TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6949 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valeria Mereu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
07/09/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valeria Mereu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/01/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Dolianova, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente i mutamenti di residenza e/o di domicilio.
2) La casa coniugale, in Dolianova Via Dettori n. 19, verrà assegnata al padre, il quale continuerà a viverci con il figlio minore, di anni 17. Per_1
La madre vivrà in una casa condotta in locazione, in Dolianova Corso Per_ Repubblica n. 255, insieme alla figlia minore, , di anni 10.
Tale condizione dovrà essere modificata nel momento in cui il figlio Per_1 raggiungerà l'autonomia economica.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità sui figli minori, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente a istruzione, educazione e salute degli stessi, tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali.
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
Pag. 2 di 4 4) di anni 17, avrà la collocazione prevalente e la residenza anagrafica Per_1 presso il padre, con il quale continuerà a vivere nella casa coniugale, in Dolianova Via Dettori n. 19.
Il figlio minore potrà vedere la madre liberamente, ogni qualvolta lo vorrà. starà comunque con la madre: Per_1
- a pranzo la domenica, a settimane alterne;
- durante le festività natalizie, alternativamente di anno in anno, la notte della vigilia o la giornata del Natale e il Capodanno o il 1° giorno del nuovo anno;
- in occasione delle festività pasquali, sempre alternativamente di anno in anno, il giorno della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo, starà per 15 giorni, anche non consecutivi, Per_1 del mese di luglio o agosto prima con l'uno poi con l'altro genitore;
- lo stesso starà con il padre o con la madre nelle giornate di festeggiamento degli stessi (compleanno dei genitori, festa del papà e festa della mamma);
- il minore trascorrerà, invece, l'intera giornata del suo compleanno un anno con la madre ed uno con il padre.
Il minore continuerà ad avere rapporti significativi con i nonni materni e paterni.
Per_ 5) , di anni 10, avrà la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la madre, con la quale vivrà in un immobile condotto in locazione, in Dolianova Corso Repubblica n. 255.
Per_ VO diverso accordo tra i genitori, starà con il padre:
- a fine settimana alternati dalla sera del venerdì alla sera della domenica;
- durante le festività natalizie, alternativamente di anno in anno, la notte della vigilia o la giornata del Natale e il Capodanno o il 1° giorno del nuovo anno;
- in occasione delle festività pasquali, sempre alternativamente di anno in anno, il giorno della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni: il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e l'08 dicembre.
Per_
- Durante il periodo estivo, starà per 15 giorni, anche non consecutivi, del mese di luglio o agosto, da concordare entro il mese di maggio, prima con l'uno poi con l'altro genitore;
- la stessa starà con il padre o con la madre nelle giornate di festeggiamento degli stessi (compleanno dei genitori, festa del papà e festa della mamma);
- la minore trascorrerà, invece, l'intera giornata del suo compleanno un anno con la madre ed uno con il padre.
La minore continuerà ad avere rapporti significativi con i nonni materni e paterni.
Pag. 3 di 4 Per_ 6) A titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, di anni 10, che vivrà con la madre, il padre corrisponderà alla madre, entro il 10° giorno di ogni mese, la somma di € 450,00 mensili (di cui € 250,00 quale contributo per il pagamento del canone di locazione dell'immobile dove madre e figlia vivono), con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico e ogni altro beneficio/aiuto per la prole, anche di futura previsione, verrà percepito in via esclusiva dalla madre ed a tal fine il padre si impegna a rendere all'Ente erogatore le comunicazioni che si dovessero rendere necessarie.
Tale condizione dovrà essere modificata nel momento in cui il figlio Per_1 raggiungerà l'autonomia economica ed in ogni caso ove dovessero mutare le condizioni economiche della madre.
7) Al mantenimento del figlio minore di anni 17, il quale vivrà nella casa Per_1 coniugale con il padre, provvederà in via esclusiva quest'ultimo.
8) Ciascuno dei coniugi, essendo economicamente autonomi, provvederà al proprio mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6949 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valeria Mereu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
07/09/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valeria Mereu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/01/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Dolianova, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente i mutamenti di residenza e/o di domicilio.
2) La casa coniugale, in Dolianova Via Dettori n. 19, verrà assegnata al padre, il quale continuerà a viverci con il figlio minore, di anni 17. Per_1
La madre vivrà in una casa condotta in locazione, in Dolianova Corso Per_ Repubblica n. 255, insieme alla figlia minore, , di anni 10.
Tale condizione dovrà essere modificata nel momento in cui il figlio Per_1 raggiungerà l'autonomia economica.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità sui figli minori, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente a istruzione, educazione e salute degli stessi, tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali.
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
Pag. 2 di 4 4) di anni 17, avrà la collocazione prevalente e la residenza anagrafica Per_1 presso il padre, con il quale continuerà a vivere nella casa coniugale, in Dolianova Via Dettori n. 19.
Il figlio minore potrà vedere la madre liberamente, ogni qualvolta lo vorrà. starà comunque con la madre: Per_1
- a pranzo la domenica, a settimane alterne;
- durante le festività natalizie, alternativamente di anno in anno, la notte della vigilia o la giornata del Natale e il Capodanno o il 1° giorno del nuovo anno;
- in occasione delle festività pasquali, sempre alternativamente di anno in anno, il giorno della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo, starà per 15 giorni, anche non consecutivi, Per_1 del mese di luglio o agosto prima con l'uno poi con l'altro genitore;
- lo stesso starà con il padre o con la madre nelle giornate di festeggiamento degli stessi (compleanno dei genitori, festa del papà e festa della mamma);
- il minore trascorrerà, invece, l'intera giornata del suo compleanno un anno con la madre ed uno con il padre.
Il minore continuerà ad avere rapporti significativi con i nonni materni e paterni.
Per_ 5) , di anni 10, avrà la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la madre, con la quale vivrà in un immobile condotto in locazione, in Dolianova Corso Repubblica n. 255.
Per_ VO diverso accordo tra i genitori, starà con il padre:
- a fine settimana alternati dalla sera del venerdì alla sera della domenica;
- durante le festività natalizie, alternativamente di anno in anno, la notte della vigilia o la giornata del Natale e il Capodanno o il 1° giorno del nuovo anno;
- in occasione delle festività pasquali, sempre alternativamente di anno in anno, il giorno della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni: il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e l'08 dicembre.
Per_
- Durante il periodo estivo, starà per 15 giorni, anche non consecutivi, del mese di luglio o agosto, da concordare entro il mese di maggio, prima con l'uno poi con l'altro genitore;
- la stessa starà con il padre o con la madre nelle giornate di festeggiamento degli stessi (compleanno dei genitori, festa del papà e festa della mamma);
- la minore trascorrerà, invece, l'intera giornata del suo compleanno un anno con la madre ed uno con il padre.
La minore continuerà ad avere rapporti significativi con i nonni materni e paterni.
Pag. 3 di 4 Per_ 6) A titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, di anni 10, che vivrà con la madre, il padre corrisponderà alla madre, entro il 10° giorno di ogni mese, la somma di € 450,00 mensili (di cui € 250,00 quale contributo per il pagamento del canone di locazione dell'immobile dove madre e figlia vivono), con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico e ogni altro beneficio/aiuto per la prole, anche di futura previsione, verrà percepito in via esclusiva dalla madre ed a tal fine il padre si impegna a rendere all'Ente erogatore le comunicazioni che si dovessero rendere necessarie.
Tale condizione dovrà essere modificata nel momento in cui il figlio Per_1 raggiungerà l'autonomia economica ed in ogni caso ove dovessero mutare le condizioni economiche della madre.
7) Al mantenimento del figlio minore di anni 17, il quale vivrà nella casa Per_1 coniugale con il padre, provvederà in via esclusiva quest'ultimo.
8) Ciascuno dei coniugi, essendo economicamente autonomi, provvederà al proprio mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4