio 2014: data, come si è detto, coincidente con quella dell'auto-assegnazione dei due immobili) "l'impossibilità per la società a soddisfare la richiesta [di pagamento di TFR] con mezzi ordinari, non ravvisandosi momento favorevole anche all'ipotesi di un ricorso al credito bancario". Ciò dimostra quanto affermato dai giudici di merito, vale a dire la consapevolezza, in capo all'allora amministratore unico della società (fallita due anni dopo), della fase di difficoltà attraversata, già all'epoca delle distrazioni contestate, dalla Di Bi Costruzioni 2 s.r.I.; l'operazione dell'auto-assegnazione dei due immobili di proprietà della società generava indubbiamente uno «squilibrio tra attività e passività» irriducibile a «canoni di ragionevolezza imprenditoriale» (Sgaramella, Rv. 270763 - 01, cit.). 2.3 II terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale reso adeguate ragioni in tema di dosimetria della pena e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Premesso che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria . soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596)», si osserva che, nel caso in esame, la pena irrogata è bensì superiore, ma con lieve scarto, rispetto al minimo previsto per legge. Inoltre, tanto il giudizio sulla determinazione della pena quanto quello sul diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche sono stati congruamente motivati in considerazione delle modalità delle condotte distrattive ascritte, oltre che delle pretese infondate avanzate dal ricorrente nei confronti della società appaltante, rimarcate dalla Corte distrettuale. A tal riguardo, la Corte d'appello ha chiarito come le ascritte distrazioni, insieme alla scorrettezza della condotta tenuta nei confronti della subappaltante, abbiano fatto aggio sul dato dell'incensuratezza dell'imputato. Pertanto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non v'è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che «in tema di circostanze attenuanti generiche, che consentono un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza (Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, P.g. in proc. La Selva, Itv. 254716 - 01)», deve ritenersi congruamente motivata la decisione dei giudici di merito. 2.4 Il quarto motivo è infondato, perché il ricorrente, nel dedurre il vizio di carenza assoluta di motivazione sulle pene accessorie, manca di confrontarsi con l'impugnata sentenza, oltre che con il dato normativo. Per quel che concerne la condanna alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, si osserva che tale è la durata prevista dall'art. 29 cod. pen. in caso di condanna a pena detentiva per un tempo non inferiore a tre anni (nel caso di specie, si ricorda che l'imputato è stato condannato alla pena detentiva di anni quattro di reclusione). Ora, la più specifica motivazione in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, invocata dal ricorrente, è necessaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale»: in tal caso, «è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 - 01)». Per che ha riguardo alle pene accessorie disposte dai giudici di merito ai sensi dell'art. 216, u.c., I. fall., con cui l'imputato è stato dichiarato inabilitato all'esercizio dell'impresa commerciale e incapace all'esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni quattro (e, Il Presidente si ricorda, il massimo edittale è di anni dieci), si osserva che la motivazione è implicitamente resa, posto quanto già ricordato (sub 2.3) a proposito della ritenuta gravità delle condotte distrattive e degli altri profili, stigmatizzati dalla Corte distrettuale, relativi ai tentativi dell'imputato di gettare cattiva luce sull'impresa subappaltante. Risultano pertanto infondate le censure difensive, alla luce dei principi posti da questa Corte in tema dì reati fallimentari e di durata delle pene accessorie (cfr. Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Bertoli, Rv. 280488 - 01: la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica ed adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse;
Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, .Rv. 280898 - 02: in tema dì bancarotta, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, per la spiccata finalità specialpreventiva delle stesse, assumono significativo rilievo, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente). 3. Per tali ragioni, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17/10/2024 Il Consigliere estensore